TributImpresa
n°3-2005
 

Giulia BOLETTO

 
 

La tutela dei soci di società di persone a fronte delle pretese del Fisco (nota a Cass., Sez. trib., 24 marzo 2003, n. 4271, e Cass., Sez. trib., 25 giugno 2003, n. 10093).

 
 

Le sentenze affrontano il problema dei mezzi di difesa dei soci di società di persone a fronte delle pretese del Fisco: la prima riguarda il caso in cui i soci sono titolari del debito d’imposta (per trasparenza)[1]; la seconda i soci chiamati a rispondere per il debito d’imposta della società.
Soltanto una premessa: la responsabilità patrimoniale del socio ha, nei due casi, una differente natura[2]: nel primo riguarda un debito d’imposta di cui egli è titolare, nel secondo si riferisce ad un’obbligazione della società, discende da una previsione privatistica e non ha, quindi, natura tributaria[3].

- La sentenza n. 4271 del 24 marzo 2003, è in linea con l’orientamento consolidato della Cassazione in materia di tutela dei soci contro le rettifiche riguardanti il reddito societario, ed offre l’occasione per un confronto con la posizione, totalmente confliggente, della dottrina[4].
Ai soci soggetti passivi d'imposta per trasparenza la Suprema Corte riconosce, da tempo, il diritto di tutelarsi nel modo più pieno, contestando in via autonoma l’an e il quantum del reddito di partecipazione anche se, nel frattempo, l’accertamento del reddito societario sia divenuto definitivo[5]. Per la prima volta, tuttavia, nella sentenza in esame si afferma che l’avviso di accertamento a carico del socio - ancorché si connetta all’azione accertatrice che ha interessato la società[6] - deve contenere una motivazione autonoma e completa per consentire al contribuente una difesa effettiva sul merito della vicenda [7].
Questa tesi non è condivisa dalla dottrina che, invece, ritiene che la tutela dei soci debba essere vincolata a quella della società: l’atto unitario di accertamento, quindi, dovrebbe essere notificato sia alla società sia ai soci, cosicché l'eventuale processo si svolga in forma litisconsortile[8]. In questo modo, si garantirebbe il diritto di difesa del socio e si otterrebbe che la quantificazione del reddito societario sia unica anche nella fase contenziosa[9].
L’ipotesi di un litisconsorzio necessario se, da una parte, ha il pregio di evitare i problemi di accertamenti contrastanti di uno stesso reddito, dall’altra manifesta indiscutibili punti deboli.
Si pongono, innanzi tutto, problemi pratici legati alla notifica degli accertamenti “personali” ai soci. L’idea di fondo è che, una volta emesso l’atto di accertamento unitario, l’ufficio competente per la società lo notifichi anche ai soci, i quali, se decidono di impugnarlo, lo devono fare presso la commissione tributaria competente rispetto alla sede dell’ufficio che ha emesso l’atto: in ogni modo, le rettifiche del reddito della società sono opponibili al socio e si ripercuotono per trasparenza nell’atto che riguarda i suoi redditi personali. Ma quale ufficio deve notificare l’atto personale? Non quello territorialmente competente per la società, il quale, se non è competente anche rispetto alla residenza dei soci, finirebbe per emettere un atto invalido[10]. L’unica possibilità, allora, è che l’ufficio competente per i soci attenda l’esito del giudizio sul reddito globale della società (o comunque la definitività dell’accertamento unitario), e riproponga le rettifiche negli accertamenti “singolari”, con il rischio, però, che, nel frattempo, siano decorsi i termini per emettere l’avviso di accertamento[11].
Al di là dei problemi di notifica, si è osservato, come la norma riguardante l'accertamento con adesione nelle società di persone “mette in crisi l’idea di necessaria corrispondenza fra reddito dichiarato dalla società e quota di reddito imputata al socio[12]: in essa, infatti, si prevede espressamente che l'accertamento possa non avere medesimo contenuto per i soci e per la società[13]. Il legislatore, è stato detto[14], nega, in questo modo la premessa (unitarietà del rapporto) di un processo litisconsortile.
Sembra, allora, che nel disciplinare l’accertamento unitario, il legislatore abbia immaginato esclusivamente un vincolo procedimentale per l’Amministrazione finanziaria ad emettere gli accertamenti “singolari” in conformità all’accertamento unitario (o alle modifiche processuali che questo abbia subito)[15], e non abbia, viceversa, configurato un unico rapporto plurisoggettivo. Ne deriva che ai soci deve essere riconosciuta la più ampia e autonoma tutela contro le rettifiche operate sul reddito societario.

- La sentenza n. 10093 del 25 giugno 2003, riguarda soci escussi per il debito della società, che la Corte considera obbligati in solido con la società, e ai quali riconosce, par di capire, la possibilità di contestare i presupposti dell'obbligazione d'imposta fino a che non siano divenuti definitivi in capo alla società[16].
Se è così, si osserva, che l'affermazione esprime una contraddizione: in diritto civile, così come in diritto tributario, è ormai pacifico che un soggetto obbligato in solido possa contestare autonomamente i presupposti dell’obbligazione, a prescindere dal fatto che questi siano divenuti definitivi in capo agli altri coobbligati[17]. La sentenza poi suscita ulteriori perplessità per il fatto che il socio, responsabile per le obbligazioni sociali, viene considerato obbligato in solido con la società, alla stregua di un responsabile di imposta[18]. Egli, invece, a mio avviso, ha una responsabilità patrimoniale sussidiaria rispetto a quella della società in quanto è soggetto obbligato solo in seconda battuta, per un debito non suo[19].
Nel caso preso in esame, per quanto è dato conoscere, l’imposta dovuta dalla società veniva riscossa coattivamente nei confronti del socio, solo al quale era stato notificato l’avviso di mora. Se è così, non si è tenuto conto del fatto che nei confronti del socio di società in nome collettivo opera il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.)[20].
Ciò detto, mi chiedo se ai soci di società in nome collettivo, ai quali sia notificato il titolo esecutivo riferito ad un debito d’imposta della società, sia dato sollevare eccezioni (ed, eventualmente, quali) contro la pretesa del Fisco.
Il problema, torno a dire, deve essere affrontato considerando che la responsabilità dei soci ha natura civilistica[21], prescindendo dal fatto che ci si trova di fronte ad un debito tributario[22].
Si tratta di verificare, in sostanza, se in base ad un qualunque titolo esecutivo emesso nei confronti della società, sia possibile agire in executivis contro i soci.
La dottrina civilistica è divisa tra chi ritiene che i soci, titolari di una situazione collegata con quella dedotta in giudizio, non possano essere coinvolti nell’esecuzione senza che prima siano accertati i fatti che, insieme al debito della società, sono costitutivi della loro responsabilità (e cioè, la qualità di socio illimitatamente responsabile e l’infruttuosa escussione del patrimonio sociale)[23], e chi, invece, ammette la possibilità di estendere l’efficacia del titolo esecutivo in danno dei soci illimitatamente responsabili, sulla base della considerazione che unico è il rapporto credito-debitorio, e che il socio può comunque far valere l’assenza della qualità di socio illimitatamente responsabile, così come il beneficium excussionis, tramite l’opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c. c.)[24].
A me pare che quest’ultima tesi sia, usando le parole di un illustre autore, senz’altro “più aderente alle esigenze dei traffici[25], dato che sembra eccessivo richiedere il formarsi di un titolo esecutivo specifico nei confronti del socio.
Tutto ciò vale anche nel caso in cui sia il Fisco ad essere creditore[26]: i presupposti dell'obbligazione tributaria risultanti da un giudicato o da un accertamento definitivo in capo alla società non possono essere rimessi in discussione dal socio, il quale potrà contestare soltanto i presupposti specifici della propria obbligazione impugnando il primo atto della procedura esecutiva che gli viene notificato.
Rimane da chiarire cosa la Cassazione abbia voluto intendere dicendo che i soci, impugnando l'avviso di mora, possono contestare anche i presupposti dell’obbligazione ove gli stessi non abbiano ancora assunto il carattere della definitività[27].
Mi pare, innanzi tutto, che l'unico caso in cui il socio si trova nella condizione di sollevare eccezioni in merito ai presupposti dell'obbligazione, non ancora consolidati, sia quello in cui vi sia un processo pendente tra Fisco e società, nelle more del quale si procede in via esecutiva a recuperare la parte di imposta momentaneamente dovuta[28].
La dottrina processual-civilistica, in tal caso[29], attribuisce al soggetto titolare del rapporto dipendente “una mera legittimazione ad intervenire[30] nel processo instaurato dalle parti del rapporto principale: si tratta, come è ovvio, di un intervento adesivo dipendente[31], che gli consente di partecipare (tramite la proposizione di eccezioni, la produzione di documenti, la deduzione di prove…) al procedimento di formazione del provvedimento giurisdizionale alla cui efficacia riflessa sarebbe comunque soggetto. Egli, peraltro, non potrebbe agire autonomamente a tutela di una situazione soggettiva di cui non è titolare. In altre parole, il socio di società in nome collettivo non potrebbe agire direttamente nei confronti del creditore della società per contestare un debito non suo[32], ma avrà interesse giuridico a sostenere le ragioni della società, dato che la sentenza che accerta l'esistenza di un obbligo di questa, determina il sorgere della sua responsabilità sussidiaria ex art. 2291 c.c. [33].

 
 

[1] Le società di persone dichiarano il reddito da esse prodotto che poi, per trasparenza, viene attribuito ai soci ed in capo ad essi tassato: quel reddito, se necessario, viene “rettificato” con un unico atto di accertamento. È ovvio che, sempre per trasparenza, la rettifica dovrà spiegare i suoi effetti anche sui redditi di partecipazione dei soci. Questo, in sostanza, è il meccanismo disciplinato dal combinato disposto degli artt. 5, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dell’art 6 e 40, DPR 29 settembre 1973, n. 600.
[2] Ciò determina, di conseguenza, differenti possibilità di difesa del socio.
[3] In sostanza, si ritiene che la responsabilità dei soci per i debiti della società sia diversa dalla responsabilità di imposta: quest’ultima è prevista, infatti, da una norma tributaria che estende il debito di imposta a soggetti estranei ai fatti che costituiscono presupposto di imposta al solo fine di tutelare l'interesse fiscale alla sicura e rapida esazione dei tributi.
[4] La norma relativa all’accertamento unitario non chiarisce quale sia la posizione del socio rispetto a tale atto: non dice, cioè, se l'atto unitario deve essere a lui notificato e se, quindi, una volta definitivo, sia a lui opponibile. La dottrina ha fatto dell’argomento oggetto di dibattito. Si veda G. TREMONTI, Ancora sull’accertamento unitario dei redditi delle società di persone, in Dir. prat. trib., 1979, I, 883; F. TESAURO, L’avviso di accertamento unitario, in Boll. trib., 1979, 437, nonché ID., Profili sistematici del processo tributario, Padova, 1980, 100; F. BRIGHENTI, L’accertamento unitario dei redditi delle società di persone, in Rass. trib., 1985, I, 391; P. RUSSO, voce Processo tributario, in Enc. del dir., Milano, 766; C. BAFILE, Alcune osservazioni sulla pluralità soggettiva e sulla società di persone, in Riv. dir. trib., 1993, II, 340; P. BORIA, Il principio di trasparenza nell’imposizione delle società di persone, Milano, 1996. Le risposte offerte sono state assai diverse.
Premetto che la tesi che, più di tutte, contrasta con la giurisprudenza ormai consolidata è quella di Russo: di essa dirò nel corso del lavoro. Per le altre tesi, mi limito a rinviare alle opere cit. degli autori.
[5] Si veda Cass., 27 gennaio 2001, n. 1184, in Fisco, 2001, 9356; Cass. 12 febbraio 2001, n. 1946, in Riv. dir. trib., 2001, II, 532, Cass. 22 agosto 2002, n. 12376, in Banca dati TributImpresa.it, che superano l’orientamento espresso da Cass. 6 agosto 1992, n. 9313, in Riv. dir. trib., 1993, II, 334 (secondo cui, viceversa, il socio non potrebbe ridiscutere l’accertamento unitario divenuto definitivo), e si uniformano all’ordinanza della Corte Cost. n. 5 del 29 gennaio 1998, in Fisco, 1998, 3194 e alla successiva sentenza n. 31 del 26 febbraio 1998, in Boll. trib., 1998, 633.
[6] Si rinvia alla disposizione contenuta nell’art. 40, comma 2, del DPR 600 del 29 settembre 1973.
[7] La necessità che l’ufficio comunichi formalmente al socio, oltre al maggior reddito di partecipazione, le ragioni della rettifica del reddito della società, pare del tutto in linea, del resto, non solo con l’idea di fornire al socio un’autonoma ed effettiva tutela ma anche con la natura di accertamento dell’atto “personale”. (La natura di accertamento dell’atto personale, tuttavia, non è stata sempre pacifica in dottrina: vi è stato, infatti, chi ha ritenuto che tale atto avesse, piuttosto, le caratteristiche di un avviso di liquidazione, cfr. P. BORIA, Il principio di trasparenza… cit.). In dottrina, già F. TESAURO, in Profili sistematici… cit., aveva sottolineato come “l’accertamento singolare non deve discostarsi da quello unitario…ma dev’essere anche motivato in modo congruo”.
Per un altro commento della sentenza n. 4271 del 24 marzo 2003, si veda ANTICO – FUSCONI, Attività di accertamento nei confronti delle società di persone e nei confronti dei soci, in Fisco, 2003, 14778.
[8] Questa dottrina, in sostanza, configura l’esistenza di un litisconsorzio necessario sia nella fase di accertamento che nella successiva fase processuale. L’effetto di un processo litisconsortile è che vi deve essere una decisione necessariamente unitaria nei confronti di più soggetti; una sola pronuncia deve avere effetti nei confronti di tutti.
Per questa tesi si veda P. RUSSO, voce Processo tributario cit., e, recentemente, P. RUSSO – G. FRANSONI, Accertamento dei redditi di società di persone e riflessi processuali. Non ancora sopita la vexata quaestio, in Fisco, 2002, 5420. Già il Consiglio di Stato, nell’adunanza del 17 gennaio del 1984, aveva sottolineato la necessità di notificare l’accertamento unitario sia alla società che ai soci, al fine di “rispettare anche nella fase contenziosa il principio di unitarietà…”.
[9] L’ipotesi in cui deve necessariamente esistere un unico processo (a contraddittorio integro), è quella prospettata da L. CASTALDI, Il nuovo processo tributario, Commentario a cura di T. Baglione, S. Meschini, M. Miccinesi, sub art. 14, e cioè il caso in cui il singolo socio contesti la quota di partecipazione ad esso imputata in sede di accertamento del reddito delle società: la somma delle quote imputabili a tutti i soci, infatti, deve necessariamente corrispondere al reddito della società cosicché “alla minore imputazione per l’uno consegue la maggiore imputazione agli altri”.
[10] Non risulta, infatti, che il legislatore abbia derogato, per questa materia, al principio per cui un accertamento è invalido se emesso da un ufficio incompetente.
[11] La procedura è, in ogni caso, alquanto macchinosa. Cfr. R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario, Roma, 1998, 497 ss.
[12] Cfr. G. FRANSONI, Giudicato tributario e attività dell’amministrazione finanziaria, Milano, 2001, 350 ss.
[13] Si veda l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 19 giungo 1997, n. 218. Per un commento della norma si rinvia a F. RANDAZZO, L’accertamento con adesione dei redditi prodotti in forma associata, in Riv. dir. trib., 1998, 1161.
La dottrina che configura l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra società e soci, viceversa, trae, dalla norma sull’accertamento con adesione nelle società di persone, argomenti a sostegno della propria tesi. A questo riguardo si veda P. RUSSO-G. FRANSONI, Accertamento dei redditi di società di persone… cit.
[14] Cfr. B. BELLE’, Il processo tributario con pluralità di parti, Torino, 2002.
[15] L’idea del “vincolo procedimentale”, alla quale sembra aderire la giurisprudenza, è di F. TESAURO, Profili sistematici.., cit. La dipendenza di contenuti fra atto notificato alla società ed atto notificato al socio, tuttavia, fa “sperare” in una quantificazione del reddito unica. E allora, una volta escluso che il giudizio avente ad oggetto il reddito societario debba necessariamente svolgersi alla presenza sia dei soci che della società, si ritiene opportuno l’utilizzo di quegli strumenti atti a consentire che il processo si svolga nei confronti di tutti coloro ai quali la causa è comune, per evitare contrasto di giudicati.
[16] La Cassazione utilizza, per la verità, una formula assai confusa: dice che il socio “in qualità di coobbligato solidale raggiunto da avviso di mora, può contestare i presupposti dell’obbligazione, e quindi dell’avviso, soltanto dove gli stessi non abbiano ancora assunto il carattere della definitività e quindi l’efficacia esecutiva necessaria per la validità del predetto avviso”. La frase, così come scritta, può avere una duplice lettura: i presupposti dell’obbligazione sono contestabili fino a che l’avviso di accertamento (notificato alla società) non sia definitivo oppure, i presupposti dell’obbligazione sono contestabili fino a che l’avviso di mora non sia definitivo. L’interpretazione che pare più persuasiva è tuttavia la prima.
[17] Questo è ovvio per i casi di obbligazioni solidali paritarie. Sembra, tuttavia, che la stessa regola valga anche nei casi di obbligazione solidale “in via dipendente”, e cioè per quei casi in cui l'obbligazione del coobbligato solidale in tanto esiste in quanto esiste quella principale. Si pensi, per il diritto civile, alla figura del fideiussore: la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza ritengono, in pratica, che la sentenza emessa contro il debitore non fa stato contro il fideiussore, per quanto il fideiussore possa valersene contro il creditore quando gli giovi. In dottrina Cfr. F. BUSNELLI, La cosa giudicata nelle obbligazioni solidali, in Studi in onore di S. Pugliatti, Milano, 1978; M. FRAGALI, Commentario al codice civile, a cura di Scialoja - Branca; F. BO, voce Fideiussione, in Nuovo Digesto it., 1147; E. REDENTI, voce Fideiussione, in Diz. prat. dir. priv., 134 e 148; F.P. LUISO, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, Milano, 1981, 103. Per il diritto tributario, si pensi ai casi di responsabilità di imposta: la dottrina e la giurisprudenza sostengono, ormai unanimemente, che il responsabile d’imposta possa sollevare autonome eccezioni circa l’insussistenza dell’obbligazione principale. Per un’ampia ed esaustiva trattazione dell’argomento, e per tutti i riferimenti di dottrina e giurisprudenza si veda M. MICCINESI, voce Solidarietà nel diritto tributario, in Dig. Disc. Priv., Sez. Comm., XIV.
[18] Si osserva che la Cassazione (sezione tributaria) esamina l’argomento per la prima volta, e che in dottrina si riscontra la tendenza a considerare la responsabilità del socio per debiti della società come la responsabilità di imposta di natura tributaria. Si veda M.C. FREGNI, Obbligazione tributaria e codice civile, Torino, 1998, 99 ss., R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario…cit., 494 ss.
[19] Mi pare fuor di dubbio, infatti, che la solidarietà cui allude l’art. 2291 c.c. (“..tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali”) si riferisca alla responsabilità dei soci fra loro e non fra il socio illimitatamente responsabile e la società.
Chi, come la Cassazione, ritiene che il socio sia responsabile in solido con la società, considera la società di persone come soggetto di diritto, dotato di autonomia patrimoniale (pur limitata), e quindi titolare di posizioni attive e passive non riferibili ai soci. Ciò determinerebbe l’applicazione dell’art. 1306 c.c., a mente del quale “la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, …non ha effetto contro gli altri debitori che non sono stati parti del giudizio”. Si veda, recentemente, Cass. sez. I, 15 febbraio 1999, n. 1231, in Foro it., 1999, I, 2578, alla quale si rinvia per altri riferimenti giurisprudenziali, e Cass. 29 maggio 1999 n. 5233, in Giust. civ., 1999, I, 2965, con nota di L. MARCHEGIANI, Sulla soggettività delle società personali e sulla estinzione della collettiva regolare.
Chi, viceversa, ritiene che il socio sia responsabile in via sussidiaria per l’obbligazione sociale, ammette che il rapporto tra creditore e società sia pregiudiziale rispetto al rapporto tra società e soci, e di conseguenza ammette che il giudicato formatosi sul primo abbia efficacia riflessa sul secondo. Cfr. A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2002; F.P. LUISO, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi cit.; Id, L’esecuzione ultra partes, Milano, 1984, 362 ss.
[20] La preventiva escussione del patrimonio sociale nelle società in nome collettivo è condizione di procedibilità dell’azione nei confronti dei soci e costituisce un beneficio accordato ai soci a protezione del loro patrimonio personale. Sembra allora che il concessionario della riscossione avrebbe dovuto agire nei confronti del socio (in esecuzione dell’iscrizione a ruolo della società), solo dopo aver inutilmente tentato di escutere il patrimonio sociale, o comunque dopo aver dato prova dell’incapienza del patrimonio sociale per il soddisfacimento delle sue ragioni. Cfr. Cass. n. 7000 dell'8 maggio 2003, in Banca dati TributImpresa.it.
[21] Trova la sua fonte, cioè, nell’art. 2291 c.c., a mente del quale “nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali..”. Si osserva come l’art. 2291 c.c., facendo riferimento alle “obbligazioni sociali”, non pone alcuna specificità o limitazione. È “obbligazione sociale” ogni obbligazione imputabile alla società: in tale concetto rientrano sicuramente le obbligazioni da contratto, le obbligazioni da fatto illecito e qualsiasi altra obbligazione extra-contrattuale, come, ad esempio, il debito di imposta.
[22] Quando i soci sono chiamati a rispondere per il debito della società il rapporto che si crea tra essi ed il Fisco solo in apparenza è tributario; se da una parte, infatti, la natura del debito impone l'utilizzo della procedura “speciale” di riscossione coattiva (disciplinata dal DPR 602 del 1973), dall'altra la natura della responsabilità dà, al rapporto, una connotazione indiscutibilmente civilistica. In dottrina ed in giurisprudenza, per la verità, sono state sollevate eccezioni in merito alla possibilità di far valere il rapporto socio - società tramite gli ordinari atti con i quali l’amministrazione finanziaria agisce per l’attuazione del tributo. Si veda, a questo proposito, Comm. trib. prov. Treviso, 4 maggio 1999, n.387, in Rass. trib., 1999, 1558 con nota di M. NUSSI, La solidarietà dipendente derivante da fonte civilistica: problemi procedimentali e di giurisdizione. Contra oltre alla sentenza che si annota, anche Cass., sez. V, 5 febbraio 2001, n. 1592, in banca dati Fisconline. In dottrina, R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario cit., 494 ss.
[23] Si veda, in dottrina, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, E. CAMUZZI, Efficacia contro l’unico azionista del giudicato, e del titolo esecutivo, formatosi contro la società, in Studi in onore di Enrico Allorio, Milano, 1989; E. GRASSO, voce Titolo esecutivo, in Enc. dir., XLIV; L. MONTESANO, Garanzie di difesa ed esecuzione ordinaria contro terzi successori particolari dell’obbligato, in Studi in onore di Enrico Allorio cit., Milano, 1989. In giurisprudenza, si veda, in motivazione, Cass. 23 dicembre 1983, n. 7582, in Foro it., 1984, I, 1316.
[24] Questa tesi in dottrina è sostenuta da V. ANDRIOLI, Commentario al codice di procedura civile, sub art. 477; F.P. LUISO, L’esecuzione ultra partes cit.; F. GALGANO, Le società di persone, in Trattato Cicu - Messineo; G. FERRI, Le società, in Trattato di diritto civile diretto da Vassalli, Torino, 1971, 140; ID., Delle società, in Commentario al codice civile a cura di Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1968; F. FERRARA Jr., Gli imprenditori e le società, Milano, 1980. In giurisprudenza, si veda Cass. 17 gennaio 2003, n. 613, in banca dati Utetgiuridica; Cass. 14 giugno 1999, n. 5884, in banca dati Utetgiuridica; Cass 22 luglio 1943, n. 1913, cit.; Cass. 25 novembre 1983, n. 7080, in Rep. Foro it., 1983, voce Società, n. 196.
[25] Letteralmente V. ANDRIOLI, Commentario al codice di procedura civile, cit.
[26] La dottrina tributaria si è occupata raramente dei rapporti tra S.n.c. e soci nel caso in cui questi ultimi vengano escussi per un debito proprio della società. Fra i pochi che hanno scritto sull'argomento G.A. MICHELI, Primi appunti sull'efficacia soggettiva (limiti soggettivi) dell'iscrizione a ruolo, in Riv. dir. fin sc. fin., 1978, I, 267, esclude che il ruolo intestato alla società valga come titolo esecutivo contro i soci, e ritiene necessario accertare separatamente la responsabilità degli stessi. (con un atto che "trascende la funzione dell'ufficio esattoriale"). In questo senso, si veda anche A. TURCHI, I poteri delle parti nel processo tributario, Torino, 2003. In giurisprudenza, a parte la sentenza che si annota, non constano precedenti editi sul tema.
[27] Si osserva, in prima battuta, come la Cassazione torni ad enunciare un principio che si fonda su un equivoco. In dottrina si è fatto notare che, se si nega l’obbligo di notificare gli atti precedenti a quelli esecutivi, questi ultimi non possono che essere impugnati per vizi propri, dato che il presupposto per l’impugnazione di un atto anche per vizi che non siano ad esso propri è che tale atto sia consequenziale ad atti precedenti autonomamente impugnabili. Cfr. A. GIOVANNINI, Riscossione della sanzioni e obbligazione solidale, in Dir. prat. trib., II, 1997, 71 ss, al quale si rinvia anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali.
[28] Il riferimento, come è ovvio, è alle leggi di imposta che prevedono la riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio. Per le imposte dirette, si veda l’art. 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
[29] Nel caso in cui, cioè, il processo avente ad oggetto il rapporto principale non si sia ancora concluso.
[30] Letteralmente, A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 374 ss.
[31] È noto che l'intervento ad adiuvandum o adesivo dipendente, disciplinato dall’art. 105 c. c., è istituto che permette ad un terzo, che riceve pregiudizio dalla pronuncia emessa fra le parti del processo, di intervenire nel processo stesso per sostenere le ragioni di una delle parti, senza chiedere la tutela di una propria situazione sostanziale. Per un approfondimento dell’istituto, rinvio a A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 373.
[32] Questo è ancora più evidente in campo tributario, dato che non c’è nessuna ragione per cui l’atto di accertamento del debito della società debba essere notificato anche al socio. Egli, dunque, non ha legittimazione attiva a contestare quell’atto.
[33] Si nota che, per il processo tributario, l’intervento volontario è disciplinato, insieme alla chiamata in giudizio, dall’art. 14 del D.Lgs. 546/92. La lettera della norma induce la dottrina processual-tributarista maggioritaria ad escludere che sia legittimato ad intervenire chi sia titolare di un rapporto dipendente o connesso (e quindi abbia interesse a sostenere le ragioni di una delle parti), ma non sia né destinatario dell’atto impugnato, né parte del rapporto tributario controverso. Cfr. F. TESAURO, voce Processo tributario, in Dig. Disc. Priv., XI, Torino, 1995; P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, Milano, 1999. Solo recentemente si è ammesso che un terzo può intervenire nel processo tributario a prescindere dal fatto che sia destinatario dell’atto impugnato o parte del rapporto controverso, purché, ovviamente, abbia un interesse giuridico a sostenere le ragioni di una delle parti. Cfr. B. BELLE’, Il processo tributario con pluralità di parti cit., 61 ss.

 
 

1] V. ANDRIOLI, Commentario al codice di procedura civile, sub art. 477.
2] ANTICO – FUSCONI, Attività di accertamento nei confronti delle società di persone e nei confronti dei soci, in Fisco, 2003, 14778.
3] C. BAFILE, Alcune osservazioni sulla pluralità soggettiva e sulla società di persone, in Riv. dir. trib., 1993, II, 340.
4] B. BELLE’, Il processo tributario con pluralità di parti, Torino, 2002.
5] F. BO, voce Fideiussione, in Nuovo Digesto it., 1147.
6] P. BORIA, Il principio di trasparenza nell’imposizione delle società di persone, Milano, 1996.
7] F. BRIGHENTI, L’accertamento unitario dei redditi delle società di persone, in Rass. trib., 1985, I, 391.
8] F. BUSNELLI, La cosa giudicata nelle obbligazioni solidali, in Studi in onore di S. Pugliatti, Milano, 1978.
9] E. CAMUZZI, Efficacia contro l’unico azionista del giudicato, e del titolo esecutivo, formatosi contro la società, in Studi in onore di Enrico Allorio, Milano, 1989.
10] L. CASTALDI, Il nuovo processo tributario, Commentario a cura di T. Baglione, S. Meschini, M. Miccinesi, sub art. 14.
11] F. FERRARA Jr., Gli imprenditori e le società, Milano, 1980.
12] G. FERRI, Le società, in Trattato di diritto civile diretto da Vassalli, Torino, 1971, 140
13] G. FERRI, Delle società, in Commentario al codice civile a cura di Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1968.
14] M. FRAGALI, Commentario al codice civile, a cura di Scialoja – Branca.
15] G. FRANSONI, Giudicato tributario e attività dell’amministrazione finanziaria, Milano, 2001, 350 ss..
16] M.C. FREGNI, Obbligazione tributaria e codice civile, Torino, 1998, 99 ss.
17] F. GALGANO, Le società di persone, in Trattato Cicu - Messineo.
18] A. GIOVANNINI, Riscossione della sanzioni e obbligazione solidale, in Dir. prat. trib., II, 1997, 71 ss.
19] E. GRASSO, voce Titolo esecutivo, in Enc. dir., XLIV.
20] F.P. LUISO, L’esecuzione ultra partes, Milano, 1984, 362 ss.
21] F.P. LUISO, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, Milano, 1981, 103.
22] R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario, Roma, 1998, 497 ss..
23] L. MARCHEGIANI, Sulla soggettività delle società personali e sulla estinzione della collettiva regolare, in Giust. civ., 1999, I, 2965.
24] M. MICCINESI, voce Solidarietà nel diritto tributario, in Dig. Disc. Priv., Sez. Comm., XIV.
25] G.A. MICHELI, Primi appunti sull'efficacia soggettiva (limiti soggettivi) dell'iscrizione a ruolo, in Riv. dir. fin sc. fin., 1978, I, 267.
26] L. MONTESANO, Garanzie di difesa ed esecuzione ordinaria contro terzi successori particolari dell’obbligato, in Studi in onore di Enrico Allorio cit., Milano, 1989.
27] M. NUSSI, La solidarietà dipendente derivante da fonte civilistica: problemi procedimentali e di giurisdizione, in Rass. trib., 1999, 1558.
28] A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2002.
29] F. RANDAZZO, L’accertamento con adesione dei redditi prodotti in forma associata, in Riv. dir. trib., 1998, 1161.
30] E. REDENTI, voce Fideiussione, in Diz. prat. dir. priv., 134 e 148.
31] P. RUSSO – G. FRANSONI, Accertamento dei redditi di società di persone e riflessi processuali. Non ancora sopita la vexata quaestio, in Fisco, 2002, 5420.
32] P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, Milano, 1999
33] P. RUSSO, voce Processo tributario, in Enc. del dir., Milano, 766.
34] F. TESAURO, L’avviso di accertamento unitario, in Boll. trib., 1979, 437.
35] F. TESAURO, Profili sistematici del processo tributario, Padova, 1980, 100.
36] F. TESAURO, voce Processo tributario, in Dig. Disc. Priv., XI, Torino, 1995.
37] G. TREMONTI, Ancora sull’accertamento unitario dei redditi delle società di persone, in Dir. prat. trib., 1979, I, 883.
38] A. TURCHI, I poteri delle parti nel processo tributario, Torino, 2003.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG