TributImpresa
n°3-2005
 

Guido SALANITRO

 
 

In tema di liti sulla rendita catastale e sulla liquidazione dell’imposta locale sugli immobili (nota a Cass., Sez. Trib., 10 settembre 2004, n. 18271)

 
 

La sentenza della sezione tributaria della Cassazione non ha soltanto una rilevanza di natura processuale, ma anche di natura sostanziale.
Secondo la Suprema Corte, in presenza di due giudizi riuniti – l’uno, avente per oggetto la contestazione dell’attribuzione, da parte dell’ufficio del territorio, di una rendita catastale modificativa della proposta di rendita effettuata dal possessore di un bene immobile; l’altro, avente per oggetto l’impugnazione, da parte del contribuente, dell’avviso di liquidazione dell’imposta comunale degli immobili basato sulla rendita attribuita – la mancata impugnazione in via principale, da parte dell’ufficio del territorio, della pronuncia di primo grado sull’attribuzione di rendita comporta l’inammissibilità dell’appello, quantunque tempestivo, del comune nella lite relativa all’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta.
Per pervenire a tale risultato, la sentenza (della quale non si ricordano precedenti specifici) sottolinea l’autonomia soggettiva ed oggettiva dei rapporti dedotti in giudizio (da un lato, l’Agenzia del territorio e l’attribuzione di rendita; dall’altro lato, il Comune e la liquidazione dell’imposta), traendone la conseguenza che la riunione dei due giudizi comporta una situazione di mero litisconsorzio facoltativo improprio e, quindi, di scindibilità delle cause.
La sentenza si viene a collocare in un ordine di ragionamento per cui occorre distinguere la disciplina relativa all’accertamento della rendita catastale da quella riguardante l’applicazione delle diverse imposte basate su detto accertamento (per tale distinzione, tra disciplina catastale e disciplina impositiva, con i necessari sviluppi ed approfondimenti anche di ordine procedurale, si rinvia a G. SALANITRO, Profili sostanziali e processuali dell’accertamento catastale, Milano, 2004, dove altri riferimenti).
Anche se, sotto tale aspetto, la decisione è condivisibile, tuttavia sul piano procedurale non appare sicuro l’assunto della Cassazione che intende fare derivare “dalla definitività dell’annullamento” del provvedimento di attribuzione di rendita (definitività conseguente alla mancanza dell’impugnazione principale dell’ufficio del territorio) l’inammissibilità dell’appello tempestivo del comune avverso la pronuncia di primo grado sull’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta. L’inammissibilità dell’appello del comune avrebbe potuto essere affermata se la cassazione avesse seguito l’impostazione della sentenza di merito, ravvisando nella fattispecie una “causa inscindibile o cause tra loro dipendenti”, con conseguente litisconsorzio necessario (almeno processuale), ed il comune non avesse proceduto all’integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice (art. 331, c.p.c.); poiché invece la Cassazione ha ritenuto, giustamente, di essere in presenza di cause scindibili e, pertanto, di un litisconsorzio solo facoltativo, e l’appello (in via principale) del comune è stato tempestivo, non era possibile dichiararlo inammissibile. La Cassazione avrebbe dovuto invece giudicare l’appello del comune nel merito e dichiararlo infondato, “atteso che”, com’è detto nella stessa sentenza di legittimità, il definitivo annullamento della rendita catastale “aveva fatto venir meno l’oggetto della controversia costituito dalla contestazione del presupposto sul quale l’ente aveva fondato la liquidazione del tributo”.
Si aggiunga, peraltro, che sul piano ricostruttivo non appare neppure persuasivo, malgrado la struttura impugnatoria del giudizio catastale, la configurazione di un’annullamento giudiziale di un provvedimento attributivo di rendita, in quanto all’attribuzione della rendita va riconosciuta la natura di atto dichiarativo, e pertanto anche al giudizio catastale va riconosciuta analoga natura dichiarativa e non costitutiva: di conseguenza, piuttosto che ravvisare nella sentenza di primo grado una decisione di annullamento del provvedimento di rendita, la Cassazione avrebbe dovuto riqualificare detta sentenza come ricognitiva dell’erroneità della rendita attribuita dall’amministrazione e dichiarativa della correttezza della rendita proposta dal possessore dell’immobile (diffusamente, sul tema, G. SALANITRO, op .cit.).
Corretta, comunque, appare la negazione di un’autonoma legittimazione del comune nelle controversie concernenti la determinazione della rendita catastale. L’attribuzione di rendita è impugnabile, come è testualmente previsto dall’art. 2, comma secondo del D. Lgs. n. 546/1992, dal possessore del bene; mentre l’ente locale ha solo un interesse patrimoniale indiretto che, poiché fa parte dell’amministrazione pubblica, può fare valere soltanto in via endoamministrativa. Sotto questo profilo, a conferma del fondamento della tesi, è opportuno richiamare anche la nuova disciplina introdotta dai commi da 335 a 339 dell’articolo unico della legge finanziaria per il 2005 (l. n. 311 del 30 dicembre 2004). Il comma 335 consente ai comuni di richiedere all’agenzia del territorio la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone, in caso di scostamenti significativi tra il valore catastale e il valore medio di mercato; il comma 336 dispone che i comuni, constatata la presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, notificano ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la richiesta di presentazione di atti di aggiornamento. Detta richiesta è trasmessa all’agenzia del territorio che, in caso di inottemperanza, provvede d’ufficio alla verifica del classamento; per le relative modalità tecniche ed operative è disposta l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’agenzia del territorio. Sono state così introdotte nel sistema due disposizioni che consentono ai comuni di sollecitare l’amministrazione finanziaria a procedere all’aggiornamento dei dati catastali, anche se non è prevista nessuna “tutela” specifica, se l’agenzia del territorio non ottempera alla richiesta dell’ente locale. Si tratta, peraltro, di un ampliamento rispetto alla disciplina tradizionale disposta dall’art. 35 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per la quale anche il comune (oltre all’ufficio delle imposte o al contribuente) è legittimato a segnalare all’agenzia del territorio (ai fini di una verifica del classamento) la divergenza, per un triennio e per almeno il cinquanta per cento, tra il reddito lordo effettivo dell’unità immobiliare e la rendita catastale, reddito lordo effettivo costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti. Inoltre, per gli immobili non regolarmente censiti, già l’art. 3, comma 58, l. 28 dicembre 1995, n. 549, consente ai comuni, al fine dell’aggiornamento del catasto, di individuarli anche attraverso incroci con informazioni contenute in banche dati di altri enti, senza però espressamente disciplinare la relativa segnalazione al proprietario del bene ed all’agenzia del territorio.

 
 

 
 

1] G. SALANITRO, Profili sostanziali e processuali dell’accertamento catastale, Milano, 2004.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG