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SOMMARIO: 1. Il criterio inderogabile di competenza territoriale nel
processo tributario. - 2. Istituzione del Centro Operativo e competenza in
tema di crediti di imposta. - 3. Competenza amministrativa, legittimazione
passiva processuale e competenza territoriale del Giudice tributario. - 4.
Competenza degli Uffici e rilevanza dei vizi. - 5. Osservazioni
conclusive.
1. Il criterio inderogabile di competenza
territoriale nel processo tributario.
Nel processo tributario
la competenza territoriale viene considerata, in assonanza con i principi
propri del processo civile, un presupposto della trattazione e della
pronuncia di merito e non una condizione per la valida instaurazione del
rapporto processuale[1]. Tuttavia,
diversamente dal processo civile, la competenza si determina unicamente
attraverso il criterio territoriale, non essendo prevista una ripartizione
della giurisdizione tributaria mediante i criteri di competenza per
materia o per valore. A norma dell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs
546/1992 le Commissioni Tributarie Provinciali sono competenti per le
controversie proposte nei confronti degli Uffici delle Entrate o del
Territorio del Ministero delle Finanze, degli Enti locali ovvero dei
Concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro
circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un Centro
di servizio, è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui
circoscrizione ha sede l’Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul
tributo controverso. Pertanto, anche le controversie proposte nei
confronti dei Centri di Servizio, sono sottoposte al criterio di
competenza in funzione della localizzazione dell’Ufficio delle Entrate
che, peraltro, è legittimato passivamente a divenire parte nel processo,
anche in base a quanto disposto dall’articolo 10 del D.Lgs 546/1992[2]. La
portata delle suddette norme delinea la rilevanza ai fini della competenza
territoriale dell’Ufficio che ha emanato l’atto o ha espresso (in maniera
esplicita o tacita) il diniego di rimborso o di agevolazioni, nei
confronti del quale va dunque proposta la controversia attraverso la
specifica individuazione nel ricorso introduttivo dell’Ufficio tributario
chiamato a contraddire[3]. Da
ciò consegue che l’eventuale incompetenza dell’Ufficio che ha emanato
l’atto non assume rilievo ai fini dell’individuazione della competenza
delle Commissioni tributarie, per la quale rileva il solo dato formale
della sede dell’Ufficio che ha emanato l’atto[4]. Sotto
quest’ultimo profilo giova puntualizzare che, come è stato correttamente
rilevato[5],
l’individuazione della competenza territoriale attiene ad una questione
differente, dal punto di vista concettuale, rispetto a quella della
legittimazione passiva dell’Ufficio, che riguarda la regolare costituzione
del contraddittorio ed il merito della controversia, ferma restando la
rilevanza di entrambi i profili in ordine alla valutazione dei requisiti
formali e del contenuto sostanziale del ricorso. L’individuazione su
base territoriale della Commissione Tributaria di prima istanza determina
poi il criterio di competenza funzionale per grado di giudizio della
Commissione Tributaria Regionale. Il giudice di impugnazione è competente
infatti sul vaglio delle decisioni delle Commissioni Provinciali che hanno
sede nella sua circoscrizione, non assumendo alcuna rilevanza la
circostanza che il giudice di prima istanza abbia dichiarato come
territorialmente competente un’altra Commissione[6]. Il
criterio di competenza territoriale delle Commissioni Tributarie, definito
inderogabile dall’articolo 5, comma 1, trova giustificazione nel
collegamento tra localizzazione dell’Ufficio che ha emesso l’atto e
Commissione Tributaria Provinciale situata nella circoscrizione ove ha
sede tale Ufficio. Tale collegamento è stato motivato dall’esigenza di
ancorare la competenza territoriale del giudice alla sede dell’Ufficio
attraverso un “legame organico nell’ambito dell’ordinamento tra esercizio
del potere amministrativo di controllo ed esercizio della funzione
giurisdizionale”[7],
anche se non è mancato chi ha ricollegato il criterio di ripartizione
territoriale di cui all’articolo 4 del D.lgs 546/1992 alla struttura
prevalentemente impugnatoria del processo tributario[8]. La
regola secondo cui l’incompetenza deve essere eccepita entro i limiti di
cui all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs 546/1992, ovvero nell’ambito del
grado cui il vizio si riferisce, può portare di fatto ad una mancata
applicazione della previsione di inderogabilità in tutti quei casi in cui
né le parti, né il giudice rilevino l’incompetenza entro la fase decisoria
del giudizio di primo grado[9]. In
tutte le ipotesi in cui, invece, l’incompetenza venga rilevata entro i
limiti preclusivi suddetti, la sentenza che pronuncia l’incompetenza della
Commissione Tributaria adita rende incontestabile l’incompetenza
dichiarata e la competenza della Commissione Tributaria in essa indicata,
se il processo viene riassunto ai sensi del comma 5 dello stesso articolo
5; se invece il processo non viene riassunto nei termini prescritti, si
estingue. L’incompetenza territoriale è stata dunque disciplinata in
linea con quanto disposto per il processo civile, che dispone
l’incontestabilità della sentenza in ordine a quanto statuito in tema di
competenza[10]. Parimenti,
in assonanza con quanto disposto dall’articolo 50 C.p.c., viene riprodotta
la regola secondo cui la tempestiva riassunzione della controversia avanti
al giudice dichiarato competente determina la continuazione del processo
ed il superamento dell’erroneo radicamento presso un giudice
incompetente. La competenza del Giudice tributario dunque non può
essere considerata un presupposto processuale di ammissibilità della
domanda giudiziale per il fatto che la sua proposizione presso un giudice
incompetente determina il dovere per quel giudice di pronunciarsi sulla
competenza[11]. Nel
processo tributario viene invece esclusa dall’articolo 5, comma 4, del
D.Lgs 546/1992, l’esperibilità dell’istituto processual-civilistico del
regolamento di competenza[12].
Tale disposizione peraltro non specifica se la pronuncia declinatoria
sulla competenza sia soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. Sembra
preferibile la tesi affermativa[13]
che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 59, comma 1, lett. a per
il giudizio di secondo grado, prevede per tale ipotesi la rimessione della
controversia alla Commissione Provinciale che ha emesso la sentenza
impugnata. L’esclusione del regolamento di competenza sembra comunque
giustificata in relazione alla semplicità del criterio scelto dal
legislatore che fissa la competenza in ragione della sede dell’Ufficio
resistente. Da rilevare infine, sul punto, che il D.Lgs 546/1992 non
disciplina i rapporti tra riassunzione e giudizio di impugnazione della
pronuncia declinatoria sulla competenza. La mancanza di un’espressa
previsione ha fatto emergere due differenti orientamenti. Secondo alcuni,
la previsione dell’impugnabilità della declinatoria “impone la sospensione
della riassunzione in attesa della decisione di appello”[14].
Altri invece ipotizzano un’applicazione analogica dell’articolo 49, comma
2, del C.p.c. relativo al regolamento di competenza, sulla base della
circostanza che non è disciplinato dalla norma il caso di impugnazione
della sentenza ove la Commissione Provinciale abbia affermato la propria
competenza, contestata invece da una delle parti del processo. In tale
ultima ipotesi il giudice di appello, ove dichiari l’incompetenza del
giudice di primo grado, deve indicare il giudice competente emettendo
altresì i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo[15].
2.
Istituzione del Centro Operativo e competenza in materia di crediti di
imposta.
Le recenti modifiche normative che hanno istituito le
Agenzie delle Entrate, riformando la strutturazione del Ministero delle
Finanze e dell’Amministrazione finanziaria[16],
hanno comportato un adattamento ex lege di tutte le norme processuali in
tema di contenzioso tributario, che hanno recepito l’intervenuto mutamento
soggettivo[17]. Sotto
il profilo processuale dunque, ed in conseguenza alla suddetta modifica
normativa, parti nel giudizio tributario sono divenuti gli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate per quanto concerne i rapporti tributari di
loro competenza. Ciò attraverso l’adeguamento al nuovo dato normativo
della dizione dell’articolo 10 del D.Lgs 546/1992, laddove lo stesso
disponeva che sono parti nel processo tributario, oltre naturalmente al
ricorrente, “l’Ufficio del Ministero delle Finanze …omissis… che ha
emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto ovvero, se
l’Ufficio è un Centro di Servizio, l’Ufficio delle Entrate del Ministero
delle Finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto
controverso”. Tuttavia questo condivisibile orientamento, secondo
cui gli Uffici parti nel processo sono ora divenuti quelli della stessa
Agenzia delle Entrate, è resistito da talune isolate pronunce della
giurisprudenza di merito che negano continuità processuale tra gli Uffici
dell’Agenzia ed i pregressi Uffici del Ministero dell’Economia e delle
Finanze[18].
Ne deriverebbe l’inapplicabilità degli articoli 10, 11 comma 2 e 12, comma
1, del D.Lgs 546/1992 in ragione del fatto che tali previsioni fanno
riferimento ad uffici ormai soppressi; dal canto loro gli Uffici
periferici dell’Agenzia sarebbero pertanto carenti di soggettività esterna
e quindi privi di legittimazione a stare in giudizio avanti alle
Commissioni Tributarie senza apposita procura da parte dell’Ente centrale
fornito di personalità giuridica. Tali questioni assumono rilevanza
anche ai fini della sentenza in commento, per quanto concerne i Centri di
Servizio, in quanto esplicitamente richiamati dall’articolo 10 del D.Lgs
546/1992. I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto
fanno esplicita menzione alla disciplina che regola la competenza
territoriale per le controversie proposte nei confronti dei Centri di
Servizio, facendone discendere poi una serie di ulteriori conseguenze in
ordine all’applicabilità dei medesimi criteri ai Centri Operativi,
ritenuti del tutto assimilabili ai Centri di Servizio[19]. I
Giudici tarantini si limitano a richiamare la Circolare ministeriale del
14/10/1998, n. 238/E, la quale dispone che, in ordine alle controversie
proposte nei confronti di un Centro di Servizio, la regola è quella
secondo cui è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui
circoscrizione ha sede l’Ufficio al quale spettano le attribuzioni del
tributo controverso, cioè l’Ufficio delle Entrate territorialmente
competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Per quanto
riguarda l’organizzazione degli Uffici, il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2001 n. 220441[20],
ha definito la tempistica della soppressione dei Centri di Servizio, ha
dettato apposite norme transitorie ed, infine, ha istituito i Centri
Operativi di Pescara e di Venezia[21]. Tale
provvedimento ha inoltre stabilito che tutte le competenze attribuite ai
soppressi Centri di Servizio, che non siano state espressamente devolute
ai Centri Operativi di Venezia e di Pescara, vengono affidate agli Uffici
locali dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio[22]. Il
decreto del direttore dell’Agenzia si innesta peraltro sulla dibattuta
questione concernente i poteri organizzativi delle Agenzie fiscali, che
trovano un riferimento normativo in base al combinato disposto del D.Lgs
del 30/07/1999 n. 300 (recante la riforma della strutturazione del
Ministero delle Finanze e dell’Amministrazione finanziaria), del
Regolamento di amministrazione e dello Statuto dell’Agenzia delle
Entrate[23]. Su
tale problematica parte della dottrina ritiene che il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate contenga profili di illegittimità in
quanto, disponendo la soppressione dei Centri di Servizio, si è di fatto
sovrapposto al D.P.R. 26/03/2001 n. 107 recante il regolamento di
organizzazione del Ministero delle Finanze, risultando in tal modo “non
solo inutile, ma anche illegittimo nella misura in cui ha ritenuto di
poter disciplinare il momento della cessazione delle funzioni
stesse”[24]. Secondo
il suddetto orientamento, il D.P.R. 107/2001 avrebbe già disposto la
soppressione dei Centri di Servizio antecedentemente al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia; quest’ultimo pertanto, in quanto atto di natura
amministrativa, non sarebbe quindi in alcun modo idoneo a produrre effetti
derogatori rispetto a quanto disposto dalla legge, non potendo disporre
“lì dove vi sia una norma di rango superiore che già disciplini
compiutamente la struttura organizzativa nelle sue articolazioni e nelle
relative funzioni”[25].
In questo senso, il potere di autorganizzazione interna spetta certamente
all’Agenzia, ma viene tuttavia sottolineato da tale dottrina come il
suddetto potere sia comunque subordinato al principio di legalità ed
incontri quindi “il limite della presenza di norme di rango superiore
che già diversamente disciplinano le competenze della propria struttura
organizzativa”[26]. Le
suggestive argomentazioni addotte da tale orientamento necessitano una
riflessione approfondita. L’art. 23 del D.P.R. 107/2001 107, infatti,
abroga tutte le norme relative all’Amministrazione finanziaria
incompatibili con il D.Lgs 300/1999 ad eccezione, tra gli altri,
dell’articolo 10 del D.P.R. 28/11/1980 n. 787 e dell’articolo 40 del
D.P.R. 27/03/1992 n. 287, contenenti, rispettivamente, disposizioni in
materia di competenza processuale ed amministrativa dei Centri di
Servizio. In questo quadro la questione da dirimere è se il D.P.R.
26/03/2001 n. 107 ha inteso abrogare i Centri di Servizio o ne ha più
semplicemente eliminato le competenze devolvendole agli Uffici locali
dell’Agenzia. Il disposto normativo di cui alla lettera “z” dell’art.
23 del D.P.R. 107/2001 indica che il D.P.R. 787/1980, recante le norme
sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei Centri di
Servizio del Ministero delle Finanze, è integralmente abrogato ad
eccezione del menzionato art. 10 concernente la disciplina dei ricorsi
contro le iscrizioni a ruolo. E’ bene mettere in rilievo che la
suddetta norma si inquadra nel regolamento di organizzazione del Ministero
delle Finanze, nel cui ambito le funzioni relative ai Dipartimenti delle
Entrate, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 56, 57 e seguenti
del D.lgs 300/1999, sono state affidate alla gestione delle Agenzie
fiscali, alle quali sono stati trasferiti i relativi rapporti giuridici, i
poteri e le competenze, ora esercitati secondo la disciplina
dell’organizzazione interna di ciascuna Agenzia. Pur non volendo
soffermarsi sul vasto dibattito che è emerso a seguito delle problematiche
connesse all’istituzione delle Agenzie fiscali[27],
la soluzione secondo cui, attraverso l’abrogazione del D.P.R. 787/1980 il
Legislatore ha inteso eliminare i Centri di Servizio trasferendo al
contempo le relative competenze agli Uffici locali, trova un riscontro
laddove l’art. 5, punto 4, del Regolamento di amministrazione della
Agenzia delle Entrate consente di articolare le funzioni opertive
dell’Agenzia attraverso gli Uffici locali, la cui gestione è regolata con
atto del Direttore dell’Agenzia. Come emerge poi dall’articolo 7 dello
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, il Direttore svolge tutte le
attribuzioni non espressamente assegnate dalla legge e dallo stesso
Statuto ad altri organi[28]. Se
dunque il D.Lgs 300/1999 ha trasferito dal Ministero delle Finanze alle
Agenzie fiscali tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze, il
successivo Regolamento di organizzazione del Ministero delle Finanze, di
cui al D.P.R. 107/2001, che ha abrogato i Centri di Servizio come
struttura organizzativa del Ministero delle Finanze, non avrebbe potuto
incidere sulla cessazione delle funzioni esercitate dai medesimi. Ciò in
quanto il potere di gestire tali funzioni era già stato affidato alle
Agenzie fiscali ex art. 57 del D.lgs 300/1999, le quali esercitano
siffatte attribuzioni attraverso Uffici locali individuati mediante atti
del Direttore dell’Agenzia ex art. 5, punto 4 del Regolamento di
Amministrazione. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, in questa
prospettiva, sembra dunque aver solamente disposto le modalità ed i tempi
per la fattuale cessazione delle funzioni dei Centri di Servizio, di cui
era già stata disposta la soppressione con norma di legge. Invero il
D.P.R. 107/2001 non fa cenno ai Centri di Servizio ma si limita ad
abrogare le norme che disciplinavano le loro funzioni. L’articolo 7,
comma 2, dello Statuto dell’Agenzia inoltre specifica che “i Centri di
Servizio continuano ad operare, quali Uffici periferici dell’Agenzia, fino
a che le attività conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni
relative agli anni di imposta sino al 1997 non sono completate o assegnate
ad altri Uffici”, il che è avvenuto proprio attraverso il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2001
n. 220441 che ha devoluto le attribuzioni dei Centri di Servizio agli
Uffici locali, con esclusione delle specifiche competenze trasferite ai
Centri Operativi. La soluzione prospettata sembra poi essere
suffragata, sul piano processuale, dalla prassi ministeriale, che nella
circolare dell’1/02/2002 n. 14/E[29]
indica che, proprio in virtù dell’art. 10 del D.P.R. 787/1980 (non
espressamente abrogato dal D.P.R. 107/2001) e dell’art. 10 del D.Lgs
546/1992, l’impugnazione di un atto emanato da un Centro di Servizio deve
essere proposto nei confronti dell’Ufficio distrettuale dell’Agenzia delle
Entrate cui spettano le attribuzioni sul tributo controverso. A questo
punto, conseguentemente alle considerazioni svolte e per quanto attiene i
profili qui di interesse, si possono valutare quali siano i riflessi di
carattere applicativo. Da un lato infatti si è avuta la cessazione
delle funzioni svolte dai Centri di Servizio con la perdita, da parte
degli stessi, di ogni loro competenza. Dall’altra parte si è avuta,
attraverso un provvedimento amministrativo del Direttore dell’Agenzia,
l’attribuzione di funzioni specifiche ai neo-istituiti Centri operativi di
Pescara e di Venezia. In questo quadro, il criterio generale della
competenza territoriale dell’Ufficio non è stato, formalmente, oggetto di
specifica disposizione in seguito alla concentrazione di tutte le
competenze in capo a due soli Centri Operativi su tutto il territorio
nazionale, ragion per cui la competenza amministrativa si individua in
base all’Ufficio locale nella cui circoscrizione è presente il domicilio
fiscale del contribuente[30]. A
ben guardare tuttavia, la concentrazione di specifiche attribuzioni in
capo ai Centri Operativi, in base al contenuto che sembra emergere dal
provvedimento amministrativo che li istituisce, individua la competenza
ratione materiae dell’Ufficio legittimato a ricevere l’istanza. Ciò
significa che, nel caso di specie, l’istanza per il riconoscimento del
credito di imposta previsto da leggi speciali deve essere presentata
presso l’Ufficio che, sul piano formale, effettua i controlli documentali,
telematici nonché di capienza di fondi per il riconoscimento di tale
credito di imposta, così come disposto in base alle competenze
riconosciute al Centro Operativo. Questione differente dalla competenza
sui controlli formali, deputate ai Centri Operativi, attiene invece alle
verifiche sostanziali (ad esempio in ordine alla veridicità del contenuto
delle istanze presentate), ove il criterio generale cui fare riferimento
continua ad essere quello che stabilisce la competenza territoriale degli
Uffici locali nella cui circoscrizione è presente il domicilio fiscale del
contribuente, così come disposto dalla norma di cui all’art. 31, comma 2,
D.P.R. 600/1973 che, in quanto disposizione di legge, non può in alcun
modo essere modificata dal provvedimento amministrativo del Direttore
dell’Agenzia. Da ciò emerge dunque che definire in maniera chiara
l’Ufficio competente a ricevere le istanze è questione assai rilevante,
soprattutto in ordine ai riflessi che successivamente possono derivare da
un provvedimento espresso o tacito di diniego che ingeneri una successiva
fase contenziosa. Ed invero l’unico criterio atto a radicare la
competenza della Commissione Tributaria Provinciale è quello territoriale
stabilito dall’articolo 4 del D.Lgs 546/1992 in base alla circoscrizione
ove ha sede l’Ufficio che ha emanato l’atto impugnabile.
3.
Competenza amministrativa, legittimazione passiva processuale e competenza
territoriale del Giudice tributario.
La questione centrale
affrontata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto concerne
l’individuazione, a seguito dell’attribuzione delle funzioni
amministrative ai Centri Operativi, dell’organo dell’Agenzia delle Entrate
cui spetta la legittimazione passiva in sede processuale in caso di
rigetto espresso o tacito dell’istanza presentata al Centro Operativo di
Pescara in tema di crediti di imposta previsti dal D.L. 138/2002 per gli
investimenti in aree svantaggiate. Sotto il profilo normativo, l’art.
10 del D.Lgs 546/1992 non prevede esplicitamente i Centri Operativi quali
parti del processo tributario, considerando tali solo l’Ufficio del
Ministero delle Finanze (o dell’Agenzia delle Entrate), l’Ente locale, il
Concessionario del servizio di riscossione oppure, se l’Ufficio che ha
emanato l’atto è un Centro di Servizio, l’Ufficio delle Entrate del
Ministero al quale spettano le attribuzioni sul rapporto
controverso. La prassi ministeriale ha affrontato la connessa
problematica processuale della soppressione dei Centri di Servizio, nonché
dei rapporti tra questi ultimi e gli Uffici locali, nella circolare
dell’1/02/2002 n. 14/E, la quale precisa, fra l’altro, che la
legittimazione processuale in materia resta comunque attribuita
all’Ufficio dell’Agenzia a cui spettano le attribuzioni sul rapporto
controverso. A ben vedere l’affermazione, secondo cui la
legittimazione processuale si determina in base al domicilio fiscale del
contribuente, risulta un assunto che necessita di precisazioni. Tale
conclusione infatti, fatta propria dalla Commissione Provinciale di
Taranto, offre lo spunto per un approfondimento, in parallelismo con
l’art. 4 del D.Lgs 546/1992, sulla connessa problematica, di carattere
“patologico”, della presentazione di un’istanza ad un Ufficio non
competente. Infatti se è vero che la legittimazione processuale passiva
resta attribuita all’Ufficio territorialmente competente che ha proceduto
all’accertamento in base al domicilio fiscale del contribuente, è altresì
da evidenziare che nel differente caso in cui il contribuente presenti
un’istanza ad un Ufficio diverso da quello che ha sede nella
circoscrizione del suo domicilio, che egli individua come competente, la
legitimatio ad processum spetta all’Ufficio che ha rifiutato in
maniera espressa o tacita l’istanza del contribuente, e ciò anche quando
lo stesso non poteva essere considerato competente a ricevere l’istanza[31].
Questa soluzione, che viene argomentata dalla dottrina[32]
attraverso la considerazione che il ricorso in sede processuale va
indirizzato nei confronti dell’Ufficio che ha emesso, in maniera tacita o
espressa, un provvedimento anche se non competente, trova fondamento
nell’impostazione secondo la quale l’atto emanato da un Ufficio
incompetente è da valutare sotto il profilo della sua legittimità, e non
sotto il profilo della sua giuridica inesistenza. Tale interpretazione
tuttavia sconta il contrario avviso delle Sezioni Unite della Cassazione,
secondo cui la presentazione di un’istanza ad un Ufficio incompetente
impedisce la formazione di un provvedimento negativo anche nelle forme del
silenzio-rifiuto, determinando l’inesistenza giuridica dell’atto e
conseguentemente l’improponibilità del ricorso al Giudice tributario per
difetto di provvedimento impugnabile[33].
Parimenti, secondo altra interpretazione giurisprudenziale della
Cassazione, il provvedimento emesso in carenza di competenza territoriale
è configurabile come ipotesi di incompetenza assoluta che determina
carenza di potere e quindi l’inesistenza del provvedimento[34]. Gli
effetti che deriverebbero dalla rigorosa posizione secondo cui il
provvedimento emesso in assenza di competenza territoriale è
giuridicamente inesistente, condurrebbero all’impossibilità di impugnare
il provvedimento di diniego tacito o espresso per mancanza di un atto da
impugnare, con i conseguenti intuibili effetti per i contribuenti[35].
L’inesistenza derivante dalla presentazione dell’istanza ad un ufficio
incompetente potrebbe infatti dar luogo ad effetti insanabili derivanti
dalla perdita della possibilità di esercitare i diritti connessi ad una
nuova presentazione dell’istanza per l’avvenuta consunzione dei termini
decadenziali, anche sulla base della considerazione che nel processo
tributario viene negata l’applicabilità dell’istituto della rimessione con
riferimento ai termini previsti per il ricorso e per la costituzione in
giudizio del ricorrente[36].
La situazione sarebbe ben diversa nell’ipotesi in cui il provvedimento
emesso dall’Ufficio configurasse non un interesse pretensivo per il
contribuente, come nel caso dell’istanza di riconoscimento del credito di
imposta previsto da leggi speciali, bensì un interesse oppositivo, come
nel caso di un atto di accertamento emesso in carenza di potere impositivo
poiché promanante da un Ufficio territorialmente incompetente. In tale
ultima ipotesi nessun effetto pregiudizievole potrebbe ingenerarsi per il
contribuente in quanto, oltre a sussistere un atto suscettibile di
impugnazione, l’inesistenza del titolo esecutivo potrebbe comunque essere
fatta valere in sede di impugnazione dell’atto a valle nella sequenza
procedimentale, ovvero, nel caso di specie, la cartella di pagamento.
Sulla questione la prassi amministrativa ha peraltro indicato che, in
caso di presentazione di istanze ad Uffici incompetenti, nessuna
conseguenza negativa potrà verificarsi per i contribuenti in quanto,
all’atto del ricevimento, sarà cura degli Uffici trasmettere agli organi
competenti tali istanze[37].
Qualora tuttavia ciò non avvenisse, ed il provvedimento fosse emesso
in mancanza di competenza territoriale, solo se l’atto fosse considerato
illegittimo e non inesistente, sarebbe consentita la sua impugnazione per
farne valere la relativa illegittimità avanti alla Commissione Tributaria
Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio che lo ha
emanato. Sotto il profilo processuale, la soluzione che pare da
condividersi è in ogni caso quella secondo la quale l’eventuale
incompetenza dell’Ufficio locale dell’Agenzia che ha emesso l’atto non
assume rilievo ai fini dell’individuazione della competenza delle
Commissioni tributarie, la quale “resta ancorata al puro dato formale
della sede dell’Ufficio che ha emanato l’atto”[38].
4.
Competenza degli Uffici e rilevanza dei vizi.
Le considerazioni
svolte offrono un proficuo spunto per valutare, sul piano processuale, i
riflessi derivanti dalla presentazione di istanze ad Uffici
incompetenti. L’orientamento della giurisprudenza in ordine a tale
questione non è stato uniforme. I giudici di merito e di legittimità
hanno talvolta considerato valide le istanze di rimborso presentate ad
Uffici incompetenti, sulla base della valutazione che l’istanza doveva
essere trasmessa all’Ufficio competente a cura dell’Ufficio che non si
riteneva tale, restando in ogni caso configurabile, in mancanza, un
diniego tacito impugnabile avanti al Giudice tributario[39].
Su tale problematica è poi intervenuta, come già segnalato, la Corte
di Cassazione a Sezioni Unite, rilevando che la presentazione di
un’istanza ad un Ufficio incompetente “osta alla formazione del
provvedimento negativo anche nelle forme del silenzio-rifiuto e determina
l’improponibilità del ricorso al giudice tributario per difetto di
provvedimento impugnabile”[40]. Attenta
dottrina ha sottolineato che tale interpretazione presenta rilevanti
ombre, in quanto “l’incompetenza dell’organo investito dal provvedimento
di rimborso, in difetto di altro apposito disposto normativo, secondo i
principi, ove non rilevato nell’ambito del procedimento stesso dando
quindi luogo alla traslazione avanti ad altro organo ritenuto competente,
determina se mai l’illegittimità del provvedimento finale, impugnabile
solo dal destinatario, non certo la sua giuridica inesistenza”[41].
In tema di incompetenza[42],
come forma di violazione di legge, dottrina e giurisprudenza
amministrativa sono soliti distinguere, sotto il profilo degli effetti
derivanti da tale vizio, fra incompetenza assoluta ed incompetenza
relativa[43].
La distinzione tra queste due ipotesi viene ravvisata nella
sussistenza della titolarità della funzione dell’amministrazione che ha
emanato l’atto nella relativa materia: se quest’ultima opera in settori
del tutto differenti, si ha incompetenza assoluta; viceversa se i compiti
in quella materia sono ripartiti tra più amministrazioni, tra le quali
quella che ha emanato l’atto, il provvedimento potrà risultare viziato ma
non inesistente[44].
Quando il difetto di attribuzione è così radicale da impedire nella
fattispecie concreta un’espressione del potere che si voleva esercitare,
la giurisprudenza si esprime in termini di incompetenza assoluta, che
determina una carenza di potere e conseguentemente l’inesistenza del
provvedimento[45].
Sotto il profilo che qui interessa analizzare, il provvedimento emesso
in carenza di competenza territoriale è configurabile, sempre secondo la
menzionata interpretazione giurisprudenziale, come ipotesi di incompetenza
assoluta che determina carenza di potere e quindi l’inesistenza del
provvedimento. Tali orientamenti appaiono tuttavia eccessivamente
radicali ove l’incompetenza si configuri all’interno di uno stesso
apparato amministrativo. E’ comunque sintomatico rilevare che proprio come
esempio di incompetenza per territorio la dottrina amministrativa richiama
la giurisprudenza della Cassazione che ha valutato come forma di
incompetenza assoluta gli atti dell’accertamento tributario emanati da un
ufficio territorialmente incompetente[46].
Tuttavia è anche previsto, in base all’articolo 5 della Legge
18/12/1968 e n. 249 ed all’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 24/11/1971, n.
1199, che “le istanze rivolte ad organi diversi da quello competente,
ma appartenenti alla medesima amministrazione centrale, sono trasmesse
d’ufficio all’organo competente” e che “i ricorsi rivolti, nel termine
prescritto, ad organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla
medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di
irricevibilità ed i ricorsi stessi sono trasmessi d’ufficio all’organo
competente”[47].
Il dato normativo consente dunque di ovviare alle conseguenze
derivanti dalla violazione delle norme sulla competenza, impedendo che la
radicale linea interpretativa della Suprema Corte conduca
all’impossibilità di impugnare il provvedimento di diniego tacito o
espresso per mancanza dell’atto, in quanto considerato giuridicamente
inesistente, e quindi il verificarsi di effetti insanabili derivanti dalla
possibile consunzione dei termini per la riproposizione dell’istanza.
Occorre inoltre sottolineare che, sul punto, la posizione assunta
dalla prassi amministrativa risulta in linea con i principi generali di
garanzia sanciti dallo Statuto del Contribuente in tema di collaborazione
e tutela dell’affidamento, sppecificamente previsti all’articolo 10 della
Legge 212/2000[48].
Ed invero, con specifico riferimento alla problematica affrontata
dalla sentenza in commento, la circolare n. 123/E del 2002, proprio
richiamando i principi contenuti nello Statuto, ha stabilito che
nell’attuale fase di soppressione dei Centri di Servizio e di attivazione
dei Centri Operativi, nelle ipotesi di presentazione di istanze ad un
ufficio incompetente, nessuna conseguenza negativa potrà verificarsi per i
contribuenti in quanto sarà cura degli Uffici trasmettere agli organi
competenti tali istanze.
5. Osservazioni
conclusive.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto,
decidendo in merito alla questione pregiudiziale sollevata
sull’incompetenza territoriale a decidere del ricorso, in relazione alla
circostanza che l’atto di diniego era stato emanato dal Centro Operativo
di Pescara, ha affermato la sua competenza richiamandosi alla circolare n.
238/E del 14/10/1998 che indica, per quanto concerne le controversie
proposte nei confronti dei Centri di Servizio, l’applicabilità del
criterio del giudice nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio
territorialmente competente in base al domicilio fiscale del
contribuente[49]. La
decisione in esame trascura tuttavia di approfondire, nello specifico, il
raccordo tra competenza territoriale sotto il profilo amministrativo e
competenza territoriale sotto il profilo processuale. Il punto nodale
della questione, a ben vedere, attiene alla corretta individuazione
dell’Ufficio a cui il contribuente è tenuto a rivolgere l’istanza: infatti
solo l’Ufficio che è legittimato a ricevere la richiesta del contribuente
è l’organo cui è attribuito il potere di dare seguito all’istanza stessa.
Nel caso di specie, l’unico Ufficio legittimato a ricevere, su tutto
il territorio nazionale, le istanze relative ai crediti di imposta
previsti da leggi speciali, è il Centro Operativo di Pescara. E’ dunque
la legittimazione all’emanazione di un provvedimento che attribuisce
all’Ufficio la qualità di parte passivamente legittimata a ricevere il
ricorso del contribuente. Nel caso di specie pertanto, la Commissione
Tributaria Provinciale di Taranto erra laddove assimila, ai fini
dell’individuazione della competenza processuale, i Centri di Servizio ai
Centri Operativi. Nella fattispecie in esame infatti il ricorso in sede
giurisdizionale andava proposto avanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Pescara, competente ratione loci in ordine a quanto
disposto dall’articolo 4 del D.Lgs 546/1992, sulla base del fatto che il
Centro Operativo di Pescara, che ha dato seguito all’istanza poi
impugnata, ha sede nella circoscrizione del suddetto organo
giurisdizionale.
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[1] In ordine a questi profili v. E. DELLA VALLE,La competenza,
in “AAVV” Il processo tributario a cura di F. Tesauro, Torino 1998,
79 ss, nonché gli ampi riferimenti bibliografici ivi contenuti. [2] Il
Centro di Servizio, in base al disposto dell’articolo 10, comma 3, D.P.R.
787 del 28/11/1980, trasmetteva il ricorso unitamente alle proprie
deduzioni all’Ufficio tributario al quale spettavano le attribuzioni sul
rapporto controverso. Su tale punto v. per tutti L. CASTALDI, in “AAVV”
Il nuovo processo tributario, a cura di
Baglione-Menchini-Miccinesi, Giuffrè 2004, 136 ss. [3] Così M.
BASILAVECCHIA, Considerazioni in tema di (apparente) incompetenza
territoriale e di (effettiva) carenza di legittimazione passiva nel
processo tributario, in Riv. Dir. Trib., 1992, II, 1017.
[4] In questi termini E. DELLA VALLE, La competenza, cit.,
80. [5] M. BASILAVECCHIA, Considerazioni in tema di (apparente)
incompetenza territoriale………, cit., 1018 ss. [6] Sul punto v. A.
FINOCCHIARO- M. FINOCCHIARO, “Commentario al nuovo contenzioso
tributario” , Milano 1996, 74. [7] A favore di questa impostazione
per l’inderogabilità della competenza territoriale del giudice tributario,
sebbene in relazione al processo disciplinato dal D.P.R. 636/1972 che non
contemplava alcuna disposizione in tal senso, v. T. TOMASICCHIO,
Manuale del contenzioso tributario, Padova 1986, 61; più di
recente, sulla base del D.Lgs 546/92, E. DELLA VALLE, La
competenza, cit., 83 ss. [8] Così A. GIOVANNINI, Competenza ed
incompetenza territoriale delle Commissioni Tributarie, in Dir.
Prat. Trib. , 1997, I, 59 ss. [9] Sul regime della rilevabilità
dell’incompetenza v. C. GLENDI, L’influenza delle recenti modifiche al
Codice di procedura Civile sulla disciplina del processo tributario,
in Dir. Prat. Trib. , 1992, I, 120; A. FINOCCHIARO- M. FINOCCHIARO,
“Commentario al nuovo contenzioso tributario” , cit., p. 80;
MICCINESI, in AAVV, Il nuovo processo tributario, cit., 53
ss. [10] Sul punto v. C. GLENDI, “Ancora sul nuovo regime
dell’incompetenza” , in Corr. Trib. 1987, 639 e 642; A.
FINOCCHIARO- M. FINOCCHIARO, Commentario al nuovo contenzioso
tributario, cit., 87 ss; E. DELLA VALLE, La competenza, cit.,
87, il quale richiama il disposto dell’articolo 44 C.p.c. [11] Così E.
DELLA VALLE, La competenza, cit., 87. [12] Nella relazione
ministeriale allo schema di decreto di riforma del processo tributario si
legge che l’esclusione delle disposizioni relative ai regolamenti di
competenza deriva dalla circostanza che queste ultime “……..mal si
adattano alla struttura del processo tributario ed ai nuovi contenuti
margini di rilevabilità dell’incompetenza, costituendo invece pericolosi
strumenti di tattiche dilatorie……..”. [13] Tesi recepita da E.
DELLA VALLE, La competenza, cit., 88-89. [14] Così A.
FINOCCHIARO- M. FINOCCHIARO, Commentario al nuovo contenzioso
tributario, cit., 87. [15] Sostiene questa posizione C. BAFILE,
Il nuovo processo tributario, Padova 1993, 42-43. [16] D.Lgs n.
300 del 30/07/1999, articoli 56 ss. [17] Così Cass., Sez. Trib.,
15/11/2002, n. 16122, in Corr. Trib. n. 7/2003, 553 ss; Cass., Sez.
Un., 29/04/2003, n. 6633, in Corr. Trib. 2003, 1980, con commento
di G. TINELLI, Le SS.UU. risolvono l’enigma sulla legittimazione
processuale dell’Agenzia delle Entrate; nella prassi v. la circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 71/E del 30/07/2001 in Corr. Trib. n.
39/2001, 2951. [18] Comm. Trib. Reg. del Piemonte, 10/07/2002, n. 25 e
Comm. Trib. Reg. del Piemonte 14/03/03, n. 10 in banca dati “I Quattro
Codici della Riforma Tributaria”, IPSOA 2004. [19] Per una
completa disamina sulle competenze che erano devolute ai Centri di
Servizio, v. T. TOMASSINI, Le nuove competenze sulle istanze di
rimborso, in Corr. Trib. 33/2002, 2967 ss; sul tema cfr.
altresì G. CATTELAN- A. PROVITO, Conseguenze operative della
soppressione dei Centri di Servizio, in Corr. Trib. 2002, 3067
. [20] Provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301
del 29/12/2001. Successivamente a tale disposizione, il Direttore
dell’Agenzia delle Entrate ha emanato un ulteriore provvedimento in data
28 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6
dell’8/12/2001, contenente nello specifico disposizioni riguardanti talune
attribuzioni del Centro Operativo di Pescara. [21] Il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2001 istitutivo
dei Centri Operativi, nonché il successivo provvedimento del 28 dicembre
2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8/01/2002) ,
hanno devoluto al Centro Operativo di Pescara le attività di controllo
delle richieste in conto fiscale per le II.DD. e l’IVA; il controllo dei
crediti di imposta previsti da leggi speciali; il controllo delle
comunicazioni provenienti da Stati esteri riguardanti i redditi percepiti
all’estero da contribuenti residenti in Italia; la gestione dei rimborsi a
non residenti in materia di crediti di imposta sui dividendi e di imposta
sul valore aggiunto; la gestione delle competenze già demandate
all’Ufficio del registro Concessioni governative di Roma e successivamente
trasferite all’ufficio di Roma 2; l’acquisizione dei dati dei questionari
degli studi di settore; i rimborsi ai Comuni dell’ICI relativa all’anno
1993; gli sgravi ed i rimborsi derivanti dal contenzioso sulle
dichiarazioni relative agli anni di imposta 1992 e precedenti; la
ricezione della documentazione cartacea relativa alle predette attività.
Al Centro Operativo di Venezia sono invece state devolute le attività
di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, ed in particolare: le
analisi del funzionamento delle procedure di controllo automatizzato ai
sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/1973; il controllo preventivo degli
esiti della liquidazione automatizzata; i controlli di qualità su
comunicazioni ed irregolarità, ruoli e rimborsi che derivano dalla
liquidazione automatizzata; controllo delle dichiarazioni presentate a
seguito di ravvedimento operoso; iscrizione a ruolo, nei casi di urgenza o
indifferibilità, dei tributi derivanti dalle dichiarazioni e irrogazione
delle relative sanzioni. Ai Centri Operativi sono state inoltre affidate,
in base a criteri di competenza territoriale stabiliti nel punto
2.5 del medesimo provvedimento, la ricezione e l’esecuzione dei
controlli di qualità in merito alle dichiarazioni presentate dalle banche
o dalla posta e lo svolgimento delle attività connesse al controllo
formale delle dichiarazioni sino al 1997 non contemplate alla data di
soppressione dei Centri di Servizio e non assegnate ad altri
Uffici. [22] La natura ed il tipo di competenze trasferite agli Uffici
locali sono state esemplificate e chiarite dalle risoluzioni del
12/06/2001 n. 89/E e del 22/04/2002 n. 123/E. [23] Il Regolamento di
amministrazione dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato con le
delibere del Comitato Direttivo del Ministero delle Finanze n. 6 del
13/12/2000 e n. 11 del 23/01/2001; lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate è
stato invece approvato con le delibere del Comitato Direttivo n. 4 del
30/11/2000, n. 22 del 3/05/2001, n. 64 del 6/02/2001, n. 86 del 22/07/2002
e n. 101 del 27/09/2002. [24] In questi termini G. FRANSONI, La
soppressione dei Centri di Servizio, in commento alla circolare 14/E
dell’1/02/2002, in Corr. Trib. 11/2002, 989; dello stesso avviso C.
GLENDI, Interpello del residente all’estero sull’organo abilitato al
rimborso di ritenute illegittime, in Corr. Trib. , 5/2004, 409,
il quale ritiene che “appare dubbia la legittimità dei provvedimenti
adottati dal Direttore dell’Agenzia con i quali sono state trasferite
dette competenze ad un organo interno come il Centro Operativo di Pescara
che né la legge, né lo Statuto, direttamente prevedono”. [25] Così
ancora G. FRANSONI, “La soppressione dei Centri di Servizio………”,
cit., 989. L’A. sottolinea inoltre come la fissazione di una data di
soppressione dei Centri di Servizio da parte del Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia “si risolve, in sostanza, in una proroga
dell’attribuzione di funzioni ai Centri di Servizio e, quindi, in
un’inammissibile deroga a quanto previsto dal D.P.R.
107/2001”. [26] Sul punto precisa C. GLENDI, Interpello del
residente ………, cit., 409, che “come nel caso di specie, la
struttura organizzativa ha innegabili riflessi esterni, incidendo ……sulla
legittimazione processuale passiva……e sulla consequenziale individuazione
della Commissione (Tributaria) competente a pronunciarsi in
merito”. [27] Sul tema v. in dottrina, ex multis, C. GLENDI,
“Legittimazione e difesa in giudizio dell’Agenzia del Territorio”,
in Boll. Trib. 2003, 574; ID, Legittimazione (attiva e passiva)
e difesa in giudizio dell’Amministrazione finaniaria, in Boll.
Trib. 2001, 2958; U. PERUCCI, La successione delle Agenzie fiscali
al Ministero, in Boll. Trib. 2003, 985; G. TABET, Spunti
critici sulla natura delle Agenzie fiscali e sulla loro equiparazione ad
Amministrazione dello Stato, in Rass. Trib. 2002, 817; C.
BERLIRI, “Attivazione delle Agenzie fiscali. Prime considerazioni e
problematiche del contenzioso tributario”, in Giur. Imp. 2001,
193; S. MULEO, L’attivazione delle Agenzie fiscali ed i connessi
profili in tema di legittimazione ad agire e processuale, in Rass.
Trib. 2001, 377; T. SCIARRA, Riflessioni a margine della natura
giuridica dell’agenzia delle Entrate e dei suoi provvedimenti, in
Boll. Trib. 2001, 1611. [28] In ordine alle attribuzioni del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate cfr. altresì gli artt. 66; 67, comma
1; 68, comma 1; 71, comma 3, lett. “a” del D.Lgs 300/1999. [29]
In Corr. Trib. , 11/2002, con commento di G. FRANSONI, cit., 988
ss. [30] L’art. 31, comma 2, D.P.R. 600/1973, rubricato
“Attribuzioni degli Uffici delle Imposte”, stabilisce infatti che
“La competenza spetta all’Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione
è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data
in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”. [31]
Questa affermazione è stata espressa da G. FRANSONI, nel suo commento alla
circolare ministeriale dell’1/02/2002 n. 14/E, cit., 989. [32] In
dottrina hanno sostenuto questa tesi C. GLENDI, “Interpello del
residente ………”, cit. 410; FRANSONI, La soppressione……, cit.,
989. [33] Cass., Sez. Un., 13/11/1997, n. 11217, cit., p. 3203. Tale
orientamento è poi stato seguito da Cass., 21/10/1998, n. 10413, cit.,
443. [34] Così Cass., Sez. Un., 18/12/1986, n. 7662, cit., 2452; Cass.,
Sez. Un., 14/12/1983, n. 7367, cit., 688; Cass., Sez. Un., 6/08/1977, n.
3581, cit., 1262. [35] Come rileva C. GLENDI, “Interpello del
residente ………”, cit. 411, proprio con riferimento a Cass., Sez. Un.,
13/11/1997, n. 11217, cit., 3203, sarebbe auspicabile che la Cassazione
mutasse linea interpretativa laddove, considerando il provvedimento emesso
in carenza di competenza territoriale come giuridicamente inesistente, di
fatto impedisce il ricorso ad una tutela giurisdizionale, stante
l’impossibilità di impugnare l’atto per la mancanza del medesimo. Ciò
anche alla luce della generalizzazione dell’applicazione dei princìpi
generali contenuti nello Statuto del Contribuente quali quelli di
collaborazione tra cittadino e Stato ed affidamento. [36] In
giurisprudenza tale orientamento è pressochè costante: così infatti Cass.,
19/05/2003, n. 7814; conformi Cass. n. 12935/2000 e Cass. n. 6954/1999, in
Il Fisco, 27/2000, 9081 ss, annotate da P. RUSSO e G. FRANSONI;
contra Cass. n. 3865/2002. In dottrina, fra i piu’ recenti, v. A.
AMATUCCI-M. AMATUCCI, La rimessione in termini nel processo
tributario, in Il Fisco, 28/2004, 4294 ss. e G. FERRARA, La
rimessione in termini nel processo tributario, in Dir. Prat. Trib.
, 2002, 588 ss., ai quali si rimanda per i riferimenti
bibliografici. [37] Risoluzione 123/E del 2002. [38] Così E. DELLA
VALLE, “La competenza”, cit., 80. [39] Cass., 8/02/1988, n.
4878, in Corr. Trib. 39/1988, 2907; Comm. Trib. Centr., 16/01/1990,
n. 211, in Corr. Trib. 10/1990, 723; Comm. Trib. Centr., 4/04/1989,
n. 2451, in Corr. Trib. 34/1989, 2354; Comm. Trib. Centr.,
7/03/1989, n. 1694, in Corr. Trib. 33/1989, 2292. [40] Cass.,
Sez. Un., 13/11/1997, n. 11217, in Corr. Trib. 43/1998, 3203 con
commento adesivo di G. PORCARO ed in G.T. – Riv. Giur. Trib.
5/1998, 427 con commento di M. CALCAGNO e M. LONARDI, Sull’istanza
di rimborso presentata ad organo incompetente; v. altresì sul punto A.
PACE, Sulla presentazione dell’istanza di rimborso ad Ufficio
incompetente: profili processuali, ibidem, 432 ss. Da rilevare infine
che tale orientamento delle Sez. Un. è stato poi seguito da Cass.,
21/10/1998, n. 10413, in Corr. Trib. 6/1999, 443. [41] In questi
termini C. GLENDI, Interpello del residente ………, cit., 410. [42]
Per un’ampia e completa panoramica in tema di competenza amministrativa,
si rimanda alla recente opera monografica di A. PIOGGIA, La competenza
amministrativa: l’organizzazione tra specialità pubblicistica e diritto
privato, Torino, 2001. [43] Sul tema v., tra gli altri, B.G.
MATTARELLA, Il provvedimento, in “AA.VV.”, Trattato di Diritto
Amministrativo, a cura di S. Cassese, Tomo I, Milano 2003, 992
ss. [44] In questi precisi termini ancora B.G. MATTARELLA, Il
provvedimento, cit., 994; in giurisprudenza v. Cons. St., Sez. V,
12/03/1988, n. 151, in Foro Amm. 1988, 468. [45] Cass., Sez.
Un., 18/12/1986, n. 7662, in Foro It. , 1987, I, 2452; Cass., Sez.
Un., 14/12/1983, n. 7367, in Giust. Civ., 1984, I, 688; Cass., Sez.
Un., 6/08/1977, n. 3581, in Foro It. , 1979, I, 1262. [46]
Cass., Sez. I., 9 dicembre 1983, n. 7301, in Foro It. 1984, I,
735. [47] In ordine a questi profili v. le osservazioni di C. GLENDI,
Interpello del residente ………, cit., 411, il quale valorizza la
portata di tali norme criticando l’orientamento delle Sez. Un. della
Cassazione; in giurisprudenza si segnalano altresì, proprio in merito ad
un diretto richiamo di tali princìpi in materia tributaria, tra le altre,
Cass., 5/03/2001, n. 3189; Comm. Trib. Centr. 22/04/1998, n. 2096; Comm.
Trib. Centr. 10/11/1998, n. 5430; Comm. Trib. Centr. 5/04/1991, n. 2691,
tutte in banca dati “I Quattro Codici della Riforma Tributaria” ,
IPSOA 2004. [48] Con riferimento all’attuale e sempre maggiore
attenzione della giurisprudenza di legittimità in ordine all’accoglimento
dei princìpi dello Statuto del Contribuente v. Cass., Sez. Trib.
10/12/2002, n. 17756, in G.T. –Riv. Giur. Trib. 4/2003, 343 con
commento di E. DELLA VALLE, Il principio di buona fede oggettiva e la
marcia inarrestabile dello Statuto; cfr. altresì M. LOGOZZO, La
tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente tra
prospettiva comunitaria e nuova codificazione, in Boll.Trib. ,
15/2003, 1125 ss. [49] In relazione alla specifica problematica in
esame, sembra opportuno segnalare due recenti provvedimenti legislativi in
materia di competenza delle Agenzie. Il Decreto Legislativo 23/12/1998 n.
504 ha infatti disposto il riordino in materia di imposizione su
spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti di cui all’articolo 1, comma
2 della Legge 3/08/1998, n. 288 attraverso l’introduzione dell’imposta
unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Sull’applicazione di tale
norma è poi intervenuto il disposto dell’articolo 8 della Legge del
24/12/2002 che, con riferimento alle funzioni statali esercitate dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso l’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato, ha stabilito che a far data dall’1/04/2003
le attribuzioni dell’Amministrazione finanziaria “…-omissis- …in
materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate
tributarie riferite ai giochi, ai concorsi a pronostico e scommesse ed
agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, sono esercitate
dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato…-omissis-”. La
disposizione di legge ha in tal modo stabilito che tale imposta venga
applicata dagli Ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato che, su
tutto il territorio nazionale, sono poche unità. Ciò determina, di
conseguenza, una concentrazione della competenza territoriale presso le
Commissioni Tributarie Provinciali del luogo ove hanno sede tali
Ispettorati, in osservanza della regola generale sulla competenza
territoriale, riproponendo dunque la medesima questione affrontata dalla
sentenza in commento.
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1] A. AMATUCCI – M. AMATUCCI, La rimessione in termini nel processo
tributario, in Il Fisco, 28/2004, 4294 ss. 2] C. BAFILE,
Il nuovo processo tributario, Padova 1993, 42-43. 3] M.
BASILAVECCHIA, Considerazioni in tema di (apparente) incompetenza
territoriale e di (effettiva) carenza di legittimazione passiva nel
processo tributario, in Riv. Dir. Trib. , 1992, II, 1017.
4] C. BERLIRI, “Attivazione delle Agenzie fiscali. Prime
considerazioni e problematiche del contenzioso tributario”, in
Giur. Imp. 2001, 193. 5] M. CALCAGNO e M. LONARDI,
Sull’istanza di rimborso presentata ad organo incompetente, in
G.T. – Riv. Giur. Trib. 5/1998, 427. 6] L. CASTALDI, in “AAVV”
Il nuovo processo tributario, a cura di
Baglione-Menchini-Miccinesi, Giuffrè 2004, 136 ss. 7] G. CATTELAN – A.
PROVITO, Conseguenze operative della soppressione dei Centri di
Servizio, in Corr. Trib. 2002, 3067. 8] E. DELLA VALLE,
Il principio di buona fede oggettiva e la marcia inarrestabile dello
Statuto, nota a Cass., Sez. Trib. 10/12/2002, n. 17756, in G.T.
–Riv. Giur. Trib. 4/2003, 343 9] E. DELLA VALLE, La
competenza, in “AAVV” Il processo tributario a cura di F.
Tesauro, Torino 1998, 79 ss. 10] G. FERRARA, La rimessione in
termini nel processo tributario, in Dir. Prat. Trib. , 2002,
588. 11] A. FINOCCHIARO – M. FINOCCHIARO, “Commentario al nuovo
contenzioso tributario”, Milano 1996, 74. 12] G. FRANSONI, La
soppressione dei Centri di Servizio, in commento alla circolare 14/E
dell’1/02/2002, in Corr. Trib. 11/2002, 989; 13] A. GIOVANNINI,
Competenza ed incompetenza territoriale delle Commissioni
Tributarie, in Dir. Prat. Trib. , 1997, I, 59 ss. 14] C.
GLENDI, “Ancora sul nuovo regime dell’incompetenza”, in Corr.
Trib. 1987, 639 e 642; 15] C. GLENDI, “Legittimazione e difesa
in giudizio dell’Agenzia del Territorio”, in Boll. Trib. 2003,
574; 16] C. GLENDI, Interpello del residente all’estero sull’organo
abilitato al rimborso di ritenute illegittime, in Corr. Trib. ,
5/2004, 409. 17] C. GLENDI, L’influenza delle recenti modifiche al
Codice di procedura Civile sulla disciplina del processo tributario,
in Dir. Prat. Trib. , 1992, I, 120; 18] C. GLENDI,
Legittimazione (attiva e passiva) e difesa in giudizio
dell’Amministrazione finaniaria, in Boll. Trib. 2001, 2958;
19] M. INGROSSO, Credito di Imposta, in Enc. Giur., ult. ed.;
ID, Il credito di imposta, Milano 1984. 20] M. LOGOZZO, La
tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente tra
prospettiva comunitaria e nuova codificazione, in Boll.Trib. ,
15/2003, 1125 ss. 21] B.G. MATTARELLA, Il provvedimento, in
“AA.VV.”, Trattato di Diritto Amministrativo, a cura di S. Cassese,
I, Milano 2003, 992 ss. 22] M. MICCINESI, in AAVV, Il nuovo processo
tributario, cit., 53 ss. 23] S. MULEO, L’attivazione delle
Agenzie fiscali ed i connessi profili in tema di legittimazione ad agire e
processuale, in Rass. Trib. 2001, 377. 24] A. PACE,
Sulla presentazione dell’istanza di rimborso ad Ufficio incompetente:
profili processuali, in G.T. – Riv. Giur. Trib. 5/1998, 432 ss.
25] U. PERUCCI, La successione delle Agenzie fiscali al Ministero,
in Boll. Trib. 2003, 985. 26] A. PIOGGIA, La competenza
amministrativa: l’organizzazione tra specialità pubblicistica e diritto
privato, Torino, 2001. 27] G. PORCARO, nota a Cass., Sez. Un.,
13/11/1997, n. 11217, in Corr. Trib. 43/1998, 3203 28] T.
SCIARRA, Riflessioni a margine della natura giuridica dell’agenzia
delle Entrate e dei suoi provvedimenti, in Boll. Trib. 2001,
1611. 29] G. TABET, Spunti critici sulla natura delle Agenzie
fiscali e sulla loro equiparazione ad Amministrazione dello Stato, in
Rass. Trib. 2002, 817. 30] G. TINELLI, Le SS.UU. risolvono
l’enigma sulla legittimazione processuale dell’Agenzia delle Entrate,
nota a Cass., Sez. Un., 29/04/2003, n. 6633, in Corr. Trib. 2003,
1980, 31] T. TOMASICCHIO, Manuale del contenzioso tributario,
Padova 1986, 61. 32] A. TOMASSINI, Le nuove competenze sulle istanze
di rimborso, in Corr. Trib. 33/2002, 2967 ss.
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