TributImpresa
n°3-2005
 

Stefania GIANONCELLI

 
 

Esercizio non economico delle libertà comunitarie e circolazione di capitali: il caso Barbier (nota a Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. V, 11 dicembre 2003, C-364/01).

 
 

1. Le disposizioni in materia di libera circolazione di capitali e la loro interpretazione da parte della Corte di Giustizia.

Con sentenza 11 dicembre 2003, resa nel contesto di una vertenza che opponeva gli eredi del signor Barbier all'amministrazione fiscale olandese, la Corte di Giustizia si è nuovamente pronunciata sul tema della compatibilità con il diritto comunitario delle distinzioni fra contribuenti, stabilite dai legislatori nazionali, in ragione del loro luogo di residenza. Il processo, intrapreso da quasi un decennio [1] e sostanzialmente volto alla graduale erosione della legittimità di tali distinzioni, si è in tal modo arricchito di una tappa ulteriore; nella fattispecie, si è esclusa la compatibilità con il Trattato di una normativa olandese, la quale subordinava alla residenza del de cuius il diritto alla detrazione, dal valore dell'immobile caduto in successione, dell'obbligo incondizionato di cedere a terzi la proprietà economica [2] su tale bene, gravante in capo allo stesso de cuius.
Si dirà subito che l’interesse della pronuncia in commento, che per molti aspetti si conforma alla precedente giurisprudenza, si ritiene risieda nella – e dipenda dalla - circostanza che la vertenza è stata decisa sulla scorta delle sole disposizioni in tema di circolazione di capitali [3].
A tale proposito, si rende necessaria una breve premessa; sino a pochi anni addietro, le pronunce della Corte di Giustizia in tema di imposte dirette non si sono mai fondate in maniera esclusiva sull'applicazione di tali norme, cui in passato non era neppure riconosciuta efficacia diretta all'interno degli ordinamenti nazionali [4]. La preclusione mostrata dalla giurisprudenza comunitaria verso il ricorso a queste disposizioni è stata determinata da vari fattori; in primo luogo, dalla necessità di dare attuazione al vecchio art. 67, cui si è provveduto unicamente nel 1988 [5], nonché dal tenore letterale della stessa norma stessa la quale, limitando la soppressione delle restrizioni ai movimenti di capitali a quanto necessario per il buon funzionamento del mercato comune, ha probabilmente legittimato un’interpretazione restrittiva del proprio disposto.
Si è inoltre rilevato in dottrina come la frequenza con cui, in concreto, ad una violazione delle norme in materia di circolazione di capitali si accompagni la lesione di una diversa libertà fondamentale, abbia spesso indotto la Corte a “tralasciare”, per così dire, l’applicazione del divieto in questione, ricorrendo in misura maggiore a quella delle altre disposizioni del Trattato [6]; in tal senso, la prima è stata definita «complementare» rispetto alle altre libertà comunitarie [7].
In merito a tale ultimo rilievo, e ai fini di una sua corretta comprensione, appare doveroso richiamare la ricostruzione della medesima giurisprudenza ad opera dell’Avvocato Generale Tesauro, nelle proprie conclusioni per la causa Safir [8]; secondo quanto affermato in tale sede, infatti, la distinzione tra l’ambito applicativo delle norme poste a garanzia della libera circolazione di capitali e quello delle disposizioni in materia di altre libertà costituirebbe una priorità irrinunciabile per la Corte di Giustizia. La sussistenza di un siffatto criterio generale nella giurisprudenza comunitaria trarrebbe conferma da quanto affermato nella sentenza Bachmann del 1992, in occasione della quale la Corte, nell’escludere l’applicazione del vecchio art. 67 al caso di specie, aveva precisato come le restrizioni considerate da tale norma fossero unicamente quelle riguardanti in maniera diretta i trasferimenti di capitali e non, invece, le limitazioni «che sono la conseguenza indiretta di restrizioni riguardanti altre libertà». Il solo caso in cui potrebbe dirsi legittima l’applicazione congiunta delle disposizioni in questione – laddove il loro impiego in via cumulativa o, addirittura, indifferente sarebbe, in linea generale, «quanto meno poco rigorosa», secondo quanto affermato nella medesima circostanza – è l’ipotesi in cui la normativa nazionale dovesse violare più di una libertà.
Le affermazioni dell’Avvocato Generale, del tutto ineccepibili su un piano teorico, sono state parzialmente smentite dalla successiva giurisprudenza della Corte, a partire dalla causa Svensson-Gustavvson [9]; del resto, nelle stesse conclusioni rese per la causa Safir, la pronuncia in questione non era andata esente da critiche sotto tale aspetto.
Come si è anticipato, questo stato di cose è recentemente mutato allorché, nel 2000, in occasione della decisione Verkooijen [10], la Corte ha per la prima volta esaminato il quesito pregiudiziale posto dal giudice a quo unicamente dal punto di vista della libera circolazione dei capitali; in questa prospettiva, la decisione Barbier si pone senz’altro come conferma di tale nuovo orientamento.
Non solo: nel caso di specie, la Corte ha fondato la propria decisione su tale principio, pur non trovandosi in una situazione del tutto identica a quella che le si era prospettata nella causa Verkooijen.
In tale ultima ipotesi, infatti, la questione non poteva concretamente essere risolta in altro modo, si ritiene, se non mediante il riferimento alle disposizioni che garantiscono la libera circolazione dei capitali. E’ pur vero che, tra le questioni pregiudiziali proposte dal giudice olandese, vi era anche quella circa la compatibilità della normativa nazionale con le disposizioni in materia di libertà di stabilimento, sulla quale la Corte non ha statuito in considerazione del giudizio di incompatibilità già espresso con riferimento alla libera circolazione di capitali; tuttavia, senza voler approfondire in questa sede i fatti controversi nella causa del 2000, non si ritiene che l’esclusione dal diritto all’esenzione sui dividendi riscossi da una società, in ragione della localizzazione di quest’ultima, che sia prevista ai danni di un contribuente residente possa integrare gli estremi di una violazione del diritto di stabilimento [11].
Al contrario, anche in considerazione del fatto che Barbier, a differenza di Verkooijen, avesse trasferito la propria residenza dai Paesi Bassi in Belgio, si ritiene che la sua situazione potesse teoricamente rilevare anche dal punto di vista della libera circolazione delle persone; la Corte non ha ritenuto di procedere in questo senso, ciò che si ricollega al secondo rilievo circa la pronuncia in commento.

2. La finalità economica sottesa all’esercizio delle libertà comunitarie e il suo carattere pregiudiziale ai fini dell’applicabilità del Trattato.

Alla vigilia della pubblicazione della sentenza Barbier, si era osservato in dottrina come tale decisione potesse costituire l'occasione adatta, per la Corte di Giustizia, di riconoscere il «valore assoluto delle libertà fondamentali», superando così il proprio precedente indirizzo, orientato a ritenere necessario, ai fini della concessione della tutela comunitaria, che l'esercizio delle libertà avvenisse per finalità economiche [12].
Effettivamente, nel caso di specie, Barbier non aveva alcuno scopo economico o professionale per trasferire la propria residenza in Belgio; nel caso Werner [13], tale circostanza aveva precluso ad un cittadino tedesco, libero professionista in Germania ed ivi sottoposto a tassazione per la totalità dei suoi redditi, ma residente in Olanda con il proprio nucleo familiare, di invocare l'estensione delle deduzioni per carichi di famiglia, previste dalla normativa tedesca a vantaggio dei soli residenti.
La decisione del ’93 era stata unicamente determinata, si ritiene, dalla circostanza che Werner non esercitasse alcuna attività economica nei Paesi Bassi, che fosse idonea a giustificare il permanere della sua residenza in quello Stato. Tale opinione sembra corroborata, in primo luogo, dal riferimento contenuto in sentenza ad un «elemento di estraneità» nella situazione del ricorrente, che avrebbe difettato nel caso di specie, e che si configurava invece come necessario a renderlo un soggetto suscettibile di tutela comunitaria [14]. Il richiamo a tale elemento, da parte dei giudici del Lussemburgo, poteva forse indurre a ritenere decisiva, ai fini della negazione dell'applicabilità al caso di specie delle norme in tema di libertà fondamentali, la circostanza che la tutela fosse richiesta da Werner contro lo Stato di cui era cittadino [15]; esso va invece interpretato, si ritiene, attraverso il confronto con la successiva pronuncia Asscher [16].
Nella vertenza che porta il suo nome, il ricorrente, libero professionista olandese residente in Belgio, percettore di redditi in entrambi gli Stati, lamentava una restrizione al proprio diritto di stabilimento, causata dalla normativa fiscale dei Paesi Bassi; in tale Stato, infatti, l’imposizione dei suoi redditi avveniva ad un’aliquota maggiore rispetto a quella applicata ai residenti, che pure esercitassero la sua stessa attività. In tale ipotesi la Corte, dopo aver verificato la sostanziale comparabilità delle due situazioni, determinata dalla circostanza che anche Asscher sottostava alla regola della progressività dell’imposta sui redditi, e non pregiudicata dal fatto che il cittadino olandese, in quanto residente belga, non fosse tenuto a versare contributi al regime di previdenza nazionale, dichiarò l’incompatibilità della normativa statale con l’art. 52 del Trattato, in tema di libertà di stabilimento.
La differenza sostanziale tra quest’ultimo caso e quello di Werner, determinante ai fini della loro diversa soluzione, è riassunta dalle parole della stessa Corte, che, riferendosi ad Asscher, ha riconosciuto che «a causa dell' esercizio di un' attività economica in uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine, egli si trova nei confronti di quest' ultimo in una situazione analoga a quella di qualsiasi altro soggetto che faccia valere, nei confronti dello Stato ospitante, i diritti e le libertà garantiti dal Trattato».
Le affermazioni da ultimo riportate confermano dunque che la ratio sottostante alla decisione Werner era unicamente quella di negare la tutela comunitaria al ricorrente, in considerazione dell’assenza di finalità economiche sottese al suo trasferimento all’estero; in tale prospettiva, e in considerazione della successiva giurisprudenza Asscher, si comprende il rilievo di quella dottrina straniera, secondo la quale sarebbe stata sufficiente la sussistenza di una pur minima attività economica svolta da Werner in Olanda, perché la Corte pervenisse ad una soluzione differente [17].
Per tornare ora alla pronuncia Barbier, si consideri la situazione concreta del de cuius. Egli aveva trasferito la propria residenza in Belgio, dove non svolgeva alcuna attività economica, continuando invece ad esercitare la propria professione in Olanda, e a detenervi alcuni immobili, poi trasferiti, in seguito al suo decesso, ai suoi eredi, sebbene gravati da un obbligo incondizionato di cessione.
Gli investimenti immobiliari, effettuati sul territorio nazionale da non residenti, così come la successione relativa a tali beni immobili, sono considerati movimenti di capitali ai sensi dell’elenco allegato alla Direttiva del 1988. Come tali, essi non possono costituire oggetto di restrizioni da parte dei legislatori nazionali, se poste in essere tra residenti degli Stati membri, restando impregiudicata la possibilità di adottare le misure indispensabili ad impedire le infrazioni della normativa fiscale statale, unicamente laddove tali misure non ostacolino le operazioni in questione, che siano realizzate in conformità al diritto comunitario. E’ dunque del tutto ineccepibile la scelta dei giudici comunitari di vagliare la legittimità della normativa olandese, che precludeva il diritto alla detrazione del citato obbligo di cessione ai non residenti, alla luce delle disposizioni di tale Direttiva.
Quanto all’esistenza di una restrizione, poi, nulla quaestio. Il trasferimento mortis causa di immobili posseduti da un non residente nel territorio nazionale, e, di conseguenza, gli investimenti di questo genere, risultavano più onerosi rispetto a quelli relativi agli stessi beni, ma appartenenti ad un residente dei Paesi Bassi; la normativa olandese, pertanto, si poneva in contrasto con il disposto delle norme del Trattato che sanciscono la libera circolazione di capitali e, in particolare, con la Direttiva del 1988 che provvede alla loro attuazione.
A rigore, in considerazione della normativa vigente all’epoca dei fatti controversi, la sola giustificazione cui avrebbe potuto appellarsi lo Stato resistente era l’applicazione dell’articolo 4 di tale Direttiva; pertanto, unicamente nel caso in cui si fosse dimostrato il carattere indispensabile della misura adottata limitando il diritto a detrazione in capo ai soli residenti, al fine di evitare violazioni della normativa fiscale nazionale, e, nel contempo, l’assenza di conseguenti pregiudizi per i movimenti di capitali effettuati in conformità al diritto comunitario, sarebbe stato possibile evitare la censura della disposizione controversa. Con riferimento a quanto appena affermato, occorre ricordare come, tra le argomentazione avanzate dai Paesi Bassi a difesa della legittimità della propria normativa, vi fosse la considerazione che il solo scopo dell’intera operazione posta in essere da Barbier prima del suo decesso e della caduta degli immobili in successione, fosse quello di sottrarsi all’applicazione della tassa di trasmissione, ovvero di posticiparla: tale argomento di difesa è stato però disatteso dalla Corte che, richiamando un proprio precedente, ha escluso che il mero conseguimento di un vantaggio fiscale, derivante al contribuente dall’esercizio di un proprio diritto comunitario, possa privarlo della tutela del Trattato [18].
Quanto alla possibilità, lasciata impregiudicata dall’art. 73D, di operare distinzioni fra i contribuenti in base al loro luogo di residenza, occorre osservare, in via preliminare, che tale disposizione non era ancora vigente al momento dei fatti controversi; in subordine, appare evidente come la legittimità di tali distinzioni debba essere valutata alla stregua della ricca giurisprudenza della Corte sul punto.
Come si legge nella decisione in commento, la disposizione olandese controversa costituisce una discriminazione «dissimulata», indicandosi con tale espressione una disparità di trattamento posta in essere in base ad un criterio diverso da quello stigmatizzato dal diritto comunitario – i.e. la nazionalità – ma cui conseguono, in concreto, i medesimi effetti [19]. Quanto alla carenza di motivazioni concrete, sottese alla distinzione in base al luogo di residenza, nel caso di specie, è sufficiente ricordare come il fatto stesso che uno Stato membro riservi eguale disciplina a due situazioni, dimostrando di considerarle equiparabili, per poi introdurre una qualche particolare limitazione a carico di quella che presenti un carattere transnazionale, sia idoneo a determinare una violazione del diritto comunitario [20]; come affermato dalla Corte, la normativa olandese in materia di imposta di successione e, segnatamente, di valutazione a fini fiscali del patrimonio trasferito mortis causa, controversa nella pronuncia in commento, non era basata «su una rigida distinzione fra diritti in rem e diritti in personam» [21]; pertanto, essa non assumeva quale criterio discriminante il luogo di residenza del defunto, se non per quanto atteneva alla possibilità di detrarre l'onere in questione, accordato unicamente, come ormai noto, nelle ipotesi in cui il de cuius fosse residente nei Paesi Bassi.
Conseguentemente, anche alla luce della precedente giurisprudenza in tema di discriminazioni indirette, la disposizione nazionale si è confermata incompatibili con il diritto comunitario.
Da quanto appena esposto, emerge chiaramente che la circostanza che Barbier non avesse trasferito, insieme alla propria residenza, un’attività economica, e che, comunque, non ne esercitasse nello Stato belga, non ha determinato alcuna preclusione alla presa in considerazione della sua situazione da parte della Corte di Giustizia. Sembrerebbe pertanto che l’inversione di orientamento, cui si accennava all’inizio, sia effettivamente avvenuta.
Occorre tuttavia sfumare tale affermazione, tenendo in considerazione la circostanza che la vertenza è stata decisa in applicazione della normativa in tema di circolazione di capitali. L’osservazione del governo olandese, secondo cui la successione di un bene mortis causa, come il mero investimento immobiliare, non costituiscono attività economiche, è un chiaro richiamo alla giurisprudenza Werner, che, tuttavia, non tiene conto della natura di tali operazioni, quali movimenti di capitali. In tal senso, affermazioni come quella contenuta in sentenza, circa l’accesso ai diritti conferiti dalla Direttiva del 1988 da parte dei cittadini comunitari, per il quale è priva di rilievo la sussistenza di elementi transfrontalieri ulteriori rispetto alla residenza, non possono assumere un significato più ampio di quello che in concreto possiedono e, segnatamente, essere estese anche all’applicazione delle altre libertà comunitarie.
Ben diverse sarebbero state le conseguenze della presente pronuncia, se la questione fosse stata esaminata alla luce del principio di libera circolazione delle persone; soltanto in quel caso, e nell’ipotesi in cui la Corte si fosse espressa nei medesimi termini con riguardo alle relative disposizioni, si avrebbe avuto il definitivo superamento dell’orientamento Werner.
Vi è da dire che i giudici comunitari avrebbero avuto, con la presente pronuncia, la concreta possibilità di smentire quanto affermato più di dieci anni addietro; il giudice a quo della causa Barbier, infatti, aveva ipotizzato l’incompatibilità della normativa nazionale con gli artt. 39 e 43 del Trattato, in materia, rispettivamente, di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento [22]. L’Avvocato Generale Mischo, del resto, nelle proprie conclusioni per la causa, si era pronunciato sul punto, ritenendo che la compatibilità della normativa olandese con il Trattato dovesse essere vagliata (anche) alla luce delle disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, ed affermando in maniera esplicita che «la successione di un residente olandese che aveva trasferito la sua residenza in un altro Stato membro, proseguendo la sua attività professionale nei Paesi Bassi, e che aveva acquistato in seguito un bene immobile situato nei Paesi Bassi» fosse una questione vertente su tale libertà [23].
L’inserimento del diritto di soggiorno fra quelli sanciti dal Trattato, i progressi compiuti in materia di tutela delle libertà comunitarie e, in generale, l’attuale stato di avanzamento dell’integrazione fra Stati membri, fortemente perseguita dalla stessa Corte di Giustizia, oltre che dalla Commissione, avrebbero forse richiesto un intervento di tal genere; i giudici del Lussemburgo, potendo, nel caso di specie, far ricorso all’applicazione delle norme in materia di circolazione dei capitali, hanno evidentemente ritenuto di non pronunciarsi sul punto.
D’altra parte, a prescindere dall’ovvia considerazione che, all’epoca dei fatti controversi nella causa Barbier, l’art. 18 del Trattato di Amsterdam non era ancora in vigore, e ponendosi in una prospettiva di più ampio respiro, si ritiene che l’affermazione, all’interno della fonte comunitaria primaria, del diritto di soggiorno in capo a tutti i cittadini dell’Unione non possa restare priva di conseguenze in ambito fiscale [24]. Pertanto, in un futuro non remoto, qualora si prospetti l’occasione di rivedere le proprie posizioni, così come espresse nella causa Werner, non è utopistico ipotizzare che la Corte di Giustizia non mancherà di procedere a tale revisione, rendendo attuale il diritto di ogni cittadino dell’Unione «di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri». Certamente, ciò comporterà un ulteriore avanzamento di quel processo di erosione di cui si diceva in precedenza, ma sarà lo scotto da pagare per far sì che, al pari di quanto accaduto per le altre libertà comunitarie, le nuove disposizioni del Trattato e, domani, quelle della Costituzione europea, non permangano allo stato di vuote formule, ma si riempiano dell’autentico significato scelto per loro dal legislatore comunitario.

 
 

[1] Il riferimento va in primis alla pronuncia Schumacker (sent., 14 febbraio 1995, in causa 279/93), in occasione della quale la Corte sancì l’incompatibilità con il diritto comunitario del differente trattamento, a fini fiscali, dei non residenti rispetto ai residenti, in presenza di circostanze concrete, idonee a rendere di fatto comparabili le due situazioni. Con riguardo a tale decisione, nonché alla successiva pronuncia Wielockx (sent. 11 agosto 1995, in causa 80/94), decisa sulla scorta del medesimo principio, la dottrina ha osservato come entrambe costituiscano una manifestazione della «crisi del tradizionale concetto di residenza» (MELIS, 8], 1158); tale locuzione sintetizza efficacemente il significato sotteso alle due sentenze, ossia il superamento della concezione rigida e formale del concetto di «residenza», a favore di una sua differente interpretazione, maggiormente duttile, che presuppone il costante riferimento alla situazione concreta del singolo.
[2] L'istituto in questione, proprio del diritto olandese, non trova autentici corrispondenti nel nostro ordinamento, benché presenti qualche punto di contatto con l'usufrutto; ai fini di un miglior inquadramento del concetto, che presenta, d'altra parte, rilievo solo marginale nell'analisi della pronuncia in commento, si rinvia alla sentenza Safe della Corte di Giustizia (sent. 8 febbraio 1990, in causa 320/88). In quell'occasione, i giudici comunitari definirono la cessione della proprietà economica su un determinato bene «il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario, anche se non viene trasferita la proprietà giuridica del bene» e lo assimilarono ad una cessione, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Sesta Direttiva in materia di imposta sul valore aggiunto.
[3] Le disposizioni che sanciscono tale libertà sono state modificate nel corso degli anni; all'epoca dei fatti controversi nella presente pronuncia, era ancora in vigore l'art. 67 del Trattato istitutivo, in base al quale gli Stati membri erano tenuti alla graduale soppressione, nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, delle restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti ai residenti negli stessi Stati, nonché all'eliminazione, in tale ambito, delle discriminazioni fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti, o sul luogo di collocamento dei capitali. A tale norma si è data attuazione con la Direttiva 88/361/CEE, il cui art. 1, senz'altro applicabile al caso Barbier, prevede laconicamente la soppressione delle restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra persone residenti negli Stati membri; l'allegato I fornisce un elenco delle operazioni considerate «movimenti di capitali», fra le quali figurano gli investimenti immobiliari (seconda categoria) e le successioni e i legati (undicesima categoria).
A titolo di completezza si segnala che gli artt. 67 ss. del Trattato sono stati sostituiti, a decorrere dal 1994, dagli artt. 73 B ss., in forza delle disposizioni del Trattato di Maastricht; la prima di tali disposizioni, divenuta art. 56 in seguito all'approvazione del Trattato di Amsterdam, vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali e ai pagamenti tra Stati membri, e tra Stati membri e paesi terzi; il successivo art. 73D, ora art. 58, garantisce comunque il diritto dei singoli Paesi di distinguere tra i contribuenti in ragione del luogo di residenza o di collocamento del capitale, e di adottare le misure necessarie ad impedire le violazioni, fra l'altro, delle proprie normative fiscali, purché tali misure non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti.
[4] Sent. Van Eycke, 21 settembre 1988, in causa 267/86; in ambito extra fiscale, si veda la sent. Casati, 11 novembre 1981, causa 203/80, in cui la Corte ha esplicitamente affermato la sussistenza di una differenza sostanziale fra il vecchio art. 67 del Trattato e le norme poste a garanzia delle altre libertà comunitarie; la distinzione in questione era determinata, nello specifico, dalla limitazione dell’obbligo di sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitali, sancito dal vecchio art. 67, «nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato unico» (sul punto si veda anche quanto osservato in dottrina da BALLARINO, 3], 338). L’inciso che circoscriveva in tal modo la portata della norma è scomparso dall'art. 73 B, nel vigore del quale è stata resa la decisione Bordessa e a., 23 febbraio 1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93, che ha sancito la diretta efficacia delle disposizioni in tema di libera circolazione dei capitali.
[5] Si veda la nota [3].
[6] Così AMATUCCI, 2], 153.
[7] La definizione è mutuata da TERRA-WATTEL, 10], 26.
[8] Causa C-118/96; le conclusioni sono state presentate il 23 settembre 1997, mentre la sentenza è stata resa il 28 aprile dell’anno successivo.
[9] Sent. 14 novembre 1995, in causa 484/93. La stessa decisione Safir, d’altra parte, non sembra si sia fondata su una netta qualificazione della fattispecie controversa come rientrante nell’ambito di applicazione della libera prestazione di servizi, ovvero delle norme in materia di circolazione dei capitali, dal momento che la Corte, come ha fatto in altre occasione, si è infatti limitata a non statuire sulla seconda, in considerazione dell’intervenuta pronuncia di incompatibilità della normativa nazionale con la prima.
[10] Sent. 6 giugno 2000, in causa 35/98.
[11] Salvo considerare la questione da un differente punto di vista e, segnatamente, da quello delle stesse società che distribuivano utili; in tale prospettiva, la normativa olandese poteva considerarsi lesiva del loro diritto a non stabilirsi affatto nei Paesi Bassi per raccogliervi capitale. Una tale lettura della vertenza appare legittima, fra l’altro, anche alla luce delle affermazioni dell’Avvocato Tesauro nelle citate conclusioni per la causa Safir (v. punto 18).
[12] TESAURO, 11].
[13] Sent. 26 novembre 1993, in causa 112/91.
[14] Questi i termini impiegati dalla Corte: «In assenza di un elemento di estraneità sufficiente perché possano trovare applicazione le norme del Trattato (…) l’articolo 52 deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro assoggetti i propri cittadini che, sulla base di qualifiche ed esperienze professionali acquisite in tale Stato svolgano la propria attività professionale sul suo territorio ivi percependo la totalità o la quasi totalità dei loro redditi (…) ad oneri fiscali più gravosi qualora non risiedano nello Stato medesimo, rispetto all’ipotesi in cui vi risiedano».
[15] Effettivamente, nella motivazione della sentenza Werner vi è un’affermazione che può indurre in inganno circa le reali argomentazioni sottese alla decisione della Corte; tuttavia, quando i giudici comunitari affermano che «il ricorrente è un cittadino tedesco che resta soggetto alla legge dello Stato di cui è cittadino», non si ritiene intendano affermare l’impossibilità di prendere in considerazione le violazioni del diritto comunitario perpetrate da uno Stato membro nei confronti dei propri cittadini. Si crede invece, e piuttosto, che la Corte abbia inteso definire la situazione di Werner come «puramente interna», ossia, secondo la definizione che ne è stata data dalla stessa giurisprudenza comunitaria «priva di qualsiasi collegamento ad una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario» (sent. Saunders, 28 marzo 1979, causa 175/78; su tale concetto si veda in dottrina CANNIZZARO, 4], 351 ss.), declinando in tal modo la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia; in altri termini, la Corte ha dichiarato l’impossibilità di garantire, ai sensi del Trattato, un diritto allo stabilimento che, nel caso di specie, non era stato esercitato (in questo senso, in dottrina, ACCILI, 1], 951; circa il rilievo esclusivamente interno della fattispecie, PISTONE, 9], 1492). Del resto, la giurisprudenza successiva, citata nella sentenza Barbier (v. punto 61 della motivazione) conferma che non sussiste alcuna aprioristica preclusione dei giudici del Lussemburgo ad accordare la tutela del Trattato contro il proprio Stato di appartenenza, purché la situazione dei ricorrenti presenti un fattore di collegamento con il diritto comunitario.
[16] Sent. 27 giugno 1996, in causa 107/94.
[17] Così TERRA – WATTEL, 10], 46. AMATUCCI, 2], 134, osserva, inoltre, come i giudici comunitari non si siano preoccupati di stabilire in concreto un nesso tra il trasferimento della residenza di Asscher in Belgio e l’esercizio in tale Paese di un’attività economica, con il che si dimostra, sostanzialmente, che non è tanto in virtù della finalità economica perseguita dal soggetto comunitario che utilizza una libertà del Trattato che la Corte si risolve ad accordare la propria tutela, quanto in considerazione del mero fatto che un’attività economica sia in concreto posta in essere.
[18] Si veda quanto affermato nella causa Eurowings, sent. 26 ottobre 1999, in causa C-249/97.
[19] La nozione di discriminazione dissimulata, o indiretta, costituisce un’elaborazione puramente giurisprudenziale; la Corte ne ha fatto uso per la prima volta nella risalente sentenza Sotgiu (12 febbraio 1974, in causa 152/73), in ambito extrafiscale. In materia fiscale, essa ha trovato applicazione, ex multis, nella causa Biehl (8 maggio 1990, in causa 175/88), Commertzbank (13 luglio 1993, in causa 330/91), Halliburton (12 aprile 1994, in causa 1/93); il tema è stato oggetto di approfondimenti soprattutto da parte della dottrina straniera (LENAERTS, 6], MALHERBE, 7], GARRONE, 5]).
[20] Tale considerazione si trovava, ad esempio, a fondamento della sentenza Avoir Fiscal (28 gennaio 1986, in causa 270/83), nonché della pronuncia Saint Gobain, ( sent. 21 settembre 1999, in causa C-307/97).
[21] V. punto 68 della motivazione.
[22] Nel caso di specie, si sarebbe trattato probabilmente di un’applicazione del genere di quelle che si sono qui definite come «congiunte», piuttosto che cumulative o, peggio, indifferenti, delle disposizioni in materia di libertà comunitarie; pertanto, essa non sarebbe stata probabilmente passibile di censura alla luce delle osservazioni dell’Avvocato Tesauro.
[23] I termini impiegati dall’Avvocato Generale Mischo, che, in altro punto delle proprie conclusioni, sembra alludere al carattere anche solo potenziale dell’esercizio di un’attività economica in Belgio, da parte del nazionale olandese che vi trasferisca la propria residenza, richiamano un’osservazione della dottrina, formulata all’epoca della pronuncia Werner (AMATUCCI, 2], 134); era stata infatti sottolineata – e criticata - l’indifferenza della Corte circa la possibilità che il cittadino tedesco trasferisse, in futuro, la propria attività economica in Olanda, Paese di residenza, e, pertanto, circa l’idoneità della normativa tedesca a ledere potenzialmente la sua libertà di stabilimento.
[24] In questo senso, sembra, anche TESAURO, 11].

 
 

1] ACCILI B., L’art. 48 e la fiscalità diretta: il caso Schumacker, in Riv. Dir. Trib., 1995, I, 939 ss.
2] AMATUCCI F., Il principio di non discriminazione fiscale, Padova, 1998.
3] BALLARINO T., Lineamenti di diritto comunitario, IV ed., Padova, 1993.
4] CANNIZZARO E., Esercizio di competenze comunitarie e discriminazioni a rovescio, in Diritto dell’Unione europea, 1996, 351.
5] GARRONE P., La discrimination indirecte en droit communautaire: vers une théorie générale, in Revue Trimestrielle de Droit Européen, 1994, 425.
6] LENAERTS K., L’égalité de traitement en droit communautaire. Un principe unique aux apparences multiples, in Cahiers de droit européenne, 1991, 3.
7] MALHERBE J., L’égalité en matière fiscale dans la jurisprudence de la Cour de Justice, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 1994, 883.
8] MELIS G., Libertà di circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e principio di non discriminazione nell'imposizione diretta: note sistematiche alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in Rass. Trib., n. 4, 2000, 1151 ss.
9] PISTONE P., La non discriminazione anche nel settore dell’imposizione diretta: intervento della Corte di Giustizia, in Dir. Prat. Trib., II, 1995, 1471.
10] TERRA B.-WATTEL P., European Tax Law, Kluwer, 1997.
11] TESAURO F., Il ruolo della Corte di Giustizia nel coordinamento della tassazione delle società - Schema della relazione svolta alla conferenza della Commissione europea su “EU Corporate Tax Reform: Progress and New Challenger” (Roma-Ostia, 5 dicembre 2003), in Tributimpresa, n. 1, 2004.

 


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