TributImpresa
n°3-2005
 

Fabrizio FERRI

 
 

Note in tema di rapporti tra ipotesi concordatarie e fattispecie penali (nota a Commissione tributaria provinciale di Macerata, Sez. III, ord. 21 marzo-2 maggio 2003, n. 104).

 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La rilevanza delle fattispecie penali nelle procedure concordatarie. - 3. La rilevanza delle procedure concordatarie nei procedimenti penali. - 4. I profili penali delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289. - 5. Conclusioni.

1. Premessa.


L’ordinanza che si annota costituisce una delle prime pronunce edite relative alla definizione delle liti fiscali pendenti di cui all’art. 16 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ed, in particolare, alle circostanze che impediscono di accedere a questa forma di definizione.
Chiamata ad esaminare un’istanza di sospensione inoltrata ai sensi della predetta norma, la Commissione ha respinto l’istanza in quanto il contribuente risultava assoggettato ad un procedimento penale per emissione di fatture per operazioni inesistenti, nel quale era stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio in data antecedente a quella di entrata in vigore delle norme sulla definizione delle liti.
Secondo il collegio, infatti, l’esistenza di un procedimento penale a suo carico, di cui il contribuente sia a conoscenza, costituisce causa ostativa alla chiusura della lite. Il divieto non discenderebbe da una specifica previsione, ma dal principio generale che informa tutta la normativa sui “condoni” di cui alla legge in esame, desumibile dagli articoli 7, terzo comma e 15, primo comma.
Da tali norme emergerebbe che la normativa sul condono è improntata “ad un principio per il quale occorre un requisito soggettivo di inesistenza di azioni penali in corso e debitamente conosciute dal contribuente per determinati reati (compresa l’emissione di fatture per operazioni inesistenti)”.
Sarebbe quindi chiara l’intenzione del legislatore di “escludere dai benefici del condono i soggetti nei cui confronti si sono aperti procedimenti penali per determinati reati”.
Da qui la conclusione secondo la quale “è corretto ritenere, con una rigorosa interpretazione della norma, che anche per la definizione delle liti pendenti, pur nel silenzio testuale dell’art. 16, sia necessario possedere il requisito soggettivo della inesistenza di procedimenti penali per determinati tassativi reati, la cui pendenza sia stata portata a formale conoscenza dell’interessato”.
La pronuncia, costituendo una delle prime decisioni note in materia, suscita interesse anche perché fornisce l’occasione per un (breve) approfondimento dei rapporti tra le ipotesi concordatarie e le fattispecie penali, all’esito del quale si potrà forse tentare di svolgere alcune considerazioni in merito alle argomentazioni utilizzate dal collegio.

2. La rilevanza delle fattispecie penali nelle procedure concordatarie.

L’accertamento con adesione del contribuente e le altre procedure di definizione concordata del rapporto tributario sono sempre state caratterizzate da un effetto “premiale”, consistente in una riduzione delle sanzioni.
Tale caratteristica costituisce un aspetto peculiare di questi istituti ed, in particolare, del concordato che, nella sua evoluzione storica, ha sempre comportato una diminuzione delle somme da versare a titolo sanzionatorio[1].
Fin dalle origini, infatti, almeno per quanto riguarda il concordato avente ad oggetto le imposte dirette, viene prevista la soppressione o la riduzione delle sanzioni connesse all’omessa o o non corretta dichiarazione [2].
Per le imposte indirette, invece, si ritiene che, pur non essendo direttamente previsto da alcuna disposizione di legge[3], la non applicabilità di sanzioni sui maggiori valori derivanti dagli accertamenti concordati discenda (almeno indirettamente) dalla lettura sistematica delle disposizioni in materia [4].
In origine, peraltro, l’effetto “premiale” non comprende anche le sanzioni penali. Ciò non discende da una precisa volontà del legislatore, ma dalla tipologia della legislazione penale tributaria vigente.
Prima della legge n. 516 del 1982, vigeva infatti la c.d. “pregiudiziale tributaria”, in base alla quale l’azione penale può aver corso solo dopo che l’accertamento dell’imposta è divenuto definitivo[5]. Sennonché, non si riteneva che la definitività richiesta dalla norma fosse integrata dall’accertamento con adesione[6].
Nemmeno con la dichiarazione di incostituzionalità della “pregiudiziale tributaria”[7] e con la riforma attuata dalla legge n. 516 del 1982, del resto, la problematica del rapporto tra concordato e processo penale assume rilevanza, posto che all’epoca in cui si verificano tali cambiamenti l’istituto concordatario risulta pressoché integralmente soppresso[8].
Solo in epoca recente, quindi, con la “riscoperta” dell’accertamento con adesione, si torna a discutere dei possibili effetti penali dell’istituto.
Nella sua originaria versione, il “nuovo” concordato viene concepito come uno strumento di accertamento “limitato” sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, perché l’accertamento con adesione é riservato ai possessori di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, e l’ambito della definizione è circoscritto solo ad alcune componenti di reddito[9].
Un'ulteriore limitazione viene posta, poi, con riferimento alla rilevanza penale della fattispecie oggetto di concordato. Il secondo comma della norma che reintroduce l’istituto[10] dispone infatti che "la definizione non è ammessa quando, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4 del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516 e successive modificazioni. Tale disposizione si applica quando, per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di Finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale". Viene così esclusa in radice la possibilità di accedere allo strumento concordatario in tutte le ipotesi in cui si possano riscontrare gli estremi di un reato di particolare gravità, specificamente indicati dalla norma, e ciò indipendentemente dall’inizio dell'azione penale[11].
Viene, quindi, creata una separazione tra procedimento concordatario e penale, per cui il primo non può aver corso se si è in presenza di un reato fiscale e, per contro, il concordato non comporta alcun effetto di carattere penale[12].
Tale “neutralità” dell’accertamento con adesione rispetto alla disciplina penale tributaria é, tuttavia, destinata a scomparire con la repentina riforma dell’istituto[13].
Nel decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 (tuttora vigente), non viene prevista, infatti, alcuna causa di preclusione del concordato, tantomeno di carattere penale.
La astratta configurabilità di reati di cui alla citata legge n. 516 del 1982 non impedisce più l’accertamento con l’adesione, a quale viene addirittura collegato l’effetto di escludere la punibilità di eventuali ipotesi di reato.
In ottemperanza a quanto disposto dal legislatore delegante[14], infatti, il terzo comma dell’art. 2 del decreto n. 218 stabilisce che la definizione dell’accertamento con l’adesione del contribuente esclude, anche con effetto retroattivo, la punibilità per i reati previsti dalla legge n. 516 del 1982, ad eccezioni di alcune ipotesi, ritenute evidentemente più gravi e pertanto degne di maggiore tutela, per le quali non è disposta l’esclusione della punibilità [15]. Il realizzarsi di una ipotesi delittuosa non impedisce, comunque, la procedura di concordato, ma esclude semplicemente che vi sia una causa di non di punibilità, con conseguente possibilità che il soggetto sia perseguito ai fini penali[16].
Sotto il profilo oggettivo questa impostazione amplia notevolmente l’ambito di applicazione dell’istituto[17].
Nella più recente versione del concordato, quindi, l’abbuono sanzionatorio[18] - che da sempre caratterizza l’istituto[19] - investe anche le conseguenze penali, seppure limitatamente ai reati di tipo contravvenzionale e con esclusivo riferimento ai fatti oggetto dell’accertamento.
Analoghi effetti sono riconosciuti [20] alla rinuncia all’impugnazione dell’avviso di accertamento, con contestuale rinuncia a formulare istanza di accertamento con adesione prevista dall’art. 15 del decreto n. 218, mentre non è accompagnata da alcun beneficio penale la conciliazione giudiziale.
Nella sua versione originaria[21], infatti, l’istituto consente unicamente di fruire di uno sconto sulle sanzioni amministrative da applicarsi nella misura di un terzo, ma non ha alcuna efficacia sul piano penale. Con l’entrata in vigore del nuovo contenzioso tributario, viene introdotto l’istituto dell’esame e definizione preventiva della controversia[22], in base al quale l’accordo intervenuto tra fisco e contribuente produce anche l’estinzione dei reati previsti dalla legge n. 516 del 1982. Questa impostazione dell’istituto ha, tuttavia, breve vita, dal momento che viene ben presto modificata con l’individuazione di una forma di conciliazione giudiziale che, riprendendo la versione originaria, esclude qualsiasi conseguenza di ordine penale[23].
Solo il cosiddetto “ravvedimento operoso” sembra mantenere le proprie caratteristiche premiali anche relativamente alle possibili fattispecie penali.
L’istituto, introdotto per favorire l’integrazione di dichiarazioni inficiate da errori o omissioni e la regolarizzazione di adempimenti tributari omessi o non correttamente eseguiti, prevede, infatti, l’esclusione della punibilità per i reati della legge n. 516 del 1982, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate[24].
L’effetto dell’esclusione della punibilità, tra l’altro, sembra permanere anche a seguito della modifica dell’istituto operata con l’entrata in vigore delle nuove disposizione sulle sanzioni tributarie non penali[25].

3. La rilevanza delle procedure concordatarie nei procedimenti penali.

Anche in ambito penale, del resto, vengono introdotti meccanismi volti a favorire il risarcimento del danno cagionato all’erario dai reati fiscali, dai quali conseguono dei benefici al reo.
L’attenuante di cui al n. 6 dell’art. 62 c.p., di cui può usufruire colui che proceda ad una volontaria ed integrale riparazione del danno cagionato dal reato, non pare infatti immediatamente applicabile ai reati tributari, ritenuti, da una parte della dottrina, soltanto indirettamente offensivi degli interessi patrimoniali dello Stato[26].
Interviene, quindi, il legislatore[27] introducendo nell’ordinamento il risarcimento del danno in campo penale tributario.
La norma, contenuta nell’art. 6 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30), stabilisce che “il risarcimento del danno cagionato all’erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell’ambito del procedimento penale, si effettua sulla base di apposita dichiarazione (che contiene i dati del soggetto passivo, il procedimento penale cui è sottoposto, l’entità del risarcimento dovuto inteso come imposta evasa, sanzioni, interessi ed eventuali danni ulteriori, oltre agli estremi dell’avvenuto versamento), mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base all’azione di accertamento tributario (…)”[28].
Il legislatore penale concede l’attenuante di cui al n. 6 dell’art. 62 c.p. anche nei processi per reati tributari, purché il tributo venga assolto integralmente, con sanzioni e interessi.
L’istituto non trova, tuttavia, grande applicazione, probabilmente a causa delle condizioni piuttosto onerose alle quali è subordinata la sua efficacia.
Per beneficiare della riduzione della pena, infatti, il reo deve risarcire integralmente il danno cagionato all’Amministrazione, secondo una quantificazione che viene rimessa interamente a quest’ultima.
Il versamento, poi, è espressamente dichiarato “irripetibile” dalla legge, anche a seguito di giudicato favorevole al contribuente.
In base al tenore della norma, sembra da escludersi che il beneficio possa applicarsi nell’ipotesi in cui la controversia sia definita tramite procedure concordatarie.
Il citato art. 6 dispone che il versamento da parte del reo deve comprendere il tributo, aumentato di sanzioni ed interessi. La previsione sembra quindi da intendere nel senso che il risarcimento debba essere attuale, effettivo, integrale e volontario[29], ipotesi questa che non si verificherebbe nel caso di definizione tramite procedure concordatarie. Queste ultime sono caratterizzate, infatti, proprio dalla riduzione delle pretese del fisco[30] e da un “abbuono” delle relative sanzioni, il che determinerebbe la “parzialità” del risarcimento, con la possibilità, tra l’altro, di rateizzare il versamento, in contrasto con la richiesta “attualità” del risarcimento[31].
Viene perciò sentita l’esigenza di disciplinare anche le possibilità di risarcimento del danno da parte del contribuente e, nella legge delega per la riforma del diritto penale tributario, sono previsti “meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno” 32.
La delega è attuata con il decreto legislativo n. 74 del 2000, ove è prevista una circostanza attenuante ad effetto speciale che, in caso di estinzione del debito tributario, comporta la riduzione della pena sino alla metà e la non applicazione delle pene accessorie[33]. Il risarcimento dunque non estingue il reato, ma opera come circostanza attenuante[34].
Si tratta, innanzitutto, di un beneficio che la norma sembra riferire a tutti i delitti disciplinati dal decreto n. 74[35] e che viene subordinato unicamente al pagamento, entro un preciso termine, del debito tributario (debito che comprende sicuramente l’imposta evasa, al netto delle somme già versate).
A differenza del previgente art. 6 del decreto legge n. 669 del 1996, l’art. 13 non prevede espressamente che debbano essere versati anche gli interessi, anche se pare che debbano essere considerati implicitamente compresi nel debito [36].
A norma del secondo comma, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative, anche se non siano (normalmente) applicabili all’imputato in forza del principio di specialità di cui all’art. 19 del medesimo decreto[37].
Tale previsione, che ha suscitato vivaci reazioni in dottrina[38] in quanto in evidente contrasto con il divieto di cumulo di sanzioni introdotto anche nel diritto penale tributario, è stata giustificata dal legislatore delegato con l’intenzione, non già di “introdurre una deroga a tale principio – inammissibile a fronte delle indicazioni della legge delega – né qualificare in senso risarcitorio le sanzioni amministrative tributarie, in contrasto con le indicazioni di sistema emergenti dal decreto legislativo n. 472 del 1997, ma semplicemente (di) utilizzare la sanzione amministrativa quale criterio legale di commisurazione del risarcimento del danno da reato, ulteriore rispetto al mero pagamento dell’imposta”[39].
Il versamento può essere effettuato, oltre che dall’autore materiale del reato, anche da un soggetto terzo. Sembra poi possibile che l’estinzione del debito avvenga anche mediante compensazione con eventuali crediti d’imposta di cui sia titolare il medesimo soggetto[40].
La norma pone un limite temporale entro il quale deve avvenire il pagamento (“prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”), allo scopo di evitare ritardi della procedura[41].
Non viene chiarito, peraltro, se l’importo pagato debba essere (o meno) restituito ove si giunga in sede penale ad una pronuncia liberatoria. Il silenzio della legge, specie se raffrontato alla disposizione contenuta nell’art. 14 del medesimo decreto (ove è espressamente prevista restituzione nel caso di assoluzione o proscioglimento), sembrerebbe escludere la ripetibilità di quanto pagato per l’estinzione del debito tributario.
La previsione espressa di tale possibilità solo con riferimento all’art. 14 viene giustificata con il fatto che il versamento della somma a titolo di “equa riparazione” non “presuppone un’ammissione di responsabilità da parte dell’imputato”[42].
Ne dovrebbe, a contrariis, derivare che l’esclusione della ripetibilità delle somme versate a norma dell’art. 13 è giustificata dal fatto che il pagamento presuppone, invece, una ammissione di responsabilità.
Pare, invece, che la discrepanza possa giustificarsi in base ad una differente prospettiva.
Nell’ipotesi di cui all’art. 14, infatti, l’assoluzione o il proscioglimento rendono, ipso facto, privo di causa il pagamento, posto che il debito tributario si è già estinto.
Viceversa, nell’ipotesi contemplata dall’art. 13, la pronuncia liberatoria in sede penale non incide direttamente sull’esistenza e sulla quantificazione di un debito tributario, il cui accertamento è demandato all’amministrazione[43].
L’assoluzione dell’imputato non rende, pertanto, privo di effetto il pagamento effettuato, del quale si dovrà, ovviamente, tenere conto in ambito fiscale[44].
L’applicabilità dell’attenuante viene estesa anche alle ipotesi in cui il contribuente abbia usufruito delle procedure di definizione dell’accertamento. Lo stesso art. 13, al primo comma, prevede infatti che l’estinzione del debito tributario possa avvenire anche a seguito delle procedure amministrative di definizione delle controversie sui medesimi fatti.
Si tratta di una precisa scelta del legislatore delegato, che estende la portata dell’istituto premiale consentendone l’applicabilità anche senza l’integrale risarcimento del danno, ma in considerazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi tributari[45].
La formulazione della norma, che contempla genericamente “procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie”, sembra volutamente “aperta”, al fine di consentire l’adattamento automatico del disposto legislativo ad eventuali nuovi istituti di futura introduzione[46].

4. I profili penali delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Accanto alle disposizioni in tema di accertamento con adesione trova poi collocazione la normativa di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289[47] che introduce nell’ordinamento particolari ipotesi di definizione agevolata.
Tra di esse, di particolare interesse paiono soprattutto la “definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione” di cui all’art. 7, la “integrazione degli imponibile per gli anni pregressi” regolata dall’art. 8, la “definizione automatica per gli anni pregressi” di cui all’art. 9, la “definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione” disciplinata dall’art. 15, oltre alla “chiusura delle liti fiscali pendenti” di cui all’art. 16, sempre della citata legge n. 289 del 2002.
Detti istituti si collegano variamente con il sistema penale, sia con riferimento alla possibilità di accedere alle forme di definizione agevolata da parte di chi ha commesso fatti di rilevo penale, sia con riguardo ai riflessi penali della procedura di definizione.
Per quanto riguarda il c.d. “concordato per gli anni pregressi” regolato dall’art. 7, il testo di legge [48] non consente la definizione ai soggetti nei cui riguardi sia stata esercitata l’azione penale [49] per i reati previsti del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, se ne abbiano avuto formale conoscenza entro la data della definizione automatica.
Viene quindi individuata dal legislatore una precisa causa ostativa, con specifica determinazione delle circostanze procedurali (che sia stata esercitata l’azione penale), temporali (che il soggetto ne abbia avuto formale conoscenza) ed oggettive (che abbia ad oggetto reati tributari) al verificarsi delle quali opera la causa ostativa.
Per contro, nessun effetto estintivo dal punto di vista penale viene ricollegato all’istituto di cui al citato art. 7.
Viene infatti precisato che la definizione automatica non rileva ai fini penali[50] e non comporta alcuna inibizione ai poteri di indagine delle autorità penali[51] che, tuttavia, proprio in considerazione dell’irrilevanza sotto il profilo penale della definizione in esame, non sembrano poter fondare le eventuali indagini sulla base degli elementi risultanti dalla definizione medesima[52].
Parzialmente differente è, invece, la disciplina della c.d. “integrativa semplice” di cui all’art. 8 della citata legge, del quale è causa ostativa la formale conoscenza (da parte del contribuente) dell’esercizio dell’azione penale[53] con riferimento a particolari reati[54].
Muta, tuttavia, la individuazione delle fattispecie penali rilevanti.
L’art. 8 si riferisce infatti a specifici reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, senza considerare le fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; assumono però rilevanza altre tipologie di reati che non sono contemplati dall’art. 7.
Impediscono infatti la c.d. “integrativa semplice” alcuni reati comuni[55] e societari[56] che siano stati commessi per eseguire od occultare particolari reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È necessario, quindi, che dette fattispecie risultino collegate a quelle di natura tributaria da un nesso di strumentalità.
Le medesime ipotesi di reato vengono poi in rilievo con riferimento agli effetti della procedura di “integrazione degli imponibili per gli anni pregressi”, perché la conclusione della procedura determina l’esclusione della punibilità per i reati sopra rammentati[57].
Tale effetto, se da un lato viene circoscritto “ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento”[58], con la previsione di una sorta di “franchigia”[59], dall’altro lato sembra comprendere – dato che la norma si riferisce “ad ogni effetto”- , qualsiasi conseguenza penale, non limitata dunque alla pena principale ed alle pene accessorie, ma estesa anche agli altri effetti penali della condanna[60].
Analoga disciplina è prevista per la “definizione automatica per gli anni pregressi”, regolata dall’art. 9.
Anche in questo caso, il legislatore, tra le cause di esclusione dell’applicazione della norma, individua, al comma 14 lettera b), l’esercizio dell’azione penale per determinati reati (tributari, comuni e societari) di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.
Parimenti, il perfezionamento della procedura di definizione comporta l’esclusione della punibilità per i medesimi reati.
La portata della norma non si differenzia da quella dell’art. 8 per la tipologia dei reati considerati, ma per l’assenza di una “soglia” limitativa della esclusione della punibilità. L’esclusione, però, in considerazione del differente tenore letterale della norma di cui all’art. 9, non pare potersi estendere ad ogni effetto penale, ma alle sole pene (principale e accessorie)[61].
Anche le disposizioni in tema di “definizione degli accertamenti” di cui all’art. 15 contemplano particolari riferimenti alle fattispecie penali: la definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale per i reati contemplati dal decreto legislativo n. 74 del 2000, se il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione[62].
Specularmente a quanto previsto nell’art. 7, quindi, il legislatore ha considerato ostativa alla definizione degli accertamenti la sussistenza di ipotesi di reato di carattere tributario, senza escludere alcuna delle fattispecie regolate dal citato decreto n. 74 del 2000.
Nessun rilievo assume pertanto, sotto questo profilo, l’azione penale per reati comuni o societari.
Per contro, con riferimento agli effetti che discendono dalla sanatoria in esame, la normativa dispone l’esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per la gran parte dei reati tributari e per determinati reati comuni e societari, in linea con quanto previsto per le ipotesi di definizione regolate dagli articoli 8 e 9[63].
Si viene quindi a creare una discrasia tra fattispecie ostative e reati non punibili, dal momento che, tra questi ultimi, sono comprese ipotesi di reati tributari in numero minore rispetto a quelle che impediscono la sanatoria, ma vengono ricomprese anche fattispecie di reati societari e comuni che, viceversa, non hanno alcun effetto ostativo[64].
In una diversa prospettiva sembra collocarsi, invece, la norma che regola la “chiusura delle liti fiscali pendenti” contenuta nell’art. 16 della legge n. 289 del 2002.
Per l’accesso a questa forma di definizione non sono, infatti, contemplate cause ostative di carattere penale, ed il perfezionamento della procedura non estingue la punibilità dei reati tributari, ovvero societari o comuni connessi ai reati tributari.
L’assenza di qualsiasi rilievo penale non costituisce, tuttavia, un unicum nell’ambito della recente normativa in tema di sanatorie.
Anche le disposizioni di cui all’art. 11 (sulla definizione agevolata ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, INVIM) e di cui all’art. 12 (definizione dei carichi di ruolo pregressi) non prevedono, infatti, alcuna causa ostativa riferita alle pendenze penali, né effetti premiali di carattere penale.

5. Conclusioni.

L’analisi della normativa di riferimento sembra condurre ad una soluzione differente da quella adottata nell’ordinanza che si annota.
Come rilevato sopra[65], infatti, l’evoluzione storica delle procedure concordatarie evidenzia che le fattispecie penali non operano come cause preclusive, e, di contro, si prevedono effetti “premiali” incidenti anche sulle sanzioni penali.
Tale impostazione sembra essere stata mantenuta nella nuova disciplina dei reati tributari, nella quale, come osservato in precedenza[66], la scelta legislativa è stata nel senso di riconoscere alla definizione concordata efficacia anche nel procedimento penale, seppur nei limiti di una mera circostanza attenuante.
Nell’ambito della recente normativa in tema di sanatorie, poi, il legislatore si è premurato di regolamentare specificamente le relazioni tra gli strumenti di definizione e le fattispecie penali, giungendo, come si è visto[67], a soluzioni non omogenee.
Con riferimento alla “chiusura delle liti fiscali pendenti” di cui all’art. 16 della citata legge n. 289 del 2002, il tenore della norma sembra chiaro nel senso di escludere che le fattispecie penali abbiano effetti preclusivi.
Un’interpretazione grammaticale e logica[68] del testo della legge non dovrebbe, pertanto, far sorgere alcun dubbio intorno al significato da attribuire alla norma in questione, anche alla luce del fatto che il legislatore è intervenuto per modificare gli articoli contenuti nel medesimo provvedimento normativo, compreso il citato art. 16[69].
La mancata previsione di specifiche cause di esclusione della “chiusura delle liti fiscali pendenti” non è da imputare ad una “dimenticanza” del legislatore, cui poteva essere posto rimedio nel corso dell’iter di formazione della legge introducendole, come effettuato in altre parti dello stesso art. 16[70].
Né pare giustificabile la prospettazione della Commissione tributaria provinciale che intenderebbe fare discendere la sussistenza di cause ostative della “chiusura delle liti pendenti” da un “principio generale informativo di tutta la legge sul condono”, sancito negli artt. 7 e 15 della legge n. 289 del 2002.
Ciò comporterebbe, infatti, una interpretazione estensiva del disposto di norme non specificamente riguardanti l’istituto in questione, al solo fine di limitarne la portata applicativa.
Al di là della correttezza di una simile interpretazione, che è contraria al dato letterale[71], tale impostazione pare contrastare con la ratio propria dei provvedimenti di sanatoria che, “prefiggendosi l’obiettivo di abbattere il contenzioso in corso e di assicurare, al contempo, all’Erario incassi immediati, anche se potenzialmente inferiori a quelli conseguibili con la coltivazione delle liti, non rendono plausibile una interpretazione che miri a limitarne l’operatività in assenza di specifiche previsioni”[72].
Anche le prime pronunce giurisprudenziali che si sono occupate della estensione delle disposizioni di cui alle sanatorie contenute nella legge n. 289 del 2002, del resto, si sono orientate nel senso di interpretare restrittivamente la portata delle norme che contengano limitazioni all’applicazione dell’istituto[73], in una prospettiva che sembra avallata dallo stesso legislatore con una recente disposizione di interpretazione autentica[74].

 
 

[1] Per una ricostruzione dell’evoluzione storica dell’istituto sia consentito rinviare a F. FERRI, L’accertamento con adesione del contribuente:evoluzione storica (parte I), in Riv. dir. fin sc. fin, 2000, I, 665 ss.
[2] Lo dispone espressamente l’art. 24 del R.D. 17 settembre 1931 in tema di dichiarazione dei redditi e sanzioni in materia di imposte dirette. La disposizione viene ripresa dall’art. 249 del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, secondo il quale l’adesione del contribuente, intervenuta prima della decisione della Commissione tributaria di primo grado, determina la riduzione alla metà della soprattassa e ad un quarto dell’ammenda. Sul punto cfr. M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario, Milano, 2001, 196.
[3] Ricorda M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario, cit, loc. cit., che solo con la riforma del 1973 vengono introdotte specifiche disposizioni sul concordato nelle imposte indirette che prevedono la riduzione delle sanzioni.
[4] La soluzione, pacificamente riconosciuta sia in dottrina che nella prassi dell’Amministrazione, deriva dalla lettura combinata degli artt. 40 e 41 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269 in tema di imposta di registro: posto che il secondo dei citati articoli, relativo al concordato, nulla dispone in merito alle sanzioni che, viceversa, sono irrogabili, a norma dell’art. 40, con riferimento ai risultati della perizia, l’interpretazione é nel senso di escludere l’applicazione di sanzioni per insufficiente dichiarazione di valore ogni qualvolta manchi una stima e, quindi, anche nell’ipotesi di concordato. Per maggiori approfondimenti cfr. M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario, cit, 197 nota 208.
[5] Lo prevede l’art. 21 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.
[6] Cfr. G. TREMONTI, Contributo allo studio dell’atto di accertamento integrativo o modificativo in Riv. dir. fin. sc. fin., 1971, I, 300, secondo il quale “solamente se inoppugnabile e non riesaminabile l’atto di accertamento avrà conseguito quella stabilità, idonea a fare stato, che è felicemente richiamata dal termine definitività e che sembra richiesta dal citato art. 21 della legge 7 gennaio 1929 n. 4”. Tra le ipotesi di atti “definitivi” l’illustre Autore non include l’accertamento al quale il contribuente abbia prestato adesione, poiché la “non riesaminabilità” che discende dal concordato è limitata unicamente agli elementi conosciuti al momento della sua formazione. Sul punto cfr. M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario, cit, 200, nota 218.
[7] Cfr. Corte cost., 12 maggio 1982, nn. 88 ed 89, in Giust. pen., 1982, I, 193.
[8] Come noto, in attuazione della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, viene riformato il sistema tributario con eliminazione del concordato dalle procedure di accertamento dei principali tributi. Sia consentito rinviare ancora a F. FERRI, L’accertamento con adesione del contribuente:evoluzione storica (parte I), cit., 700 ss. L’accertamento con adesione viene mantenuto unicamente per alcune imposte indirette. E ciò esclude qualsiasi riferibilità alla nuova disciplina penale tributaria di cui alla legge n. 516 del 1982, che riguarda le violazioni in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto. Sulla parziale “sopravvivenza” del concordato, cfr. F. FERRI, L’accertamento con adesione del contribuente:evoluzione storica (parte II) in Riv. dir. fin sc. fin., 2001, I, 62 ss.
[9] Il primo comma dell'art. 2 bis del D.L. n. 452/94 (convertito nella L. n. 656 del 1994) prevede, infatti, che "ai fini dell’imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto la rettifica delle dichiarazioni può essere definita con un unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente"; la stessa disposizione veniva poi richiamata per le altre imposte dirette, per le quali l'art. 2 ter dispone che "la definizione, in contraddittorio con il contribuente, è applicabile alle medesime condizioni di cui all'art. 2 bis". Il primo limite di applicabilità dell'istituto è quindi la sussistenza di una dichiarazione, la cui rettifica possa essere "definita" mediante l'accertamento con adesione (considerato come un accertamento di tipo analitico). Ciò pare confermato anche dal terzo comma, ove si precisa che "la definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa o di lavoro autonomo".
La norma, oltre che delimitare il tipo di redditi definibili attraverso il concordato, indica anche che gli elementi di reddito, che possono essere definiti, sono quelli suscettibili di una valutazione estimativa ed esclude le ipotesi in cui si tratti di elementi riscontrabili sul piano storico. Per ulteriori approfondimenti, sia consentito rinviare, ancora una volta, a F. FERRI, L’accertamento con adesione del contribuente:evoluzione storica (parte II), cit., 94 ss.
[10] Art. 2 bis del D.L. n. 452/94 (convertito nella L. n. 656 del 1994).
[11] Da tale impostazione si desume che l'intenzione del legislatore non é quella di creare una sorta di condono utilizzabile per sanare posizione pregresse con effetti depenalizzanti. In questo senso si veda M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario, cit, 202, per il quale “una scelta prioritaria sembrava essere stata fatta dal legislatore: quella di non voler in alcun modo avvicinare, sotto questo profilo, i nuovi strumenti ad altri sistemi, sia straordinari sia a carattere permanente, che, se analogamente incentivarono forme di ripensamento da parte dei contribuenti in relazione al quantum dichiarato, finirono, però, con il rappresentare mezzi di liceizzazione pure del fatto a rilevanza penale eventualmente sottostante”.
[12] L’art. 2 bis del D.L. n. 452/94 prevede anche la “non rilevanza ai fini penali” della definizione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, con una disposizione che pare da intendersi nel senso che il maggior reddito definito con l’adesione non può essere assunto come indizio dell’esistenza di alcuna delle fattispecie di reato previste dalla citata L. n. 516 del 1982. Sul punto si veda la Circolare ASSONIME n. 2 del 19 gennaio 1998 in Italia Oggi del 10 febbraio 1998, 22.
[13] Come noto, nel disegno di legge di accompagnamento della legge finanziaria per il 1997 (presentato dal Governo in data 30 settembre 1996 con Atto della Camera n. 2372), viene infatti contemplata una delega al Governo per la modifica organica della disciplina dell'accertamento con adesione, con il chiaro intento di riconsiderare completamente l'istituto e la sua portata. La norma trova definitiva collocazione nell'art. 3 comma 120 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, ove vengono indicati i principi e le direttive che devono guidare la riforma dell'istituto.
[14] La lett. h) del comma 120 dell’art. 3 della citata legge delega n. 662 del 1996, tra i principi che devono reggere la nuova formulazione del concordato tributario, include la “esclusione della punibilità per i reati previsti dal D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982 n. 516”.
[15] Si tratta delle ipotesi di mancato versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta, di ritenute per almeno dieci milioni di lire risultanti dalla dichiarazione rilasciata ai percipienti (regolata dal terzo comma dell’art. 2 della L. n. 516/82) e di quelle di occultamento e distruzione delle scritture e documenti contabili e tutte le altre ipotesi di falso e frode fiscale (regolate dall’art. 4 della stessa L. n. 516/82).
[16] Lo si evince dal tenore del terzo comma dell’art. 2 del decreto n. 218, ove si prevede che “la definizione” non escluda la punibilità per determinate ipotesi di reato, con ciò ammettendo implicitamente la possibilità che si addivenga ad una efficace “definizione” ai fini fiscali. Questa impostazione è, del resto, confermata anche nella circolare illustrativa n. 235/E al par. 2.7., ove si precisa che le ipotesi più gravi disciplinate dalla L. n. 516 del 1982 rimangono punibili “anche a seguito dell’accertamento con adesione”, ammettendo quindi implicitamente che si possa ugualmente perfezionare validamente la procedura di adesione del contribuente.
[17] In senso critico nei confronti di questo ampliamento si veda G. TREMONTI, Tasse con licenza di evadere in Il Sole 24 Ore del 19 giugno 1997, 6, il quale osserva come la possibilità di accedere al concordato anche in presenza di fattispecie penalmente rilevanti e la non punibilità che deriva dal perfezionamento dello stesso, determinano, di fatto, un incentivo a porre in essere operazioni evasive, nella convinzione di poter evitare, comunque, ogni effetto penale attraverso l’utilizzo del concordato. Secondo l’A., invece, la procedura di accertamento con adesione doveva fungere da strumento di accertamento in via analitica del reddito del contribuente, in contraddittorio con lo stesso, al di fuori, però, delle ipotesi nelle quali si ravvisassero gli estremi di una possibile contestazione ai fini penali. Una volta intervenuta la definizione, era previsto comunque che il risultato della stessa non potesse essere utilizzato per avviare una contestazione (successiva) ai fini penali. Posizione critica in ordine all'ampliamento dell'istituto anche alle ipotesi di rilevanza penale sembra assumere anche U. PERRUCCI, Concordato a regime o regalo per gli evasori in Boll. trib, 1997, 1084; lo ritiene, invece, giustificato, nella prospettiva di avvicinamento all'istituto della conciliazione giudiziale, R. LUPI, Prime considerazioni sul nuovo regime del concordato fiscale in Rass. trib., 1997, 795. Nella relazione al disegno di legge di delega per la riforma dell’accertamento con adesione (presentato dal Governo in data 30 settembre 1996 con Atto della Camera n. 2372) il venir meno delle preclusioni di carattere penale viene motivato con l’intenzione di incentivare l’utilizzazione dell’istituto concordatario. Cfr. M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario, cit, 204.
[18] Il termine è usato da E. MARELLO, L’accertamento con adesione, Torino, 2000, passim, ma spec. 182 ss.
[19] Gli effetti premiali del concordato sono sempre stati utilizzati dalla dottrina per argomentare in ordine alla natura dell’istituto, ed in particolare come termine di contrapposizione tra i sostenitori della teoria contrattuale e quelli della teoria unilaterale (sul punto sia consentito di rinviare nuovamente a F. FERRI, L’accertamento con adesione del contribuente:evoluzione storica (parte I), cit., 670 ss.). Anche con riguardo alla “nuova” versione del concordato, tuttavia, gran parte della dottrina utilizza gli effetti premiali dell’adesione per fondare le differenti teorie sulla natura dell’istituto. Li considerano prova della natura transattivi: F. BATISTONI FERRARA, Accertamento con adesione, in Enc, dir., Agg. II, Milano, 1998, 26; P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, Milano, 1999, 313; L. TOSI, La conciliazione giudiziale, in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, diretta da F. Tesauro, Il processo tributario, Torino, 1998, 905. Ritengono, invece, che gli effetti premiali trovano giustificazione nella collaborazione prestata dal contribuente: S. LA ROSA, Amministrazione finanziaria e giustizia tributaria, Torino, 2000, 180; M. MICCINESI, Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in AA.VV., Commento agli interventi di riforma tributaria, Padova, 1999, 21; E. MARELLO, L’accertamento con adesione, cit., 187. Per un’ampia disamina delle posizioni dottrinali si veda M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario, cit, passim ma spec. 207.
[20] In questo senso N. NAPOLEONI, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, Milano, 2001, 218.
[21] L’art. 2 sexies primo comma del decreto legge n. 564 del 1994 introduce la conciliazione giudiziale inserendo l’art. 20 bis nel D.P.R. n. 636/72.
[22] Lo prevede l’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 sul contenzioso tributario.
[23] Pochi mesi dopo l’attivazione del nuovo processo tributario (1° aprile 1996) l’art. 12 primo comma lettera d) del decreto legge 22 giugno 1996 n. 329 sostituisce l’art. 48 citato alla nota precedente. La conciliazione giudiziale è, poi, ulteriormente modificata dall’art. 14 del decreto legislativo n. 218 del 1997, senza mutare l’irrilevanza penale.
[24] Art. 14, comma quinto, della legge 19 dicembre 1990 n. 408.
[25] A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, il ravvedimento trova disciplina nell’art. 13, ma non è abrogato il quinto comma dell’art. 14 della legge n. 408 del 1990. Le due disposizioni devono essere collegate per valutare se, dopo l’entrata in vigore delle nuove regole sul ravvedimento, si producano gli effetti estintivi del reato previsti dalla previgente normativa. Per un’ampia e attenta disamina sul punto si veda A. VIOTTO, Art. 13. Ravvedimento in Moschetti-Tosi (a cura di), Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, Padova, 2000, 467 ss.
[26] Altra parte della dottrina ritiene invece che il danno risarcibile possa essere individuato anche nell’importo del tributo evaso, con conseguente applicabilità dell’attenuante in esame anche ai reati fiscali. Su tale contrasto cfr. E. MASTROGIACOMO, Art. 13, in Caraccioli-Giarda-Lanzi (a cura di), Diritto e procedura penale tributaria (Commento al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74), Padova, 2001, 382. Sull’oggetto giuridico dei reati tributari si veda L. ROSSI, Gli effetti dei meccanismi premiali sulla punibilità in sede penale tributaria, in Boll. trib., 2001, 1307, nota 5.
[27] Secondo E. MASTROGIACOMO, Art. 13, cit. loc. ult. cit., la norma è giustificata dall’intenzione del legislatore di dirimere la questione relativa all’applicabilità, ai reati tributari, dell’attenuante comune disciplinata al n. 6 dell’art. 62 c.p. Ritiene, invece, che il legislatore intervenga per obiettivi di deflazione processuale e di cassa N. NAPOLEONI, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, cit., 218.
[28] Al decreto è stata data attuazione con i decreti ministeriali 11 aprile 1997 e 16 settembre 1997.
[29] La specificazione delle caratteristiche del risarcimento è contenuta nei decreti attuativi citati alla nota precedente. Si veda B. SANTAMARIA, La nuova frode fiscale, Milano, 2002, 406.
[30] E’ pacifico in dottrina che la definizione concordataria comporti una rideterminazione della pretesa fiscale. E’ dibattuto, viceversa, quale natura si possa riconoscere all’istituto, in considerazione del verificarsi (anche) di questo effetto. Secondo alcuni tale effetto discende quale “corretta rappresentazione del presupposto in pienezza conoscitiva” a seguito del raggiungimento, tramite la collaborazione del contribuente, dello “equilibrio informativo” (E. MARELLO, L’accertamento con adesione, cit., 145). Secondo altri, invece, l’effetto conseguirebbe all’accordo raggiunto tra Fisco e contribuente, accordo da intendersi quale “co-regolamentazione limitata e non piena. Teso a conseguire gli effetti preclusivi e quelli premiali predeterminati dalla legge, in grado di disporre (sostanzialmente) solo dell’entità della pretesa e (processualmente) del diritto di ottenere l’accertamento giurisdizionale, ma non certo in grado di sostituirsi alla fonte dell’obbligazione” (M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario, cit, 514-515).
[31] Come ricorda L. ROSSI, Gli effetti dei meccanismi premiali sulla punibilità in sede penale tributaria, cit., 1308, anche la giurisprudenza esclude che un versamento parziale possa rilevare ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 (Cass. pen., Sez. IV, 13 dicembre 1990, n. 16402 e Cass. pen., Sez. I, 5 maggio 1995), integrale (Cass. pen., Sez. IV, 12 maggio 1989, n. 7147) e volontario (Cass. pen., Sez. III, 9 aprile 1991, n. 3912).
[32] Art. 9 comma secondo lettera e) della legge 25 giugno 1999 n. 205.
[33] Si veda l’art. 13 del decreto citato nel testo.
[34] La ragione di tale scelta è indicata nella Relazione al decreto legislativo n. 74 (in G. BELLAGAMBA - G. CARITI, I nuovi reati tributari, Milano, 2000, 274), ove si legge che “si è scartata la soluzione “estrema” – che pure avrebbe potuto astrattamente ipotizzarsi a fronte della genericità dell’indicazione del legislatore delegante – di elevare la condotta risarcitoria a causa estintiva del reato: e ciò sul rilievo che in materia di criminalità economica e tributaria in particolare – laddove vengono in gioco interessi di natura prettamente patrimoniale – una simile soluzione finirebbe per frustrare la comminatoria di pena, se non anche per sortire un effetto “criminogeno”, in quanto consentirebbe ai contribuenti di “monetizzare” il rischio della responsabilità penale, barattando, sulla base di un freddo calcolo, la certezza del vantaggio presente con l’eventualità di un risarcimento futuro privo di stigma criminale”.
[35] In questo senso sembra orientata la dottrina (si vedano, ad esempio, A. TRAVERSI - S. GENNAI, La nuova disciplina dei reati in materia di imposte, Milano, 2000, 137), anche se non manca chi (E. MASTROGIACOMO, Art. 13, cit., 386-387) ritiene che il beneficio sia applicabile ai delitti “in dichiarazione” dalla cui condotta deriva sempre un debito, ma non ai delitti dai quali non deriva alcun debito d’imposta, se non in via meramente eventuale ed indiretta, quali quelli di emissione fatture e documenti falsi – art. 8 – e di distruzione o occultamento di scritture contabili o documenti – art. 10- che, secondo l’Autore, rappresentano le uniche fattispecie prodromiche sopravvissute dalla legge n. 516 del 1982. Sarebbe escluso, inoltre, il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – art. 11 – poiché il debito tributario non deriva dalla condotta punibile, ma ne rappresenta un antecedente storico e la causa psicologica. Nello stesso senso sembra anche N. NAPOLEONI, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, cit., 222.
[36] In questo senso, E. MASTROGIACOMO, Art. 13, cit., 388. In senso contrario, G. CAPUTI, Riforma dei reati tributari – Commento all’art. 13, in Il Fisco, 2000, allegato al n. 23, 68, per il quale la necessaria tassatività di ogni previsione penale esclude la possibilità di includere gli interessi nel danno risarcibile.
[37] Con l’introduzione di questa regola, anche nel sistema penale tributario trova quindi applicazione il principio di teoria generale del diritto punitivo posto alla base dell’art. 15 del codice penale e dell’art. 9 della legge n. 689 del 1981, precedentemente escluso dalla disposizione contenuta nell’art. 10 della legge n. 516 del 1982 che prevedeva, viceversa, la regola del cumulo delle sanzioni.
[38] Si vedano, in particolare, G. FALSITTA, L’aberrante cumulo materiale fra sanzioni penali e sanzioni amministrative tributarie nel Decreto delegato n. 74/2000, in Riv. dir. trib., 2001, 215 ss.; A. TRAVERSI - S. GENNAI, La nuova disciplina dei reati in materia di imposte, cit., 139; B. SANTAMARIA, La nuova frode fiscale, cit., 407.
[39] Lo si legge nella Relazione al decreto legislativo n. 74 (in G. BELLAGAMBA - G. CARITI, I nuovi reati tributari, cit., 276).
[40] L’Amministrazione, che in un primo tempo si era pronunciata nel senso di escludere la possibilità dell’estinzione del debito tramite compensazione (Circolare 11 luglio 2000 n. 23 della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia), ritiene ora che, al fine di usufruire dell’attenuante, il pagamento debba considerarsi efficacemente avvenuto anche se effettuato tramite compensazione di un corrispettivo credito (Circolare ministeriale 4 agosto 2000 n. 154/E).
[41] La Relazione al decreto legislativo n. 74 (in G. BELLAGAMBA - G. CARITI, I nuovi reati tributari, cit., 276) chiarisce che la previsione temporale ha lo scopo “di evitare lunghe sospensioni o rinvii del dibattimento in prossimità della decisione, o comunque, a istruttoria avanzata, finalizzate ad iniziative risarcitorie”.
[42] Lo chiarisce espressamente la Relazione al decreto legislativo n. 74 (in G. BELLAGAMBA - G. CARITI, I nuovi reati tributari, cit., 276).
[43] Questa la prospettiva seguita anche da N. NAPOLEONI, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, cit., 225-226 e da E. MASTROGIACOMO, Art. 13, cit., 413-414.
[44] Per quanto la normativa non lo preveda espressamente, a differenza dell’art. 6 del decreto legge n. 669 del 1996 secondo il quale “degli importi versati a titolo di risarcimento si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte”, sembra tuttavia indiscutibile che delle somme pagate a titolo di risarcimento del danno si tenga conto nel procedimento tributario, anche in considerazione del fatto che dette somme sono comprensive anche di sanzioni ed interessi. Nello stesso senso L. ROSSI, Gli effetti dei meccanismi premiali sulla punibilità in sede penale tributaria, cit., 1311.
[45] Nella Relazione al decreto legislativo n. 74 (in G. BELLAGAMBA - G. CARITI, 2], 275) si legge che “il pagamento non deve essere, peraltro, necessariamente integrale in rapporto alle pretese avanzate dal fisco, potendo l’interessato giovarsi degli istituti premiali previsti dalla legislazione tributaria al fine di favorire l’adempimento spontaneo, anche se tardivo, del contribuente”.
[46] In questo senso, almeno, sembra porsi, in modo univoco, la dottrina; si veda, per tutti, E. MASTROGIACOMO, Art. 13, cit., 395. La stessa Relazione al decreto legislativo n. 74 citata alla nota che precede, del resto, osserva che “un richiamo nominativo degli istituti esistenti, pure suggerito dalla Commissione Giustizia della Camera, conferirebbe, per il vero, una non auspicabile rigidità della previsione normativa”.
[47] Si vedano, in particolare, G. GRAZIANO, Aspetti penalistici dei recenti provvedimenti deflativi del contenzioso, in Rass. trib., 2003, 525 ss.; A. PERINI, Profili penali dei condoni fiscali previsti dalla “Finanziaria 2003”, ivi, 2003, 558 ss.; A. PERINI, Considerazioni sulla natura oggettiva o soggettiva delle cause di esclusione della punibilità previste dai condoni fiscali, ivi, 2003, 937 ss.; M. MEOLI, I profili penali dei condoni in AA.VV., I condoni fiscali, Milano, 2003, 268 ss.; P. CORSO, I possibili effetti penali della definizione automatica, in Corr. trib., 2003, 439 ss.; P. CORSO, L’esercizio dell’azione penale quale causa ostativa delle sanatorie fiscali, ivi, 2003, 774 ss.; G. CAPUTI, Preclusioni penali e condoni tributari. Quando l’incoerenza dei profili penali si intreccia con le vicende processuali, in Il fisco, 2003, 1355 ss.; L. ROSSI, Definizione delle liti fiscali pendenti ed attenuante speciale, ivi, 2003, 3829 ss.
[48] Terzo comma lettera d).
[49] La versione originaria dell’art. 7, terzo comma lettera d), della legge n. 289 del 2002 precludeva il ricorso alla definizione automatica ai soggetti nei cui riguardi risultasse avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, di cui il contribuente avesse avuto formale conoscenza. In sede di prima interpretazione, l’amministrazione finanziaria (con la circolare n. 37 del 3 maggio 2002 dell’Agenzia delle entrate) aveva precisato che il momento della “formale conoscenza” coincide normalmente con la notifica della conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415 bis del codice di procedura penale; ne sarebbe conseguita, pertanto, la preclusione all’accesso alla sanatoria ai soggetti per i quali si era concluso favorevolmente il procedimento penale tributario. Per effetto degli emendamenti inseriti in sede di conversione in legge del decreto legge n. 282 del 2002, il testo della lettera d) del terzo comma dell’art. 7 risultava il seguente: “la definizione automatica … è esclusa per i soggetti … nei cui riguardi è stata esercitata l’azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica”.
[50] Si veda il dodicesimo comma dell’art. 7.
[51] In questo senso dispone l’undicesimo comma dell’art. in esame.
[52] Si vedano, M. MEOLI, I profili penali dei condoni, cit., 271; P. CORSO, I possibili effetti penali della definizione automatica, cit., 442.
[53] Anche l’art. 8, nella sua versione originaria, dava rilievo alla sussistenza di un procedimento penale conosciuto dal contribuente. La norma in esame subiva, in sede di conversione in legge del decreto legge n. 282 del 2002, modifiche tali per cui causa ostativa diveniva non già la semplice esistenza di un procedimento penale, ma piuttosto l’esercizio dell’azione penale, sempre a condizione che il contribuente ne avesse avuto formale conoscenza. Sulla nozione di “formale conoscenza” si veda A. PERINI, Profili penali dei condoni fiscali previsti dalla “Finanziaria 2003”, cit., 568 ss.
[54] La lettera b) del decimo comma dell’art. 8 esclude infatti l’applicazione delle disposizioni del predetto art. nel caso in cui “sia stata esercitata l’azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa”.
[55] Trattasi dei reati di cui agli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491 bis e 492 del codice penale.
[56] Sono i reati disciplinati dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile.
[57] Si veda il sesto comma dell’art. 8 ed, in particolare, la lettera c).
[58] Art. 8 sesto comma.
[59] È da rilevare come questo limite possa rilevare soprattutto per i reati per i quali viene stabilita una soglia quantitativa di evasione, quale, ad esempio, il reato di infedele dichiarazione previsto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000. Sul punto si veda M. MEOLI, I profili penali dei condoni, cit., 277.
[60] Si veda A. PERINI, Profili penali dei condoni fiscali previsti dalla “Finanziaria 2003”, cit., 576, il quale evidenzia anche come la maggiore portata dell’esclusione di punibilità riservata dal legislatore alla fattispecie di cui all’art. 8 rispetto alle altre ipotesi sia giustificata dal fatto che “nella dichiarazione integrativa avviene una completa disclosure della posizione del contribuente con ricalcolo (ancorché a condizioni agevolate) del debito d’imposta, mentre negli articoli 9 e 15 si opera una sorta di “forfetizzazione a scatola chiusa” attraverso la quale viene definita la posizione del contribuente. Dunque non sarebbe del tutto irragionevole riconnettere effetti ablativi più estesi ad una forma di “resipiscenza” … che pare più strettamente aderente alla lesione degli interessi erariali rispetto agli istituti previsti dagli articoli 9 e 15”.
[61] Si veda la nota che precede.
[62] Si veda l’ultima parte del primo comma del citato art. 15.
[63] Si legga il settimo comma dell’art. 15.
[64] Si veda A. PERINI, Profili penali dei condoni fiscali previsti dalla “Finanziaria 2003”, cit., 570.
[65] Si veda il paragrafo 2.
[66] Paragrafo 3.
[67] Si veda il paragrafo 4.
[68] Cfr., per tutti, E. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale – art. 12, in Scialoja - Branca (a cura di), Commentario del codice civile, Bologna-Roma, 1974, 250 ss.).
[69] Come noto, infatti, alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 sono state apportate numerose modifiche ad opera del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito nella legge 21 febbraio 2003 n. 27.
[70] Tutti i commi dell’art. 16 sono stati, infatti, interessati da modifiche o integrazioni apportate dal decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282.
[71] Sui vincoli derivanti dal dato letterale, la giurisprudenza è costante. Si veda, ad esempio: Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 1992, n. 558, in Cons. Stato, 1992, I, 786; Cass., 11 gennaio 1983, n. 190, in Giust. civ. Mass., 1983; Cass., 7 aprile 1983, n. 2454, in Giust. civ. Mass., 1983; Cass., 6 agosto 1984, n. 4631, in Giust. civ., 1984, I, 2983.
[72] In questo senso si pone Cass., 25 marzo 2003, n. 4327, in D&G – Dir. e giust., 2003, 106 ss. Sul punto si veda anche L. ROSSI, Definizione delle liti fiscali pendenti ed attenuante speciale, cit., 3829.
[73] Si veda in proposito Trib. Pordenone, 27 maggio 2003, in Corr. trib., 2003, 2824 ss., che ha ritenuto non esistano ostacoli al condono della società a seguito dell’imputazione penale per reati tributari a carico dei suoi amministratori che risultino tutti non punibili in conseguenza dell’adesione della società medesima alla definizione agevolata delle liti potenziali di cui all’art. 15 della legge n. 289 del 2002. Si veda P. CORSO, Una prima pronuncia sull’efficacia oggettiva della causa di non punibilità, ivi¸2003, 2828 ss.
[74] L’art. 1, comma 2 septies, del decreto legge 24 giugno 2003 n. 143, nel testo modificato in sede di conversione nella legge 1 agosto 2003 n. 212, prevede infatti che “Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione della punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l'effetto di esclusione della punibilità, riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate”.

 
 

1] F. BATISTONI FERRARA, Accertamento con adesione, in Enc, dir., Agg. II, Milano, 1998.
2] E. BELLAGAMBA – G. CARITI, I nuovi reati tributari, Milano, 2000.
3] G. CAPUTI, Riforma dei reati tributari – Commento all’art. 13, in Il Fisco, 2000, allegato al n. 23.
4] G. CAPUTI, Preclusioni penali e condoni tributari. Quando l’incoerenza dei profili penali si intreccia con le vicende processuali, in Il fisco, 2003.
5] P. CORSO, I possibili effetti penali della definizione automatica, in Corr. trib., 2003.
6] P. CORSO, L’esercizio dell’azione penale quale causa ostativa delle sanatorie fiscali, in Corr. trib., 2003.
7] P. CORSO, Una prima pronuncia sull’efficacia oggettiva della causa di non punibilità, in Corr. trib., 2003.
8] G. FALSITTA, L’aberrante cumulo materiale fra sanzioni penali e sanzioni amministrative tributarie nel Decreto delegato n. 74/2000, in Riv. dir. trib., 2001.
9] F. FERRI, L’accertamento con adesione del contribuente: evoluzione storica (parte I), in Riv. dir. fin sc. fin., 2000, I.
10] F. FERRI, L’accertamento con adesione del contribuente: evoluzione storica (parte II), in Riv. dir. fin sc. fin. , 2001, I.
11] G. GRAZIANO, Aspetti penalistici dei recenti provvedimenti deflativi del contenzioso, in Rass. trib., 2003.
12] S. LA ROSA, Amministrazione finanziaria e giustizia tributaria, Torino, 2000.
13] R. LUPI, Prime considerazioni sul nuovo regime del concordato fiscale, in Rass. trib., 1997.
14] E. MARELLO, L’accertamento con adesione, Torino, 2000.
15] E. MASTROGIACOMO, Art. 13, in Caraccioli-Giarda-Lanzi (a cura di), Diritto e procedura penale tributaria (Commento al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74), Padova, 2001.
16] M. MEOLI, I profili penali dei condoni, in AA.VV., I condoni fiscali, Milano, 2003.
17] M. MICCINESI, Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in AA.VV., Commento agli interventi di riforma tributaria, Padova, 1999.
18] NAPOLEONI, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, Milano, 2001.
19] A. PERINI, Profili penali dei condoni fiscali previsti dalla “Finanziaria 2003”, Rass. trib., 2003.
20] A. PERINI, Considerazioni sulla natura oggettiva o soggettiva delle cause di esclusione della punibilità previste dai condoni fiscali, Rass. trib., 2003.
21] U. PERRUCCI, Concordato a regime o regalo per gli evasori, in Boll. trib., 1997.
22] E. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale – art. 12, in Scialoja-Branca (a cura di), Commentario del codice civile, Bologna-Roma, 1974.
23] L. ROSSI, Gli effetti dei meccanismi premiali sulla punibilità in sede penale tributaria, in Boll. trib., 2001, 1307.
24] L. ROSSI, Definizione delle liti fiscali pendenti ed attenuante speciale, in il Fisco, 2003.
25] P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, Milano, 1999.
26] B. SANTAMARIA, La nuova frode fiscale, Milano 2002.
27] L. TOSI, La conciliazione giudiziale, ne Il processo tributario. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, diretta da F. Tesauro, Il processo tributario, Torino, 1998, 905.
28] A. TRAVERSI - S. GENNAI, La nuova disciplina dei reati in materia di imposte, Milano, 2000.
29] G. TREMONTI, Contributo allo studio dell’atto di accertamento integrativo o modificativo, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1971, I.
30] G. TREMONTI, Tasse con licenza di evadere, in Il Sole 24 Ore del 19 giugno 1997.
31] M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario, Milano, 2001.
32] A. VIOTTO, Art. 13. Ravvedimento, in Moschetti-Tosi (a cura di), Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, Padova, 2000, 467.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG