TributImpresa
n°3-2005
 

Antonio Mario CAZZOLLA

 
 

L’imputazione degli interessi su crediti d’imposta (nota a Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2002, n. 18173)

 
 

Il tema affrontato dalla sentenza in commento, con riferimento al reddito d'impresa, si è imposto all'attenzione degli operatori, e tra questi, principalmente le banche, per le quali il fenomeno del credito d' imposta e, quindi, del trattamento fiscale dei relativi interessi attivi, assume notevoli proporzioni. Un tema affrontato e dibattuto già negli anni scorsi, in particolare in occasione della riforma del 1973, per effetto di una serie di decisioni delle Commissioni tributarie di I e II grado, che avevano trovato autorevole conferma nella voce della Commissione centrale, la cui XXII Sezione, (in data 17-10-1985, con pronuncia n. 8656) aveva fissato un principio basilare, ma controverso, secondo cui gli interessi dovuti dall'Amministrazione Finanziaria sul rimborso delle imposte dirette pagate in più del dovuto, non costituivano reddito neppure quando erano percepiti dalle imprese e non erano, di conseguenza, soggetti a imposte sul reddito [1].
Principio, quest’ultimo, in netto contrasto con l'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria che, con Circolare n. 56, prot. n. 9/1605 del 20-12-1983 della Direzione generale delle imposte dirette, concernente la determinazione del reddito d' impresa, aveva espresso il parere che gli interessi attivi - per ritardato rimborso di imposte - costituivano componente positiva imponibile di detto reddito, in quanto gli stessi già concorrevano alla formazione dell' utile o della perdita di esercizio ai fini civilistici. Detti interessi, inoltre, erano da computarsi inderogabilmente secondo il principio di competenza, in quanto oggettivamente determinabili: di essi, infatti, erano note aprioristicamente tutte le variabili che ne consentivano la quantificazione (capitale, giorni e tasso).
Perciò, le posizioni a riguardo erano abbastanza nette e contrapposte:
- da una parte il Ministero delle finanze che sosteneva che gli interessi sui crediti d'imposta concorrevano alla formazione dell'utile o della perdita di bilancio civilisticamente determinati e che, pertanto, andavano assunti quali componenti positivi di reddito ai sensi del primo comma dell' art. 52 del cessato D.P.R. 29-9-1973, n. 597. Il tutto, naturalmente, nel rispetto del principio fondamentale della competenza sancito dall'art. 74 dello stesso decreto, non potendo, peraltro, revocarsi in dubbio che in chiusura di esercizio gli interessi in parola costituissero dei proventi di competenza oggettivamente determinabili;
- dall' altra, la giurisprudenza fino ad allora formatasi che poteva considerarsi sintetizzata nella citata decisione della Sez. XXII della Commissione tributaria centrale, secondo cui gli interessi dovuti dallo Stato sui rimborsi d'imposta, ai sensi degli artt. 41 e 44 del D.P.R. n. 602/1973, avevano natura compensativa e cioè risarcitoria del danno subito dal contribuente per l'illegittimo esborso e per la indisponibilità della somma oggetto di tale indebito versamento. Pertanto, i predetti interessi, non configurandosi come reddito ovvero come incremento patrimoniale, ma concretandosi invece in una reintegrazione del patrimonio, non potevano essere assoggettati a tassazione ai fini delle imposte sul reddito.
In pratica, secondo la giurisprudenza, l’imponibilità o meno degli interessi era riconducibile alla loro diversa qualificazione e natura giuridica e, quindi, a secondo che si trattasse di interessi moratori o semplicemente compensativi.
Sul punto delle precisazioni ancora s’impongono. Gli interessi moratori (art. 1224, Codice civile), infatti, sono quelli dovuti al creditore a titolo di risarcimento del danno per il ritardato pagamento di debiti in denaro, sia che si tratti di debiti derivanti da contratti, sia che si tratti di obbligazioni nascenti da altro titolo, in particolare da fatto illecito. Essi decorrono dal giorno della mora. Se gli interessi moratori sono percepiti nell' esercizio di una impresa, non sono considerati redditi di capitale, ma componenti del reddito d'impresa. Gli interessi moratori però, vanno distinti dagli interessi corrispettivi (provenienti da un contratto bilaterale e relativi all' impiego di capitale) e dagli interessi compensativi, corrisposti a reintegrazione di un danno sofferto (e che non costituiscono pertanto reddito).
In definitiva, gli interessi corrispettivi, contemplati dall' art. 1282, primo comma, Codice civile sono quelli prodotti da crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, indipendentemente dalla mora; di contro, gli interessi compensativi sono quelli previsti nell' art. 1499, Codice civile e si distinguono dagli interessi corrispettivi essenzialmente per il fatto che le somme che li producono non sono esigibili.
In via generale - ed al di fuori del reddito d' impresa - gli interessi dovuti sulle somme costituenti risarcimento di danno, hanno natura compensativa per il periodo che va dall'evento dannoso fino alla liquidazione del danno; mentre hanno natura moratoria da quest'ultima data a quella del pagamento. Conseguentemente i primi - gli interessi compensativi - in quanto partecipano della stessa natura del credito principale, non costituiscono reddito, mentre i secondi - gli interessi moratori - in quanto rappresentanti il frutto di capitale, hanno natura di reddito tassabile (Comm. Trib. Centr. 14-3-1962, Sez. II, n. 56097).
In altri termini, sempre in generale ed al di fuori del reddito d' impresa, conclusivamente può dirsi che gli interessi dovuti su una determinata somma sono moratori se rappresentano semplicemente il mancato frutto della disponibilità del capitale; sono invece compensativi se hanno una funzione ripristinatoria, se cioè concorrono a colmare un vuoto, a reintegrare una diminuzione di patrimonio ed a sostituire una ricchezza perduta (Cass., Sez. unite, 17-3-1959, n. 761).
Pertanto, con riferimento ai redditi di impresa, in relazione agli interessi su crediti di imposta, la Commissione tributaria centrale ne aveva rilevato già la natura compensativa ovvero risarcitoria e, quindi, ne aveva deciso l'intassabilità. In contrasto - come rilevato - con l'orientamento della Amministrazione Finanziaria che, invece, aveva volto la propria indagine pregiudizialmente sulla natura giuridica dei percettori.
Successivamente, è intervenuta la Cassazione che con propria decisione (Cass., Sez. I, 5-7-1990, n. 7091 cit.), ha affermato che in tema di IRPEF - nel vigore del D.P.R. 29-9-1973, n. 597 - gli interessi maturati sui crediti di imposta del contribuente nei confronti dell'amministrazione non vanno inclusi nell'imponibile, in quanto hanno natura compensativa e, quindi, non sono qualificabili né come reddito di capitale, né come reddito d' impresa (artt. 41 e 44 del citato decreto).
Più precisamente, la Suprema Corte ha statuito che:
“Il D.P.R. 29-9-1973, n. 597 - di cui si deduce la violazione - considera la tassazione degli interessi negli artt. 41 e 44. Il primo di tali due articoli dispone che “costituiscono reddito di capitale ... e) gli interessi moratori, anche se compresi in somme spettanti a titolo di risarcimento di danni o di penale per inadempienza contrattuale; ... i) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altra rendita o provento in misura definitiva derivante dall' impiego di capitale”. Gli interessi maturati sui crediti di imposta che i contribuenti hanno nei confronti dell' Amministrazione finanziaria non sono dovuti a titolo moratorio (non essendovi mora dell' Amministrazione) né derivano dall' impiego di capitale, ma servono a compensare i contribuenti dell' esborso pecuniario che essi hanno in precedenza effettuato versando al Fisco una somma di denaro che deve essere loro restituita. L' interesse su tale somma serve a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente, che viene così compensato del mancato godimento del denaro in precedenza versato, come ha correttamente affermato la decisione impugnata. Chiara è perciò la “natura compensativà” degli interessi maturati sui crediti di imposta, idonea ad escluderli dai redditi di capitale elencati nel citato art. 41”.
Questo in definitiva, fino all’entrata in vigore del nuovo Testo Unico, il quadro giuridico – normativo e giurisprudenziale – formatosi in subiecta materia in base al quale assumeva importanza, ai fini della tassazione degli interessi su crediti d’imposta, la natura degli interessi in discussione.
Di seguito, come già accennato, è sopraggiunto il D.P.R. 22-12-1986, n. 917, il quale dopo avere individuato nell' art. 41, lettere a) e b), gli interessi che costituiscono redditi di capitale, contiene nell' art. 56, terzo comma, una disposizione innovativa, secondo cui “gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del primo comma dell' art. 41, concorrono a formare il reddito per l' ammontare maturato nell' esercizio”. Secondo il nuovo Testo unico, quindi, tutti i tipi di interessi (anche quelli compensativi), qualora vengano conseguiti da soggetti che producono reddito di impresa, sono assoggettati a tassazione.
In tal modo, con la citata disposizione normativa, il legislatore ha inteso sottoporre a tassazione tutte le somme conseguite a titolo di interesse dai soggetti che svolgono attività d'impresa, anche se non strettamente derivanti da un impiego diretto e volontario di capitale. Inoltre, viene ribadito che il concorso alla formazione del reddito tassabile avviene secondo il principio di competenza e, quindi, per la parte di interessi maturati nell’esercizio, anche se non materialmente corrisposti; ciò in ossequio al generale principio di competenza stabilito dall'art. 75 del T.U.I.R.
Principio ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione in commento, secondo cui la disposizione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria corrisponda ai contribuenti gli interessi derivanti dal rimborso di imposte indebitamente pagate.
Sicchè, alla luce del vigente quadro normativo, nessun dubbio può, ormai, essere sollevato in ordine alla imponibilità degli interessi sui crediti - anche d'imposta - che devono essere trattati alla stregua di veri e propri redditi d'impresa ed, evidentemente, trovare riscontro in bilancio quali componenti attivi di carattere finanziario che, come tali, vanno tassati.
È stato rilevato, inoltre, che non assume alcun rilievo, in senso contrario, il fatto che il conseguimento di interessi non derivanti da impiego di capitale non rientri nella attività «tipica» dell'impresa: la nozione di inerenza, così come disciplinata dal comma 5 dell’art. 75, resta applicabile soltanto ai componenti negativi del reddito, che restano subordinati - ai fini della loro deducibilità - al necessario collegamento con attività o beni da cui derivino ricavi o proventi tassabili [2].
I componenti positivi di reddito, invece, risultano attratti a tassazione secondo le regole del reddito d 'impresa, indipendentemente dalla loro fonte o dalla loro natura.
La Cassazione, inoltre, con la sentenza in commento svolge alcune riflessioni circa la determinazione del periodo d'imposta in cui gli interessi in parola debbano essere imputati, enunciando il principio secondo cui i proventi derivanti da interessi attivi su crediti d'imposta, al pari di qualsiasi altra tipologia di interessi, concorrono a formare il reddito d'impresa nell’esercizio in cui si verifica la maturazione del relativo diritto, senza che occorra attendere il momento dell’effettiva percezione.
In tal modo, quindi, si pone fine al dibattito interpretativo afferente la imponibilità degli interessi, la cui fonte non sia direttamente riconducibile all’esistenza di un capitale ovvero ad una pretesa risarcitoria.

La tassazione delle plusvalenze iscritte.

La Cassazione, inoltre, con la sentenza de qua affronta, ratione temporis, la tematica relativa alla tassabilità delle cd. “plusvalenze iscritte”, a prescindere dalla loro effettiva realizzazione.
Preliminarmente, ai fini dell’indagine che ci occupa, si rende opportuno richiamare alcune considerazioni di ordine sistematico affermatesi in dottrina [3].
La rilevanza tributaria di plusvalori patrimoniali iscritti in bilancio vanno ricercati [4] nella stretta connessione tra risultato imponibile e misurazione del risultato di periodo derivante dalle valutazioni civilistiche di bilancio, da un lato [5], e, dall'altro, nell'affermarsi della concezione di reddito non più ancorato alla categoria delle operazioni speculative e, quindi, non sottese necessariamente ad un'operazione avente fine di lucro [6].
Un'attenzione particolare va prestata alla volontà di dare rilievo alle plusvalenze iscritte in quanto immediatamente desumibili dal bilancio. Aver legato così strettamente la fattispecie imponibile ad un prospetto redatto dall'imprenditore in ossequio alla normativa civilistica, unitamente alla chiara e consapevole scelta di non riprendere a tassazione gli incrementi patrimoniali maturati anno per anno e latenti in bilancio [7], rende indefettibile il principio in forza del quale la tassazione di un plusvalore patrimoniale iscritto in bilancio deve conseguire solo alla volontaria decisione dell'imprenditore di far emergere una maggiore ricchezza fino a quel momento «nascosta» nelle poste di bilancio [8].
Sicchè, il presupposto dell'imposizione dei plusvalori patrimoniali iscritti ricorre allorchè l'imprenditore scientemente certifica, facendola venire alla luce, una maggiore ricchezza attraverso una duplice operazione contabile, che peraltro acquisisce per ciò stesso rilevanza fiscale.
Da ciò, quindi, consegue che una plusvalenza iscritta è il mero frutto di una rivalutazione volontaria di un cespite patrimoniale e, pertanto, presuppone una deroga al generale criterio del costo. Il maggior valore iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale corrisponde, per un pari importo, ad un accrescimento del patrimonio netto dell'impresa [9].
Conclusioni, quest’ultime, rinvenibili nella sentenza in commento, ma già rassegnate dalla Cassazione a SS.UU. nella sentenza n° 5290 del 12 giugno 1997, necessitata dalla persistenza del contrasto giurisprudenziale fra la C.T.C. e la medesima Cassazione, circa il tema della configurabilità come plusvalenza iscritta in bilancio, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 598/73, di costi annotati da una società di capitali in un conto immobili, costituenti questi ultimi oggetto dell'attività produttiva di impresa edile, allorchè e nella misura in cui tali costi non venivano riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria perché non documentati o non inerenti.
In particolare, l’organo di legittimità - con tre sentenze della prima sezione civile (11795/92, 10526/94 e 398/95) - aveva ritenuto che la non documentazione o non inerenza degli interessi passivi e di altri costi patrimonializzati attraverso l'inserimento nel “conto immobili”, si risolvesse sostanzialmente in una dichiarazione di aumento del valore delle costruzioni, dando luogo ad una plusvalenza iscritta ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 598/73. Le tre sentenze precisavano, infatti, che plusvalenze patrimoniali possono aversi anche indipendentemente dalla cessione di beni a terzi o dalla distribuzione ai soci, in quanto l'ordinamento tributario configura un'ulteriore accezione del termine “plusvalenza”, da intendersi come incremento del patrimonio del contribuente acquisito non già a seguito della cessione del bene, ma per effetto della iscrizione di un suo maggior valore in bilancio. Gli interessi e i costi in questione, cioè, in quanto ritenuti non inerenti o non documentati - in contrasto con il principio per cui il valore deve essere iscritto in bilancio per un valore non superiore al prezzo di costo (legittimamente determinato) - si traducevano nell'iscrizione nel bilancio stesso di un incremento patrimoniale e, quindi, nell'emersione di una “plusvalenza iscritta”, come tale tassabile indipendentemente dalla cessione del bene.
Contro tale impostazione è stato osservato che l'art. 12 del D.P.R. 598/70 sulle plusvalenze iscritte richiede di essere coordinato con l'art. 54 del D.P.R. 597/73, a tenore del quale non costituiscono plusvalenze imponibili gli incrementi patrimoniali riferibili ai beni di cui al precedente art. 53, cioè quelli “alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa”, vale a dire i c.d. “beni merce”, i quali non possono che dar luogo a rimanenze di magazzino (finché non siano ceduti) o a ricavi (quando sono ceduti).
Le Sezioni unite, però, non hanno condiviso tale ultimo assunto, ritenendo che l'enunciazione teorica debba misurarsi con il modo in cui il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite risultano in concreto confezionati.
In particolare, le SS.UU. hanno precisato che se un bene in fase di costruzione non è stato evidenziato nel conto profitti e perdite, alla voce “rimanenze”, ma il suo valore è stato indicato nella situazione patrimoniale (e non nel conto economico), appare evidente la volontà di patrimonializzarlo, comprendendo in esso anche costi indeducibili che non erano patrimonializzabili.
Tale volontarietà è, evidentemente, da intendere non in senso psicologico, ma nel senso della riconducibilità dell'effetto ad un comportamento amministrativo - contabile consapevolmente e liberamente posto in essere, cioè esercizio di scelta e non adempimento di un obbligo. E tale è certamente, secondo la Cassazione, la su accennata operazione di patrimonializzazione.
La ragionevolezza di detta conclusione, peraltro, è confermata dalla funzione che la tassazione della plusvalenza, nel quadro normativo allora vigente, assolve, riequilibrando il fenomeno economico complessivo ed il suo trattamento tributario. A tal proposito, la Cassazione osserva che l'attribuzione al bene di un valore eccedente, realizzata attraverso la patrimonializzazione di costi indeducibili, determinerebbe, se non tempestivamente rilevata e tassata, una corrispondente area di franchigia nella plusvalenza eventualmente emergente nel momento della futura cessione del bene. In pratica, la società precostituirebbe per le eventuali plusvalenze degli anni successivi e/o per quella realizzata in sede di cessione un più favorevole valore di riferimento senza avere scontato alcuna imposta.
La posizione della Cassazione, riaffermata anche nella sentenza in commento, circa l'istituto dei plusvalori iscritti perde la sua legittimazione normativa allorchè il legislatore nel 1997 [10] abolendo la lettera c), 1° comma, dell'art. 54 TUIR ha disconosciuto la rilevanza fiscale delle plusvalenze iscritte [11].
L'art. 76, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. prevede ora che «il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte», andando così a stabilire la totale irrilevanza dei meri plusvalori iscritti a bilancio, indipendentemente dai motivi della loro iscrizione, prima del conseguimento delle relative plusvalenze derivanti da cessioni dei beni stessi a titolo oneroso, ovvero in relazione ad uno dei fatti stabiliti come presupposto d'imposizione dall'art. 54 del T.U.I.R. .
La modifica in esame è collegata alla contestuale abrogazione della disposizione, già prevista dall'art. 54, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. (ed in passato dall'art. 12 del D.P.R. n. 598/1973), secondo la quale le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi dai beni che producono ricavi, concorrevano a formare il reddito imponibile, se iscritte nello stato patrimoniale.
In sostanza, è cambiato l'approccio al problema del trattamento fiscale dei valori iscritti in bilancio in misura superiore al costo di acquisto dei beni: in precedenza, tale iscrizione dava luogo all'immediata tassazione, e quindi il valore iscritto diventava a tutti gli effetti il nuovo «valore fiscalmente riconosciuto», mentre ora la tassazione viene spostata al momento dell’effettivo realizzo della plusvalenza, benché non vi sia identità fra valori dei beni iscritti a bilanci e valori fiscalmente riconosciuti.
Pertanto, solo fino e non oltre il periodo d'imposta 1996, l'Amministrazione Finanziaria potrà continuare a rilevare la imponibilità, alla stregua di plusvalenze iscritte, di costi erroneamente capitalizzati; dal 1997 in avanti l'unica strada percorribile, in tali fattispecie, rimarrà quella di recuperare tra la materia imponibile le quote di ammortamento corrispondenti a quanto capitalizzato in aggiunta al capitalizzabile.


 
 

[1] IACONDINI A., in I Quattro Codici della Riforma Tributaria, IPSOA. [2] DE MITA E., Principi di diritto tributario, 3], Milano, 2002, 193 e ss. [3] SANTORO R., in Boll. Trib., 15], 2000, 1422 e ss. [4] FEDELE A., Profili dell'imposizione degli incrementi di va/ore nell'ordinamento tributario itliano, in L’imposizione dei plusvalori patrimoniali, 8], Milano, 1970, p. 153. [5] MICCINESI M., Le plusvalenze d'impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi, 11], p. 51 ss; DI GIULIOMARIA G., Le plusva/enze iscritte sono rivalutazioni economiche, 6], in Corriere Tributario, 1998, p. 969. [6] NUZZO E., Riflessioni in tema di rivalutazioni, 12], in Rivista di Diritto Tributario, 1992, I, p. 225; R. LUPI, Profili tributari della fusione dì società, 10], Padova, 1989, p. 1l e ss; [7] FALSITTA G., Studi sulla tassazione delle plusvalenze, 7], Milano, p. 148; “ Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali (Diritto Tributario), in Enciclopedia del Diritto, VoI. XXIII, 1990, p. 3; MICCINESI M., Le plusvalenze d’impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi, 11], p. 219; DELLA VALLE E., Plusvalenze iscritte e patrimonializzazione di interessi passivi e costi non documentati o non patrimonializzabili, 2], p. 3373 e ss.. [8] PUTINATI D., Sulla tassabilità come plusvalenze iscritte di costi capitalizzati, in Rassegna Tributaria, 13], 1995, p. 1267. [9] VICINI RONCHETTI A., Capitalizzazione di costi e spese generali ed iscrizione di plusvalenze, 17], pp. 281-282; FALSITTA G., Plusva/enze e minusva/enze patrimoniali (Diritto Tributario), p. 7; VACCA I., «Patrimonializzazione» di costi non documentati e di interessi passivi. Due nodi ancora da sciogliere?, 16] in il fisco, 1987, p. 1469; DELLA VALLE E., Plusvalenze iscritte e patrimonializzazione di interessi passivi e costi non documentati o non patrimonializzabili, 2], p. 3373. [10] Art. 21, comma 3, L. 449/97. [11] Unitamente a tale abolizione è stata riscritta la lettera c) del 1° comma dell'art. 76 del TUIR in materia di norme generali sulle valutazioni, in base al quale “il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ...”. Tra gli interventi a commento della recente modifica si vedano: ROSSI RAGAZZI F. (Ir)rilevanza dell'iscrizione delle plusvalenze nel bilancio di esercizio. Le novità introdotte dalla «finanziaria 98», 14], in Bollettino Tributario, 1998, p. 1787; L'irrilevanza delle plusvalenze iscritte e i «ripristini di valore», in Corriere Tributario, 1998, p. 1433; CROVATO F., L'irrilevanza fiscale delle plusvalenze: un altro passo verso la divaricazione tra valori fiscali e valori di bilancio, 1], in Rassegna Tributaria, 1999, p. 385; M. LEO-F. MONACCHI-M. SCHIAVO, Le imposte sui redditi nel testo unico, 18], Milano, 1999, p. 798; F. DEZZANI, Le plusvalenze iscritte in bilancio non sono tassabili, 4], in il Fisco, 1999, p. 7692.

 
 

1] CROVATO F., L’irrilevanza fiscale delle plusvalenze: un altro passo verso la divaricazione tra valori fiscali e valori di bilancio, in Rassegna Tributaria, 1999, p. 385; 2] DELLA VALLE E., Plusvalenze iscritte e patrimonializzazione di interessi passivi e costi non documentati o non patrimonializzabili, in il Fisco, p. 3373 e ss.. 3] DE MITA E., Principi di diritto tributario, Milano, 2002, 193 e ss. 4] DEZZANI F., Le plusvalenze iscritte in bilancio non sono tassabili, in il Fisco, 1999, p. 7692. 5] D’AMATI N., Diritto Tributario, Bari, Vol. I, 157 e ss. 6] DI GIULIOMARIA G., Le plusvalenze iscritte sono rivalutazioni economiche, in Corriere Tributario, 1998, p. 969; 7] FALSITTA G., Studi sulla tassazione delle plusvalenze, Milano, p. 148; 8] FEDELE A., Profili dell'imposizione degli incrementi di va/ore nell'ordinamento tributario italiano, in L'imposizione dei plusvalori patrimoniali, Milano, 1970, p. 153. 9] IACONDINI A., in I Quattro Codici della Riforma Tributaria, IPSOA. 10] LUPI R., Profili tributari della fusione dì società, Padova, 1989, p. 1l e ss; 11] MICCINESI M., Le plusvalenze d'impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi, Milano, p. 51 ss; 12] NUZZO E., Riflessioni in tema di rivalutazioni, in Rivista di Diritto Tributario, 1992, I, p. 225; 13] PUTINATI D., Sulla tassabilità come plusvalenze iscritte di costi capitalizzati, in Rassegna Tributaria, 1995, p. 1267. 14] ROSSI RAGAZZI F. (Ir)rilevanza dell'iscrizione delle plusvalenze nel bilancio di esercizio. Le novità introdotte dalla «finanziaria 98» , in Bollettino Tributario, 1998, p. 1787; L'irrilevanza delle plusvalenze iscritte e i «ripristini di valore», in Corriere Tributario, 1998, p. 1433; 15] SANTORO R., in Boll. Trib., 2000, pp. 1422 e ss. 16] VACCA I., «Patrimonializzazione» di costi non documentati e di interessi passivi. Due nodi ancora da sciogliere? , in il fisco, 1987, p. 1469; 17] VICINI RONCHETTI A., Capitalizzazione di costi e spese generali ed iscrizione di plusvalenze, in Diritto e Pratica Tributaria, pp. 281-282; 18] M. LEO - F. MONACCH I- M. SCHIAVO, Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 1999, p. 798; 19] “Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali” (Diritto Tributario), in Enciclopedia del Diritto, VoI. XXIII, 1990, p. 3;

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG