TributImpresa
n°3-2005
 

Gianni MARONGIU

 
 

Le centrali elettriche e l'imposta comunale sugli immobili (nota a sentenza Comm. Trib. Reg. del Lazio, n. 48 del 16 gennaio 2004).

 
 

SOMMARIO: 1. I termini della questione. – 2. La stima “diretta” per gli opifici. – 3. Segue: … per la valutazione dell’insieme del complesso produttivo. – 4. Opifici e impianti industriali: la prassi catastale. – 5. Le turbine e le centrali elettriche. – 6. La concreta applicazione del criterio della “stima diretta”. – 7. La distinzione, necessaria ed evidente, tra una mera macchina utensile e gli impianti produttivi di energia. – 8. Una puntualizzazione con rigaurdo a ciò che comunemente ma impropriamente si definisce “turbina”. – 9. L’incorporazione materiale e permanente degli impianti. – 10. I riflessi della tesi dell’Enel sul settore impositivo diretto e in materia di ICI. – 11. Mobili e immobili: l’art. 812 c.c. – 12. Le critiche alla tesi qui oppugnata alla luce dell’insegnamento della Corte di Cassazione.


1. I termini della questione.

I termini della questione sono facilmente riassumibili.
Le società elettriche, e quindi anche l’Enel, proprietarie di centrali elettriche, dal 1992 al 1997 compreso, provvedettero al calcolo e al versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell’art. 5, 3° comma, del d.lgs. n. 504 del 1992, istitutivo del tributo.
In base ad esso, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi non siano iscritti in catasto con attribuzione di rendita, la base imponibile deve essere determinata in base al valore, al lordo delle quote di ammortamento, risultante dalle scritture contabili, rivalutato secondo determinati coefficienti indicati nella stessa norma. Insomma, i contribuenti pagavano l’ICI sulla base dei valori, consistenti, iscritti in bilancio, e ciò fino a tutto il 1997.
Nell’anno 1997, e quindi a valere dal 1998, l’Enel si avvalse della procedura prevista dal decreto ministeriale (Ministero Finanze) 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFA), che, per incentivare l’attribuzione agli immobili della rendita catastale, ha previsto che sia lo stesso proprietario a proporre agli Uffici tecnici erariali (UTE) la rendita catastale che viene annotata negli atti catastali a titolo provvisorio per il periodo di un anno per divenire definitiva alla scadenza di questo termine se non rettificata dall’UTE. L’Enel dichiarò rendite e quindi valori imponibili notevolmente più bassi di quelli a bilancio, sostenendo che, per il corretto classamento delle centrali, occorreva tener conto del solo valore dell’area e dei fabbricati, escludendo dal processo di valutazione i serbatoi, le ciminiere, nonché gli impianti e le turbine.
Si assunse, a fondamento della scelta operata, che la rimozione delle turbine e degli impianti in genere, non comporta alterazione o danno, né alla struttura del fabbricato, né alle turbine stesse che conservano il loro valore di mercato autonomamente e indipendentemente dal valore dell’immobile aziendale.
E’ tesi che l’Agenzia del Territorio ha oppugnato in un’ampia e ben argomentata circolare (si veda la circ. n. 51107 del 25 giugno 2003, pp. 1-15), che non ha convinto gran parte della giurisprudenza di merito e che appare incerta ed equivoca già nella sua prospettazione giuridica.
In relazione ai rapporti tra i diversi beni, ho osservato (si veda G. Marongiu, Centrali elettriche: opifici o capannoni?, in Il Fisco n. 39/2002, pag. 14594), tale tesi “... ondeggia, di volta in volta, tra la prospettazione per la quale gli impianti e le turbine sono beni pertinenziali dell’immobile e quella opposta per cui nelle centrali “il fabbricato serve solo come copertura dei macchinari” ed “esiste un rapporto di pertinenzialità tra macchinari e fabbricato, nel senso che … il fabbricato è posto al servizio ed utilità (copertura) dei beni mobili”. Invece, una conclusione è sicura e cioè che le società non volevano (e non vogliono) siano conteggiati né gli uni (gli impianti), né soprattutto le altre, le turbine”.
Di queste tesi ha fatto giustizia la sentenza in rassegna e, a mio avviso, ben a ragione.


2. La stima "diretta" per gli opifici.

La legge fondamentale di formazione del nuovo catasto edilizio urbano (R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249) stabilisce che oggetto dell’indagine catastale è l’unità immobiliare, cioè ogni immobile o sua porzione ovvero gruppo di immobili, che nello stato in cui si trova produce una autonoma redditività.
Per la determinazione della rendita catastale si deve fare riferimento alla redditività media, ordinaria, da calcolarsi detraendo dalla rendita lorda media ritraibile le spese di riparazione, manutenzione e ogni altra perdita eventuale, essendo il fine principale del catasto quello di un’equa imposizione fiscale, proporzionale al reddito degli immobili.
Ad essa si perviene: a) per le categorie ordinarie, attraverso la stima sintetica basata sul sistema delle categorie e classi. Tale stima è fondata sulla “comparazione”, cioè sul “confronto” di ogni unità immobiliare (ossia delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che la qualificano) con le “unità tipo”, individuate dal catasto come rappresentative, in ciascuna “zona censuaria” , delle capacità reddituali delle unità immobiliari similari, ricadenti nella medesima zona; b) per le categorie a destinazione speciale o particolare (quali sono le centrali elettriche) attraverso la stima diretta.
La rendita determinata per ogni unità immobiliare rimane, quindi, costante fino a quando non cambiano gli elementi costitutivi del fabbricato oppure non ne viene modificata la destinazione d'uso. In entrambi i casi la norma catastale pone l’obbligo a carico del proprietario di presentare al catasto la “Denuncia di Variazione” per la conseguente correzione, in aumento o in diminuzione delle rendita e, soggiunge la legge, è necessario ricorrere alla revisione della rendita catastale nei casi di modificazioni delle caratteristiche dell’oggetto stimato (unità immobiliare) o di variazioni di reddito per cambiamento della destinazione d’uso (tipo di attività svolta).
Muovendo dalla ricordata dicotomia è indubitabile che “la rendita catastale” “delle unità immobiliari costituite da opifici e in genere dai fabbricati di cui all’art 28 della L. 8 giugno 1936, n. 1231, “costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità” (così l’art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652).
“Dall’art. 10 del D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in L. 11 agosto 1939, n. 1249, e dall’art. 10 della legge 11 luglio 1942, n. 843 appare chiaro (si legge in una sentenza resa proprio con riguardo alle centrali elettriche) l’intento del legislatore di apprestare una disciplina speciale per gli immobili costituenti opifici, nel senso che essi sono descritti in catasto mediante l’elencazione degli elementi costitutivi … omissis… Invero appare chiara la volontà del legislatore di non adottare il criterio basato sulla separabilità o meno dei singoli componenti dal suolo, così come appare irrilevante ai fini della disciplina tributaria la circostanza che i singoli componenti non siano, da soli produttivi di reddito proprio. Anzi, come ha osservato opportunamente l’Avvocatura dello Stato, è proprio questa inscindibilità funzionale tra la parte e il tutto che rende inevitabile la valutazione di un opificio non come immobile civilisticamente considerato ma come entità complessa nella quale i singoli elementi, quale che sia il modo del loro collegamento funzionale con il tutto, non possono essere considerati atomisticamente ma come componenti inscindibili da qualificare piuttosto come semplici caratteristiche qualitative e quantitative indispensabili del complesso e perciò stesso sempre, in ogni caso, suscettibili di valutazione economica”. (così Comm.trib.prov., Mantova, sez. III , 29 dicembre 1999, n. 155 e Comm.trib.prov. Viterbo, sez. II, 13 maggio 2003, n. 196).


3. Segue: ... per la valutazione dell'insieme del complesso produttivo.

Non a caso, in tutte le norme che si sono succedute in materia catastale, il legislatore ha sempre avuto cura di precisare che la rendita catastale degli opifici deve essere stimata considerando l’insieme del complesso produttivo, nella sua interezza.
Così, nella stima diretta, sono stati sempre inclusi “i generatori di forza motrice” e anche “i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa” (lo statuisce l’art. 7 – tuttora vigente – della L. 11 luglio 1889, n, 6214) e analogamente l’art. 10 della legge 11 luglio 1942, n. 843 prescrive che siano considerati come parti degli edifici industriali – ad esempio – “i canali adduttori o di scarico”, “la rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi”, “i binari”, eccetera.
In sintesi, ecco la ragione di tale ribadita scelta normativa, è necessario ricorrere alla stima diretta per gli opifici proprio perché devono essere valutati, caso per caso, gli impianti, mentre se la misura della rendita potesse essere riferita e limitata ai muri e al terreno, anche per gli opifici sarebbe stato imposto il normale procedimento catastale.
E’ dunque un punto fermo che la rendita catastale degli immobili adibiti ad attività industriali e commerciali (opifici e immobili strumentali), non è riferibile solo ai muri e all’area, ma deve essere rapportata al complesso produttivo, comprensivo degli impianti e le società elettriche “non hanno mai contestato l’inserimento delle centrali nella categoria D” (così Comm.trib.prov. di Mantova, sez. V, 6 giugno 2002, 116/5/02).
Correttamente, quindi, nell’attribuzione della rendita catastale alle centrali elettriche gli uffici del territorio hanno computato non solo i terreni e le strutture murarie ma anche i serbatoi, la ciminiera, le caldaie, le turbine, i trasformatori, le pompe, i ventilatori, perché “questi impianti, necessari al ciclo di produzione dell’energia elettrica non possono non essere considerati per il funzionamento della centrale che non può essere valutata per le sole murature esterne” (così si legge nelle relazioni sugli impianti fissi e nelle relative relazioni tecniche).
Infatti, sono ancora parole dell’ufficio tecnico, “l’opificio non può essere valutato come un comune capannone del quale si prendono in considerazione le sole strutture murarie, ma si deve tener conto anche degli impianti fissi menzionati che concorrono ognuno per la sua funzione alla produzione del complesso e come tali vanno a concorrere alla determinazione del valore”.
Ebbene, le doglianze delle società elettriche sono infondate perché gli uffici del territorio, nel computare tutti i beni sopradescritti, hanno rispettato la legge, la prassi ministeriale e una consuetudine pluridecennale che, tutte, con riguardo agli opifici impongono che non ci si limiti alla considerazione delle sole opere murarie.


4. Opifici e impianti industriali: la prassi catastale.

Nel quadro delle direttive emanate dalla ex Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, relative alla problematica della revisione degli estimi e della corretta attribuzione della rendita catastale alle unità immobiliari classificabili in categoria D/1, sembra opportuno richiamare il contenuto della lettera circolare 3/2935 del 30 aprile 1990.
Nella prima parte, si fa espresso rinvio a quanto previsto dal paragrafo 52 dell’istruzione III, laddove viene chiarito che “... nel caso di opifici, il valore della consistenza immobiliare deve comprendere anche il valore delle installazioni connesse od incorporate coi fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi, che, ai sensi della vigente legge sull’imposta di fabbricati, sono da considerarsi come facenti parte dell’opificio. Al riguardo, occorre considerare che le installazioni connesse od incorporate con i fabbricati (ad esempio un altoforno, una caldaia a vapore, ecc.) concorrono certamente a determinare il valore della consistenza e parimenti gli impianti stabilmente infissi (ad esempio un carroponte, una gru a ponte, un montacarichi)”.
In perfetta sintonia con tale orientamento, si colloca la circolare n. 123/44 della Direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, ad oggi non superata, emanata d’intesa con la Direzione generale delle imposte dirette.
Per quanto riguarda i criteri da seguire per la determinazione delle rendite catastali delle unità immobiliari appartenenti ai gruppi D (le centrali appartengono a questa categoria) ed E, con riferimento a quanto previsto dall’art. 10 della legge 11 luglio 1942 XX, n. 843, viene chiarito che “… gli immobili indicati nell’art. 28 della legge 8 giugno 1936 XVI, n. 1231, (opifici industriali, fabbricati destinati a teatri, a cinematografi, nonché fabbricati costruiti per speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni), tanto se affittati quanto se usati dal proprietario, sono descritti nel vigente catasto mediante l’elencazione degli elementi costitutivi, quali gli edifici, le aree, i generatori della forza motrice, le dighe, i canali adduttori, o di scarico, la rete di trasmissione, di distribuzione di merci, prodotti o servizi, i binari anche se posti su aree pubbliche ovvero nel relativo soprassuolo o sottosuolo, le gallerie, i ponti o simili”.
La citata circolare 123/44 definisce le succitate norme come “…disposizioni di legge aventi sia carattere tributario che tecnico-catastale, non innovative bensì interpretative in quanto codificano masse di giurisprudenza e sono ispirate alla dottrina formatasi in materia. Esse definiscono così in modo totalitario gli elementi costitutivi degli edifici, dei fabbricati, e degli impianti ad essi assimilati da assoggettare alla normale imposta dei fabbricati, per cui nessun dubbio che si debba per essi, ai sensi dell’art. 10 del D.L. 13 aprile 1939, n. 652 … procedere alla determinazione della rendita catastale” ... omissis.
Quanto all’accertamento del reddito, la stessa circolare in relazione agli opifici, chiarisce che “… a) debbono considerarsi come parti integranti dei medesimi i generatori della forza motrice, i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, quando siano connessi ed incorporati col fabbricato”; b) “In particolare negli impianti per la produzione dell’energia elettrica, la turbina dovrà essere considerata come parte del reddito immobiliare” e che c)“L’esemplificazione esposta non è altro che l’interpretazione estensiva in armonia ai progressi della tecnica, del citato art. 7 della legge 11 luglio 1889, n. 6214, nel senso cioè che per il generatore di forza motrice debba intendersi, in senso lato, il generatore di energia ad uso di una data industria per il funzionamento di un dato ciclo lavorativo”.
La circolare da ultimo menzionata conclude raccomandando agli uffici “…di attenersi strettamente nell’accertamento della rendita catastale delle categorie dei gruppi D ed E a quanto prescritto dalla legge, in quanto l’applicazione tecnica delle sue norme non dovrebbe ormai dar luogo ad equivoci di sorta”.


5. Le turbine e le centrali elettriche.

L’affermazione secondo cui le turbine di una centrale elettrica appartengono “accidentalmente” alla struttura immobiliare, appare in contrasto con la circostanza che i fabbricati sono stati costruiti sin dall’origine per le speciali esigenze dell’attività di produzione dell’energia elettrica, con le particolari caratteristiche e dimensioni del gruppo “turbine”.
Come accennato in precedenza, gli uffici effettuano l’accertamento e il classamento delle centrali elettriche sulla base di quanto previsto dal citato art. 4 del R.D.L. n. 652/1939 e in base ai criteri indicati dal predetto decreto, tutte le costruzioni (fabbricati e non) realizzate per le centrali sono da considerare fabbricati urbani, privi di rendita autonoma che, pur conservando la loro natura e specificità fisica, sono asserviti, in modo attuale e permanente, in un rapporto economico-giuridico di strumentalità e complementarietà e d’indissociabile dipendenza funzionale tali da dovere ammettere che l’unità immobiliare urbana costituita dal compendio della centrale elettrica può trovare definizione fisica nella globalità di tutte le suddette distinte parti.
Le considerazioni suesposte, unitamente alla normativa richiamata, evidenziano l’infondatezza della tesi che esclude le turbine e le opere idrauliche dalla valutazione catastale; nè sembra possibile avallare la tesi secondo cui le turbine devono essere escluse giacchè amovibili, smontabili e sostituibili, senza alcun danno per l’immobile.
E invero, le disposizioni legislative innanzi richiamate evidenziano che tali considerazioni, quand’anche si dimostrassero fondate e plausibili sotto il profilo tecnico, non appaiono sufficienti a sostenere la tesi della esclusione delle turbine dal procedimento di valutazione dell’immobile, A tale riguardo, peraltro, non possono non evidenziarsi le conseguenze che la rimozione delle turbine provocherebbe sulla integrità e struttura dell’immobile perché “nel caso di specie gli impianti e i macchinari della centrale costituiscono una unica unità immobiliare onde non è possibile frazionare la centrale”. “Del resto (ha soggiunto una Commissione, sottolineando il profilo paradossale della tesi non condivisa) se si volessero alienare le turbine o i serbatoi o, infine, la ciminiera si arriverebbe allo smantellamento della centrale e si deve inoltre rilevare che se si volesse convertire la centrale in un opificio di diversa natura e destinazione – come dicono le ricorrenti per la produzione di autovetture (!) – si dovrebbe procedere a una integrale ristrutturazione degli immobili, cui seguirebbe una nuova determinazione della rendita catastale” (così Comm.trib.prov. Gorizia, sez. I, 29 novembre 2000, n. 343/1/00).
Tutte le strutture e gli impianti di una centrale elettrica sono realizzati in funzione delle caratteristiche tecnologiche e costruttive di tali turbine, delle loro ingenti dimensioni, dei loro pesi, ecc.
Le componenti impiantistiche sono rilevanti per la loro capacità ordinaria di reddito, al pari, ad esempio, degli infissi per le unità a destinazione abitativa: le porte e le finestre di un’abitazione, pur essendo elementi facilmente amovibili senza alcun danno alle strutture, sono incluse e prese in considerazione nella stima della rendita catastale e la loro esistenza qualifica in modo essenziale la redditività del bene, condizionandone la stessa abitabilità (cfr. art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425).


6. La concreta applicazione del criterio della "stima diretta".

La correttezza dell’operato degli Uffici del territorio appare ancora più evidente, se si considera quanto espressamente specificato dall’art. 10 della legge n. 843 del 1942.
Infatti tutte le norme in precedenza richiamate hanno confermato, nel tempo, la validità del principio secondo cui non si può prescindere, ai fini dell’inclusione o meno di un determinato elemento costitutivo di un’unità immobiliare nella stima della relativa rendita catastale, dall’intima connessione esistente tra l’elemento e la capacità reddituale ordinaria dell’unità stessa.
In particolare la norma citata prevede che, per gli immobili appartenenti alle categorie dei gruppi “D” ed “E”, le relative peculiarità costruttive e tecnologiche, fanno sì che la rendita catastale non si debba accertare con il sistema delle tariffe, bensì con stima diretta per ogni singola unità immobiliare e che, nella stima, non si debba procedere al computo della consistenza, ma alla descrizione di tutti gli elementi costitutivi (cfr. art. 53 D.P.R. 1142/49).
Ebbene l’art. 10 della legge 11.07.1942, n. 843 (richiamato dalla circolare n. 123/44 innanzi citata e tutt’oggi vigente) stabilisce che gli immobili appartenenti alle categorie in parola “…tanto se affittati quanto se usati dal proprietario, sono descritti nel vigente catasto mediante l’elencazione degli elementi costitutivi, quali, gli edifici, le aree, i generatori della forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi, i binari anche se posti su aree pubbliche ovvero nel relativo soprassuolo o sottosuolo, le gallerie, i ponti e simili”.
In sostanza, il tecnico del catasto, allorchè procede alla definizione della rendita attraverso il procedimento di stima, deve necessariamente prendere in considerazione gli elementi costitutivi della centrale elettrica fra i quali il legislatore, in modo specifico, richiama i generatori della forza motrice (categoria generale nella quale le turbine costituiscono una species).


7. La distinzione, necessaria ed evidente, tra una mera macchina utensile e gli impianti produttori di energia.

Si rivada ancora una volta alla circolare del 30 aprile 1990 n. 3/2935.
In essa si legge che “non si ritiene, invece, che rientrino tra le installazioni stabilmente infisse quelle che sono semplicemente imbullonate alle strutture murarie o comunque fissate in modo da essere rimovibili senza interventi sulle strutture del fabbricato (ad esempio una macchina utensile)”.
Proprio dalla sua lettura si evincono altri argomenti a sostegno della tesi qui patrocinata.
Se è vero, come è vero, che solo le “macchine utensili” non devono essere conteggiate, ebbene è difficile qualificare macchine utensili (!) tutti quegli impianti, puntualmente elencati dall’UTE, che non sono facilmente rimuovibili ma sono stabilmente infissi.
La centrale elettrica è certamente un opificio tecnicamente organizzato (cfr. Cass., 10-10-1982, n. 5876; Cass., 20-8-1992, n. 9706), ossia, secondo il lessico tributario corrente, un “immobile strumentale” per natura, perché, per le sue caratteristiche, non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” (cfr. l’art. 28 della r.d.l. 30 dicembre 1936, n. 1231). E bene a ragione la Commissione tributaria regionale di Torino ha osservato, tra le altre puntuali considerazioni, che “una turbina non può essere paragonata ad una macchina utensile fissata in un capannone industriale” e ha soggiunto che “mentre un capannone industriale non cambia di redditività media a seconda delle lavorazioni e quindi delle macchine in esso installate, una centrale senza le turbine e senza radicali trasformazioni non produce alcun reddito” (Così Comm.trib. Regionale di Torino, n. 24/15/01 del 9 maggio 2001).
Ebbene se fosse corretta la tesi qui criticata, il canone del proprietario di una centrale elettrica, che la concedesse in affitto, dovrebbe essere determinato e tassato nella stessa misura in cui è tassato il canone di chi concede in affitto un comune capannone (vuoto) (!).
Una simile, irrazionale e iniqua conclusione non ha alcun fondamento perchè, se gli impianti che generano la forza motrice devono essere valutati quando sono al servizio di un qualsiasi apparato industriale, a maggior ragione devono partecipare alla determinazione della rendita catastale di una centrale elettrica gli impianti che generano l’energia, comprensivi delle “turbine” perché gli uni e le altre non sono un accessorio o una pertinenza delle c.d. “unità a vapore”, ma ne sono un elemento costitutivo: opportunamente la Commissione tributaria provinciale di Lodi ha osservato che “anche con la rimozione fisica delle parti componenti delle turbine (rotore, casse, etc.) residuerebbe una struttura in cemento armato (il cavalletto di turbina) che bisognerebbe eliminare a picconate (e quindi con modifiche della struttura) per un utilizzo differente del locale ospitante e d’altra parte appare difficile immaginare… in che cosa la turbina si possa differenziare dalla caldaia a vapore indicata dalla citata circolare come esempio di impianto stabilmente infisso al suolo dal punto di vista pratico” (così Comm.trib.prov. Lodi, n. 167/02/00 del 7 marzo 2000, e anche, diffusamente, Comm.trib.prov. Cuneo, n. 271 del 26 ottobre 1999).


8. Una puntualizzazione con riguardo a ciò che comunemente ma impropriamente si definisce "turbina".

Le società elettriche hanno introdotto, nelle controversie, il concetto di “turbina mobile” omettendo di rilevare che le valutazioni degli UTE riguardano tutto l’impianto, non soltanto le turbine e che quando, negli atti defensionali, gli UTE stessi parlano di “turbina” intendono designare in modo breviloquente (con una sineddoche) tutta l’ “unità a vapore caldaia-turbina” (così come si dice “vapore” per intendere “piroscafo a vapore”; o “vela” per indicare la “barca a vela”).
In fatto si ricorda che le turbine sono state sempre indicate come “impianti stabilmente infissi” anche nelle dichiarazioni “DOCFA” delle società elettriche e in effetti esse sono fissate mediante bulloni a un supporto noto come cavalletto di turbina e questo è una struttura in cemento armato, incorporata nel fabbricato, con propria fondazione, appositamente studiata per sostenere le turbine e gli effetti da essa indotti.
Muovendo da questa incontestata situazione di fatto gli uffici hanno opportunamente messo in evidenza la volontà del legislatore di “non adottare il criterio basato sulla separabilità o meno dei singoli componenti...”, “essendo al contrario rilevante l’inscindibilità funzionale tra le parti e il tutto che rende inevitabile la valutazione di un opificio non come immobile civilisticamente considerato ma come entità complessa nella quale i singoli elementi ... non possono essere considerati atomisticamente”.
E ciò è assolutamente corretto ove si rammenti che l’impianto di una centrale elettrica non è formato solo dalle turbine. Ogni “sezione”, o “unità a vapore”, consta infatti di una pluralità di componenti, che provvedono alle varie fasi del ciclo produttivo. In rapidissima sintesi: vi è la caldaia, che genera vapore, la turbina, che trasforma l’energia termica del vapore in energia meccanica, l’alternatore, che trasforma l’energia meccanica (fornita dalla turbina) in energia elettrica e vi sono i trasformatori (lo si ricorda ma lo ha puntualmente sottolineato la Commissione tributaria provinciale di Perugia nella sentenza n. 325/05/01 del 1° marzo 2001).
Alla luce di queste sintetiche constatazioni bene si comprende perchè la normativa in materia catastale sopra ricordata, e cui occorre in primis fare riferimento, abbia sempre considerato non solo i terreni e i fabbricati.
Ha colto bene questo profilo la Commissione di Mantova là dove scrive: “Invero appare chiara la volontà del legislatore di non adottare il criterio basato sulla separabilità o meno dei singoli componenti dal suolo, così come appare irrilevante ai fini della disciplina tributaria la circostanza che i singoli componenti non siano, da soli, produttivi di reddito proprio. Anzi, come ha osservato opportunamente l’Avvocatura dello Stato, è proprio questa inscindibilità funzionale tra la parte ed il tutto che rende inevitabile la valutazione di un opificio non come immobile civilisticamente considerato ma come entità complessa nella quale i singoli elementi, quale che sia il modo del loro collegamento funzionale con il tutto, non possono essere considerati atomisticamente ma come componenti inscindibili. (Omissis)
“Una centrale cesserebbe di esser tale o non potrebbe neppure esistere senza le turbine, le ciminiere, ecc., così come, per converso, le turbine, le ciminiere in sé considerate non assolvono ad una funzione produttrice di reddito se non quando si trovano inscindibilmente inserite nel complesso. Non si tratta dunque di affrontare il problema in termini astratti con la nozione civilistica dei beni immobili, ma di individuare la reale concreta volontà della legge, che è anche chiaramente desumibile dal testo stesso delle disposizioni che regolano la materia con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato” (così la Comm.trib.prov. Mantova sentenza n. 155/3/99 del 29 dicembre 1999 e anche Comm.trib.prov. Mantova sentenza 116/5/02 del 7 luglio 2002).


9. L'incorporazione materiale e permanente degli impianti.

Per oppugnare la tesi secondo cui le “turbine” devono essere conteggiate si è dedotto che la turbina non può ritenersi “incorporata” all’edificio in quanto essa sarebbe semplicemente fissata mediante bulloni al suo supporto e quindi (sarebbe) smontabile, amovibile e sostituibile: e ciò senza alcuna significativa alterazione della struttura e della funzionalità dell’edificio.
Assunti che non solo appaiono viziati da un palese errore logico in punto di fatto - non si vede come la rimozione della turbina di una centrale elettrica (ossia di quello che è, per così dire, il “cuore” del complesso produttivo) possa essere effettuata senza alcuna significativa alterazione, della struttura e della funzionalità dell’impianto – ma risultano contraddetti dalla verifica dei luoghi e dallo stato di fatto, di una qualsiasi centrale.
“… Come è risultato dal sopralluogo eseguito il 17-7-99 e dalle numerose fotografie scattate nell’occasione da questo Giudice – si legge in una sentenza – tutti gli impianti della centrale ENEL sita in Polesine Camerini (RO), appaiono saldamente incorporati nel suolo e con esso compenetrati in modo stabile e duraturo, indipendentemente (e in tal senso la dottrina è concorde) dal mezzo (bulloni) adoperato a tal fine” (Così Comm. trib.prov. di Rovigo, sentenza n. 257/3/99 del 21 settembre 1999 ).
L’incorporazione, cioè, è avvenuta materialmente e a scopo permanente (vi sarebbe stata anche se fosse avvenuta solo a scopo transitorio) e la congiunzione al suolo degli impianti industriali, anche se fisicamente separabili, è conseguentemente essenziale per la destinazione economica di tutta la centrale, tant’è che questa non si può concepire senza quelli, essendo qui dominante il concetto di completezza.
Non a caso alcune sentenze hanno sottolineato che “taluni impianti, per la loro fondamentale importanza, si caratterizzano non solo per ragioni di semplice strumentalità ma soprattutto per la loro funzionalità essenziale all’opificio, e ne costituiscono parte indispensabile”.
Con ciò si vuol “significare (si legge nella sentenza di Perugia) che, mentre l’ascensore e la centrale termica di un edificio urbano, pur essendo impianti incorporati e quindi apprezzabili nella determinazione della rendita catastale, non sono indispensabili all’immobile, che resta comunque abitabile (ossia di categoria A), le turbine di una centrale termoelettrica, più o meno incorporate con le strutture dell’opificio, sono talmente indispensabili e indissolubilmente legate al medesimo, che la loro mancanza impedisce all’immobile di essere definito e utilizzato come “opificio” (e quindi classificabile in Cat. D).
Ebbene prosegue la sentenza, “il Collegio resta convinto che i generatori e le turbine delle centrali in questione, come ritenuto dai tecnici erariali che ne hanno esaminato le caratteristiche, costituiscono macchinari complessi ed imponenti per la cui installazione è indispensabile un’apposita predisposizione delle strutture dell’immobile (fondazioni, basamenti, ecc.) in cui vengono inseriti. In altrii termini sono apparecchiature collegate all’immobile non solo in termini funzionali ma anche strutturali e pertanto possono ritenersi incorporate agli immobili allo stesso modo in cui sono considerate tali quelle costituenti le centrali termiche, di cui anche la parte ricorrente ammette la ricomprensibilità nella determinazione della rendita catastale” (così Comm.trib.prov. Perugia sentenza n. 325/5/01 del 23 aprile 2001; in senso identico anche Comm.trib.prov. di Gorizia nella sentenza n. 343 del 2001); identicamente anche la Commissione di Mantova per la quale, a tacere d’altro (ma il giudice adduce poi altri argomenti), “basti osservare (come emerge dalla stessa perizia prodotta in causa dalla società) che, per impedire che i macchinari si muovano in conseguenza di vibrazioni, è stato necessario costruire “baggioli in cemento armato e piastre in acciaio, opportunamente dimensionati, strutture alle quali sono stati ancorati i bulloni” (così Comm.trib.prov. Mantova, n. 116 del 2002, cit.).


10. I riflessi della tesi dell'Enel sul settore impositivo diretto e in materia di ICI.

Secondo l’Enel, come accennato, il valore delle centrali elettriche dovrebbe essere stimato in base alle sole pertinenze, escludendo la “cosa” principale.
Come evidenziato l’applicazione di un simile principio di diritto a tutti gli opifici, muterebbe i lineamenti del sistema catastale e darebbe vita ad una vastissima area di esonero da imposizione, con un impatto notevole in termini negativi sul gettito dell’ICI.
Per definire il presupposto dell’ICI, infatti, occorre riferirsi alla legislazione catastale in materia di immobili strumentali, e, in specie, al R.d.l., 13 aprile 1939, n. 652 (“Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano”), il cui art. 10 – a proposito degli immobili strumentali, cui si riferisce l’art. 1 del D.Lgs. n. 504/1992 – prevede la “stima diretta”.
Anche l’art. 37 del Testo unico imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) prevede la stima diretta degli immobili a destinazione speciale (cat. D) o particolare (cat. E).
Le regole del sistema catastale sono state ideate in rapporto ad un sistema nel quale il reddito di chi esercita l’attività industriale utilizzando un opificio preso in affitto era tassato con l’imposta di ricchezza mobile, e i canoni di affitto percepiti dal proprietario dell’opificio erano tassati con imposta sui fabbricati. Perciò la rendita catastale doveva rispecchiare l’intero canone, senza escludere la parte ideale di canone che remunerava la proprietà degli impianti.
L’ICI è un’imposta (patrimoniale), la cui base imponibile è data dal valore degli immobili.
Anche per gli immobili strumentali la base imponibile è data dal valore dell’immobile, calcolato moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti previsti (art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503; art. 52, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
La pretesa esclusione dalla valutazione catastale del reddito che remunera la proprietà degli impianti, determina una sorta di esenzione dall’ICI di una parte cospicua del valore degli immobili industriali.
Sono altresì evidenti le ragioni per le quali, in tutte le norme che si sono succedute in materia catastale, il legislatore ha sempre avuto cura di precisare che la rendita catastale degli opifici deve essere stimata considerando l’insieme del complesso produttivo, nella sua interezza, includendo nella stima, per esempio, anche “i generatori di forza motrice” e persino “i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa”, come prevede l’art 7 della legge 11 – 7 – 1889, n. 6214, tuttora vigente.
L’art. 10 della L. 11 luglio 1942, n. 843 prescrive che siano considerati come parti degli edifici industriali – ad esempio – “i canali adduttori o di scarico”, “la rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi”, “i binari”, ecc.
In conclusione, dunque, la rendita catastale degli immobili adibiti ad attività industriali e commerciali (opifici, o immobili strumentali), non è soltanto la rendita riferibile ai manufatti e all’area, ma la rendita corrispondente all’insieme del complesso produttivo, comprensivo degli impianti.
Di converso, non può sostenersi che, agli effetti catastali, si deVE tener conto del solo reddito immobiliare e non del reddito industriale, volendo con ciò giustificare l’esclusione della stima catastale degli impianti. Il reddito derivante dagli impianti, infatti, non costituisce reddito d’impresa ove, come è necessario, si distingua tra reddito derivante dalla (mera) proprietà e reddito imputabile all’attività svolta utilizzando gli impianti.
A norma dell’art. 55 del TUIR sono reddito d’impresa “i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne". Si noti: la norma fa riferimento a redditi derivanti dallo sfruttamento e non ai redditi derivanti dalla mera proprietà dei cespiti elencati.
E ciò ben a ragione perché il reddito industriale (o reddito d’impresa) deriva esclusivamente dall’esercizio dell’attività industriale mentre il reddito immobiliare è rappresentato dal reddito che deriva dalla proprietà dell’opificio (non essendovi alcuna ragione che giustifichi l’esonero da imposta del reddito che deriva dalla proprietà degli impianti).
La circostanza che, agli effetti delle imposte sui rediti, un impianto rappresenti un bene strumentale all’attività dell’impresa (esercitata dal proprietario), non esclude che si debba distinguere tra reddito che remunera la proprietà degli impianti e reddito industriale (o d’impresa), che remunera, invece, l’esercizio dell’impresa (così come il reddito agrario dei terreni caratterizza l’ordinario reddito dell’impresa agricola).


11. Mobili e immobili: l'art. 812 c.c.

La centrale elettrica, come innanzi precisato, è certamente un opificio (cfr. Cass., 10-10-1982, n. 5876; Cass., 20-8-1992, n. 9706), ossia, secondo il lessico tributario corrente, un “immobile strumentale” (ovvero un “opificio tecnicamente organizzato) e g li immobili strumentali sono tali per natura o per destinazione: la centrale elettrica è strumentale per natura, perché rientra tra quegli immobili “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” (cfr. art. 43 TUIR, che si collega all’art. 28 del r.d.l. 30 dicembre 1936, n. 1231).
Orbene considerato che: a) ai sensi dell’art. 812 c.c. (“sono beni immobili..., le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo”) la possibilità di separazione di una cosa dal suolo non esclude che essa acquisisca e mantenga la natura immobiliare fino a quando sia al suolo incorporata, o, anche, unita in via transitoria; b) “è necessaria la congiunzione materiale, si insegna, non importa con quale mezzo”: così B. Biondi, Cosa mobile ed immobile (diritto civile) in Novissimo digesto it., vol. quarto, Torino, 1959, p. 1027); c) “la cosa incorporata, pur rimanendo entità distinta, perde la propria oggettività economica e giuridica e pertanto, il bene mobile incorporato in un immobile deve essere considerato come cosa immobile, a norma dell’art. 812, 1° comma, c.c.” (così Cass. 7 febbraio 1966, n. 396 che ha ritenuto immobili i serbatoi comunque incorporati al suolo ma si veda anche Cass. n. 535 del 1955 con riguardo alle macchine per frantoio di olive infisse al suolo); d) ovvia è la conclusione con riguardo alle “turbine” che, anche nelle dichiarazioni “Docfa delle società”, sono state sempre indicate come “impianti stabilmente infissi”: in effetti sono fissate mediante bulloni ad un supporto noto come cavalletto di turbina e questo è una struttura in cemento armato, incorporata nel fabbricato, con propria fondazione, appositamente studiata per sopportare la turbina stessa e gli effetti da essa indotti.


12. Le critiche alla tesi qui oppugnata alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione.

Al riguardo è agevole ricordare, ancora una volta, che, secondo la Corte di Cassazione, “l’ascensore e la caldaia per riscaldamento con il relativo bruciatore, essendo elementi dell’edificio, ed essendo la loro funzione, non già autonoma e complementare, ma assorbita nella funzione complessiva e unitaria dell’edificio, sono parte dell’edificio, avente esso solo individualità fisica, e non già pertinenze di esso”.
Ebbene se, per dirla ancora con la Cassazione, “separata la caldaia, l’edificio resta diminuito nella sua funzione complessiva e unitaria e, perciò, viene ad essere una cosa individua incompleta nella sua struttura” (Così Cass., n. 654 del 1976), - a maggior ragione sia le turbine, sia le singole altre parti dell’impianto, sia l’insieme dell’impianto sono elementi costitutivi dell’unità immobiliare “centrale elettrica” perché questa, ove ne fosse privata, resterebbe “diminuita nella sua funzione complessiva e unitaria” e perciò verrebbe “ad essere una cosa individua incompleta nella sua struttura”.
La normativa catastale sembra, dunque, coerente con l’art. 812 c.c..
Si può affermare che l’amovibilità dal suolo di una componente costruttiva, strutturale o impiantistica, non esclude che tale componente acquisisca e mantenga la natura immobiliare fino a quando sia incorporata al suolo oppure unita in via transitoria.
La normativa catastale vuol mettere in risalto che, ai fini dell’attribuzione della rendita, si deve procedere alla stima diretta proprio per le peculiarità delle unità costituite “da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all’art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni” (cfr. art. 8 D.P.R. 1142/49).
I componenti del complesso produttivo, quali i generatori della forza motrice, contribuiscono a definire la peculiarità di una centrale elettrica, la quale, proprio per l’inserimento nella sua struttura di tali impianti, acquista la speciale destinazione che ne determina il classamento nel gruppo della categoria D, caratterizzante tutto il trattamento fiscale posto a valle del procedimento di attribuzione della rendita catastale.
Si può, dunque, concludere con le parole della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia per la quale: “…nella determinazione della base imponibile catastalmente deve tenersi conto anche del valore delle cose mobili nel caso in cui siano incorporate nel fabbricato in modo da fare tutt’uno con il medesimo si da costituire parte dell’immobile (così le sentenze della Cassazione 679/1968, 1960/1973, 2257/1984, 17899/1974, 6123/1990, n. 654/1976 ecc.)” onde, “al fine dell’attribuzione di rendita a una centrale elettrica deve essere computato anche il valore delle turbine (così la sentenza n. 131/11/02 del 6 giugno-30 luglio 2002 in Il fisco, 2002, n. 34, p. 12886).

 
 

 
 

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG