TributImpresa
n°3-2005
 

Grazia D'AGOSTINO

 
 

Scelta e non simultaneità fra ammortamento ordinario e ammortamento finanziario (nota a Corte cost., 6 febbraio 2002, n. 16)

 
 

1. La Corte Costituzionale si è pronunciata in tema di ammortamento di beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1, lett. c), e co. 2, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30, con il quale è stato sostituito il co.1, dell’art. 69 del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, sollevata, dalla Comm. trib. prov. di Bologna [1], nel corso di un procedimento instaurato a seguito di un ricorso prodotto dalla SLIM s.p.a. avverso il silenzio-rifiuto della Direzione regionale delle entrate dell’Emilia Romagna, su una istanza di rimborso per somme versate a titolo di Irpeg-Ilor.
L’art. 69, co. 1, nella sua nuova e attualmente vigente formulazione, stabilisce che, per i beni gratuitamente devolvibili, è consentita la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario in luogo e non più in aggiunta all’ammortamento ordinario.
Pertanto, con la predetta disposizione è sancita l’alternatività fra le due tipologie di ammortamento, abrogando la possibilità di cumulo prevista nella previgente formulazione della norma stessa.
La Consulta ha esaminato la costituzionalità della modifica apportata al citato co. 1 dell’art. 69 sotto due profili: l’uno riferito alla legittimità del ricorso alla decretazione d’urgenza ex art. 77 della Costituzione e, l’altro, riguardante i possibili effetti retroattivi della nuova disciplina fiscale dell’ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, atteso che la stessa si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1996, vale a dire, dalla stessa data di emanazione del D.l. n. 669 che ha emendato il predetto co. 1, dell’art. 69.
Per quanto concerne il primo profilo, l’orientamento della Corte Costituzionale è apparso, nel tempo, piuttosto oscillante in quanto, invertendo una sua precedente posizione secondo la quale la conversione in legge sanava eventuali eccessi della decretazione d’urgenza [2], la Consulta, successivamente, ha ammesso la possibilità di sindacare i presupposti per l’emanazione dei decreti-legge - ravvisabili esclusivamente in situazioni oggettivamente eccezionali ed imprevedibili - anche dopo la conversione, nella ipotesi di “evidente mancanza” dei presupposti stessi [3].
La sussistenza dei presupposti per la decretazione d’urgenza è l’aspetto su cui si è concentrata l’attenzione di coloro i quali giudicano sfavorevolmente la modifica apportata alla disciplina fiscale dell’ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, in quanto è stato osservato che tali requisiti non sono riscontrabili nella “esigenza di cassa” dell’Erario, seppure finalizzata al completamento di una manovra finanziaria, addotta, di fatto, a fondamento della modifica apportata all’art. 69 del D.p.r. n. 917; e che la possibilità di accertare l’esistenza dei suddetti presupposti permane anche a conversione avvenuta del D.l. n. 669 [4].
Sotto il secondo profilo, non è stato esente da critiche neanche il co. 2 dell’art. 1, D.l. n. 662, convertito in L. n. 30, che fissa, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1996, la decorrenza della nuova disciplina dell’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili.
Infatti, riguardo alla efficacia della nuova disposizione fiscale, ne è stata criticata la possibile retroattività, atteso che, la regola che abroga il cumulo delle due tipologie di ammortamento decorre dal periodo d’imposta ancora in corso alla data di emanazione del D.l.; a questo proposito, è stata richiamata una precedente pronuncia della Consulta, secondo la quale anche le norme fiscali possono risultare incostituzionali allorquando, innovando gli elementi posti a fondamento dei caratteri essenziali della prestazione, esplicano efficacia retroattiva, violando il principio della capacità contributiva [5].
In particolare, è stato osservato che la disciplina transitoria prevista, dal predetto co. 2, per coloro i quali, negli esercizi precedenti, si siano avvalsi della possibilità di cumulo degli ammortamenti tecnico e finanziario, sia “iniqua” e “vessatoria”, laddove impone ai soggetti interessati di computare, nel costo residuo da ammortizzare, le quote di ammortamento sia tecnico sia finanziario precedentemente dedotte e, nell’eventualità in cui l’ammontare di tali quote superasse il costo dei beni, l’eccedenza concorrerebbe a formare il reddito d’impresa del periodo in corso al 31 dicembre 1996 [6].

2. La sentenza in rassegna offre, altresì, lo spunto per l’analisi di problematiche inerenti la disciplina fiscale dell’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, che rappresenta una particolare applicazione della figura generale dell’ammortamento.
Questa fattispecie si verifica nella ipotesi in cui le imprese utilizzano, oltre agli impianti costituenti la proprietà industriale, anche i beni che rappresentano la cosiddetta “proprietà in concessione”, per mezzo dei quali, tali imprese concessionarie possono esercitare, per un prefissato periodo di tempo, un servizio pubblico in regime di sostanziale monopolio, con l’obbligo di conservare in efficienza i cespiti da trasferire al concedente, a titolo gratuito ed in perfetto stato di funzionamento, al termine della concessione [7].
Le quote di ammortamento finanziario sono state considerate deducibili in aggiunta alle quote di ammortamento tecnico fino all’emanazione del D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, in base al quale, la deducibilità di quote costanti di ammortamento finanziario è, invece, attualmente consentita, solo ed esclusivamente, in alternativa all’ammortamento tecnico di cui agli artt. 67 e 68 del D.p.r. n. 917 [8].
Tra i due tipi di ammortamento finanziario e ordinario (“tecnico” o “industriale”) si è verificata una oscillazione tra la previsione della alternatività e quella della coesistenza che, nel caso di beni gratuitamente devolvibili alla scadenza della concessione, ha comportato, come conseguenza, l’applicazione delle disposizioni riguardanti l’ammortamento dei beni materiali [9] insieme con la disciplina prevista per l’ammortamento finanziario [10].
In passato, si era discusso sulla possibilità di inserire, tra le spese deducibili, la quota annualmente accantonata per l’ammortamento del capitale investito nella costruzione o nell’acquisto di impianti gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione. In questo contesto, la giurisprudenza e la prassi ministeriale avevano concordato nel considerare l’ammortamento finanziario un fondo costituito per il recupero, per quote annuali, della graduale perdita di valore subita, con il decorso del termine di durata della concessione, dal capitale investito negli impianti.
Successivamente, in base ad alcuni accordi, stipulati negli anni 1929-1930 tra la Finanza e la Confederazione degli industriali, accanto all’ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza fu prevista la possibilità di detrarre dagli utili lordi industriali le quote di annuo deperimento e consumo.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la devoluzione dei cespiti rappresentava una perdita patrimoniale per l’impresa e, al tempo stesso, l’elemento peculiare dell’ammortamento finanziario disciplinato dalla norma, la cui finalità, era ravvisata nella possibilità per l’imprenditore concessionario di ristorare i capitali impiegati per la costruzione o l’acquisto degli impianti, nonché per i rinnovi e le sostituzioni degli stessi, in quanto i relativi costi non potevano essere imputati - in conformità al principio di competenza - solo al risultato economico dell’esercizio in cui erano sostenuti [11].
Tuttavia, una prima regolamentazione sistematica della materia si è avuta con il D.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, il cui art. 70, co. 1, prevedeva che l’ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione era ammissibile per quote costanti ed indipendentemente dall’ammortamento ordinario – tecnico o industriale - al quale si aggiungeva.
Il comma 2 dello stesso art. 70 disponeva che la quota costante di ammortamento doveva essere calcolata dividendo il costo originario dei beni, diminuito degli eventuali contributi corrisposti dal concedente, per il numero degli anni di durata della concessione.
Il punto dell’art. 70 più controverso in dottrina era proprio la previsione della coesistenza dell’ammortamento finanziario e di quello ordinario, regola che – come già detto - confermata nel testo previgente dell’art. 69 del D.p.r. n. 917 del 1986, è stata successivamente abrogata nella attuale formulazione dell’art. 69.
Successivamente, infatti, l’art. 69, del D.p.r. n. 917 del 1986, nella formulazione previgente, pur introducendo alcune innovazioni, ha riprodotto sostanzialmente la disciplina dell’ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili già delineata dall’art. 70 del D.p.r. n. 597 del 1973; la disposizione è rimasta pressoché immutata anche nell’attuale stesura dell’art. 69, ad eccezione del comma 1, la cui costituzionalità è, appunto, oggetto della pronuncia in rassegna [12].
Infatti, l’art. 69, al co. 1, prevedeva la deducibilità, fino all’esercizio anteriore a quello in cui avveniva la devoluzione, di quote costanti di ammortamento finanziario in aggiunta a quelle di cui agli artt. 67 e 68.
Tuttavia, a differenza del previgente art. 70, del D.p.r. n. 597 del 1973, il co. 2 dell’art. 69 ha fissato il criterio di determinazione della quota di ammortamento finanziario, disponendo che essa si ottiene dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi erogati dal concedente, per il numero di anni di durata della concessione; il legislatore fiscale, pertanto, ha modificato la locuzione “costo originario” dei beni, contenuta nel previgente art. 70, recependo la soluzione adottata dalla legge “Vicentini bis” 19 marzo 1983, n. 72 [13], che concerne la rivalutazione monetaria dei beni aziendali [14].
Un altro aspetto da considerare è quello riguardante l’esclusione, dal costo ammortizzabile, dei contributi corrisposti dal concedente. È stato osservato che, anche per i beni gratuitamente devolvibili, è applicabile il comma 1, lett. a), dell’art. 76, del D.p.r. n. 917, in virtù del quale, “il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte”, restando, quindi, esclusi dalla base di calcolo le somme erogate dal concedente [15].
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla disciplina fiscale che stabiliva la coesistenza tra l’ammortamento ordinario e quello finanziario, affermando la legittimità del cumulo delle due tipologie di ammortamento atteso che, la finalità della norma prevista per i beni gratuitamente devolvibili consiste nella esigenza di sottrarre all’imposizione somme che il concessionario investe per l’acquisto e la conservazione in buono stato di manutenzione di cespiti destinati ad essere trasferiti nuovamente al concedente, a titolo gratuito, alla scadenza dell’atto concessorio [16].
In dottrina, sull’argomento, si sono contrapposte principalmente due correnti di pensiero: l’una favorevole alla coesistenza delle due forme di ammortamento, l’altra, invece critica, ne ha sostenuto l’alternatività in quanto entrambe rivolte a realizzare la medesima finalità.
A sostegno della compatibilità del cumulo delle due tipologie di ammortamento è stata addotta proprio la diversa finalità, ponendo l’accento sulla distinzione fra la peculiarità del rapporto concessorio e l’esercizio dell’impresa da parte del concessionario, a seguito di conferimento del relativo potere; in proposito, è stato osservato che l’ammortamento ordinario è diretto ad assicurare, anche semplicemente sotto il profilo contabile, la possibilità di effettuare le ordinarie manutenzioni degli impianti, attraverso modifiche e sostituzioni degli stessi, a differenza dell’ammortamento finanziario che assolve la sua funzione solo nell’ambito della concessione, permettendo, all’impresa concessionaria, il recupero del capitale investito per l’acquisizione e per il mantenimento in buono stato di manutenzione di cespiti, la cui caratteristica principale è quella di essere destinati a ritornare gratuitamente in proprietà del concedente [17].
La parte della dottrina favorevole, invece, all’alternatività fra i due tipi di ammortamento, ha affermato che l’istituzione dell’ammortamento finanziario - riguardante il costo dell’ultimo rinnovo dei beni gratuitamente devolvibili - essendo previsto in aggiunta a quello ordinario, non è altro che una riserva di utili temporaneamente sottratta all’imposizione [18].
Da ultimo, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza in rassegna, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della riforma del regime fiscale di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, così come delineata dal testo, attualmente vigente, dell’art. 69, a seguito degli emendamenti apportati dal D.l. n. 669, convertito in legge.
In definitiva, la pronuncia della Consulta ha avvalorato la tesi di coloro i quali, criticando la cumulabilità dell’ammortamento finanziario e di quello tecnico, ritengono che la previsione dell’ammortamento finanziario, in aggiunta a quello tecnico, si risolverebbe in un accantonamento di utili temporaneamente esenti da imposta e, dunque, in un ingiustificato alleggerimento del carico fiscale delle imprese concessionarie.


 
 

[1] Comm. trib. prov., Sez. X, di Bologna, ord. 3 ottobre, 2000, n. 852, in I quattro codici della riforma tributaria big, Ipsoa. [2] Corte Cost., 6 luglio 1987, n. 243, in Giur. cost., 1987, I, 2028. [3] Corte Cost., 27 gennaio 1995, n. 29, in Dir. prat. trib., 1995, II, 937. [4] Cfr. MARONGIU G., Dubbi di legittimità costituzionale sulla nuova disciplina fiscale degli ammortamenti finanziari dei beni gratuitamente devolvibili, 7], I, 3 e ss. [5] Corte Cost., 26 giugno 1964, n. 45, in Boll. trib., 1964, 1289 e ss.. [6] Cfr. MARONGIU G., op. cit., 7], I, 3 e ss.. [7] Per un’approfondita disamina degli aspetti della concessione, cfr. D’ALBERTI M., 1], VII, 1 e ss.; SILVESTRI E., 8], VIII, 370 e ss.. [8] DEZZANI F. e DEZZANI L., L’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, 3], 3052 e ss. [9] I beni gratuitamente devolvibili sono ammortizzabili con le aliquote fissate dal decreto ministeriale in relazione al normale periodo di deperimento e consumo, con possibilità di superare i limiti massimi previsti dalla norma «in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore» ovvero quando ricorrano comprovate cause per l’abbreviazione del periodo di vita utile dei beni (art. 67, co. 3, D.p.r. n. 917 del 1986) e sono, altresì, assoggettabili ad ammortamento anticipato. [10] FALSITTA G., Ammortamenti (dir. trib.), 4], 1 e ss.. [11] Ministero delle Finanze, Circolare, 1° dicembre 1965, n. 105, in Boll. trib., 1966, 245 e ss.. [12] Il comma 3 dell'art. 69, disciplina le ipotesi di incrementi o decrementi che il costo del bene può subire a seguito di uno degli eventi previsti dalla stessa norma (ampliamenti, ammodernamenti, etc.), disponendo che la quota di ammortamento è, rispettivamente, aumentata o diminuita in misura pari al rapporto tra il relativo ammontare ed il numero dei residui anni di durata della concessione, a partire dal periodo d’imposta in cui si è verificato l’incremento o il decremento. È stato, invece, abrogato il comma 4 dell’art. 69 del D.p.r. n. 917, a norma del quale, se si registrava una differenza tra l’ammontare complessivo delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante la concessione ed il costo non ammortizzato ai sensi degli artt. 67 e 68, l’eventuale differenza, positiva o negativa, era, rispettivamente, imponibile o deducibile dal reddito dell’esercizio in cui avveniva la devoluzione del bene. Infine, il comma 5 disciplina la procedura di ammortamento c.d. “differenziato” nei casi di beni dati in concessione per la costruzione e l’esercizio di opere pubbliche, prevedendo che le quote di ammortamento sono determinate con decreto ministeriale in proporzione alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga al comma 1, dell’art. 76. [13] Con riferimento alla legge n. 72 del 1983, il Ministero delle finanze, con risoluzione n. 9/1075 del 3 agosto 1983, ha ritenuto che le imprese concessionarie avevano la possibilità di avvalersi della facoltà di rivalutare i beni gratuitamente devolvibili, specificando che i nuovi valori ad essi attribuiti costituivano il parametro al quale andavano commisurate le quote di ammortamento sia tecnico che finanziario. [14] In proposito, FIORI G., L’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, 5], 129 e ss.. [15] d’AMATI N., La progettazione giuridica del reddito, 2], III, 130. [16] Cass., 7 marzo 1997, n. 2085 e 29 marzo 1990, n. 2572, in Banca dati del Sole 24 ore. [17] GAFFURI F., Compatibilità del cumulo di diversi ammortamenti, 6], 63 e ss.. Secondo l’autore, in considerazione della devoluzione gratuita di alcuni beni strumentali, è auspicabile una differenziazione rispetto agli impianti che, invece, restavano di proprietà dell’impresa: in questo contesto, l’ammortamento tecnico deve rappresentare un fondo di accantonamento per i rinnovi del patrimonio strumentale. [18] FALSITTA G., Il bilancio di esercizio delle imprese, 4], 41 e ss.. L’autore, esaminando il contenuto delle due circolari ministeriali -1° marzo 1957, n. 350620 e 1° dicembre 1965, n. 105 - riportanti le tabelle dei coefficienti di ammortamento, osserva che l’accantonamento, deducibile a titolo di ammortamento finanziario nell’arco dell’intero periodo nel quale si svolge la concessione, costituirebbe un metodo convenzionale di calcolo di una quota di utili da accantonare a riserva.

 
 

1] D’ALBERTI M., Concessioni amministrative, in Enc. giur. Treccani, 1988, VII, 1 e ss.

2] D’AMATI N., La progettazione giuridica del reddito, Cedam, Padova, 1975, III, 130

3] DEZZANI F. e DEZZANI L., L’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, in Il fisco, 2002, 3052 e ss.

4] FALSITTA G., Ammortamenti (dir. trib.), in Enc. giur., 1994, 1 e ss.; Il bilancio di esercizio delle imprese, Giuffrè, Milano, 1985, 41 e ss.

5] FIORI G., “L’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili”, Giuffrè, Milano, 1990, 129 e ss.

6] GAFFURI F., Compatibilità del cumulo di diversi ammortamenti, in Dir. prat. trib., 1984, 63 e ss.

7] MARONGIU G., Dubbi di legittimità costituzionale sulla nuova disciplina fiscale degli ammortamenti finanziari dei beni gratuitamente devolvibili, in Dir. prat. trib., 2000, I, 3 e ss.

8] SILVESTRI E., Concessione amministrativa, in Enc. dir., 1961, VIII, 370 e ss..

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG