TributImpresa
n°3-2005
 

Stefania GIANONCELLI

 
 

Aumento del capitale sociale mediante emissione di nuove quote e ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (nota a Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sez. VI, 26 giugno 2003, C-442/01).

 
 

SOMMARIO: 1. L’esclusione della fattispecie dall’ambito IVA: la ratio sottostante all’applicazione del tributo. - 2. Segue: L’esclusione della fattispecie dall’ambito IVA: la carenza di presupposto oggettivo. - 3. La nozione di attività economica come trait d’union tra presupposto oggettivo e soggettivo della tassazione. - 4. La motivazione della decisione Kap Hag. - 5. L’effettiva deducibilità delle spese sostenute dalla Kap Hag; la nozione di «spese generali».

1. L’esclusione della fattispecie dall’ambito IVA: la ratio sottostante all’applicazione del tributo.


Nella decisione recentemente resa per la causa Kap Hag[1], la Corte di Giustizia ha affermato che l’aumento di capitale proprio, cui una società di persone proceda attraverso l’emissione di quote a favore di un nuovo socio, e contro il conferimento di una somma di denaro da parte di quest’ultimo, non può essere considerato, ai fini IVA, come una prestazione di servizi effettuata dalla società[2] a favore di tale soggetto, ed è pertanto escluso dall’ambito di applicazione del tributo.
Il principio così sancito appare del tutto condivisibile; l’escludere il rilievo IVA di un’operazione di questo tipo, infatti, rientra senz’altro nella logica sottesa al sistema dell’imposta.
Che si ritenga, infatti, che la ratio ultima dell’imposta sul valore aggiunto sia quella di colpire i consumi[3], ovvero che essa si configuri come un’imposta sugli scambi di beni e servizi, volta a tassare la manifestazione di capacità contributiva così palesata dai soggetti coinvolti nell’operazione[4], in ambo i casi non sussistono i presupposti perché la fattispecie oggetto della causa principale possa essere considerata rilevante ai fini IVA; ciò in quanto, nel primo caso, non è oggettivamente possibile affermare la sussistenza di alcun consumo, né quella di un «consumatore», foss’anche in senso lato, nel caso di specie, e, d’altra parte, dovendosi necessariamente escludere la possibilità di considerare l’operazione posta in essere alla stregua di un autentico “scambio economico”.
Nel paragrafo successivo si approfondirà quanto appena affermato, e si darà conto di come, non potendo essere considerata una prestazione di servizi, la fattispecie oggetto della causa principale non possa assumere rilievo ai fini IVA alla luce di nessuna di tali due tesi circa la finalità del tributo.
Prima di incentrare l’attenzione su tale aspetto della questione, tuttavia, sembra doveroso, ma soprattutto utile ai fini della comprensione dell’argomento, richiamare gli spunti offerti in merito da certa dottrina[5], la quale ha, in epoca ormai risalente, tracciato una distinzione molto netta, in diritto interno, tra l’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e quello dell’imposta di registro, all’interno del più ampio genus della tassazione delle attività poste in essere dall’impresa.
L’iter logico che consente di stabilire tale distinguo prende le mosse dalla definizione dell’IVA quale tributo indiretto «afferente ai risultati economici delle attività produttive autonomamente gestite»[6]; in questo senso, in quanto il carattere specifico del tributo è costituito dall’inerenza ad un’attività economica, e le singole operazioni prese in considerazione dal legislatore dell’IVA assumono rilievo solo in quanto espressione dei risultati di tale attività, è inevitabile che esistano atti o comportamenti che, pur riconducibili all’impresa, vanno necessariamente esclusi, a priori, dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto privi di rilievo ai fini della dimostrazione dei risultati conseguiti dall’impresa stessa.
Gran parte di tali atti e, più specificamente, quelli legati a modificazioni e vicende proprie della struttura dell’impresa, sono invece tradizionalmente considerati dal legislatore nazionale quale presupposto per l’applicazione dell’imposta di registro, il cui fine ultimo è, per l’appunto, quello di colpire i trasferimenti di ricchezza e, più astrattamente, le vicende patrimoniali dei contribuenti[7]: in ciò trova la propria ragion d’essere, secondo la tesi qui riportata, il principio di alternatività fra IVA e imposta di registro[8].
Quanto appena detto risulta illuminante con riferimento al caso di specie: l’aumento di capitale da parte di una società, a fronte del conferimento in denaro effettuato dal terzo che si inserisca così nella compagine sociale, non rientra, pacificamente, tra gli atti che evidenziano il conseguimento –già realizzatosi - di un risultato economico, ma, viceversa, si configura come finalizzato a tale conseguimento, e trova pertanto la propria collocazione in un momento logicamente e cronologicamente anteriore rispetto alla realizzazione degli utili[9]; pertanto, è escluso che esso possa in qualche modo assumere rilievo in ambito IVA[10].

2. Segue: L’esclusione della fattispecie dall’ambito IVA: la carenza di presupposto oggettivo.

Esaurite le considerazioni circa l’estraneità dell’operazione posta in essere dalla Kap Hag alla ratio dell’imposta, si procederà ora ad analizzare la questione da un’altra prospettiva, quella di fatto adottata dalla Corte per rispondere al quesito del giudice nazionale: ci si concentrerà, pertanto, sulla carenza del presupposto oggettivo dell’imposizione.
A tale proposito, giova ricordare che, secondo quanto affermato dalla Corte nella sentenza Mohr[11], la sussistenza di una prestazione di servizi, rilevante ai sensi dell’art. 2, punto 1, della VI Direttiva, e dunque idonea a configurarsi come presupposto oggettivo della tassazione IVA, implica che esista in concreto un soggetto (sia esso o meno un consumatore finale) che fruisca di un vantaggio, per così dire, «consumabile», in vista del quale abbia proceduto al pagamento di un corrispettivo.
Con riguardo a tale ultimo elemento, è dunque fondamentale, per potersi affermare la sussistenza di una prestazione di servizi, che l’operazione avvenga a titolo oneroso[12]; perché tale condizione sia soddisfatta, tuttavia, non è sufficiente che il soggetto che pone in essere la prestazione riceva una qualche «contropartita». Occorre altresì che intercorra, tra il corrispettivo ricevuto e l’operazione posta in essere dal prestatore, un legame diretto; in altri termini, quelli della sentenza Tolsma[13], occorre che tra il prestatore e il beneficiario si sia instaurato un rapporto – giuridico - nell’ambito del quale sussista uno scambio di reciproche prestazioni, che consenta di affermare che il corrispettivo ricevuto costituisce effettivamente il controvalore della prestazione effettuata[14].
Tale rapporto di reciprocità fra le prestazioni, da intendersi quale conditio sine qua non del rilievo della fattispecie ai sensi dell’art. 2, punto 1, della VI direttiva, è precisamente ciò di cui difetta l’operazione posta in essere dalla Kap Hag, come sottolineato dall’Avv. Generale Colomer nelle sue conclusioni per la causa[15], per poter essere ricompresa nel pur ampio genus delle attività economiche[16]: tale carenza è, pertanto, quanto basta ad escludere ogni rilievo della fattispecie a fini IVA.
Per meglio comprendere i motivi alla base di tale carenza, giova richiamare l’insegnamento che proviene dal diritto commerciale, circa la natura del contratto sociale e dei conferimenti effettuati dai singoli soci. Come messo in luce da parte della dottrina, infatti, se nei contratti di scambio si può affermare che la prestazione di ciascuna parte realizza direttamente, e definitivamente, l’interesse dell’altra, ciò non avviene nei contratti sociali, nei quali le singole prestazioni (leggi: i conferimenti dei soci) sono preordinate allo svolgimento in comune dell’attività, e non realizzano pertanto, quanto meno direttamente, l’interesse della controparte, che è conseguito solo attraverso l’effettivo esercizio di tale attività, e la, eventuale, percezione di utili[17].

3. La nozione di attività economica come trait d’union tra presupposto oggettivo e soggettivo della tassazione.

Alla luce di quanto incidentalmente affermato nel paragrafo precedente, circa la non appartenenza della fattispecie, oggetto della vertenza principale, al genus delle attività economiche, si comprende come la causa Kap Hag abbia costituito per la Corte del Lussemburgo un’ulteriore occasione per ritornare su un tema di estremo rilievo, già ampiamente dibattuto, come quello dei limiti propri del concetto di «attività economica». Tale nozione, alla luce della giurisprudenza in materia di applicabilità dell’IVA, si configura come la chiave fondamentale dell’interpretazione del sistema comune di tale imposta.
La sua determinazione, infatti, si configura all’interno di tale giurisprudenza come necessaria sia all’individuazione, in concreto, del presupposto soggettivo dell’imposizione, sia di quello oggettivo: in altri termini, dal momento che non vi è attività economica, salvo poche e determinate eccezioni[18], senza che vi sia un soggetto passivo a svolgerla, e che, d’altra parte, la sussistenza in concreto di una cessione di beni o prestazione di servizi rilevante ai sensi dell’art. 2 della VI Direttiva, si ricollega, in ultima analisi, alla sussistenza di un’attività che possa essere definita economica, è unicamente attraverso la delimitazione di tale concetto che è possibile per l’interprete, in ogni singolo caso, determinare l’assoggettabilità di un’operazione all’imposta, sotto entrambi i profili, soggettivo ed oggettivo.
Il fondamento di tale ricostruzione appare particolarmente evidente con riferimento alla giurisprudenza comunitaria in materia di detenzione di quote societarie, titoli azionari e obbligazionari in generale, nonché di atti di disposizione ad essi afferenti[19]; l’orientamento costante sul punto è nel senso di escludere il carattere economico dell’attività in questione[20]. In altri termini, uno dei principali limiti tracciati per via giurisprudenziale alla nozione di attività economica, per il resto assai eterogenea e duttile, è quello previsto con riguardo all’attività di semplice gestione del patrimonio, quand’anche essa si realizzi attraverso atti di disposizione volti a conservarlo o ad incrementarlo[21], e dia luogo alla percezione di utili.
L’esclusione delle operazioni di questo genere dall’ambito IVA è stata motivata in modo eterogeneo dalla Corte, che ha in alcuni casi escluso la sussistenza di soggettività passiva in capo al soggetto che le poneva in essere, mentre in altre occasioni ha posto l’accento sulla non configurabilità di uno scambio di prestazioni, con riferimento ad una singola e determinata operazione[22]. Tale atteggiamento, interpretato da alcuni come il segnale di una sovrapposizione concettuale dei due aspetti dell’imposizione, idonea a creare un’oggettiva incertezza sulla loro portata[23], trova invece, si ritiene, una spiegazione sufficientemente coerente nella decisione del caso Cibo Participations[24], in occasione del quale la Corte ha, per così dire, tirato le fila della giurisprudenza precedente.
Dal principio affermato in tale sentenza[25], si evince che, nella decisione delle questioni in tema di imponibilità delle operazioni aventi ad oggetto partecipazioni sociali, il fulcro dell’indagine della Corte è sempre il carattere economico dell’attività posta in essere, sia che si tratti di verificare il presupposto soggettivo dell’imposizione, sia che sia in causa la sussistenza di quello oggettivo.
Più in dettaglio, e conseguentemente, laddove tale attività sia la sola esercitata, e non sia possibile dimostrarne il carattere economico, la tassazione sarà esclusa per carenza del presupposto soggettivo; qualora, al contrario, sussistano in capo al soggetto più attività, delle quali alcune chiaramente rilevanti in ambito IVA, l’attenzione della Corte si concentrerà sul profilo oggettivo dell’imposizione, al fine di verificare se l’attività controversa possa dirsi economica, in quanto si sostanzi nell’effettuazione di una delle operazioni imponibili ai sensi dell’art. 2, punto 1, della VI Direttiva.
In termini più astratti, e in conclusione: il presupposto soggettivo e quello oggettivo della tassazione a fini IVA sono in rapporto di interdipendenza, e il loro trait d’union è costituito dalla stessa nozione di attività economica.
Da tali considerazioni, si evince l’artificiosità di qualunque separazione troppo netta tra presupposto oggettivo e soggettivo della tassazione; nel contempo, si coglie la precisa scelta della Corte di Giustizia, peraltro ineccepibile dal punto di vista logico, di porsi in modo parzialmente differente, di fronte alla risoluzione dei quesiti sottoposti al suo giudizio, a seconda che sussistano a priori dei dubbi circa la carenza di soggettività passiva in capo a chi pone in essere una determinata operazione, o, al contrario, tale attribuzione non sia in discussione.

4. La motivazione della decisione Kap Hag.

Per tornare ora alla fattispecie oggetto della sentenza in commento, la motivazione resa dalla Corte per la propria decisione (pp. 36 ss. della sentenza) si ritiene possa confermare quanto affermato nel paragrafo precedente. L’iter logico seguito dai giudici comunitari muove infatti dalla constatazione che la carenza di carattere economico, ai sensi dell’art. 4, comma 2, nelle operazioni di mero acquisto e detenzione di quote sociali esclude la soggettività passiva in capo all’acquirente e proprietario.
Ora, tale affermazione non può che riferirsi allo status di soggetto passivo del socio, in quanto quello della Kap Hag non è in discussione[26]; tuttavia, di per sé, la sussistenza di soggettività passiva in capo al sig. Mehnert non presenta alcun rilievo ai fini della soluzione della vertenza de quo, ed essa non è, d’altra parte, rivendicata in alcun modo. La ragione per cui la Corte indulge in tale considerazione, si ritiene, si ricollega direttamente all’interdipendenza, di cui si è detto, fra presupposto soggettivo e oggettivo dell’imposizione, fondata, in ultima analisi, sul comune riferimento alla nozione di attività economica.
Dalla motivazione della sentenza in commento, in altri termini, si evince che l’indagine circa il carattere economico dell’attività posta in essere dalla Kap Hag (e parificata dai giudici comunitari ad una compravendita di partecipazioni sociali), il cui esito negativo, nella precedente giurisprudenza, ha condotto ad escludere la sussistenza di soggettività passiva in capo ad alcune società, è nel caso di specie determinante, invece, ai fini della sua esclusione dal novero dei presupposti oggettivi dell’imposizione IVA, per quanto posta in essere da un soggetto passivo[27].
In tal senso, appare confermato non solo il fondamentale ruolo giocato dalla nozione di attività economica nella determinazione dei presupposti dell’imposizione, ma, altresì, il carattere centrale attribuitole dalla Corte, in una prospettiva che presenta più di un punto di contatto con quanto in precedenza affermato, circa la possibilità di individuare nell’afferenza ad un’attività economica il carattere saliente dell’imposta sul valore aggiunto.

5. L’effettiva deducibilità delle spese sostenute dalla Kap Hag; la nozione di «spese generali».

Una volta statuito il principio dell’estraneità dell’emissione di nuove quote sociali all’ambito IVA, la Corte non ha proseguito nell’analisi dell’ulteriore questione sottoposta dal Bundesfinanzhof, in quanto divenuta ormai priva di oggetto.
Ciò, evidentemente, in quanto il giudice a quo tedesco aveva impostato la questione circa l’effettiva deducibilità dell’IVA, assolta in rivalsa dalla Kap Hag a fronte della consulenza, sul presupposto – erroneo – che l’ammissione del nuovo socio cui, nella lettura dell’amministrazione finanziaria nazionale, tale operazione passiva si ricollegava, fosse un’operazione esente, ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), n. 5, della VI Direttiva.
Trattandosi invece di un’operazione hors champ, è legittimo interrogarsi, alla luce delle disposizioni del sistema comune, nonché di quelle nazionali che, più o meno fedelmente, le recepiscono, circa la concreta possibilità che l’IVA assolta dall’impresa per la prestazione di servizi in questione resti effettivamente a suo carico, alla stregua di quanto accadrebbe nell’ipotesi di un qualsiasi consumatore finale, e non di un soggetto IVA.
L’eventualità in questione, già ad un primo impatto, non convince; in un’ottica prettamente nazionale, infatti, le spese sostenute da un’impresa per una consulenza legale sarebbero senz’altro deducibili dal computo del reddito, e, verosimilmente, sarebbe considerata passibile di detrazione anche l’IVA contestualmente assolta in rivalsa.
Ciò in quanto, ai sensi del combinato disposto del primo e secondo comma dell’art. 19, d.p.r. 633/72, è detraibile l’IVA assolta sugli acquisti effettuati da un soggetto passivo nell’esercizio dell’impresa, e il diritto in questione è escluso unicamente nel caso di acquisti afferenti ad una (determinata) operazione esente o comunque non soggetta a imposta.
Si noti come la regola in questione, confrontata con la disposizione di cui all’art. 17 della VI Direttiva, si configuri come un autentico “rovesciamento” di tale norma[28], che prevede invece, in positivo, la deducibilità dell’imposta assolta nel solo caso di acquisti afferenti ad operazioni imponibili. L’inversione di prospettiva operata dal legislatore nazionale, peraltro, è stata ritenuta dalla dottrina non solo proficua, ma necessaria, nella misura in cui soltanto in questo modo è possibile garantire, sul piano normativo, la detraibilità dell’IVA assolta su quegli acquisti che, pur non presentando un autentico nesso con una singola e determinata operazione imponibile, idonea a conferire senz’altro al soggetto passivo il diritto alla detrazione, afferiscono tuttavia all’attività dell’impresa nel suo complesso, configurandosi, in questo senso, alla stregua di “spese generali”[29].
Affrontando ora il problema nell’ottica comunitaria, si ritiene che nel caso Kap Hag potrebbe trovare applicazione quanto statuito dalla Corte di Giustizia in occasione della pronuncia, precedentemente citata, Cibo partecipations, in materia, per l’appunto, di «spese generali»[30]. Ai sensi del principio espresso in tale decisione[31], infatti, le spese sostenute dalla società tedesca potrebbero essere ritenute deducibili proprio in quanto inerenti non ad una singola operazione imponibile, posta in essere dalla Kap Hag, ma al complesso della sua attività economica e destinate, come tali, a ripercuotersi comunque sul prezzo dei servizi resi ai propri clienti.
Dalla lettura della complessa motivazione offerta nella pronuncia del 2001, si evince, come sembra, tutta la difficoltà incontrata dalla Corte di Giustizia nel conciliare in qualche modo tale – condivisibile – soluzione con la formulazione dell’art. 17 della Direttiva che, come già ricordato, ammette la detrazione, di fatto, soltanto nel caso in cui sia rinvenibile un collegamento diretto con una specifica operazione imponibile.
Tale difficoltà ha forse determinato la poca chiarezza delle argomentazioni proposte dalla Corte per suffragare le proprie affermazioni; a prescindere comunque da ogni considerazione in merito, si ritiene tuttavia che la sola conclusione possibile, anche ai sensi della giurisprudenza comunitaria, sia quella per cui l’IVA assolta in rivalsa dalla Kap Hag, in quanto configurabile come spesa generale, dovrebbe essere interamente detraibile[32].

 
 

[1]La vertenza che ha dato origine alla sentenza in commento si sostanzia nella negazione, da parte dell’amministrazione finanziaria tedesca, della possibilità, per la società di persone Kap Hag, di portare in detrazione l’IVA assolta in rivalsa sulle spese sostenute a fronte di una consulenza legale. Tale prestazione era stata fornita alla società in occasione della novazione del contratto sociale, conseguente all’ingresso in società di un nuovo socio, previo conferimento di un importo di denaro: l’impossibilità di procedere alla detrazione dell’IVA, secondo l’amministrazione, si giustificava per l’essere il costo in questione (integralmente) afferente ad un’operazione esente, quale, ai sensi della norma interna di recepimento dell’art. 13, parte B, lett. d), n. 5 della VI Direttiva IVA, la cessione di quote societarie. Il giudice a quo tedesco, con riferimento a tale vicenda, ha sottoposto ai giudici del Lussemburgo due quesiti. Con il primo, il Bundesfinanzhof ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla configurabilità di una prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 2, punto 1, della VI Direttiva, per il caso che una società procedesse all’emissione di quote contro conferimento in denaro; con il secondo, subordinato alla effettiva sussistenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso nell’ipotesi in questione, nonché alla sua esenzione da IVA ai sensi dell’art. 13 della VI Direttiva, le ha chiesto di esprimersi sull’eventuale carattere accessorio di tale prestazione che, ai sensi dell’art. 19, punto 2 della stessa direttiva, varrebbe ad escluderla dal calcolo del prorata di cui al punto 1 di tale norma, lasciando conseguentemente invariata la misura del diritto a detrazione in capo alla società.
[2] A tale proposito, occorre rilevare il dubbio espresso, in sede di rimessione del quesito alla Corte, da parte del Bundesfinanzhof. Tale perplessità concerne il contratto che consente al nuovo socio di entrare a far parte della compagine sociale: non è chiaro, secondo quanto affermato dal tribunale tedesco, se tale accordo si instauri tra la società, in quanto persona a sé stante, e l’acquirente della quota, ovvero, trattandosi di una società di persone e configurandosi il contratto come plurilaterale, se quest’ultimo leghi in effetti ogni singolo socio a quello nuovo. Senza alcuna pretesa di approfondire la questione, si rimanda sul punto a quanto affermato dalla dottrina nazionale, secondo la quale il contratto sociale si configura senz’altro come accordo plurilaterale (GALGANO, 7], 3).
[3] La caratterizzazione del tributo come imposta sui consumi è stata affermata a più riprese dalla giurisprudenza comunitaria (si veda, da ultimo, Corte Giust., 29 febbraio 1996, C-215/94); tale prospettiva è stata fatta propria anche dalla Suprema Corte italiana (cfr. Cass., sez. I, 13 marzo 1992, n. 3078). In dottrina, è a favore di tale impostazione TESAURO, 16], 196.
[4] In questo senso, fra gli altri, LUPI, 9], 282.
[5] FEDELE, 3], 146 ss.
[6] FEDELE, 3], 146.
[7] Sul punto, cfr TESAURO, 16], 235, il quale sottolinea che, sebbene “imposta sui trasferimenti di ricchezza” sia la tradizionale definizione riservata al tributo in questione, il suo effettivo campo di applicazione è in realtà più ampio, comprendendo anche atti non traslativi, purché a contenuto economico. Tale precisazione non fa che caratterizzare ulteriormente, e per antitesi, l’imposta di registro rispetto all’IVA.
[8] Sui risvolti pratici di tale alternatività, si veda TESAURO, 16], 253.
[9] Nei termini impiegati da FEDELE, 3], 163, “(…) questi fenomeni si pongono a monte dell’attività svolta dalla società proprio in quanto inerenti alle strutture organizzative unitariamente e complessivamente considerate”. Sul punto, cfr. anche GALGANO, 7], 4. A margine delle presenti osservazioni, e con riferimento alla distinzione, logica e cronologica, che necessariamente sussiste tra apporto di capitali in società e realizzazione di utili, si vuole qui richiamare, seppure per sommi capi, il dibattito dottrinale in materia di cosiddetto «sovrapprezzo azionario». Si indica con tale termine «la somma percepita dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale» (TESAURO, 16], 131); in tale prospettiva, il sovrapprezzo equivale alla «differenza tra il valore normale, il quale consiste nel valore iniziale, corrispondente ai conferimenti, ed il valore reale o effettivo della partecipazione, corrispondente alla quota del patrimonio delle società» (MORO VISCONTI, SARDI, 11], 9173). Nel caso in cui la società proceda all’emissione di nuove azioni è quindi legittimata, ovvero tenuta ex lege, come avviene nel caso di esclusione del diritto di opzione, a richiedere all'acquirente la corresponsione di tale sovrapprezzo; l’importo supplementare così versato ha la funzione di adeguare il nuovo conferimento al valore reale della partecipazione, determinato in riferimento al patrimonio della società, piuttosto che al suo capitale (MORO VISCONTI, SARDI, 11], 9174). Con riguardo all'imponibilità del sovrapprezzo, la scelta del nostro legislatore (v. art. 97 T.U.I.R.) è da tempo, e precisamente dal 1925, consolidata in senso negativo; un progetto legislativo orientato a rendere tassabili tali importi, risalente al 1991, era stato accolto da perplessità tali da indurre i suoi promotori ad abbandonarlo. Tale scelta legislativa si giustifica in ragione della contiguità della fattispecie in questione ad un conferimento in società, piuttosto che ad un'entrata di tipo reddituale (in questo senso, gran parte della dottrina; ex multis, MORO VISCONTI, SARDI, 11], 9174; TESAURO, 16], 131; DEZZANI, 3], 4482). Occorre tuttavia segnalare il dissenso di parte della dottrina sul punto. In particolare, si è sostenuta l'assimilabilità del sovrapprezzo alla realizzazione di un utile, nell'eventualità in cui esso sia percepito su azioni emesse al momento della costituzione della società, ovvero sia richiesto all'azionista che esercita il diritto di opzione (GALGANO, 6], 128); altra dottrina, in considerazione della libera disponibilità di tali somme, una volta integrata la riserva legale, ha individuato nel disposto dell'articolo 97 del T.U.I.R. la previsione di una vera e propria esenzione, e non, invece, la semplice esplicitazione normativa della non imponibilità della fattispecie (DI SABATO, 4], 288).
[10] In ambito nazionale, coerentemente, all’aumento di capitale da parte di una società, qualunque forma esso assuma, si applica l’imposta di registro. In particolare, ai conferimenti da parte dei soci, che abbiano ad oggetto un importo di denaro, si applica ora la tassa in misura fissa, in luogo della precedente aliquota dell’1%, giusta la modifica legislativa attuata dall’art. 10, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
[11] Corte Giust., 29 febbraio 1996, C-215/94. I concetti vi affermati sono stati successivamente ripresi e ampliati dalla Corte; cfr. Corte Giust., 18 dicembre 1997, C-384/95; Id., 21 marzo 2002, C.174/00; Id. 17 settembre 2002, C. 498/99.
[12]Corte Giust., 1° aprile 1992, C-89/81.
[13] Corte Giust., 3 marzo 1994, C-16/93.
[14] In tema, da ultimo, BOURGEOIS, 1], 51; STRADINI, 14], 153.
[15] Presentate il 6 febbraio 2003.
[16]I giudici comunitari hanno in più di un’occasione affermato l’estensione della categoria in questione (v., ad esempio, Corte Giust., 4 dicembre 1990, C-186/89); tale interpretazione si pone, peraltro, in perfetta sintonia con l’intenzione manifestata dal legislatore comunitario, nel senso di estendere il più possibile l’ambito di applicazione del tributo comunitario per eccellenza, in modo da salvaguardarne la neutralità rispetto agli scambi economici, nonché il carattere di imposta generale sui consumi.
[17] Sul punto, molto chiaramente, GALGANO, 7], 4.
[18] Tipicamente, nell’ipotesi di importazione di un bene che, ai sensi del punto 2 dell’art. 2, costituisce il presupposto per l’applicazione dell’IVA indipendentemente da ogni considerazione circa la soggettività passiva del soggetto che effettua tale operazione.
[19] Sul punto: Corte Giust., 20 giugno 1991, C-60/90; Id., 20 gennaio 1993, C-333/91; Id., 20 giugno 1996, C-155/94; Id., 14 novembre 2000, C-142/99; Id., 27 settembre 2001, C-16/00. Per un’analitica ricostruzione dell’orientamento palesato dai giudici comunitari in tali pronunce, cfr., da ultimo, BOURGEOIS, 1], 39 ss.
[20] Si noti che tale orientamento è apparso tanto costante e radicato da indurre il legislatore italiano a modificare l’art. 4 del testo unico in materia di IVA, escludendo, anche in deroga alla presunzione assoluta di cui al comma 2, il carattere economico di talune attività – e dunque lo status di soggetti IVA per le società che le pongano in essere in modo esclusivo - , quali, tipicamente, il possesso di beni immobili, di taluni beni mobili e di immobilizzazioni.
[21] Sul punto, in particolare, MONACO, 10], 20, che individua nell’investimento una forma di detenzione, per così dire, «dinamica» del patrimonio.
[22] In questo senso, nella pronuncia Polysar (Corte Giust., 20 giugno 1991, cit.) il rifiuto di riconoscere ad una holding pura la facoltà di detrarre l’imposta assolta a monte si è fondata in modo esclusivo sull’impossibilità di considerare «soggetto passivo» ai fini IVA una società la cui sola attività fosse costituita dalla detenzione di partecipazioni sociali; allo stesso modo, anche la decisione della causa Wellcome Trust (Corte Giust., 20 giugno 1996, cit.) è stata sostanzialmente determinata dall’impossibilità di considerare come «economica» ai sensi dell’art. 4, comma 2, della VI Direttiva l’attività di mera gestione del patrimonio concretamente svolta dalla ricorrente, alla stregua di qualunque investitore privato, per quanto si estrinsecasse nell’effettuazione di investimenti anche molto rilevanti: il che, si ritiene, equivale a dire che il trustee ricorrente in via principale non è un soggetto passivo (Contra, CONFALONIERI, 2], 7). Al contrario, nel caso Sofitam (Corte Giust, 20 gennaio 1993, cit.), nel quale non potevano avanzarsi dubbi sulla soggettività passiva della ricorrente in via principale, una holding mista, la Corte si è riferita alla circostanza che la percezione di dividendi non costituisce corrispettivo per alcuna attività economica – e dunque, a rigore, al fatto che nessuna prestazione di servizi è concretamente configurabile a fronte di tale percezione – per escludere un qualsiasi rilievo nell’ambito del sistema IVA di tali introiti della società, i quali non possono, per questa ragione, essere inclusi nel calcolo del prorata; gli stessi presupposti hanno consentito ai giudici comunitari di non ritenere rilevanti ai fini IVA gli interessi percepiti da una holding, soggetta ad imposta per talune sue attività, sui prestiti accordati alle proprie controllate, in occasione della pronuncia Floridienne Berginvest (Corte Giust., 14 novembre 2000, cit.).
[23] MONACO, 10], 13.
[24] Corte giust., 27 settembre 2001, C-16/00.
[25] Astraendo dalla concreta fattispecie in questione nella vertenza tra la Cibo participations e l’amministrazione francese, si tratta del principio per cui può ritenersi economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della VI direttiva, e dunque idonea a conferire la soggettività passiva al soggetto che la eserciti, l’attività che implichi il compimento di operazioni soggette a IVA, ex art. 2 della stessa direttiva, e dunque la cessione di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso.
[26] Ciò in considerazione sia del suo oggetto sociale (acquisizione di un diritto di superficie su un’area edificabile, successiva costruzione di edifici all’interno di un centro commerciale e concessione in locazione e gestione a terzi di tali locali), che dell’attività concretamente svolta, seppure sottoforma di atti preparatori (di per sé bastevoli a conferirle lo status di soggetto passivo: si veda Corte Giust., 14 febbraio 1985, C-268/83; Id., 21 marzo 2000, C-110 - 147/98, nonché, da ultimo, la ricostruzione di tale giurisprudenza da parte di TASSANI, 15], 72 ss.): la sua soggettività IVA appare quindi del tutto fuori discussione, e ciò a prescindere da qualsiasi considerazione sulla forma scelta per la sua conduzione (fondo di gestione immobiliare chiuso), come impone lo stesso disposto dell’art. 4 della VI Direttiva.
[27] Il passaggio della sentenza in commento in cui si rinvengono le fasi di tale operazione concettuale è quello racchiuso tra il punto 38 e il 41.
[28] SALVINI, 12], 142.
[29] Cfr. quanto affermato sul tema da LUPI, 8], 279 e STEVANATO, 13], 943.
[30] Corte giust., 27 settembre 2001, prec. cit., punti 27-35.
[31] La vertenza principale riguardava la detrazione dell’IVA assolta in rivalsa dalla Cibo partecipations, holding francese, a fronte di alcune consulenze prestate nell’ambito di un’operazione di acquisto di partecipazioni sociali. Tale ultima attività, nel caso deciso nel 2001 come in quello trattato dalla sentenza in commento, è stata ritenuta dalla Corte priva di rilievo a fini IVA.
[32] Si noti per inciso come la soluzione concreta che, come si è cercato di dimostrare, appare l’unica coerente con il principio di neutralità del tributo, sia quella prospettata dal giudice a quo tedesco, sia pure attraverso un iter argomentativo del tutto errato nei presupposti.

 
 

1] BOURGEOIS M., I soggetti passivi: la nozione di attività economica, i diversi tipi di attività economica e professionale, in Di Pietro (a cura di), Lo stato della fiscalità nell’Unione Europea – L’esperienza e l’efficacia dell’armonizzazione, Scuola di polizia tributaria, Roma, 2003, 29 ss.
2] CONFALONIERI S., Iva – Cessione di partecipazioni, locazione di beni e nozione di attività economica nella Sesta Direttiva 77/388/CEE, in Riv. dir. trib., 1997, 3 ss.
3] DEZZANI F., Manovre elusive non consentite. Distribuzione sovrapprezzo emissione azioni, in Il Fisco, 1994, 4482.
4] DI SABATO F., Manuale delle società, Utet, Torino, 1995.
5] FEDELE A., Struttura dell’impresa e vicende dell’azienda nell’IVA e nell’imposta di registro, in AA.VV., La struttura dell’impresa e l’imposizione fiscale, Atti del convegno di S.Remo (21-23 marzo 1980), Cedam, Padova, 1981, 146 ss.
6] GALGANO F., La società per azioni, Cedam, Padova, 1988.
7] GALGANO F., Diritto commerciale: le società, Zanichelli, 6° edizione, Bologna, 2000-2001.
8] LUPI R., Delega IVA e limiti alla detrazione sugli acquisti; dai criteri forfetari all’indetraibilità specifica, in Rass. Trib., 1997, 273 ss.
9] LUPI R., Diritto tributario, parte speciale, i sistemi dei singoli tributi, Giuffrè, Milano, 2000.
10] MONACO C., Le attività finanziarie tra esenzione ed esclusione nella disciplina dell’IVA: l’interpretazione della Corte di Giustizia, in Riv. dir. fin., 1998, II, 3.
11] MORO VISCONTI G. e SARDI N., Il sovrapprezzo azionario non è reddito imponibile, in Il Fisco, 1992, 9172
12] SALVINI L., La detrazione IVA nella VI direttiva e nell’ordinamento interno: principi generali, in Riv. dir. trib., 1998, I, 135.
13] STEVANATO D., La detrazione dell’IVA a seguito del d.lg. 313 del 1997, in Riv. dir. trib., 1998, I, 939.
14] STRADINI F., Le prestazioni di servizi, in Di Pietro (a cura di), Lo stato della fiscalità nell’Unione Europea – L’esperienza e l’efficacia dell’armonizzazione, Scuola di polizia tributaria, Roma, 2003, 150 ss.
15] TASSANI T., Attività economiche preparatorie e detrazione IVA, in Di Pietro (a cura di), Lo stato della fiscalità nell’Unione Europea – L’esperienza e l’efficacia dell’armonizzazione, Scuola di polizia tributaria, Roma, 2003, 72 ss.
16] TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, II, parte speciale, 6° edizione, UTET, Torino, 2002.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG