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Le sentenze affrontano il problema dei mezzi di difesa dei soci
di società di persone a fronte delle pretese del Fisco: la prima riguarda
il caso in cui i soci sono titolari del debito d’imposta (per
trasparenza)[1];
la seconda i soci chiamati a rispondere per il debito d’imposta della
società. Soltanto una premessa: la responsabilità patrimoniale del
socio ha, nei due casi, una differente natura[2]:
nel primo riguarda un debito d’imposta di cui egli è titolare, nel secondo
si riferisce ad un’obbligazione della società, discende da una previsione
privatistica e non ha, quindi, natura tributaria[3].
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La sentenza n. 4271 del 24 marzo 2003, è in linea con l’orientamento
consolidato della Cassazione in materia di tutela dei soci contro le
rettifiche riguardanti il reddito societario, ed offre l’occasione per un
confronto con la posizione, totalmente confliggente, della dottrina[4]. Ai
soci soggetti passivi d'imposta per trasparenza la Suprema Corte
riconosce, da tempo, il diritto di tutelarsi nel modo più pieno,
contestando in via autonoma l’an e il quantum del reddito di
partecipazione anche se, nel frattempo, l’accertamento del reddito
societario sia divenuto definitivo[5].
Per la prima volta, tuttavia, nella sentenza in esame si afferma che
l’avviso di accertamento a carico del socio - ancorché si connetta
all’azione accertatrice che ha interessato la società[6]
- deve contenere una motivazione autonoma e completa per consentire al
contribuente una difesa effettiva sul merito della vicenda [7]. Questa
tesi non è condivisa dalla dottrina che, invece, ritiene che la tutela dei
soci debba essere vincolata a quella della società: l’atto
unitario di accertamento, quindi, dovrebbe essere notificato sia
alla società sia ai soci, cosicché l'eventuale processo si svolga in forma
litisconsortile[8].
In questo modo, si garantirebbe il diritto di difesa del socio e si
otterrebbe che la quantificazione del reddito societario sia unica anche
nella fase contenziosa[9]. L’ipotesi
di un litisconsorzio necessario se, da una parte, ha il pregio di
evitare i problemi di accertamenti contrastanti di uno stesso
reddito, dall’altra manifesta indiscutibili punti deboli. Si
pongono, innanzi tutto, problemi pratici legati alla notifica degli
accertamenti “personali” ai soci. L’idea di fondo è che, una volta emesso
l’atto di accertamento unitario, l’ufficio competente per la società lo
notifichi anche ai soci, i quali, se decidono di impugnarlo, lo devono
fare presso la commissione tributaria competente rispetto alla sede
dell’ufficio che ha emesso l’atto: in ogni modo, le rettifiche del reddito
della società sono opponibili al socio e si ripercuotono per
trasparenza nell’atto che riguarda i suoi redditi personali. Ma
quale ufficio deve notificare l’atto personale? Non quello
territorialmente competente per la società, il quale, se non è competente
anche rispetto alla residenza dei soci, finirebbe per emettere un atto
invalido[10].
L’unica possibilità, allora, è che l’ufficio competente per i soci attenda
l’esito del giudizio sul reddito globale della società (o comunque la
definitività dell’accertamento unitario), e riproponga le rettifiche negli
accertamenti “singolari”, con il rischio, però, che, nel frattempo, siano
decorsi i termini per emettere l’avviso di accertamento[11]. Al
di là dei problemi di notifica, si è osservato, come la norma riguardante
l'accertamento con adesione nelle società di persone “mette in crisi
l’idea di necessaria corrispondenza fra reddito dichiarato dalla società e
quota di reddito imputata al socio”[12]:
in essa, infatti, si prevede espressamente che l'accertamento possa non
avere medesimo contenuto per i soci e per la società[13].
Il legislatore, è stato detto[14],
nega, in questo modo la premessa (unitarietà del rapporto) di un processo
litisconsortile. Sembra, allora, che nel disciplinare l’accertamento
unitario, il legislatore abbia immaginato esclusivamente un vincolo
procedimentale per l’Amministrazione finanziaria ad emettere gli
accertamenti “singolari” in conformità all’accertamento unitario (o alle
modifiche processuali che questo abbia subito)[15],
e non abbia, viceversa, configurato un unico rapporto
plurisoggettivo. Ne deriva che ai soci deve essere riconosciuta la più
ampia e autonoma tutela contro le rettifiche operate sul
reddito societario.
- La sentenza n. 10093 del 25 giugno 2003,
riguarda soci escussi per il debito della società, che la Corte
considera obbligati in solido con la società, e ai quali riconosce,
par di capire, la possibilità di contestare i presupposti
dell'obbligazione d'imposta fino a che non siano divenuti definitivi in
capo alla società[16]. Se
è così, si osserva, che l'affermazione esprime una contraddizione: in
diritto civile, così come in diritto tributario, è ormai pacifico che un
soggetto obbligato in solido possa contestare autonomamente i
presupposti dell’obbligazione, a prescindere dal fatto che questi siano
divenuti definitivi in capo agli altri coobbligati[17].
La sentenza poi suscita ulteriori perplessità per il fatto che il socio,
responsabile per le obbligazioni sociali, viene considerato obbligato
in solido con la società, alla stregua di un responsabile di
imposta[18].
Egli, invece, a mio avviso, ha una responsabilità patrimoniale sussidiaria
rispetto a quella della società in quanto è soggetto obbligato solo in
seconda battuta, per un debito non suo[19]. Nel
caso preso in esame, per quanto è dato conoscere, l’imposta dovuta dalla
società veniva riscossa coattivamente nei confronti del socio, solo al
quale era stato notificato l’avviso di mora. Se è così, non si è tenuto
conto del fatto che nei confronti del socio di società in nome collettivo
opera il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale
(art. 2304 c.c.)[20]. Ciò
detto, mi chiedo se ai soci di società in nome collettivo, ai quali sia
notificato il titolo esecutivo riferito ad un debito d’imposta della
società, sia dato sollevare eccezioni (ed, eventualmente, quali)
contro la pretesa del Fisco. Il problema, torno a dire, deve essere
affrontato considerando che la responsabilità dei soci ha natura
civilistica[21],
prescindendo dal fatto che ci si trova di fronte ad un debito tributario[22]. Si
tratta di verificare, in sostanza, se in base ad un qualunque titolo
esecutivo emesso nei confronti della società, sia possibile agire in
executivis contro i soci. La dottrina civilistica è divisa tra chi
ritiene che i soci, titolari di una situazione collegata con quella
dedotta in giudizio, non possano essere coinvolti nell’esecuzione senza
che prima siano accertati i fatti che, insieme al debito della
società, sono costitutivi della loro responsabilità (e cioè, la
qualità di socio illimitatamente responsabile e l’infruttuosa escussione
del patrimonio sociale)[23],
e chi, invece, ammette la possibilità di estendere l’efficacia del titolo
esecutivo in danno dei soci illimitatamente responsabili, sulla base della
considerazione che unico è il rapporto credito-debitorio, e che il
socio può comunque far valere l’assenza della qualità di socio
illimitatamente responsabile, così come il beneficium excussionis,
tramite l’opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c. c.)[24]. A
me pare che quest’ultima tesi sia, usando le parole di un illustre autore,
senz’altro “più aderente alle esigenze dei traffici”[25],
dato che sembra eccessivo richiedere il formarsi di un titolo esecutivo
specifico nei confronti del socio. Tutto ciò vale anche nel caso
in cui sia il Fisco ad essere creditore[26]:
i presupposti dell'obbligazione tributaria risultanti da un giudicato o da
un accertamento definitivo in capo alla società non possono essere rimessi
in discussione dal socio, il quale potrà contestare soltanto i presupposti
specifici della propria obbligazione impugnando il primo atto della
procedura esecutiva che gli viene notificato. Rimane da chiarire cosa
la Cassazione abbia voluto intendere dicendo che i soci, impugnando
l'avviso di mora, possono contestare anche i presupposti
dell’obbligazione ove gli stessi non abbiano ancora assunto il carattere
della definitività[27]. Mi
pare, innanzi tutto, che l'unico caso in cui il socio si trova nella
condizione di sollevare eccezioni in merito ai presupposti
dell'obbligazione, non ancora consolidati, sia quello in cui vi sia un
processo pendente tra Fisco e società, nelle more del quale si procede in
via esecutiva a recuperare la parte di imposta momentaneamente dovuta[28]. La
dottrina processual-civilistica, in tal caso[29],
attribuisce al soggetto titolare del rapporto dipendente “una mera
legittimazione ad intervenire”[30]
nel processo instaurato dalle parti del rapporto principale: si tratta,
come è ovvio, di un intervento adesivo dipendente[31],
che gli consente di partecipare (tramite la proposizione di eccezioni, la
produzione di documenti, la deduzione di prove…) al procedimento di
formazione del provvedimento giurisdizionale alla cui efficacia riflessa
sarebbe comunque soggetto. Egli, peraltro, non potrebbe agire
autonomamente a tutela di una situazione soggettiva di cui non è
titolare. In altre parole, il socio di società in nome collettivo non
potrebbe agire direttamente nei confronti del creditore della
società per contestare un debito non suo[32],
ma avrà interesse giuridico a sostenere le ragioni della società,
dato che la sentenza che accerta l'esistenza di un obbligo di questa,
determina il sorgere della sua responsabilità sussidiaria ex art.
2291 c.c. [33].
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[1] Le società di persone dichiarano il reddito da esse prodotto che
poi, per trasparenza, viene attribuito ai soci ed in capo ad essi tassato:
quel reddito, se necessario, viene “rettificato” con un unico atto di
accertamento. È ovvio che, sempre per trasparenza, la rettifica dovrà
spiegare i suoi effetti anche sui redditi di partecipazione dei soci.
Questo, in sostanza, è il meccanismo disciplinato dal combinato disposto
degli artt. 5, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dell’art 6 e 40, DPR 29
settembre 1973, n. 600. [2] Ciò determina, di conseguenza,
differenti possibilità di difesa del socio. [3] In sostanza, si
ritiene che la responsabilità dei soci per i debiti della società sia
diversa dalla responsabilità di imposta: quest’ultima è prevista,
infatti, da una norma tributaria che estende il debito di imposta a
soggetti estranei ai fatti che costituiscono presupposto di imposta
al solo fine di tutelare l'interesse fiscale alla sicura e rapida esazione
dei tributi. [4] La norma relativa all’accertamento unitario non
chiarisce quale sia la posizione del socio rispetto a tale atto: non dice,
cioè, se l'atto unitario deve essere a lui notificato e se, quindi, una
volta definitivo, sia a lui opponibile. La dottrina ha fatto
dell’argomento oggetto di dibattito. Si veda G. TREMONTI, Ancora
sull’accertamento unitario dei redditi delle società di persone, in
Dir. prat. trib., 1979, I, 883; F. TESAURO, L’avviso di
accertamento unitario, in Boll. trib., 1979, 437, nonché ID.,
Profili sistematici del processo tributario, Padova, 1980, 100; F.
BRIGHENTI, L’accertamento unitario dei redditi delle società di
persone, in Rass. trib., 1985, I, 391; P. RUSSO, voce
Processo tributario, in Enc. del dir., Milano, 766; C.
BAFILE, Alcune osservazioni sulla pluralità soggettiva e sulla società
di persone, in Riv. dir. trib., 1993, II, 340; P. BORIA, Il
principio di trasparenza nell’imposizione delle società di persone,
Milano, 1996. Le risposte offerte sono state assai diverse. Premetto
che la tesi che, più di tutte, contrasta con la giurisprudenza ormai
consolidata è quella di Russo: di essa dirò nel corso del lavoro. Per le
altre tesi, mi limito a rinviare alle opere cit. degli autori. [5] Si
veda Cass., 27 gennaio 2001, n. 1184, in Fisco, 2001, 9356; Cass.
12 febbraio 2001, n. 1946, in Riv. dir. trib., 2001, II, 532, Cass.
22 agosto 2002, n. 12376, in Banca dati TributImpresa.it, che
superano l’orientamento espresso da Cass. 6 agosto 1992, n. 9313, in
Riv. dir. trib., 1993, II, 334 (secondo cui, viceversa, il socio
non potrebbe ridiscutere l’accertamento unitario divenuto definitivo), e
si uniformano all’ordinanza della Corte Cost. n. 5 del 29 gennaio 1998, in
Fisco, 1998, 3194 e alla successiva sentenza n. 31 del 26 febbraio
1998, in Boll. trib., 1998, 633. [6] Si rinvia alla disposizione
contenuta nell’art. 40, comma 2, del DPR 600 del 29 settembre 1973. [7]
La necessità che l’ufficio comunichi formalmente al socio, oltre al
maggior reddito di partecipazione, le ragioni della rettifica del
reddito della società, pare del tutto in linea, del resto, non solo con
l’idea di fornire al socio un’autonoma ed effettiva tutela ma anche
con la natura di accertamento dell’atto “personale”. (La natura di
accertamento dell’atto personale, tuttavia, non è stata sempre pacifica in
dottrina: vi è stato, infatti, chi ha ritenuto che tale atto avesse,
piuttosto, le caratteristiche di un avviso di liquidazione, cfr. P. BORIA,
Il principio di trasparenza… cit.). In dottrina, già F. TESAURO, in
Profili sistematici… cit., aveva sottolineato come
“l’accertamento singolare non deve discostarsi da quello unitario…ma
dev’essere anche motivato in modo congruo”. Per un altro commento
della sentenza n. 4271 del 24 marzo 2003, si veda ANTICO – FUSCONI,
Attività di accertamento nei confronti delle società di persone e nei
confronti dei soci, in Fisco, 2003, 14778. [8] Questa
dottrina, in sostanza, configura l’esistenza di un litisconsorzio
necessario sia nella fase di accertamento che nella successiva fase
processuale. L’effetto di un processo litisconsortile è che vi deve
essere una decisione necessariamente unitaria nei confronti di più
soggetti; una sola pronuncia deve avere effetti nei confronti di tutti.
Per questa tesi si veda P. RUSSO, voce Processo tributario
cit., e, recentemente, P. RUSSO – G. FRANSONI, Accertamento dei
redditi di società di persone e riflessi processuali. Non ancora sopita
la vexata quaestio, in Fisco, 2002, 5420. Già il Consiglio di
Stato, nell’adunanza del 17 gennaio del 1984, aveva sottolineato la
necessità di notificare l’accertamento unitario sia alla società che ai
soci, al fine di “rispettare anche nella fase contenziosa il principio di
unitarietà…”. [9] L’ipotesi in cui deve necessariamente esistere un
unico processo (a contraddittorio integro), è quella prospettata da L.
CASTALDI, Il nuovo processo tributario, Commentario a cura di T.
Baglione, S. Meschini, M. Miccinesi, sub art. 14, e cioè il caso in
cui il singolo socio contesti la quota di partecipazione ad esso imputata
in sede di accertamento del reddito delle società: la somma delle quote
imputabili a tutti i soci, infatti, deve necessariamente corrispondere al
reddito della società cosicché “alla minore imputazione per l’uno
consegue la maggiore imputazione agli altri”. [10] Non risulta,
infatti, che il legislatore abbia derogato, per questa materia, al
principio per cui un accertamento è invalido se emesso da un ufficio
incompetente. [11] La procedura è, in ogni caso, alquanto
macchinosa. Cfr. R. LUPI, Manuale professionale di diritto
tributario, Roma, 1998, 497 ss. [12] Cfr. G. FRANSONI, Giudicato
tributario e attività dell’amministrazione finanziaria, Milano, 2001,
350 ss. [13] Si veda l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 19 giungo 1997, n.
218. Per un commento della norma si rinvia a F. RANDAZZO,
L’accertamento con adesione dei redditi prodotti in forma
associata, in Riv. dir. trib., 1998, 1161. La dottrina che
configura l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra società e soci,
viceversa, trae, dalla norma sull’accertamento con adesione nelle società
di persone, argomenti a sostegno della propria tesi. A questo riguardo si
veda P. RUSSO-G. FRANSONI, Accertamento dei redditi di società di
persone… cit. [14] Cfr. B. BELLE’, Il processo tributario con
pluralità di parti, Torino, 2002. [15] L’idea del “vincolo
procedimentale”, alla quale sembra aderire la giurisprudenza, è di F.
TESAURO, Profili sistematici.., cit. La dipendenza di contenuti fra
atto notificato alla società ed atto notificato al socio, tuttavia, fa
“sperare” in una quantificazione del reddito unica. E allora, una volta
escluso che il giudizio avente ad oggetto il reddito societario debba
necessariamente svolgersi alla presenza sia dei soci che della
società, si ritiene opportuno l’utilizzo di quegli strumenti atti a
consentire che il processo si svolga nei confronti di tutti coloro ai
quali la causa è comune, per evitare contrasto di
giudicati. [16] La Cassazione utilizza, per la verità, una formula
assai confusa: dice che il socio “in qualità di coobbligato solidale
raggiunto da avviso di mora, può contestare i presupposti
dell’obbligazione, e quindi dell’avviso, soltanto dove gli stessi non
abbiano ancora assunto il carattere della definitività e quindi
l’efficacia esecutiva necessaria per la validità del predetto avviso”.
La frase, così come scritta, può avere una duplice lettura: i presupposti
dell’obbligazione sono contestabili fino a che l’avviso di
accertamento (notificato alla società) non sia definitivo oppure, i
presupposti dell’obbligazione sono contestabili fino a che l’avviso di
mora non sia definitivo. L’interpretazione che pare più persuasiva è
tuttavia la prima. [17] Questo è ovvio per i casi di obbligazioni
solidali paritarie. Sembra, tuttavia, che la stessa regola valga anche nei
casi di obbligazione solidale “in via dipendente”, e cioè per quei casi in
cui l'obbligazione del coobbligato solidale in tanto esiste in quanto
esiste quella principale. Si pensi, per il diritto civile, alla figura del
fideiussore: la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza ritengono, in
pratica, che la sentenza emessa contro il debitore non fa stato contro il
fideiussore, per quanto il fideiussore possa valersene contro il creditore
quando gli giovi. In dottrina Cfr. F. BUSNELLI, La cosa giudicata nelle
obbligazioni solidali, in Studi in onore di S. Pugliatti,
Milano, 1978; M. FRAGALI, Commentario al codice civile, a cura di
Scialoja - Branca; F. BO, voce Fideiussione, in Nuovo Digesto
it., 1147; E. REDENTI, voce Fideiussione, in Diz. prat. dir.
priv., 134 e 148; F.P. LUISO, Principio del contraddittorio ed
efficacia della sentenza verso terzi, Milano, 1981, 103. Per il
diritto tributario, si pensi ai casi di responsabilità di imposta: la
dottrina e la giurisprudenza sostengono, ormai unanimemente, che il
responsabile d’imposta possa sollevare autonome eccezioni circa
l’insussistenza dell’obbligazione principale. Per un’ampia ed esaustiva
trattazione dell’argomento, e per tutti i riferimenti di dottrina e
giurisprudenza si veda M. MICCINESI, voce Solidarietà nel diritto
tributario, in Dig. Disc. Priv., Sez. Comm., XIV. [18] Si
osserva che la Cassazione (sezione tributaria) esamina l’argomento per la
prima volta, e che in dottrina si riscontra la tendenza a considerare la
responsabilità del socio per debiti della società come la responsabilità
di imposta di natura tributaria. Si veda M.C. FREGNI, Obbligazione
tributaria e codice civile, Torino, 1998, 99 ss., R. LUPI, Manuale
professionale di diritto tributario…cit., 494 ss. [19] Mi pare fuor
di dubbio, infatti, che la solidarietà cui allude l’art. 2291 c.c.
(“..tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali”) si riferisca alla responsabilità dei soci fra
loro e non fra il socio illimitatamente responsabile e la società.
Chi, come la Cassazione, ritiene che il socio sia responsabile in
solido con la società, considera la società di persone come soggetto di
diritto, dotato di autonomia patrimoniale (pur limitata), e quindi
titolare di posizioni attive e passive non riferibili ai soci. Ciò
determinerebbe l’applicazione dell’art. 1306 c.c., a mente del quale
“la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido,
…non ha effetto contro gli altri debitori che non sono stati parti del
giudizio”. Si veda, recentemente, Cass. sez. I, 15 febbraio 1999, n.
1231, in Foro it., 1999, I, 2578, alla quale si rinvia per altri
riferimenti giurisprudenziali, e Cass. 29 maggio 1999 n. 5233, in
Giust. civ., 1999, I, 2965, con nota di L. MARCHEGIANI, Sulla
soggettività delle società personali e sulla estinzione della collettiva
regolare. Chi, viceversa, ritiene che il socio sia responsabile in
via sussidiaria per l’obbligazione sociale, ammette che il rapporto tra
creditore e società sia pregiudiziale rispetto al rapporto tra società e
soci, e di conseguenza ammette che il giudicato formatosi sul primo abbia
efficacia riflessa sul secondo. Cfr. A. PROTO PISANI, Lezioni di
diritto processuale civile, Napoli, 2002; F.P. LUISO, Principio del
contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi cit.; Id,
L’esecuzione ultra partes, Milano, 1984, 362 ss. [20] La
preventiva escussione del patrimonio sociale nelle società in nome
collettivo è condizione di procedibilità dell’azione nei confronti dei
soci e costituisce un beneficio accordato ai soci a protezione del loro
patrimonio personale. Sembra allora che il concessionario della
riscossione avrebbe dovuto agire nei confronti del socio (in esecuzione
dell’iscrizione a ruolo della società), solo dopo aver inutilmente tentato
di escutere il patrimonio sociale, o comunque dopo aver dato prova
dell’incapienza del patrimonio sociale per il soddisfacimento delle sue
ragioni. Cfr. Cass. n. 7000 dell'8 maggio 2003, in Banca dati
TributImpresa.it. [21] Trova la sua fonte, cioè, nell’art. 2291
c.c., a mente del quale “nella società in nome collettivo tutti i soci
rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni
sociali..”. Si osserva come l’art. 2291 c.c., facendo riferimento alle
“obbligazioni sociali”, non pone alcuna specificità o limitazione. È
“obbligazione sociale” ogni obbligazione imputabile alla società: in tale
concetto rientrano sicuramente le obbligazioni da contratto, le
obbligazioni da fatto illecito e qualsiasi altra obbligazione
extra-contrattuale, come, ad esempio, il debito di imposta. [22]
Quando i soci sono chiamati a rispondere per il debito della
società il rapporto che si crea tra essi ed il Fisco solo in apparenza
è tributario; se da una parte, infatti, la natura del debito
impone l'utilizzo della procedura “speciale” di riscossione coattiva
(disciplinata dal DPR 602 del 1973), dall'altra la natura della
responsabilità dà, al rapporto, una connotazione indiscutibilmente
civilistica. In dottrina ed in giurisprudenza, per la verità, sono state
sollevate eccezioni in merito alla possibilità di far valere il
rapporto socio - società tramite gli ordinari atti con i quali
l’amministrazione finanziaria agisce per l’attuazione del tributo. Si
veda, a questo proposito, Comm. trib. prov. Treviso, 4 maggio 1999, n.387,
in Rass. trib., 1999, 1558 con nota di M. NUSSI, La solidarietà
dipendente derivante da fonte civilistica: problemi procedimentali e di
giurisdizione. Contra oltre alla sentenza che si annota, anche
Cass., sez. V, 5 febbraio 2001, n. 1592, in banca dati Fisconline.
In dottrina, R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario
cit., 494 ss. [23] Si veda, in dottrina, anche per ulteriori
indicazioni bibliografiche, E. CAMUZZI, Efficacia contro l’unico
azionista del giudicato, e del titolo esecutivo, formatosi contro la
società, in Studi in onore di Enrico Allorio, Milano, 1989; E.
GRASSO, voce Titolo esecutivo, in Enc. dir., XLIV; L.
MONTESANO, Garanzie di difesa ed esecuzione ordinaria contro terzi
successori particolari dell’obbligato, in Studi in onore di Enrico
Allorio cit., Milano, 1989. In giurisprudenza, si veda, in
motivazione, Cass. 23 dicembre 1983, n. 7582, in Foro it., 1984, I,
1316. [24] Questa tesi in dottrina è sostenuta da V. ANDRIOLI,
Commentario al codice di procedura civile, sub art. 477; F.P.
LUISO, L’esecuzione ultra partes cit.; F. GALGANO, Le società di
persone, in Trattato Cicu - Messineo; G. FERRI, Le
società, in Trattato di diritto civile diretto da Vassalli,
Torino, 1971, 140; ID., Delle società, in Commentario al codice
civile a cura di Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1968; F. FERRARA
Jr., Gli imprenditori e le società, Milano, 1980. In
giurisprudenza, si veda Cass. 17 gennaio 2003, n. 613, in banca dati
Utetgiuridica; Cass. 14 giugno 1999, n. 5884, in banca dati
Utetgiuridica; Cass 22 luglio 1943, n. 1913, cit.; Cass. 25
novembre 1983, n. 7080, in Rep. Foro it., 1983, voce
Società, n. 196. [25] Letteralmente V. ANDRIOLI, Commentario
al codice di procedura civile, cit. [26] La dottrina tributaria si
è occupata raramente dei rapporti tra S.n.c. e soci nel caso in cui questi
ultimi vengano escussi per un debito proprio della società. Fra i pochi
che hanno scritto sull'argomento G.A. MICHELI, Primi appunti
sull'efficacia soggettiva (limiti soggettivi) dell'iscrizione a ruolo,
in Riv. dir. fin sc. fin., 1978, I, 267, esclude che il ruolo
intestato alla società valga come titolo esecutivo contro i soci, e
ritiene necessario accertare separatamente la responsabilità degli stessi.
(con un atto che "trascende la funzione dell'ufficio esattoriale"). In
questo senso, si veda anche A. TURCHI, I poteri delle parti nel
processo tributario, Torino, 2003. In giurisprudenza, a parte la
sentenza che si annota, non constano precedenti editi sul tema. [27] Si
osserva, in prima battuta, come la Cassazione torni ad enunciare un
principio che si fonda su un equivoco. In dottrina si è fatto notare che,
se si nega l’obbligo di notificare gli atti precedenti a quelli esecutivi,
questi ultimi non possono che essere impugnati per vizi propri, dato che
il presupposto per l’impugnazione di un atto anche per vizi che non siano
ad esso propri è che tale atto sia consequenziale ad atti precedenti
autonomamente impugnabili. Cfr. A. GIOVANNINI, Riscossione della
sanzioni e obbligazione solidale, in Dir. prat. trib., II,
1997, 71 ss, al quale si rinvia anche per ulteriori riferimenti
giurisprudenziali. [28] Il riferimento, come è ovvio, è alle leggi di
imposta che prevedono la riscossione frazionata del tributo in pendenza di
giudizio. Per le imposte dirette, si veda l’art. 15 del DPR 29 settembre
1973, n. 602. [29] Nel caso in cui, cioè, il processo avente ad oggetto
il rapporto principale non si sia ancora concluso. [30] Letteralmente,
A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 374
ss. [31] È noto che l'intervento ad adiuvandum o adesivo
dipendente, disciplinato dall’art. 105 c. c., è istituto che permette
ad un terzo, che riceve pregiudizio dalla pronuncia emessa fra le parti
del processo, di intervenire nel processo stesso per sostenere le ragioni
di una delle parti, senza chiedere la tutela di una propria situazione
sostanziale. Per un approfondimento dell’istituto, rinvio a A. PROTO
PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 373. [32]
Questo è ancora più evidente in campo tributario, dato che non c’è nessuna
ragione per cui l’atto di accertamento del debito della società debba
essere notificato anche al socio. Egli, dunque, non ha legittimazione
attiva a contestare quell’atto. [33] Si nota che, per il processo
tributario, l’intervento volontario è disciplinato, insieme alla chiamata
in giudizio, dall’art. 14 del D.Lgs. 546/92. La lettera della norma induce
la dottrina processual-tributarista maggioritaria ad escludere che sia
legittimato ad intervenire chi sia titolare di un rapporto dipendente o
connesso (e quindi abbia interesse a sostenere le ragioni di una delle
parti), ma non sia né destinatario dell’atto impugnato, né parte del
rapporto tributario controverso. Cfr. F. TESAURO, voce Processo
tributario, in Dig. Disc. Priv., XI, Torino, 1995; P. RUSSO,
Manuale di diritto tributario, Milano, 1999. Solo recentemente si è
ammesso che un terzo può intervenire nel processo tributario a prescindere
dal fatto che sia destinatario dell’atto impugnato o parte del rapporto
controverso, purché, ovviamente, abbia un interesse giuridico a sostenere
le ragioni di una delle parti. Cfr. B. BELLE’, Il processo tributario
con pluralità di parti cit., 61 ss.
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1] V. ANDRIOLI, Commentario al codice di procedura civile, sub
art. 477. 2] ANTICO – FUSCONI, Attività di accertamento nei
confronti delle società di persone e nei confronti dei soci, in
Fisco, 2003, 14778. 3] C. BAFILE, Alcune osservazioni sulla
pluralità soggettiva e sulla società di persone, in Riv. dir.
trib., 1993, II, 340. 4] B. BELLE’, Il processo tributario con
pluralità di parti, Torino, 2002. 5] F. BO, voce
Fideiussione, in Nuovo Digesto it., 1147. 6] P. BORIA,
Il principio di trasparenza nell’imposizione delle società di
persone, Milano, 1996. 7] F. BRIGHENTI, L’accertamento unitario
dei redditi delle società di persone, in Rass. trib., 1985, I,
391. 8] F. BUSNELLI, La cosa giudicata nelle obbligazioni
solidali, in Studi in onore di S. Pugliatti, Milano,
1978. 9] E. CAMUZZI, Efficacia contro l’unico azionista del
giudicato, e del titolo esecutivo, formatosi contro la società, in
Studi in onore di Enrico Allorio, Milano, 1989. 10] L. CASTALDI,
Il nuovo processo tributario, Commentario a cura di T. Baglione, S.
Meschini, M. Miccinesi, sub art. 14. 11] F. FERRARA Jr., Gli
imprenditori e le società, Milano, 1980. 12] G. FERRI, Le
società, in Trattato di diritto civile diretto da Vassalli,
Torino, 1971, 140 13] G. FERRI, Delle società, in Commentario
al codice civile a cura di Scialoja – Branca, Bologna – Roma,
1968. 14] M. FRAGALI, Commentario al codice civile, a cura di
Scialoja – Branca. 15] G. FRANSONI, Giudicato tributario e attività
dell’amministrazione finanziaria, Milano, 2001, 350 ss.. 16] M.C.
FREGNI, Obbligazione tributaria e codice civile, Torino, 1998, 99
ss. 17] F. GALGANO, Le società di persone, in Trattato Cicu -
Messineo. 18] A. GIOVANNINI, Riscossione della sanzioni e
obbligazione solidale, in Dir. prat. trib., II, 1997, 71
ss. 19] E. GRASSO, voce Titolo esecutivo, in Enc. dir.,
XLIV. 20] F.P. LUISO, L’esecuzione ultra partes, Milano, 1984,
362 ss. 21] F.P. LUISO, Principio del contraddittorio ed efficacia
della sentenza verso terzi, Milano, 1981, 103. 22] R. LUPI,
Manuale professionale di diritto tributario, Roma, 1998, 497
ss.. 23] L. MARCHEGIANI, Sulla soggettività delle società personali
e sulla estinzione della collettiva regolare, in Giust. civ.,
1999, I, 2965. 24] M. MICCINESI, voce Solidarietà nel diritto
tributario, in Dig. Disc. Priv., Sez. Comm., XIV. 25] G.A.
MICHELI, Primi appunti sull'efficacia soggettiva (limiti soggettivi)
dell'iscrizione a ruolo, in Riv. dir. fin sc. fin., 1978, I,
267. 26] L. MONTESANO, Garanzie di difesa ed esecuzione ordinaria
contro terzi successori particolari dell’obbligato, in Studi in
onore di Enrico Allorio cit., Milano, 1989. 27] M. NUSSI, La
solidarietà dipendente derivante da fonte civilistica: problemi
procedimentali e di giurisdizione, in Rass. trib., 1999,
1558. 28] A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile,
Napoli, 2002. 29] F. RANDAZZO, L’accertamento con adesione dei
redditi prodotti in forma associata, in Riv. dir. trib., 1998,
1161. 30] E. REDENTI, voce Fideiussione, in Diz. prat. dir.
priv., 134 e 148. 31] P. RUSSO – G. FRANSONI, Accertamento dei
redditi di società di persone e riflessi processuali. Non ancora sopita
la vexata quaestio, in Fisco, 2002, 5420. 32] P. RUSSO,
Manuale di diritto tributario, Milano, 1999 33] P. RUSSO, voce
Processo tributario, in Enc. del dir., Milano, 766. 34]
F. TESAURO, L’avviso di accertamento unitario, in Boll.
trib., 1979, 437. 35] F. TESAURO, Profili sistematici del
processo tributario, Padova, 1980, 100. 36] F. TESAURO, voce
Processo tributario, in Dig. Disc. Priv., XI, Torino,
1995. 37] G. TREMONTI, Ancora sull’accertamento unitario dei redditi
delle società di persone, in Dir. prat. trib., 1979, I,
883. 38] A. TURCHI, I poteri delle parti nel processo
tributario, Torino, 2003.
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