TributImpresa
n°3-2005
 

Luigi BRUNO

 
 

Sulla compensazione delle spese di lite nel processo tributario (Nota a Cass., sez. trib., 12 gennaio 2004, n. 243).

 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’istituto della compensazione. - 3. La nozione di giusti motivi. - 4. La Sentenza n. 243 del 12 gennaio 2004. – 5. La posizione della dottrina. – 6. Osservazioni conclusive.


1. Premessa.


Con la decisione in commento la Suprema Corte, dopo aver respinto il motivo di ricorso proposto da una società nella parte in cui invocava la declaratoria di nullità di un avviso di mora a causa della mancata notifica della cartella esattoriale, poiché il ricorrente non aveva, in sede d’opposizione, espressamente dedotto il vizio proprio della cartella medesima, torna a pronunciarsi sulle disposizioni contenute nell’art. 15, co. 1, D.Lgs. 546/1992, con specifico riferimento alle problematiche inerenti la compensazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre in caso di soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba darsi luogo a compensazione. Risulta pertanto inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l’onere delle spese a carico totale della parte pur non totalmente soccombente[2].
In particolare nella sentenza de qua la Suprema Corte oltre a esprimere il principio, più volte ribadito, secondo cui la compensazione delle spese giudiziali rientra nell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità, dispone altresì che non risulta necessaria un’esplicazione particolareggiata dei giusti motivi della compensazione, risultando a tal fine sufficiente l’utilizzo della semplice dizione “per giusti motivi”.
Allo scopo di fornire un quadro esaustivo dei principi normativi di riferimento e per meglio comprendere la portata della Decisione della Corte, appare opportuno provvedere ad un inquadramento generale della problematica nell’ambito del processo tributario, unitamente alla trattazione delle correlate disposizioni previste in materia di giudizio civile.


2. L’istituto della compensazione.

In tema di attribuzione delle spese processuali deve essere preliminarmente evidenziata la disposizione contenuta nell’art. 15, co. 1, D.Lgs. 546/1992, che, al primo periodo, prevede la determinazione delle spese dell’intero processo, sulla base del criterio della soccombenza, in relazione all’esito finale della controversia[1].
Quale correttivo al principio generale secondo il quale le spese seguono la soccombenza, il secondo periodo del primo comma della norma citata, richiamandosi all’art. 92, co. 2, c.p.c., prevede che la Commissione Tributaria possa dichiarare in tutto o in parte la compensazione delle spese, ove ricorrano giusti motivi.
A tal riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto che il sindacato del giudice di legittimità sia limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esuli da tale sindacato, rientrando nella discrezionalità del giudice di

merito, la valutazione circa l’opportunità della compensazione totale o parziale, sia, come visto in precedenza, quando c’è soccombenza reciproca, che in caso di concorso di altri giusti motivi; la motivazione di questi ultimi è pertanto rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non al controllo di legittimità della Suprema Corte[3].
L’incensurabilità, in sede di legittimità, della pronuncia del giudice di merito circa la compensazione delle spese processuali trova peraltro un limite nel caso in cui, a giustificazione della disposta compensazione siano addotti motivi illogici o erronei o comunque tale statuizione venga accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto[4].


3. La nozione di giusti motivi.

I giusti motivi, in considerazione dei quali l’organo giudicante procede alla compensazione delle spese di giudizio ex art. 92, co. 2, cpc, sfuggono per loro natura ad una mera enunciazione o catalogazione anche soltanto esemplificativa. Il concetto di giusti motivi non è infatti codificato dal Legislatore e pertanto l’interprete può fare ricorso, per l’applicazione di detto principio, a finalità ermeneutiche cui si è pervenuti nell'ambito del diritto processualcivilistico[5].
Ad ogni modo, nel concetto di giusti motivi possono ipotizzarsi ad esempio le fattispecie concernenti il comportamento processuale delle parti, l’obiettiva controvertibilità delle questioni ovvero la buona fede del soccombente[6]. Al riguardo è stato più volte precisato che correttamente il provvedimento di compensazione delle spese di lite viene motivato con riferimento alla non univocità della giurisprudenza, soprattutto di merito, sull’interpretazione di una particolare espressione normativa[7].
La compensazione delle spese per giusti motivi nel rito tributario, non è collegata solo a motivi giuridici, ma anche a motivazioni di equità e di convenienza rimessi alla discrezionalità dell’organo giudicante.
Le giustificate motivazioni per la compensazione delle spese processuali inoltre, non solo possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, atteso che non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza ma, corrispondendo ad una valutazione discrezionale del giudice della massima ampiezza, non necessitano di specifiche enunciazioni[8].


4. La Sentenza 12 gennaio 2004 n. 243.

La recente sentenza della Corte di Cassazione, collocandosi nel consolidato filone giurisprudenziale della Suprema Corte, ha confermato il principio dell’incensurabilità, in sede di legittimità, della pronuncia del giudice di merito circa la compensazione delle spese processuali.
La decisione in esame ribadisce l’enunciato principio che le valutazioni del giudice di merito sull’attribuzione dell’onere delle spese si sottraggono per la loro ampia discrezionalità, al sindacato della Suprema Corte, a cui compete esclusivamente di verificare in concreto il rispetto del principio di condanna alle spese per la parte totalmente vittoriosa, nonché dell’obbligo di una motivazione immune da vizi logici.
Nella fattispecie in esame l’Amministrazione Finanziaria lamentava la circostanza che il giudice di merito aveva erroneamente disposto la compensazione delle spese, attesa l’infondatezza e la temerarietà delle tesi della controparte.
La materia del contendere verteva su un avviso di mora che, a parere della società ricorrente doveva essere annullato in quanto non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale. La Cassazione rigettava il gravame della società, sulla base di un suo costante orientamento, poiché, non essendo stato il vizio dell’atto di accertamento espressamente dedotto dalla parte interessata, il pregresso atto impositivo diveniva definitivo e l’atto di riscossione poteva essere impugnato solo per vizio suo proprio.
Nel respingere la doglianza mossa dall’Amministrazione Finanziaria, la Suprema Corte ha enunciato il principio più volte richiamato secondo cui la compensazione delle spese giudiziali, rientrando nell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, possa venire revocata unicamente in mancanza di una congrua motivazione.
A tal proposito la sentenza de qua statuisce il principio secondo cui risulti sufficiente che i giusti motivi della compensazione vengano solo enunciati, senza necessità di un’esplicazione particolare, risultando a tal fine sufficiente l’utilizzo dell’espressione “per giusti motivi”[9] .
In virtù di quanto affermato, la disposizione con la quale i giudici di merito avevano ordinato la compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 15, co.1, D.Lgs. 546/1992, non era censurabile avendo gli stessi giudici ravvisato ed enunciato i giusti motivi per derogare al principio della soccombenza.
Le motivazioni poste alla base di tale statuizione possono essere ravvisate in altra pronuncia della Corte nella quale veniva sancita la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, co. 2, cpc, interpretato nel senso che il giudice non ha il dovere di motivare il provvedimento di compensazione per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi[10].
Ciò in quanto il principio sancito dall’art. 111 Cost., secondo il quale ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato, non risulta applicabile alla norma citata, poiché l’affermazione dell’esistenza di ragioni per effettuare la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l’inscindibile connessione tra l’esistenza della causa e la pronuncia sulle spese.
Seguendo evidentemente tale impostazione la sentenza in esame ha stabilito che la statuizione sulle spese di giudizio, costituendo una fase accessoria e consequenziale a quella che attiene al merito della questione, trovi un’adeguata giustificazione nell’esito del giudizio, senza che si renda a tal fine necessaria un’autonoma e specifica motivazione.
Qualora invece i motivi a giustificazione della compensazione vengano espressamente enunciati dall’organo giudicante, gli stessi non si sottraggono al sindacato di legittimità; in questa ipotesi, invero, viene meno la presunzione legale di conformità al diritto ed i motivi stessi divengono, quindi, suscettibili di censura.


5. La posizione della dottrina.

Stante il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, la motivazione con la quale il giudice di merito disponga la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio limitandosi all’utilizzo della formula “per giusti motivi”, viene considerata immune da vizi logici e, pertanto, non risulta censurabile in sede di legittimità.
Ciononostante in dottrina non tutti concordano con siffatto orientamento e molti studiosi lamentano come il principio di condanna alle spese di giudizio venga frequentemente disatteso o comunque non applicato in conformità alle disposizioni che lo disciplinano[11].
Vengono in particolare evidenziati i pericoli derivanti dalla circostanza che l’istituto della compensazione delle spese processuali, laddove attuato in forma generalizzata e svincolata dalla singola fattispecie processuale, possa condurre a rendere di fatto inefficace la finalità deflativa perseguita dal Legislatore tramite l’istituto della condanna alla lite. Si riscontra infatti una marcata tendenza alla compensazione delle spese processuali da parte delle Commissioni, non solo in ipotesi di incertezze interpretative, ma persino qualora una parte risulti essere del tutto soccombente.
A tal proposito è stata da più parti sottolineata la necessità di un’applicazione tassativa dell’art. 15 citato, il quale, originariamente destinato a funzionare come mezzo dissuasivo al fine di arginare la proliferazione di ricorsi, risulta disatteso nella parte in cui tratta della compensazione, essendone stato distorto e abusato l’utilizzo, specie ove si consideri la frequente la lettura di dispositivi che prevedono la compensazione delle spese, attesa la ritenuta sussistenza di giusti motivi, senza tuttavia che gli stessi vengano ulteriormente specificati[12].
Viene in particolare rilevato che il corretto utilizzo dello strumento normativo potrebbe condurre ad una drastica riduzione della generazione del contenzioso, facendo da una parte desistere i contribuenti dalla proposizione di ricorsi di natura dilatoria e, dall’altra, limitando le rettifiche operate dall’Amministrazione Finanziaria supportate da scarsi elementi probatori[13].
Una corretta applicazione della norma condurrebbe al rafforzamento dell’intero sistema deflativo, in conformità alle intenzioni perseguite dal Legislatore nella codificazione del processo tributario, inducendo le parti (contribuenti e Amministrazione Finanziaria) a percorrere altre strade per la definizione delle controversie[14].


6. Osservazioni conclusive.

Non può essere negato che l’istituto compensativo abbia trovato nella pratica diffusa e larga espressione, tale da ingenerare forti perplessità tra studiosi e contribuenti in ordine al suo corretto utilizzo da parte delle Commissioni Tributarie.
Occorre certamente evidenziare che, laddove la compensazione venga adottata in modo talmente ampio, la stessa non risponda più ai caratteri della straordinarietà tipica che la dovrebbe caratterizzare all’interno del nostro ordinamento processuale, fino a potersi dubitare che sia realmente intervenuto un processo formativo della volontà dell’organo giudicante[15].
Come precedentemente sottolineato, il dubbio richiamo ai giusti motivi può essere identificato in tutti quei casi in cui tale richiamo venga effettuato sulla base di un criterio preconcettuale e in assenza di ogni logicità e correlazione rispetto alla fattispecie concreta. In particolare, la evidente connessione intercorrente tra l’esistenza della causa e la pronuncia sulle spese induce a non condividere l’orientamento della Cassazione ed a ritenere che le giuste motivazioni della compensazione debbano essere adeguatamente esplicitate, anziché celate dietro formulazioni generiche e adattabili a qualsiasi circostanza.
La decisone in commento appare altresì contraddittoria laddove da un lato stabilisca l’obbligo di una congrua motivazione mentre dall’altro reputi sufficiente l’utilizzo dell’espressione “per giusti motivi”, senza spiegare in cosa essi consistano, finendo così per consentire una comoda e sbrigativa elusione dell’obbligo di motivazione e, conseguentemente, di ogni possibile critica in ordine agli eventuali vizi logici cui la stessa Cassazione fa riferimento.
A questo proposito si ritiene che l’introduzione dell’obbligo di specificazione dei giusti motivi condurrebbe ad una più approfondita riflessione da parte del Decidente, atteso che, in tale eventualità, la statuizione sul governo delle spese di giudizio risulterebbe passibile di successiva censura in sede di legittimità.
Con la sentenza de qua la Suprema Corte finisce invece per confermare un indirizzo giurisprudenziale alquanto discutibile che, senza tenere in alcuna considerazione le problematiche sopra evidenziate, perviene al materiale risultato di privare la parte interessata della possibilità di muovere qualsiasi obiezione alla decisione del giudice di merito che sia stata motivata con riferimento ai giusti motivi, ossia ad una mera formula di stile del tutto apodittica e criptica, che tutto può essere definita fuorché congrua motivazione.
In un contesto così delineato non sembra inopportuno un intervento legislativo in grado di fornire all’interprete ulteriori indicazioni in merito all’istituto della compensazione delle spese di lite, atteso che il semplice rinvio all’art. 92, co. 2, c.p.c., operato dall’art. 15, co. 1, D.Lgs. 546/1992, si è sinora rivelato scarsamente idoneo al soddisfacimento delle pretese della parte vittoriosa nell’ambito del rito tributario.

 
 

[1] Per parte soccombente si intende quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite, ovvero quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato. Cfr. A. FINOCCHIARO – M. FINOCCHIARO, Commentario al nuovo contenzioso tributario, Giuffrè, Milano, 1996, 313 ss.
[2] Cass., Sez. I civ., 11 novembre 1996, n. 9840.
[3] Cass., Sez. lav., 6 giugno 1996, n. 5275.
[4] Cass., Sez. I civ., 27 ottobre 1999, n. 12070.
[5] Cfr. S. ZENATI, Il regime delle spese nel nuovo processo tributario, in Corr. Trib., 1998, 3263. Secondo l’autore discende sempre dal carattere oggettivo della condanna alle spese la facoltà, lasciata al giudice ex art. 92 cpc, di compensare in tutto o in parte le spese processuali, in deroga al principio di soccombenza, per adeguare la condanna alla situazione concreta.
[6] Cfr. A. BUSCEMA-C. LUCARIELLO, La compensazione delle spese: profili di tutela del contribuente, in Finanza e Fisco, 1998, 1529.
[7] Cfr. M. FINOCCHIARO, Della responsabilità delle parti per le spese, in G. Stella Richter- P Stella Richter (a cura di), Rassegna di giurisprudenza del codice di procedura civile, Giuffrè, Milano, 1996, 660.
[8] Cass., Sez. lav., 4 gennaio 1995, n. 79.
[9] Nelle sue motivazioni la Corte fa espresso riferimento alla sentenza Cass., Sez. lav., 14 giugno 1999, n.5909.
[10] Cass., Sez. lav., 27 novembre 1992, n. 12657.
[11] Cfr. S. GALLO, Difficoltà interpretative in tema di compensazione di spese giudiziali, in Il Fisco, 2001, 14227.
[12] Cfr. A. BUSCEMA, Compensazione delle spese di giudizio e motivazione, in Il Fisco, 2001, 11378 ss.
[13] Cfr. F. PODDIGHE - V. BARTOLI, La disciplina delle spese nel processo tributario, in Il Fisco, 2000, 8970 ss.
[14] Ci si riferisce all’istituto dell’”autotutela”, introdotta dall’art. 68, DPR. 287/1992, attuata con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, al “ravvedimento operoso” ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, all’”accertamento con adesione” di cui al D.Lgs.218/1997 e, da ultimo, alla “conciliazione giudiziale”, disciplinata dall’art. 48, D.Lgs. 546/1992.
[15] Cfr. C. CUTRANO, Le spese del giudizio e la loro compensazione nella pratica processuale tributaria, in www.diritto.it, 2004.

 
 

[1] A. BUSCEMA, Compensazione delle spese di giudizio e motivazione, in Il Fisco, 2001, 11377 ss.
[2] A. BUSCEMA-C. LUCARIELLO, La compensazione delle spese: profili di tutela del contribuente, in Finanza e Fisco, 1998, 1529 ss.
[3] C. CUTRANO, Le spese del giudizio e la loro compensazione nella pratica processuale tributaria, in www.diritto.it, 2004.
[4] A. FINOCCHIARO – M. FINOCCHIARO, Commentario al nuovo contenzioso tributario, Giuffrè, Milano, 1996, 313 ss.
[5] M. FINOCCHIARO, Della responsabilità delle parti per le spese, in G. Stella Richter- P Stella Richter (a cura di), Rassegna di giurisprudenza del codice di procedura civile, Giuffrè, Milano, 1996, 657 ss.
[6] S. GALLO, Difficoltà interpretative in tema di compensazione di spese giudiziali, in Il Fisco, 2001, 14225 ss.
[7] F. PODDIGHE - V. BARTOLI, La disciplina delle spese nel processo tributario, in Il Fisco, 2000, 8970 ss.
[8] S. ZENATI, Il regime delle spese nel nuovo processo tributario, in Corr. Trib., 1998, 3263 ss.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG