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1. La posizione giurisprudenziale sulla tassazione della indennità
per ferie non godute. 2. Le posizioni della prassi amministrativa fiscale
e previdenziale. 3. La posizione della dottrina. 4. Il decreto legislativo
n. 66 dell’8 aprile 2003: nuove possibili spunti sulla tassabilità
dell’indennità per ferie non godute.
Il diritto di fruire
delle ferie annuali retribuite, originariamente riconosciuto soltanto ad
alcune categorie, (impiegati ex art. 7 r.d.l. n. 1825/1924, addetti a
pubblici servizi di trasporto in concessione , ex art. 22, comma 2, all.
A, l. n. 148/1931) è oggi esteso alla generalità dei lavoratori
subordinati, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato [1],
ovvero assunti con patto di prova[2]. Come
noto, in caso di mancata fruizione delle ferie, imputabile al datore di
lavoro o ad eccezionali ed ostative necessità aziendali, in aggiunta al
compenso per l’attività lavorativa svolta durante il periodo feriale,
spetta al lavoratore un ulteriore emolumento ripristinatorio del mancato
congedo fruito, comunemente denominato come “indennità sostitutiva delle
ferie non godute”. La questione della tassabilità o meno, come reddito
di lavoro dipendente, dell’indennità per ferie non godute, in presenza di
un consolidato indirizzo interpretativo giurisprudenziale che propende per
una nozione onnicomprensiva di retribuzione, sembrerebbe essersi
definitivamente risolta in senso affermativo. Ed in effetti la recente
sentenza della Corte di legittimità in commento non aggiunge ulteriori
argomenti a sostegno del consolidato indirizzo interpretativo
giurisprudenziale che ritiene assoggettabile a tassazione l’indennità per
ferie non godute[3]. Essa
tuttavia offre lo spunto per alcune riflessioni anche alla luce del
recente decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003, che dopo ben un
decennio recepisce le disposizioni in materia di orario di lavoro
contenute nella direttiva n. 93/104/Ce nonchè nella direttiva n.
2000/34/Ce. Prima di esaminare le disposizioni di quest’ultimo decreto
per la parte che qui ci interessa, si procederà ad una breve sintesi dello
stato della questione.
1. La posizione giurisprudenziale sulla
tassazione della indennità per ferie non godute.
La Corte di
legittimità con la sentenza 26 settembre 1994 n. 7868[4]
si pronunciò per la prima volta regime fiscale della cd “indennità per
ferie non godute”, affermandone la tassabilità. La Corte giungeva a
tale conclusione in virtù di una ampia nozione fiscale di reddito di
lavoro dipendente, di cui all’art. 48 del TUIR n. 917/1986 rispetto a
quella assunta dalla giurisprudenza ai fini del calcolo del trattamento di
fine rapporto e del regime di prescrizione applicabile[5]. Il
ricordato intervento della Corte di legittimità, a favore della
tassabilità dell’indennità in questione[6],
ha condizionato l’orientamento della giurisprudenza successiva, se si
escludono sporadiche decisioni, alcune delle quali anche coeve alla
predetta sentenza n. 7868[7],
ovvero di poco precedenti o successive. I più recenti interventi della
giurisprudenza di merito[8]
e di legittimità[9],
ad eccezione di qualche isolata pronuncia[10],
non si discostano da questo indirizzo interpretativo, ritenendo perciò
tassabile l’indennità in parola, nella sua natura di reddito di lavoro
dipendente.
2. Le posizioni della prassi amministrativa fiscale
e previdenziale.
Anche l’Amministrazione finanziaria si è
espressa a favore della tassabilità dell’indennità in esame. In vigenza
del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, a quanto consta, non vi erano
circolari specifiche sul trattamento fiscale dell’indennità per ferie non
godute[11].
Con l’entrata in vigore del TUIR e con la rinnovata è più ampia
definizione di reddito di lavoro dipendente, l’Amministrazione finanziaria
è intervenuta in una prima occasione con la circolare 10 ottobre 1992 n.
31[12]
sulla “vexata” questione. Tale circolare recepisce il parere del Consiglio
di Stato 14 aprile 1992 n. 340[13],
secondo cui: “l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è dovuta al
lavoratore in quanto prestatore di attività definita nell’ambito del
contratto di lavoro” e come tale, perciò, deve essere tassata ai sensi
dell’art. 48 del TUIR. Con una seconda e successiva risoluzione del 12
gennaio 1995 n. 5/2191[14],
l’Amministrazione finanziaria fornisce istruzioni operative e chiarisce
che qualora i relativi emolumenti siano riferibili a precedenti annualità
devono essere assoggettati a tassazione separata. Nella circolare in
esame, l’Amministrazione finanziaria implicitamente conferma l’indirizzo
interpretativo precedentemente espresso e, ritenendo risolta in senso
affermativo la questione della tassabilità dell’indennità per ferie non
godute, detta quindi alcune istruzioni operative. All’indomani della
unificazione della base imponibile fiscale con la base imponibile
previdenziale ad opera del decreto legislativo n. 314 del 2 settembre
1997, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 326/E del 23
dicembre 1997, ribadisce la propria opinione sulla tassabilità
dell’indennità in parola, confermando espressamente le citate circolari
del 1992 e del 1995[15]. Prima
ancora dell’entrata in vigore del dlgs. n. 314 del 2 settembre 1997 e
della unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, l’INPS
si era già pronunciato in merito all’imponibilità previdenziale
dell’indennità per ferie non godute. A giudizio dell’Istituto, i
compensi in questione rientravano nella nozione di retribuzione imponibile
ai fini previdenziali, in virtù del criterio di onnicomprensività
dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153[16].
Su tale posizione si è consolidato il pensiero dell’Istituto, il quale
ha mantenuto fermo il proprio orientamento al riguardo, anche
successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 314 del 1997 ed alla
conseguente rinnovata definizione di reddito di lavoro dipendente di cui
agli artt. 46 e 48 del TUIR[17].
3.
La posizione della dottrina.
Anche a seguito della rinnovata e
più ampia definizione di reddito di lavoro dipendente introdotta del Testo
Unico n. 917/1986, parte della dottrina ha ritenuto comunque intassabile
l’indennità per ferie non godute[18],
escludendo la natura retributiva della stessa, in virtù della funzione da
questa assolta e del particolare danno che essa risarcisce, ovvero
evidenziando anche un possibile carattere sanzionatorio dell’indennità
stessa[19]. L’orientamento
dottrinale contrapposto, invece, concorda pienamente con l’interpretazione
dell’Amministrazione finanziaria[20],
attribuendo all’indennità in parola natura reddituale[21]. Nonostante
l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, precedentemente
ricordato, i contrasti dottrinali si perpetuano, ed alcuni recentissimi
interventi sono ancora divisi sulla tassabilità dell’indennità in esame,
pervenendo in taluni casi anche ad escludere la sua imponibilità[22].
4. Il decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003: nuove
possibili spunti sulla tassabilità dell’indennità per ferie non godute.
Il decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003, di attuazione
delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce, è stato emanato sulla base della
delega contenuta nella legge 1° marzo 2002 n. 39 (Legge comunitaria per il
2001) [23].
Esso ridisciplina taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di
lavoro, nonché l’istituto delle ferie. In particolare l’art. 10 del
citato d.lgs., recependo quanto stabilito dall’art.7, comma 2, della
direttiva n. 93/104 del Consiglio dell’Unione Europea del 23 novembre
1993, ribadisce il principio costituzionale della irrinunciabilità delle
ferie, precisando, al comma 2, che il periodo minimo di ferie, pari a
quattro settimane annuali, non può essere sostituito dall’ indennità per
ferie non godute, salvo il caso di mancata fruizione per anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro[24]. Secondo
parte della dottrina[25],
tale norma potrebbe avere un effetto invalidante su “tutte quelle
previsioni dei contratti collettivi che variamente consentono, dopo un
certo tempo ….., la sostituzione delle ferie con la corrispondente
indennità risarcitoria, …..” determinando come ulteriore conseguenza “il
venir meno- almeno in corso di rapporto del fondamento delle pretese
contributive avanzate negli ultimi anni dall’INPS, aventi ad oggetto
l’indennità ….nel caso siano scaduti i termini di fruizione del riposo
annuale indicati dalla legge….o dalla contrattazione collettiva”. In
realtà a tale norma non può essere attribuito l’effetto di aver abrogato
l’istituto contrattuale dell’indennità per ferie non godute. Infatti,
in primo luogo la monetizzazione delle ferie è comunque prevista ove il
dipendente non ne possa godere, a causa della prematura risoluzione del
rapporto di lavoro. In secondo luogo il divieto di sostituzione
riguarda unicamente il periodo minimo annuale di ferie, pari a quattro
settimane e previsto dall’art. 10 del citato d.lgs. n. 66. Il predetto
divieto non concerne, quindi, eventuali periodi di ferie previsti dai
contratti collettivi di categoria che eccedono il periodo minimo di ferie
normativamente garantito. Infine la disposizione contenuta nell’art. 10
comma 2 del d.lgs. n. 66/203 è una norma “imperfecta”, in quanto alla
violazione del precetto in essa contenuto, non consegue l’irrogazione di
alcuna sanzione. Il divieto di monetizzazione delle ferie potrebbe
pertanto in futuro essere eluso, non essendo espressamente stabilita
l’invalidità o l’inefficacia di una norma contrattuale che preveda
l’indennità per ferie non godute in caso di mancata fruizione del periodo
annuale minimo di ferie normativamente stabilito, per ipotesi diverse
dall’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Queste
considerazioni, che scaturiscono dalla interpretazione letterale del comma
2 dell’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, sono peraltro presenti, anche se
solo in parte, in recenti interventi dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale. In particolare, in merito all’assolvimento
dell’obbligo contributivo in relazione alle ferie maturate e non godute,
l’INPS ha escluso che il d.lgs. n. 66/2003 abbia eliminato l’istituto
dell’indennità per ferie non godute chiarendo. In una prima occasione[26],
infatti, l’Istituto ha chiarito che la monetizzazione delle ferie non
godute successivamente all’entrata in vigore dello stesso decreto è
possibile, sia pure con riferimento soltanto: “ai periodi che residuano
una volta avvenuta la fruizione effettiva delle quattro settimane”. In
una seconda occasione[27],
l’INPS rettificando il proprio tiro, alludendo peraltro ad una ipotesi
diversa di indennità per ferie non godute rispetto a quella prevista
dall’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, ha evidenziato che il legislatore, pur
avendo fornito una norma dal tenore inequivocabile che esclude la
monetizzazione delle ferie non godute, non ha sanzionato la sua eventuale
violazione. Pertanto a parere dell’Istituto restano valide “le ragioni
che hanno fondato la previsione… di appositi meccanismi per l’assolvimento
dell’onere contributivo in base al principio di competenza”. Al
decreto legislativo n. 66/2003, che pur vigorosamente riafferma il
principio della irrinunziabilità delle ferie, non è dunque possibile
attribuire il merito di aver eliminato o quanto meno circoscritto ad
ipotesi del tutto eccezionali la liquidazione del compenso sostitutivo
delle ferie non godute. E’ da chiedersi, tuttavia, se il trattamento
fiscale del compenso erogato in sostituzione delle ferie non godute sia
diverso a seconda del titolo che ne legittima l’erogazione. Possiamo
individuare, infatti, in base alla causa che ne legittima l’erogazione,
differenti tipologie di indennità per ferie non godute. Vi è in primo
luogo l’indennità per ferie non godute che è prevista espressamente
dall’art. 10 del d.lgs n. 66/2003, che viene erogata quando la fruizione
del periodo di minimo di ferie, normativamente precisato, è resa
impossibile dall’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Vi è
poi l’indennità per ferie non godute che i contratti collettivi potrebbero
prevedere in caso di mancata fruizione di un periodo ulteriore, rispetto
al minimo normativamente garantito. Vi è infine l’indennità per ferie
non godute, che in violazione di quanto previsto dall’art. 10 del dlgs. n.
66/2203, potrebbe essere liquidata al dipendente, anche se
illegittimamente, in caso di mancata fruizione del periodo di ferie minimo
normativamente garantito, per cause diverse dall’anticipata risoluzione
del rapporto di lavoro. Sulla scorta della consolidata giurisprudenza e
dell’interpretazione ministeriale, salvo future e diverse interpretazioni,
non è dubitabile la natura retributiva dell’indennità liquidata a causa
della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, nonchè dell’indennità
corrisposta in caso di mancata fruizione dell’ulteriore periodo di ferie,
ove sia contrattualmente stabilita la sua sostituibilità con erogazioni
monetarie. Viceversa, non del tutto infondati potrebbero risultare
eventuali dubbi sulla legittimità dell’assoggettamento ad imposizione
delle somme erogate come risarcimento del danno da mancata fruizione del
periodo minimo legale di ferie[28],
per cause diverse dall’anticipata risoluzione del rapporto di
lavoro. C’è da chiedersi, infatti, se, in presenza di una norma che ne
esclude la liquidazione, sia pure senza una espressa previsione
sanzionatoria in caso di violazione, quelle somme partecipino della natura
reddituale dell’indennità per ferie non godute o se, viceversa, abbiano
una natura diversa e come tali debbano essere escluse dall’imposizione
fiscale, non rappresentando proventi ed indennizzi conseguiti in
sostituzione di redditi, tassabili ai sensi dell’art. 6, comma 2, del
TUIR. Il legislatore, anche in previsione dell’attività lavorativa che
attende il dipendente al temine delle ferie, ha infatti ritenuto che il
periodo di astensione dal lavoro, fisicamente necessario per il recupero
dell’energie psicofisiche usurate e disperse nell’esercizio dell’attività
lavorativa, non debba essere inferiore a quattro settimane
annuali. Tale periodo è, come abbiamo avuto più volte modo di
evidenziare, irrinunciabile e non monetizzabile, salvo il caso di
anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, a causa della quale,
ragionevolmente, l’ex lavoratore si vedrà costretto ad un riposo
“forzato”, con relativo recupero delle energie disperse, salvo che non
stipuli un nuovo contratto di lavoro, senza soluzione di continuità[29]. Nell’ipotesi
di mancata fruizione del periodo minimo di ferie annuale per motivi
diversi ed imputabili al datore di lavoro, la somma erogata potrebbe
rappresentare un vero e proprio risarcimento dei danni psicofisici ed alla
vita di relazione, familiare e sociale subiti dal dipendente a causa della
mancata fruizione del periodo di astensione dal lavoro. A sostegno
dell’intassabilità di tali somme corrisposte in sostituzione del periodo
minimo di ferie legalmente individuato dal d.lg.s.n. 66/2003, si possono
infatti rammentare quegli interventi giurisprudenziali che escludono da
tassazione dell’indennità per ferie non godute ove il contribuente produca
“prova documentale in ordine alle sofferenze psico-fisiche del dipendente”
ed ove si accerti la sussistenza del nesso di causalità fra “il
comportamento del datore di lavoro e la sofferenza subita dal dipendente”
[30]o
che ancora attribuiscono la natura di danno emergente e non di lucro
cessante e, come tale, non ritengono assoggettabili al prelievo fiscale,
le somme destinate a ristorare il pregiudizio consistente “nel dispendio
di energie psicofisiche dovuto al superamento dell’orario massimo di
lavoro esigibile” [31]. La
questione potrebbe ritenersi a tutt’oggi attuale, anche se la previsione
di un periodo di ferie minimo annuale di cui il lavoratore deve
annualmente usufruire ed il principio della sua irrinunziabilità, erano
già contenuti nella direttiva n. 104/1993, alla quale oggi il d.lgs. n. 66
dà attuazione[32]. Se
nonostante l’efficacia vincolante che il diritto comunitario esercita sul
nostro ordinamento anche in presenza di fonti che, salvo eccezioni[33],
non producono effetti diretti all’interno degli ordinamenti degli Stati
membri dell’Unione Europea[34],
i principi contenuti nella direttiva comunitaria n. 104 non sono stati
considerati dalla giurisprudenza interna nelle pronunce sulla rilevanza
fiscale dell’indennità per ferie non godute, come invece si è verificato
in altre occasioni per altre direttive[35],
con il recepimento degli stessi in una legge interna, essi non potranno
essere più ignorati. Probabilmente, perciò, in futuro la querelle sulla
tassabilità dell’indennità per ferie non godute potrà essere nuovamente
alimentata proprio dalle diverse interpretazioni dell’art.10 del d.lgs. n.
66/2003 e dalle diverse tipologie di indennità per ferie non godute che la
norma sottende.
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[1] Corte Cost. 10.5.1963 n. 66, Foro it., I, 854.
[2] Corte
Cost. 22.12.1980 n. 189, Foro it. 1981, I, 308.
[3] Sulla stessa
linea, cfr le recenti Cass., Sez. trib., 4.4.2003 n. 15563 e Cass., Sez.
trib., 5.3.2003 n. 16320.
[4] In Boll. trib., 1995, 223.
[5]
A giudizio della Corte di legittimità, in particolare, a determinare
l’assoggettamento ad IRPEF è il collegamento “con una certa quantità di
lavoro svolto, senza necessità di regolarità e continuità, ancorchè in
dipendenza di un diritto indisponibile”.
[6] Di poco successiva
alla pronuncia della Corte di legittimità è Comm. Trib. II grado di Milano
2 giugno 1995, in Boll. Trib. 1995, che ha il pregio di giustificare la
tassazione dell’indennità in parola sulla base di una ricostruzione
civilistica.
[7] E’ il caso, ad es., Commissione trib. I grado di
Pordenone, 9 luglio 1994 n. 220/01, Comm. II grado di Treviso, 13 dicembre
1993 n. 1187, Comm. I grado di Bologna, 22 ottobre 1994 n. 6768/92, in
Boll. Trib. 1995, 223; Comm. Trib. I grado di Genova, 24 gennaio 1995 n.
625, in Boll. Trib. 1995, 1047; Comm. Trib. 1° grado di Milano, 15 marzo
1994 n. 179, Boll. Trib. 1994, 723; Comm. Trib. II grado di Roma, 17
febbraio 1994 n. 94150018, Ibidem; Comm. Trib. I grado di Macerata, 25
ottobre 1994, n. 321/1/94. Contra Comm. Trib. Centr. 26 settembre 1996 n.
4615, Giur. Imp. 1997, 153; Comm. Trib. I grado di Roma 8 giugno 1995 n.
473, Boll. Trib. 1995, 1441. Queste pronunce disconoscono la natura
reddituale dell’indennità in esame principalmente perché attribuiscono
alla stessa la funzione di risarcire il danno (emergente) derivante dalla
violazione di un diritto soggettivo costituzionalmente garantito ed
indisponibile da parte del contribuente.
[8] Fra le altre: Comm.
Trib. Reg. Lazio sez. V, 9 luglio 2003 n. 29; Comm. Trib. Reg. Umbria sez.
IV, 6 dicembre 2002 n. 567; Comm. Trib. Reg. Lombardia, sez. IXX, 6 giugno
2002 n. 65; Comm. Trib. Reg. Sicilia sez. IV, 20 novembre 2001 n. 176; Id.
sez. XII 4 luglio 2000 n. 81; Comm. Trib. Reg. Lombardia, sez. XXI, 3
febbraio 2000 n.12; Id. sez. X 3 agosto 1999 n. 218; Id. sez. IL 6 luglio
1999 n. 78; Comm. Trib. Reg. Sardegna, sez. VIII, 12 maggio 1999 n.
46.
[9] Fra le altre: Cass. 26 settembre 2003 n. 14304; Cass. 18
ottobre 2002 n. 14793; Cass. 28 settembre 1999 n. 10724, Mass. 1999; Cass.
25 settembre 1999 n. 10608, Mass. 1999; Id. 25 settembre 1999 n. 10616,
Mass. 1999; Id. 9 luglio 1999 n. 7188, Mass. 1999; Id. 9 maggio 1999 n.
4834 e 26 aprile 1999 n. 4134, entrambe in Not. Giur. Lav., 1999,
556.
[10] Così Comm. Trib. Reg. Lombardia, sez.XVLIII del 22
settembre 1999 n. 215; Comm. Trib. Reg. Toscana, sezione IX del 22 luglio
1998 n. 70; Comm. Trib. Prov. Genova, sezione X, 28 maggio 1998 n. 136;
Comm. Trib. Reg. Toscana, sez. XXXVII 28 febbraio 1998 n. 105; Comm. Trib.
Reg. Liguria, Sezione XII, 24 febbraio 1997 n. 23.
[11] In vigenza
del d.P.R. n. 597/1973 l’Amministrazione finanziaria sul tema della
tassabilità delle somme risarcitorie ha precisato con circ. 15 dicembre
1973 n, 1/50550, in Imposte, lav e prev., 1974, 65, che non rientrano
nella nozione di reddito di lavoro dipendente le somme “aventi natura
prettamente risarcitoria”.
[12] In Il fisco 1992,
10066.
[13] In Boll. Trib. 1992, 1697.
[14] Il fisco 1995,
1208.
[15] V., in particolare ai paragrafi 2.1. e 2.7.
[16]
Circolare INPS n. 98 del 9 maggio 1988.
[17] Circolari INPS 23
giugno 1998 n. 134, n. 186 del 7 ottobre 1999, n. 15 del 15 gennaio 2002,
in Dir. e Prat. Lav. 1998, 1928; 1999, 2943; 2002, 337. Cfr anche
messaggio 13 giugno 2001 n. 101 in Dir. Prat. Lav. 2001, 1677.
[18]
E. Farina Valori, La natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva dei
riposi non goduti, Corr. Trib. 1989, 749; G. Zoppini, Brevi note sul
regime fiscale dell’indennità per ferie non godute, Boll.trib. 1993, 1336;
G. Ferraù, Ancora sull’indennità sostitutiva per ferie non godute, Corr.
Trib., 1993, 885, A. Grassetti, Non è assoggettabile ad IRPEF la indennità
sostitutiva per ferie e riposi settimanali non goduti, in applicazione
dell’art. 6 e non dell’art. 48 del t. u. imposte sui redditi, Boll. Trib.,
1993, 1521. Per una ampia rassegna delle posizioni dottrinali v. Batocchi,
L’indennità per ferie non godute e l’indennità per mancato riposo
settimanale, Profili generali, i redditi di lavoro dipendente, a cura di
V. Ficari, Torino 2003, 384.
[19] Così V. Ficari, Brevi note sulla
tassazione delle erogazioni pararetributive, Riv. Dir. Trib., 1993, I,
961.
[20] Così, M. Ingrosso, La tassabilità dell’indennità
sostitutiva di ferie non godute, Boll. Trib., 1994, 829.
[21] F.
Carotti, Il trattamento fiscale della cosiddetta indennità per ferie non
godute, Foro it. , 1995, I, 172; P. Dui, Indennità per ferie non godute,
trattamento fiscale e contributivo, Corr. Trib., 1990, 2195; A. Venegoni,
La imposizione del risarcimento del danno nel rapporto di lavoro, Dir. e
Pratica Trib. 1988; II, 659.
[22] A favore della non imponibilità
cfr Batocchi, in I redditi di lavoro dipendente cit., 428. Viceversa a
favore della imponibilità ricordiamo il recente F. Crovato, Il lavoro
dipendente nel sistema delle imposte sui redditi, 2001, 130
ss.
[23] Per un commento alla nuova disciplina dell’orario di
lavoro v. V. Leccese, La nuova disciplina dell’orario di lavoro alla luce
del dlgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, relazione al convegno Paradigma su Le
nuove regole del lavoro nella “legge Biagi”, Milano 28-30 ottobre 2003; R.
Del Punta, La riforma dell’orario di lavoro, Dir. Prat. Lav., inserto del
numero 22 del 2003; A Casotti, Nuove regole per l’orario di lavoro, Dir. e
prat. Lav., 2003, 1113.
[24] Oltre ad essere sancito
costituzionalmente ex art. 36 Cost., il divieto di rinunzia alle ferie
trova conferma e specificazione nella legge n. 157/1981, nonché nell’art.
7, comma 2 della Dir. Ce n. 93/104.
[25] R. Del Punta, La riforma
dell’orario di lavoro, cit., XXIII.
[26] Messaggio 27 giugno 2003
n. 79, Dir. Prat. Lav., 2003, 1795.
[27] Messaggio n. 118 dell’8
ottobre 2003, Dir. Prat. Lav., 2003, 3074.
[28] La legge n.
157/1981 prevedeva per ogni anno di servizio un periodo minimo di ferie di
tre settimane, periodo solitamente aumentato dalla contrattazione
collettiva. La direttiva n. 93/104/Ce stabilisce che: “Gli stati membri
prendano le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie
annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di
ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi
nazionali.
[29] Si tratta tuttavia di una libera scelta dell’ex
dipendente.
[30] Comm. Trib. Centr. 26 ottobre 6206, Riv. Dir.
Trib., 2000, II, 432; Cass. sez. lav. 2 agosto 2000 n. 10173, Impresa,
2000, 1602.
[31] Cass. 12 dicembre 2002 n. 17769, Riv. It. Dir.
Lav. 2003, II, 656; Cass. 20 giugno 2002 n. 9101, LPO, 2002, 1554; Cass.
21 giugno 2002, n. 9111, Boll. Trib., 2002, 1417.
[32] La direttiva
avrebbe dovuto essere recepita nei singoli ordinamenti nazionali entro tre
anni, durante i quali però, permaneva comunque, ai sensi dell’art. 18 ,
comma 1 della stessa direttiva la garanzia di un minimo di tre settimane
di ferie retribuite non monetizzabili.
[33] Il riferimento è alle
cd direttive dettagliate, le quali, com’è noto, sono state dichiarate sia
da parte della Corte di Giustizia che della Corte Costituzionale
immediatamente applicabili se contengono disposizioni incondizionate e
sufficientemente precise, che non abbisognano perciò di adeguate
previsioni normative, atte ad individuarne la portata.
[34] Nei
confronti delle direttive che sono dotate soltanto della cd efficacia
verticale, la Corte di Giustizia, muovendo dall’art. 5 del Trattato – il
quale impone agli Stati membri di adottare tutte le misure idonee a dare
attuazione alle direttive, ha riconosciuto la cd efficacia orizzontale
indiretta: In base a tale principio, il giudice dello Stato membro deve
interpretare la normativa nazionale sia precedente che successiva alla
direttiva alla luce della lettera e dello scopo della direttiva,
indipendentemente che questa sia stata attuata e che sia fatta valere nei
confronti di un soggetto pubblico o privato. Cfr sul punto ad es., Corte
Giust. 10 aprile 1984, causa 14/83, von Colson, Racc, 1984, 1891; Corte
Giust. 10 aprile 1984, causa 79/83, Harz, ivi, 1984, 1921; Corte Giust. 8
ottobre 1987, causa 80/86 Kolpinhuis, Giust. Civ., 1989, I, 5; Corte Giust
13 novembre 1990, Maerlising, causa 106/1989, Foro it. 1992, IV, 173, con
nota di Daniele, Novità in tema di efficacia in tema delle direttive
comunitarie non attuate; Corte Giust. 14 luglio 1994, causa 91/92, Faccini
Dori, Dir. Lav. 1995, II, 298.
[35] Comm. Trib. I grado di Brescia,
10 aprile 1986, Rass. Trib., II, 148 con nota di Sacchetto-Frediani; Comm.
Trib. I grado di Firenze, 22 settembre 1987 n. 8694, Riv. Dir. Fin., 1988,
II, 86; Comm. Trib. II grado di Ravenna, 14 marzo 1986, Rass. Trib. 1987,
II, 210; Comm. Trib. Centr. 16 novembre 1991 n. 7799, Riv. Dir. Trib.
1992, II, 592; Trib. Genova 24 marzo 1992 n. 1081, Boll. Trib. 1992, 887;
Trib. Genova 5 luglio 1993 n. 1820, Boll. Trib., 1993, 1573; Comm. Trib. I
grado Pisa, 1° giugno 1994 n. 364, Boll. Trib. 1995, 623. In dottrina,
Gallo, La sesta direttiva comunitaria concernente le imposte indirette
sulla raccolta di capitali: contenuto precettivo e sua applicabilità
immediata in materia di aliquota sui conferimenti di immobili, Riv. Dir.
Fin., 1988, II, 86; Sacchetto, L’immediata applicabilità delle direttive
fiscali CEE, Rass. Trib., 1987, II, 212; Braccioni, L’efficacia delle
direttive comunitarie in materia tributaria, Rass. Trib. 1987, I,
246.
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