SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’istituto della compensazione. - 3. La
nozione di giusti motivi. - 4. La Sentenza n. 243 del 12 gennaio 2004. –
5. La posizione della dottrina. – 6. Osservazioni
conclusive.
1. Premessa.
Con la decisione in
commento la Suprema Corte, dopo aver respinto il motivo di ricorso
proposto da una società nella parte in cui invocava la declaratoria di
nullità di un avviso di mora a causa della mancata notifica della cartella
esattoriale, poiché il ricorrente non aveva, in sede d’opposizione,
espressamente dedotto il vizio proprio della cartella medesima, torna a
pronunciarsi sulle disposizioni contenute nell’art. 15, co. 1, D.Lgs.
546/1992, con specifico riferimento alle problematiche inerenti la
compensazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza della Suprema
Corte ha chiarito che il principio della soccombenza va inteso nel senso
che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per
una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre in caso di
soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito,
non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba
essere condannata e se ed in quale misura debba darsi luogo a
compensazione. Risulta pertanto inammissibile il motivo di ricorso per
Cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia
posto l’onere delle spese a carico totale della parte pur non totalmente
soccombente[2].
In
particolare nella sentenza de qua la Suprema Corte oltre a esprimere il
principio, più volte ribadito, secondo cui la compensazione delle spese
giudiziali rientra nell’esercizio del potere discrezionale del giudice di
merito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di
legittimità, dispone altresì che non risulta necessaria un’esplicazione
particolareggiata dei giusti motivi della compensazione, risultando a tal
fine sufficiente l’utilizzo della semplice dizione “per giusti
motivi”.
Allo scopo di fornire un quadro esaustivo dei principi
normativi di riferimento e per meglio comprendere la portata della
Decisione della Corte, appare opportuno provvedere ad un inquadramento
generale della problematica nell’ambito del processo tributario,
unitamente alla trattazione delle correlate disposizioni previste in
materia di giudizio civile.
2. L’istituto della
compensazione.
In tema di attribuzione delle spese processuali
deve essere preliminarmente evidenziata la disposizione contenuta
nell’art. 15, co. 1, D.Lgs. 546/1992, che, al primo periodo, prevede la
determinazione delle spese dell’intero processo, sulla base del criterio
della soccombenza, in relazione all’esito finale della controversia[1].
Quale
correttivo al principio generale secondo il quale le spese seguono la
soccombenza, il secondo periodo del primo comma della norma citata,
richiamandosi all’art. 92, co. 2, c.p.c., prevede che la Commissione
Tributaria possa dichiarare in tutto o in parte la compensazione delle
spese, ove ricorrano giusti motivi.
A tal riguardo la Corte di
Cassazione ha ritenuto che il sindacato del giudice di legittimità sia
limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono
essere a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esuli da tale
sindacato, rientrando nella discrezionalità del giudice di
merito,
la valutazione circa l’opportunità della compensazione totale o parziale,
sia, come visto in precedenza, quando c’è soccombenza reciproca, che in
caso di concorso di altri giusti motivi; la motivazione di questi ultimi è
pertanto rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non al controllo
di legittimità della Suprema Corte[3].
L’incensurabilità,
in sede di legittimità, della pronuncia del giudice di merito circa la
compensazione delle spese processuali trova peraltro un limite nel caso in
cui, a giustificazione della disposta compensazione siano addotti motivi
illogici o erronei o comunque tale statuizione venga accompagnata dalla
indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la
loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale
espressa sul punto[4].
3.
La nozione di giusti motivi.
I giusti motivi, in considerazione
dei quali l’organo giudicante procede alla compensazione delle spese di
giudizio ex art. 92, co. 2, cpc, sfuggono per loro natura ad una mera
enunciazione o catalogazione anche soltanto esemplificativa. Il concetto
di giusti motivi non è infatti codificato dal Legislatore e pertanto
l’interprete può fare ricorso, per l’applicazione di detto principio, a
finalità ermeneutiche cui si è pervenuti nell'ambito del diritto
processualcivilistico[5].
Ad
ogni modo, nel concetto di giusti motivi possono ipotizzarsi ad esempio le
fattispecie concernenti il comportamento processuale delle parti,
l’obiettiva controvertibilità delle questioni ovvero la buona fede del
soccombente[6].
Al riguardo è stato più volte precisato che correttamente il provvedimento
di compensazione delle spese di lite viene motivato con riferimento alla
non univocità della giurisprudenza, soprattutto di merito,
sull’interpretazione di una particolare espressione normativa[7].
La
compensazione delle spese per giusti motivi nel rito tributario, non è
collegata solo a motivi giuridici, ma anche a motivazioni di equità e di
convenienza rimessi alla discrezionalità dell’organo giudicante.
Le
giustificate motivazioni per la compensazione delle spese processuali
inoltre, non solo possono sussistere anche nei confronti della parte
totalmente vittoriosa, atteso che non presuppongono necessariamente la
reciproca soccombenza ma, corrispondendo ad una valutazione discrezionale
del giudice della massima ampiezza, non necessitano di specifiche
enunciazioni[8].
4.
La Sentenza 12 gennaio 2004 n. 243.
La recente sentenza della
Corte di Cassazione, collocandosi nel consolidato filone giurisprudenziale
della Suprema Corte, ha confermato il principio dell’incensurabilità, in
sede di legittimità, della pronuncia del giudice di merito circa la
compensazione delle spese processuali.
La decisione in esame ribadisce
l’enunciato principio che le valutazioni del giudice di merito
sull’attribuzione dell’onere delle spese si sottraggono per la loro ampia
discrezionalità, al sindacato della Suprema Corte, a cui compete
esclusivamente di verificare in concreto il rispetto del principio di
condanna alle spese per la parte totalmente vittoriosa, nonché
dell’obbligo di una motivazione immune da vizi logici.
Nella
fattispecie in esame l’Amministrazione Finanziaria lamentava la
circostanza che il giudice di merito aveva erroneamente disposto la
compensazione delle spese, attesa l’infondatezza e la temerarietà delle
tesi della controparte.
La materia del contendere verteva su un avviso
di mora che, a parere della società ricorrente doveva essere annullato in
quanto non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale. La
Cassazione rigettava il gravame della società, sulla base di un suo
costante orientamento, poiché, non essendo stato il vizio dell’atto di
accertamento espressamente dedotto dalla parte interessata, il pregresso
atto impositivo diveniva definitivo e l’atto di riscossione poteva essere
impugnato solo per vizio suo proprio.
Nel respingere la doglianza mossa
dall’Amministrazione Finanziaria, la Suprema Corte ha enunciato il
principio più volte richiamato secondo cui la compensazione delle spese
giudiziali, rientrando nell’esercizio del potere discrezionale del giudice
di merito, possa venire revocata unicamente in mancanza di una congrua
motivazione.
A tal proposito la sentenza de qua statuisce il principio
secondo cui risulti sufficiente che i giusti motivi della compensazione
vengano solo enunciati, senza necessità di un’esplicazione particolare,
risultando a tal fine sufficiente l’utilizzo dell’espressione “per giusti
motivi”[9]
.
In virtù di quanto affermato, la disposizione con la quale i giudici
di merito avevano ordinato la compensazione delle spese di giudizio, ai
sensi dell’art. 15, co.1, D.Lgs. 546/1992, non era censurabile avendo gli
stessi giudici ravvisato ed enunciato i giusti motivi per derogare al
principio della soccombenza.
Le motivazioni poste alla base di tale
statuizione possono essere ravvisate in altra pronuncia della Corte nella
quale veniva sancita la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 92, co. 2, cpc, interpretato nel
senso che il giudice non ha il dovere di motivare il provvedimento di
compensazione per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi[10].
Ciò
in quanto il principio sancito dall’art. 111 Cost., secondo il quale ogni
provvedimento giurisdizionale deve essere motivato, non risulta
applicabile alla norma citata, poiché l’affermazione dell’esistenza di
ragioni per effettuare la compensazione va posta in relazione e deve
essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende
processuali, stante l’inscindibile connessione tra l’esistenza della causa
e la pronuncia sulle spese.
Seguendo evidentemente tale impostazione
la sentenza in esame ha stabilito che la statuizione sulle spese di
giudizio, costituendo una fase accessoria e consequenziale a quella che
attiene al merito della questione, trovi un’adeguata giustificazione
nell’esito del giudizio, senza che si renda a tal fine necessaria
un’autonoma e specifica motivazione.
Qualora invece i motivi a
giustificazione della compensazione vengano espressamente enunciati
dall’organo giudicante, gli stessi non si sottraggono al sindacato di
legittimità; in questa ipotesi, invero, viene meno la presunzione legale
di conformità al diritto ed i motivi stessi divengono, quindi,
suscettibili di censura.
5. La posizione della
dottrina.
Stante il consolidato indirizzo giurisprudenziale
della Cassazione, la motivazione con la quale il giudice di merito
disponga la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio
limitandosi all’utilizzo della formula “per giusti motivi”, viene
considerata immune da vizi logici e, pertanto, non risulta censurabile in
sede di legittimità.
Ciononostante in dottrina non tutti concordano con
siffatto orientamento e molti studiosi lamentano come il principio di
condanna alle spese di giudizio venga frequentemente disatteso o comunque
non applicato in conformità alle disposizioni che lo disciplinano[11].
Vengono
in particolare evidenziati i pericoli derivanti dalla circostanza che
l’istituto della compensazione delle spese processuali, laddove attuato in
forma generalizzata e svincolata dalla singola fattispecie processuale,
possa condurre a rendere di fatto inefficace la finalità deflativa
perseguita dal Legislatore tramite l’istituto della condanna alla lite. Si
riscontra infatti una marcata tendenza alla compensazione delle spese
processuali da parte delle Commissioni, non solo in ipotesi di incertezze
interpretative, ma persino qualora una parte risulti essere del tutto
soccombente.
A tal proposito è stata da più parti sottolineata la
necessità di un’applicazione tassativa dell’art. 15 citato, il quale,
originariamente destinato a funzionare come mezzo dissuasivo al fine di
arginare la proliferazione di ricorsi, risulta disatteso nella parte in
cui tratta della compensazione, essendone stato distorto e abusato
l’utilizzo, specie ove si consideri la frequente la lettura di dispositivi
che prevedono la compensazione delle spese, attesa la ritenuta sussistenza
di giusti motivi, senza tuttavia che gli stessi vengano ulteriormente
specificati[12].
Viene
in particolare rilevato che il corretto utilizzo dello strumento normativo
potrebbe condurre ad una drastica riduzione della generazione del
contenzioso, facendo da una parte desistere i contribuenti dalla
proposizione di ricorsi di natura dilatoria e, dall’altra, limitando le
rettifiche operate dall’Amministrazione Finanziaria supportate da scarsi
elementi probatori[13].
Una
corretta applicazione della norma condurrebbe al rafforzamento dell’intero
sistema deflativo, in conformità alle intenzioni perseguite dal
Legislatore nella codificazione del processo tributario, inducendo le
parti (contribuenti e Amministrazione Finanziaria) a percorrere altre
strade per la definizione delle controversie[14].
6.
Osservazioni conclusive.
Non può essere negato che l’istituto
compensativo abbia trovato nella pratica diffusa e larga espressione, tale
da ingenerare forti perplessità tra studiosi e contribuenti in ordine al
suo corretto utilizzo da parte delle Commissioni Tributarie.
Occorre
certamente evidenziare che, laddove la compensazione venga adottata in
modo talmente ampio, la stessa non risponda più ai caratteri della
straordinarietà tipica che la dovrebbe caratterizzare all’interno del
nostro ordinamento processuale, fino a potersi dubitare che sia realmente
intervenuto un processo formativo della volontà dell’organo giudicante[15].
Come
precedentemente sottolineato, il dubbio richiamo ai giusti motivi può
essere identificato in tutti quei casi in cui tale richiamo venga
effettuato sulla base di un criterio preconcettuale e in assenza di ogni
logicità e correlazione rispetto alla fattispecie concreta. In
particolare, la evidente connessione intercorrente tra l’esistenza della
causa e la pronuncia sulle spese induce a non condividere l’orientamento
della Cassazione ed a ritenere che le giuste motivazioni della
compensazione debbano essere adeguatamente esplicitate, anziché celate
dietro formulazioni generiche e adattabili a qualsiasi circostanza.
La
decisone in commento appare altresì contraddittoria laddove da un lato
stabilisca l’obbligo di una congrua motivazione mentre dall’altro reputi
sufficiente l’utilizzo dell’espressione “per giusti motivi”, senza
spiegare in cosa essi consistano, finendo così per consentire una comoda e
sbrigativa elusione dell’obbligo di motivazione e, conseguentemente, di
ogni possibile critica in ordine agli eventuali vizi logici cui la stessa
Cassazione fa riferimento.
A questo proposito si ritiene che
l’introduzione dell’obbligo di specificazione dei giusti motivi
condurrebbe ad una più approfondita riflessione da parte del Decidente,
atteso che, in tale eventualità, la statuizione sul governo delle spese di
giudizio risulterebbe passibile di successiva censura in sede di
legittimità.
Con la sentenza de qua la Suprema Corte finisce invece per
confermare un indirizzo giurisprudenziale alquanto discutibile che, senza
tenere in alcuna considerazione le problematiche sopra evidenziate,
perviene al materiale risultato di privare la parte interessata della
possibilità di muovere qualsiasi obiezione alla decisione del giudice di
merito che sia stata motivata con riferimento ai giusti motivi, ossia ad
una mera formula di stile del tutto apodittica e criptica, che tutto può
essere definita fuorché congrua motivazione.
In un contesto così
delineato non sembra inopportuno un intervento legislativo in grado di
fornire all’interprete ulteriori indicazioni in merito all’istituto della
compensazione delle spese di lite, atteso che il semplice rinvio all’art.
92, co. 2, c.p.c., operato dall’art. 15, co. 1, D.Lgs. 546/1992, si è
sinora rivelato scarsamente idoneo al soddisfacimento delle pretese della
parte vittoriosa nell’ambito del rito tributario.