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SOMMARIO: 1. L’esclusione della fattispecie dall’ambito IVA: la
ratio sottostante all’applicazione del tributo. - 2. Segue: L’esclusione
della fattispecie dall’ambito IVA: la carenza di presupposto oggettivo. -
3. La nozione di attività economica come trait d’union tra presupposto
oggettivo e soggettivo della tassazione. - 4. La motivazione della
decisione Kap Hag. - 5. L’effettiva deducibilità delle spese
sostenute dalla Kap Hag; la nozione di «spese generali».
1.
L’esclusione della fattispecie dall’ambito IVA: la ratio sottostante
all’applicazione del tributo.
Nella decisione recentemente resa
per la causa Kap Hag[1],
la Corte di Giustizia ha affermato che l’aumento di capitale proprio, cui
una società di persone proceda attraverso l’emissione di quote a favore di
un nuovo socio, e contro il conferimento di una somma di denaro da parte
di quest’ultimo, non può essere considerato, ai fini IVA, come una
prestazione di servizi effettuata dalla società[2]
a favore di tale soggetto, ed è pertanto escluso dall’ambito di
applicazione del tributo. Il principio così sancito appare del tutto
condivisibile; l’escludere il rilievo IVA di un’operazione di questo tipo,
infatti, rientra senz’altro nella logica sottesa al sistema dell’imposta.
Che si ritenga, infatti, che la ratio ultima dell’imposta sul valore
aggiunto sia quella di colpire i consumi[3],
ovvero che essa si configuri come un’imposta sugli scambi di beni e
servizi, volta a tassare la manifestazione di capacità contributiva così
palesata dai soggetti coinvolti nell’operazione[4],
in ambo i casi non sussistono i presupposti perché la fattispecie oggetto
della causa principale possa essere considerata rilevante ai fini IVA; ciò
in quanto, nel primo caso, non è oggettivamente possibile affermare la
sussistenza di alcun consumo, né quella di un «consumatore», foss’anche in
senso lato, nel caso di specie, e, d’altra parte, dovendosi
necessariamente escludere la possibilità di considerare l’operazione posta
in essere alla stregua di un autentico “scambio economico”. Nel
paragrafo successivo si approfondirà quanto appena affermato, e si darà
conto di come, non potendo essere considerata una prestazione di servizi,
la fattispecie oggetto della causa principale non possa assumere rilievo
ai fini IVA alla luce di nessuna di tali due tesi circa la finalità del
tributo. Prima di incentrare l’attenzione su tale aspetto della
questione, tuttavia, sembra doveroso, ma soprattutto utile ai fini della
comprensione dell’argomento, richiamare gli spunti offerti in merito da
certa dottrina[5],
la quale ha, in epoca ormai risalente, tracciato una distinzione molto
netta, in diritto interno, tra l’ambito di applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto e quello dell’imposta di registro, all’interno del più
ampio genus della tassazione delle attività poste in essere dall’impresa.
L’iter logico che consente di stabilire tale distinguo prende le mosse
dalla definizione dell’IVA quale tributo indiretto «afferente ai risultati
economici delle attività produttive autonomamente gestite»[6];
in questo senso, in quanto il carattere specifico del tributo è costituito
dall’inerenza ad un’attività economica, e le singole operazioni prese in
considerazione dal legislatore dell’IVA assumono rilievo solo in quanto
espressione dei risultati di tale attività, è inevitabile che esistano
atti o comportamenti che, pur riconducibili all’impresa, vanno
necessariamente esclusi, a priori, dall’applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto, in quanto privi di rilievo ai fini della dimostrazione
dei risultati conseguiti dall’impresa stessa. Gran parte di tali atti
e, più specificamente, quelli legati a modificazioni e vicende proprie
della struttura dell’impresa, sono invece tradizionalmente considerati dal
legislatore nazionale quale presupposto per l’applicazione dell’imposta di
registro, il cui fine ultimo è, per l’appunto, quello di colpire i
trasferimenti di ricchezza e, più astrattamente, le vicende patrimoniali
dei contribuenti[7]:
in ciò trova la propria ragion d’essere, secondo la tesi qui riportata, il
principio di alternatività fra IVA e imposta di registro[8]. Quanto
appena detto risulta illuminante con riferimento al caso di specie:
l’aumento di capitale da parte di una società, a fronte del conferimento
in denaro effettuato dal terzo che si inserisca così nella compagine
sociale, non rientra, pacificamente, tra gli atti che evidenziano il
conseguimento –già realizzatosi - di un risultato economico, ma,
viceversa, si configura come finalizzato a tale conseguimento, e trova
pertanto la propria collocazione in un momento logicamente e
cronologicamente anteriore rispetto alla realizzazione degli utili[9];
pertanto, è escluso che esso possa in qualche modo assumere rilievo in
ambito IVA[10].
2.
Segue: L’esclusione della fattispecie dall’ambito IVA: la carenza di
presupposto oggettivo.
Esaurite le considerazioni circa
l’estraneità dell’operazione posta in essere dalla Kap Hag alla
ratio dell’imposta, si procederà ora ad analizzare la questione da
un’altra prospettiva, quella di fatto adottata dalla Corte per rispondere
al quesito del giudice nazionale: ci si concentrerà, pertanto, sulla
carenza del presupposto oggettivo dell’imposizione. A tale proposito,
giova ricordare che, secondo quanto affermato dalla Corte nella sentenza
Mohr[11],
la sussistenza di una prestazione di servizi, rilevante ai sensi dell’art.
2, punto 1, della VI Direttiva, e dunque idonea a configurarsi come
presupposto oggettivo della tassazione IVA, implica che esista in concreto
un soggetto (sia esso o meno un consumatore finale) che fruisca di un
vantaggio, per così dire, «consumabile», in vista del quale abbia
proceduto al pagamento di un corrispettivo. Con riguardo a tale ultimo
elemento, è dunque fondamentale, per potersi affermare la sussistenza di
una prestazione di servizi, che l’operazione avvenga a titolo oneroso[12];
perché tale condizione sia soddisfatta, tuttavia, non è sufficiente che il
soggetto che pone in essere la prestazione riceva una qualche
«contropartita». Occorre altresì che intercorra, tra il corrispettivo
ricevuto e l’operazione posta in essere dal prestatore, un legame diretto;
in altri termini, quelli della sentenza Tolsma[13],
occorre che tra il prestatore e il beneficiario si sia instaurato un
rapporto – giuridico - nell’ambito del quale sussista uno scambio di
reciproche prestazioni, che consenta di affermare che il corrispettivo
ricevuto costituisce effettivamente il controvalore della prestazione
effettuata[14]. Tale
rapporto di reciprocità fra le prestazioni, da intendersi quale conditio
sine qua non del rilievo della fattispecie ai sensi dell’art. 2, punto 1,
della VI direttiva, è precisamente ciò di cui difetta l’operazione posta
in essere dalla Kap Hag, come sottolineato dall’Avv. Generale
Colomer nelle sue conclusioni per la causa[15],
per poter essere ricompresa nel pur ampio genus delle attività
economiche[16]:
tale carenza è, pertanto, quanto basta ad escludere ogni rilievo della
fattispecie a fini IVA. Per meglio comprendere i motivi alla base di
tale carenza, giova richiamare l’insegnamento che proviene dal diritto
commerciale, circa la natura del contratto sociale e dei conferimenti
effettuati dai singoli soci. Come messo in luce da parte della dottrina,
infatti, se nei contratti di scambio si può affermare che la prestazione
di ciascuna parte realizza direttamente, e definitivamente, l’interesse
dell’altra, ciò non avviene nei contratti sociali, nei quali le singole
prestazioni (leggi: i conferimenti dei soci) sono preordinate allo
svolgimento in comune dell’attività, e non realizzano pertanto, quanto
meno direttamente, l’interesse della controparte, che è conseguito solo
attraverso l’effettivo esercizio di tale attività, e la, eventuale,
percezione di utili[17].
3.
La nozione di attività economica come trait d’union tra presupposto
oggettivo e soggettivo della tassazione.
Alla luce di quanto
incidentalmente affermato nel paragrafo precedente, circa la non
appartenenza della fattispecie, oggetto della vertenza principale, al
genus delle attività economiche, si comprende come la causa Kap
Hag abbia costituito per la Corte del Lussemburgo un’ulteriore
occasione per ritornare su un tema di estremo rilievo, già ampiamente
dibattuto, come quello dei limiti propri del concetto di «attività
economica». Tale nozione, alla luce della giurisprudenza in materia di
applicabilità dell’IVA, si configura come la chiave fondamentale
dell’interpretazione del sistema comune di tale imposta. La sua
determinazione, infatti, si configura all’interno di tale giurisprudenza
come necessaria sia all’individuazione, in concreto, del presupposto
soggettivo dell’imposizione, sia di quello oggettivo: in altri termini,
dal momento che non vi è attività economica, salvo poche e determinate
eccezioni[18],
senza che vi sia un soggetto passivo a svolgerla, e che, d’altra parte, la
sussistenza in concreto di una cessione di beni o prestazione di servizi
rilevante ai sensi dell’art. 2 della VI Direttiva, si ricollega, in ultima
analisi, alla sussistenza di un’attività che possa essere definita
economica, è unicamente attraverso la delimitazione di tale concetto che è
possibile per l’interprete, in ogni singolo caso, determinare
l’assoggettabilità di un’operazione all’imposta, sotto entrambi i profili,
soggettivo ed oggettivo. Il fondamento di tale ricostruzione appare
particolarmente evidente con riferimento alla giurisprudenza comunitaria
in materia di detenzione di quote societarie, titoli azionari e
obbligazionari in generale, nonché di atti di disposizione ad essi
afferenti[19];
l’orientamento costante sul punto è nel senso di escludere il carattere
economico dell’attività in questione[20].
In altri termini, uno dei principali limiti tracciati per via
giurisprudenziale alla nozione di attività economica, per il resto assai
eterogenea e duttile, è quello previsto con riguardo all’attività di
semplice gestione del patrimonio, quand’anche essa si realizzi attraverso
atti di disposizione volti a conservarlo o ad incrementarlo[21],
e dia luogo alla percezione di utili. L’esclusione delle operazioni di
questo genere dall’ambito IVA è stata motivata in modo eterogeneo dalla
Corte, che ha in alcuni casi escluso la sussistenza di soggettività
passiva in capo al soggetto che le poneva in essere, mentre in altre
occasioni ha posto l’accento sulla non configurabilità di uno scambio di
prestazioni, con riferimento ad una singola e determinata operazione[22].
Tale atteggiamento, interpretato da alcuni come il segnale di una
sovrapposizione concettuale dei due aspetti dell’imposizione, idonea a
creare un’oggettiva incertezza sulla loro portata[23],
trova invece, si ritiene, una spiegazione sufficientemente coerente nella
decisione del caso Cibo Participations[24],
in occasione del quale la Corte ha, per così dire, tirato le fila della
giurisprudenza precedente. Dal principio affermato in tale sentenza[25],
si evince che, nella decisione delle questioni in tema di imponibilità
delle operazioni aventi ad oggetto partecipazioni sociali, il fulcro
dell’indagine della Corte è sempre il carattere economico dell’attività
posta in essere, sia che si tratti di verificare il presupposto soggettivo
dell’imposizione, sia che sia in causa la sussistenza di quello oggettivo.
Più in dettaglio, e conseguentemente, laddove tale attività sia la
sola esercitata, e non sia possibile dimostrarne il carattere economico,
la tassazione sarà esclusa per carenza del presupposto soggettivo;
qualora, al contrario, sussistano in capo al soggetto più attività, delle
quali alcune chiaramente rilevanti in ambito IVA, l’attenzione della Corte
si concentrerà sul profilo oggettivo dell’imposizione, al fine di
verificare se l’attività controversa possa dirsi economica, in quanto si
sostanzi nell’effettuazione di una delle operazioni imponibili ai sensi
dell’art. 2, punto 1, della VI Direttiva. In termini più astratti, e
in conclusione: il presupposto soggettivo e quello oggettivo della
tassazione a fini IVA sono in rapporto di interdipendenza, e il loro trait
d’union è costituito dalla stessa nozione di attività economica. Da
tali considerazioni, si evince l’artificiosità di qualunque separazione
troppo netta tra presupposto oggettivo e soggettivo della tassazione; nel
contempo, si coglie la precisa scelta della Corte di Giustizia, peraltro
ineccepibile dal punto di vista logico, di porsi in modo parzialmente
differente, di fronte alla risoluzione dei quesiti sottoposti al suo
giudizio, a seconda che sussistano a priori dei dubbi circa la carenza di
soggettività passiva in capo a chi pone in essere una determinata
operazione, o, al contrario, tale attribuzione non sia in discussione.
4. La motivazione della decisione Kap
Hag.
Per tornare ora alla fattispecie oggetto della
sentenza in commento, la motivazione resa dalla Corte per la propria
decisione (pp. 36 ss. della sentenza) si ritiene possa confermare quanto
affermato nel paragrafo precedente. L’iter logico seguito dai giudici
comunitari muove infatti dalla constatazione che la carenza di carattere
economico, ai sensi dell’art. 4, comma 2, nelle operazioni di mero
acquisto e detenzione di quote sociali esclude la soggettività passiva in
capo all’acquirente e proprietario. Ora, tale affermazione non può che
riferirsi allo status di soggetto passivo del socio, in quanto quello
della Kap Hag non è in discussione[26];
tuttavia, di per sé, la sussistenza di soggettività passiva in capo al
sig. Mehnert non presenta alcun rilievo ai fini della soluzione della
vertenza de quo, ed essa non è, d’altra parte, rivendicata in alcun modo.
La ragione per cui la Corte indulge in tale considerazione, si ritiene, si
ricollega direttamente all’interdipendenza, di cui si è detto, fra
presupposto soggettivo e oggettivo dell’imposizione, fondata, in ultima
analisi, sul comune riferimento alla nozione di attività
economica. Dalla motivazione della sentenza in commento, in altri
termini, si evince che l’indagine circa il carattere economico
dell’attività posta in essere dalla Kap Hag (e parificata dai
giudici comunitari ad una compravendita di partecipazioni sociali), il cui
esito negativo, nella precedente giurisprudenza, ha condotto ad escludere
la sussistenza di soggettività passiva in capo ad alcune società, è nel
caso di specie determinante, invece, ai fini della sua esclusione dal
novero dei presupposti oggettivi dell’imposizione IVA, per quanto posta in
essere da un soggetto passivo[27].
In tal senso, appare confermato non solo il fondamentale ruolo giocato
dalla nozione di attività economica nella determinazione dei presupposti
dell’imposizione, ma, altresì, il carattere centrale attribuitole dalla
Corte, in una prospettiva che presenta più di un punto di contatto con
quanto in precedenza affermato, circa la possibilità di individuare
nell’afferenza ad un’attività economica il carattere saliente dell’imposta
sul valore aggiunto.
5. L’effettiva deducibilità delle spese
sostenute dalla Kap Hag; la nozione di «spese
generali».
Una volta statuito il principio dell’estraneità
dell’emissione di nuove quote sociali all’ambito IVA, la Corte non ha
proseguito nell’analisi dell’ulteriore questione sottoposta dal
Bundesfinanzhof, in quanto divenuta ormai priva di oggetto.
Ciò, evidentemente, in quanto il giudice a quo tedesco aveva impostato
la questione circa l’effettiva deducibilità dell’IVA, assolta in rivalsa
dalla Kap Hag a fronte della consulenza, sul presupposto – erroneo
– che l’ammissione del nuovo socio cui, nella lettura dell’amministrazione
finanziaria nazionale, tale operazione passiva si ricollegava, fosse
un’operazione esente, ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), n. 5,
della VI Direttiva. Trattandosi invece di un’operazione hors
champ, è legittimo interrogarsi, alla luce delle disposizioni del
sistema comune, nonché di quelle nazionali che, più o meno fedelmente, le
recepiscono, circa la concreta possibilità che l’IVA assolta dall’impresa
per la prestazione di servizi in questione resti effettivamente a suo
carico, alla stregua di quanto accadrebbe nell’ipotesi di un qualsiasi
consumatore finale, e non di un soggetto IVA. L’eventualità in
questione, già ad un primo impatto, non convince; in un’ottica prettamente
nazionale, infatti, le spese sostenute da un’impresa per una consulenza
legale sarebbero senz’altro deducibili dal computo del reddito, e,
verosimilmente, sarebbe considerata passibile di detrazione anche l’IVA
contestualmente assolta in rivalsa. Ciò in quanto, ai sensi del
combinato disposto del primo e secondo comma dell’art. 19, d.p.r. 633/72,
è detraibile l’IVA assolta sugli acquisti effettuati da un soggetto
passivo nell’esercizio dell’impresa, e il diritto in questione è escluso
unicamente nel caso di acquisti afferenti ad una (determinata) operazione
esente o comunque non soggetta a imposta. Si noti come la regola in
questione, confrontata con la disposizione di cui all’art. 17 della VI
Direttiva, si configuri come un autentico “rovesciamento” di tale norma[28],
che prevede invece, in positivo, la deducibilità dell’imposta assolta nel
solo caso di acquisti afferenti ad operazioni imponibili. L’inversione di
prospettiva operata dal legislatore nazionale, peraltro, è stata ritenuta
dalla dottrina non solo proficua, ma necessaria, nella misura in cui
soltanto in questo modo è possibile garantire, sul piano normativo, la
detraibilità dell’IVA assolta su quegli acquisti che, pur non presentando
un autentico nesso con una singola e determinata operazione imponibile,
idonea a conferire senz’altro al soggetto passivo il diritto alla
detrazione, afferiscono tuttavia all’attività dell’impresa nel suo
complesso, configurandosi, in questo senso, alla stregua di “spese
generali”[29]. Affrontando
ora il problema nell’ottica comunitaria, si ritiene che nel caso Kap
Hag potrebbe trovare applicazione quanto statuito dalla Corte di
Giustizia in occasione della pronuncia, precedentemente citata, Cibo
partecipations, in materia, per l’appunto, di «spese generali»[30].
Ai sensi del principio espresso in tale decisione[31],
infatti, le spese sostenute dalla società tedesca potrebbero essere
ritenute deducibili proprio in quanto inerenti non ad una singola
operazione imponibile, posta in essere dalla Kap Hag, ma al
complesso della sua attività economica e destinate, come tali, a
ripercuotersi comunque sul prezzo dei servizi resi ai propri
clienti. Dalla lettura della complessa motivazione offerta nella
pronuncia del 2001, si evince, come sembra, tutta la difficoltà incontrata
dalla Corte di Giustizia nel conciliare in qualche modo tale –
condivisibile – soluzione con la formulazione dell’art. 17 della Direttiva
che, come già ricordato, ammette la detrazione, di fatto, soltanto nel
caso in cui sia rinvenibile un collegamento diretto con una specifica
operazione imponibile. Tale difficoltà ha forse determinato la poca
chiarezza delle argomentazioni proposte dalla Corte per suffragare le
proprie affermazioni; a prescindere comunque da ogni considerazione in
merito, si ritiene tuttavia che la sola conclusione possibile, anche ai
sensi della giurisprudenza comunitaria, sia quella per cui l’IVA assolta
in rivalsa dalla Kap Hag, in quanto configurabile come spesa
generale, dovrebbe essere interamente detraibile[32].
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[1]La vertenza che ha dato origine alla sentenza in commento si
sostanzia nella negazione, da parte dell’amministrazione finanziaria
tedesca, della possibilità, per la società di persone Kap Hag, di
portare in detrazione l’IVA assolta in rivalsa sulle spese sostenute a
fronte di una consulenza legale. Tale prestazione era stata fornita alla
società in occasione della novazione del contratto sociale, conseguente
all’ingresso in società di un nuovo socio, previo conferimento di un
importo di denaro: l’impossibilità di procedere alla detrazione dell’IVA,
secondo l’amministrazione, si giustificava per l’essere il costo in
questione (integralmente) afferente ad un’operazione esente, quale, ai
sensi della norma interna di recepimento dell’art. 13, parte B, lett. d),
n. 5 della VI Direttiva IVA, la cessione di quote societarie. Il giudice a
quo tedesco, con riferimento a tale vicenda, ha sottoposto ai giudici del
Lussemburgo due quesiti. Con il primo, il Bundesfinanzhof ha
chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla configurabilità di una
prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 2, punto 1, della VI Direttiva,
per il caso che una società procedesse all’emissione di quote contro
conferimento in denaro; con il secondo, subordinato alla effettiva
sussistenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso nell’ipotesi in
questione, nonché alla sua esenzione da IVA ai sensi dell’art. 13 della VI
Direttiva, le ha chiesto di esprimersi sull’eventuale carattere accessorio
di tale prestazione che, ai sensi dell’art. 19, punto 2 della stessa
direttiva, varrebbe ad escluderla dal calcolo del prorata di cui al punto
1 di tale norma, lasciando conseguentemente invariata la misura del
diritto a detrazione in capo alla società. [2] A tale proposito,
occorre rilevare il dubbio espresso, in sede di rimessione del quesito
alla Corte, da parte del Bundesfinanzhof. Tale perplessità concerne
il contratto che consente al nuovo socio di entrare a far parte della
compagine sociale: non è chiaro, secondo quanto affermato dal tribunale
tedesco, se tale accordo si instauri tra la società, in quanto persona a
sé stante, e l’acquirente della quota, ovvero, trattandosi di una società
di persone e configurandosi il contratto come plurilaterale, se
quest’ultimo leghi in effetti ogni singolo socio a quello nuovo. Senza
alcuna pretesa di approfondire la questione, si rimanda sul punto a quanto
affermato dalla dottrina nazionale, secondo la quale il contratto sociale
si configura senz’altro come accordo plurilaterale (GALGANO, 7],
3). [3] La caratterizzazione del tributo come imposta sui consumi è
stata affermata a più riprese dalla giurisprudenza comunitaria (si veda,
da ultimo, Corte Giust., 29 febbraio 1996, C-215/94); tale prospettiva è
stata fatta propria anche dalla Suprema Corte italiana (cfr. Cass., sez.
I, 13 marzo 1992, n. 3078). In dottrina, è a favore di tale impostazione
TESAURO, 16], 196. [4] In questo senso, fra gli altri, LUPI, 9],
282. [5] FEDELE, 3], 146 ss. [6] FEDELE, 3], 146. [7] Sul punto,
cfr TESAURO, 16], 235, il quale sottolinea che, sebbene “imposta sui
trasferimenti di ricchezza” sia la tradizionale definizione riservata al
tributo in questione, il suo effettivo campo di applicazione è in realtà
più ampio, comprendendo anche atti non traslativi, purché a contenuto
economico. Tale precisazione non fa che caratterizzare ulteriormente, e
per antitesi, l’imposta di registro rispetto all’IVA. [8] Sui risvolti
pratici di tale alternatività, si veda TESAURO, 16], 253. [9] Nei
termini impiegati da FEDELE, 3], 163, “(…) questi fenomeni si pongono a
monte dell’attività svolta dalla società proprio in quanto inerenti alle
strutture organizzative unitariamente e complessivamente considerate”. Sul
punto, cfr. anche GALGANO, 7], 4. A margine delle presenti osservazioni, e
con riferimento alla distinzione, logica e cronologica, che
necessariamente sussiste tra apporto di capitali in società e
realizzazione di utili, si vuole qui richiamare, seppure per sommi capi,
il dibattito dottrinale in materia di cosiddetto «sovrapprezzo azionario».
Si indica con tale termine «la somma percepita dalla società per
l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale»
(TESAURO, 16], 131); in tale prospettiva, il sovrapprezzo equivale alla
«differenza tra il valore normale, il quale consiste nel valore iniziale,
corrispondente ai conferimenti, ed il valore reale o effettivo della
partecipazione, corrispondente alla quota del patrimonio delle società»
(MORO VISCONTI, SARDI, 11], 9173). Nel caso in cui la società proceda
all’emissione di nuove azioni è quindi legittimata, ovvero tenuta ex lege,
come avviene nel caso di esclusione del diritto di opzione, a richiedere
all'acquirente la corresponsione di tale sovrapprezzo; l’importo
supplementare così versato ha la funzione di adeguare il nuovo
conferimento al valore reale della partecipazione, determinato in
riferimento al patrimonio della società, piuttosto che al suo capitale
(MORO VISCONTI, SARDI, 11], 9174). Con riguardo all'imponibilità del
sovrapprezzo, la scelta del nostro legislatore (v. art. 97 T.U.I.R.) è da
tempo, e precisamente dal 1925, consolidata in senso negativo; un progetto
legislativo orientato a rendere tassabili tali importi, risalente al 1991,
era stato accolto da perplessità tali da indurre i suoi promotori ad
abbandonarlo. Tale scelta legislativa si giustifica in ragione della
contiguità della fattispecie in questione ad un conferimento in società,
piuttosto che ad un'entrata di tipo reddituale (in questo senso, gran
parte della dottrina; ex multis, MORO VISCONTI, SARDI, 11], 9174; TESAURO,
16], 131; DEZZANI, 3], 4482). Occorre tuttavia segnalare il dissenso di
parte della dottrina sul punto. In particolare, si è sostenuta
l'assimilabilità del sovrapprezzo alla realizzazione di un utile,
nell'eventualità in cui esso sia percepito su azioni emesse al momento
della costituzione della società, ovvero sia richiesto all'azionista che
esercita il diritto di opzione (GALGANO, 6], 128); altra dottrina, in
considerazione della libera disponibilità di tali somme, una volta
integrata la riserva legale, ha individuato nel disposto dell'articolo 97
del T.U.I.R. la previsione di una vera e propria esenzione, e non, invece,
la semplice esplicitazione normativa della non imponibilità della
fattispecie (DI SABATO, 4], 288). [10] In ambito nazionale,
coerentemente, all’aumento di capitale da parte di una società, qualunque
forma esso assuma, si applica l’imposta di registro. In particolare, ai
conferimenti da parte dei soci, che abbiano ad oggetto un importo di
denaro, si applica ora la tassa in misura fissa, in luogo della precedente
aliquota dell’1%, giusta la modifica legislativa attuata dall’art. 10, l.
23 dicembre 1999, n. 488. [11] Corte Giust., 29 febbraio 1996,
C-215/94. I concetti vi affermati sono stati successivamente ripresi e
ampliati dalla Corte; cfr. Corte Giust., 18 dicembre 1997, C-384/95; Id.,
21 marzo 2002, C.174/00; Id. 17 settembre 2002, C. 498/99. [12]Corte
Giust., 1° aprile 1992, C-89/81. [13] Corte Giust., 3 marzo 1994,
C-16/93. [14] In tema, da ultimo, BOURGEOIS, 1], 51; STRADINI, 14],
153. [15] Presentate il 6 febbraio 2003. [16]I giudici comunitari
hanno in più di un’occasione affermato l’estensione della categoria in
questione (v., ad esempio, Corte Giust., 4 dicembre 1990, C-186/89); tale
interpretazione si pone, peraltro, in perfetta sintonia con l’intenzione
manifestata dal legislatore comunitario, nel senso di estendere il più
possibile l’ambito di applicazione del tributo comunitario per eccellenza,
in modo da salvaguardarne la neutralità rispetto agli scambi economici,
nonché il carattere di imposta generale sui consumi. [17] Sul punto,
molto chiaramente, GALGANO, 7], 4. [18] Tipicamente, nell’ipotesi di
importazione di un bene che, ai sensi del punto 2 dell’art. 2, costituisce
il presupposto per l’applicazione dell’IVA indipendentemente da ogni
considerazione circa la soggettività passiva del soggetto che effettua
tale operazione. [19] Sul punto: Corte Giust., 20 giugno 1991, C-60/90;
Id., 20 gennaio 1993, C-333/91; Id., 20 giugno 1996, C-155/94; Id., 14
novembre 2000, C-142/99; Id., 27 settembre 2001, C-16/00. Per un’analitica
ricostruzione dell’orientamento palesato dai giudici comunitari in tali
pronunce, cfr., da ultimo, BOURGEOIS, 1], 39 ss. [20] Si noti che tale
orientamento è apparso tanto costante e radicato da indurre il legislatore
italiano a modificare l’art. 4 del testo unico in materia di IVA,
escludendo, anche in deroga alla presunzione assoluta di cui al comma 2,
il carattere economico di talune attività – e dunque lo status di soggetti
IVA per le società che le pongano in essere in modo esclusivo - , quali,
tipicamente, il possesso di beni immobili, di taluni beni mobili e di
immobilizzazioni. [21] Sul punto, in particolare, MONACO, 10], 20, che
individua nell’investimento una forma di detenzione, per così dire,
«dinamica» del patrimonio. [22] In questo senso, nella pronuncia
Polysar (Corte Giust., 20 giugno 1991, cit.) il rifiuto di
riconoscere ad una holding pura la facoltà di detrarre l’imposta assolta a
monte si è fondata in modo esclusivo sull’impossibilità di considerare
«soggetto passivo» ai fini IVA una società la cui sola attività fosse
costituita dalla detenzione di partecipazioni sociali; allo stesso modo,
anche la decisione della causa Wellcome Trust (Corte Giust., 20
giugno 1996, cit.) è stata sostanzialmente determinata dall’impossibilità
di considerare come «economica» ai sensi dell’art. 4, comma 2, della VI
Direttiva l’attività di mera gestione del patrimonio concretamente svolta
dalla ricorrente, alla stregua di qualunque investitore privato, per
quanto si estrinsecasse nell’effettuazione di investimenti anche molto
rilevanti: il che, si ritiene, equivale a dire che il trustee ricorrente
in via principale non è un soggetto passivo (Contra, CONFALONIERI, 2], 7).
Al contrario, nel caso Sofitam (Corte Giust, 20 gennaio 1993, cit.), nel
quale non potevano avanzarsi dubbi sulla soggettività passiva della
ricorrente in via principale, una holding mista, la Corte si è riferita
alla circostanza che la percezione di dividendi non costituisce
corrispettivo per alcuna attività economica – e dunque, a rigore, al fatto
che nessuna prestazione di servizi è concretamente configurabile a fronte
di tale percezione – per escludere un qualsiasi rilievo nell’ambito del
sistema IVA di tali introiti della società, i quali non possono, per
questa ragione, essere inclusi nel calcolo del prorata; gli stessi
presupposti hanno consentito ai giudici comunitari di non ritenere
rilevanti ai fini IVA gli interessi percepiti da una holding,
soggetta ad imposta per talune sue attività, sui prestiti accordati alle
proprie controllate, in occasione della pronuncia Floridienne Berginvest
(Corte Giust., 14 novembre 2000, cit.). [23] MONACO, 10], 13. [24]
Corte giust., 27 settembre 2001, C-16/00. [25] Astraendo dalla concreta
fattispecie in questione nella vertenza tra la Cibo participations e
l’amministrazione francese, si tratta del principio per cui può ritenersi
economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della VI direttiva, e dunque idonea
a conferire la soggettività passiva al soggetto che la eserciti,
l’attività che implichi il compimento di operazioni soggette a IVA, ex
art. 2 della stessa direttiva, e dunque la cessione di beni o la
prestazione di servizi a titolo oneroso. [26] Ciò in considerazione sia
del suo oggetto sociale (acquisizione di un diritto di superficie su
un’area edificabile, successiva costruzione di edifici all’interno di un
centro commerciale e concessione in locazione e gestione a terzi di tali
locali), che dell’attività concretamente svolta, seppure sottoforma di
atti preparatori (di per sé bastevoli a conferirle lo status di soggetto
passivo: si veda Corte Giust., 14 febbraio 1985, C-268/83; Id., 21 marzo
2000, C-110 - 147/98, nonché, da ultimo, la ricostruzione di tale
giurisprudenza da parte di TASSANI, 15], 72 ss.): la sua soggettività IVA
appare quindi del tutto fuori discussione, e ciò a prescindere da
qualsiasi considerazione sulla forma scelta per la sua conduzione (fondo
di gestione immobiliare chiuso), come impone lo stesso disposto dell’art.
4 della VI Direttiva. [27] Il passaggio della sentenza in commento in
cui si rinvengono le fasi di tale operazione concettuale è quello
racchiuso tra il punto 38 e il 41. [28] SALVINI, 12], 142. [29] Cfr.
quanto affermato sul tema da LUPI, 8], 279 e STEVANATO, 13], 943. [30]
Corte giust., 27 settembre 2001, prec. cit., punti 27-35. [31] La
vertenza principale riguardava la detrazione dell’IVA assolta in rivalsa
dalla Cibo partecipations, holding francese, a fronte di
alcune consulenze prestate nell’ambito di un’operazione di acquisto di
partecipazioni sociali. Tale ultima attività, nel caso deciso nel 2001
come in quello trattato dalla sentenza in commento, è stata ritenuta dalla
Corte priva di rilievo a fini IVA. [32] Si noti per inciso come la
soluzione concreta che, come si è cercato di dimostrare, appare l’unica
coerente con il principio di neutralità del tributo, sia quella
prospettata dal giudice a quo tedesco, sia pure attraverso un iter
argomentativo del tutto errato nei presupposti.
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1] BOURGEOIS M., I soggetti passivi: la nozione di attività
economica, i diversi tipi di attività economica e professionale, in Di
Pietro (a cura di), Lo stato della fiscalità nell’Unione Europea –
L’esperienza e l’efficacia dell’armonizzazione, Scuola di polizia
tributaria, Roma, 2003, 29 ss. 2] CONFALONIERI S., Iva – Cessione di
partecipazioni, locazione di beni e nozione di attività economica nella
Sesta Direttiva 77/388/CEE, in Riv. dir. trib., 1997, 3
ss. 3] DEZZANI F., Manovre elusive non consentite. Distribuzione
sovrapprezzo emissione azioni, in Il Fisco, 1994, 4482. 4]
DI SABATO F., Manuale delle società, Utet, Torino, 1995. 5]
FEDELE A., Struttura dell’impresa e vicende dell’azienda nell’IVA e
nell’imposta di registro, in AA.VV., La struttura dell’impresa e
l’imposizione fiscale, Atti del convegno di S.Remo (21-23 marzo 1980),
Cedam, Padova, 1981, 146 ss. 6] GALGANO F., La società per
azioni, Cedam, Padova, 1988. 7] GALGANO F., Diritto commerciale:
le società, Zanichelli, 6° edizione, Bologna, 2000-2001. 8] LUPI
R., Delega IVA e limiti alla detrazione sugli acquisti; dai criteri
forfetari all’indetraibilità specifica, in Rass. Trib., 1997,
273 ss. 9] LUPI R., Diritto tributario, parte speciale, i sistemi
dei singoli tributi, Giuffrè, Milano, 2000. 10] MONACO C., Le
attività finanziarie tra esenzione ed esclusione nella disciplina
dell’IVA: l’interpretazione della Corte di Giustizia, in Riv. dir.
fin., 1998, II, 3. 11] MORO VISCONTI G. e SARDI N., Il
sovrapprezzo azionario non è reddito imponibile, in Il Fisco,
1992, 9172 12] SALVINI L., La detrazione IVA nella VI direttiva e
nell’ordinamento interno: principi generali, in Riv. dir.
trib., 1998, I, 135. 13] STEVANATO D., La detrazione dell’IVA a
seguito del d.lg. 313 del 1997, in Riv. dir. trib., 1998, I,
939. 14] STRADINI F., Le prestazioni di servizi, in Di Pietro (a
cura di), Lo stato della fiscalità nell’Unione Europea – L’esperienza e
l’efficacia dell’armonizzazione, Scuola di polizia tributaria, Roma,
2003, 150 ss. 15] TASSANI T., Attività economiche preparatorie e
detrazione IVA, in Di Pietro (a cura di), Lo stato della fiscalità
nell’Unione Europea – L’esperienza e l’efficacia dell’armonizzazione,
Scuola di polizia tributaria, Roma, 2003, 72 ss. 16] TESAURO F.,
Istituzioni di diritto tributario, II, parte speciale, 6° edizione,
UTET, Torino, 2002.
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