La sentenza della sezione tributaria della Cassazione non ha soltanto
una rilevanza di natura processuale, ma anche di natura sostanziale.
Secondo la Suprema Corte, in presenza di due giudizi riuniti – l’uno,
avente per oggetto la contestazione dell’attribuzione, da parte
dell’ufficio del territorio, di una rendita catastale modificativa della
proposta di rendita effettuata dal possessore di un bene immobile;
l’altro, avente per oggetto l’impugnazione, da parte del contribuente,
dell’avviso di liquidazione dell’imposta comunale degli immobili basato
sulla rendita attribuita – la mancata impugnazione in via principale, da
parte dell’ufficio del territorio, della pronuncia di primo grado
sull’attribuzione di rendita comporta l’inammissibilità dell’appello,
quantunque tempestivo, del comune nella lite relativa all’impugnazione
dell’avviso di liquidazione dell’imposta.
Per pervenire a tale
risultato, la sentenza (della quale non si ricordano precedenti specifici)
sottolinea l’autonomia soggettiva ed oggettiva dei rapporti dedotti in
giudizio (da un lato, l’Agenzia del territorio e l’attribuzione di
rendita; dall’altro lato, il Comune e la liquidazione dell’imposta),
traendone la conseguenza che la riunione dei due giudizi comporta una
situazione di mero litisconsorzio facoltativo improprio e, quindi, di
scindibilità delle cause.
La sentenza si viene a collocare in un
ordine di ragionamento per cui occorre distinguere la disciplina relativa
all’accertamento della rendita catastale da quella riguardante
l’applicazione delle diverse imposte basate su detto accertamento (per
tale distinzione, tra disciplina catastale e disciplina impositiva, con i
necessari sviluppi ed approfondimenti anche di ordine procedurale, si
rinvia a G. SALANITRO, Profili sostanziali e processuali dell’accertamento
catastale, Milano, 2004, dove altri riferimenti).
Anche se, sotto tale
aspetto, la decisione è condivisibile, tuttavia sul piano procedurale non
appare sicuro l’assunto della Cassazione che intende fare derivare “dalla
definitività dell’annullamento” del provvedimento di attribuzione di
rendita (definitività conseguente alla mancanza dell’impugnazione
principale dell’ufficio del territorio) l’inammissibilità dell’appello
tempestivo del comune avverso la pronuncia di primo grado
sull’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta.
L’inammissibilità dell’appello del comune avrebbe potuto essere affermata
se la cassazione avesse seguito l’impostazione della sentenza di merito,
ravvisando nella fattispecie una “causa inscindibile o cause tra loro
dipendenti”, con conseguente litisconsorzio necessario (almeno
processuale), ed il comune non avesse proceduto all’integrazione del
contraddittorio nel termine fissato dal giudice (art. 331, c.p.c.); poiché
invece la Cassazione ha ritenuto, giustamente, di essere in presenza di
cause scindibili e, pertanto, di un litisconsorzio solo facoltativo, e
l’appello (in via principale) del comune è stato tempestivo, non era
possibile dichiararlo inammissibile. La Cassazione avrebbe dovuto invece
giudicare l’appello del comune nel merito e dichiararlo infondato, “atteso
che”, com’è detto nella stessa sentenza di legittimità, il definitivo
annullamento della rendita catastale “aveva fatto venir meno l’oggetto
della controversia costituito dalla contestazione del presupposto sul
quale l’ente aveva fondato la liquidazione del tributo”.
Si aggiunga,
peraltro, che sul piano ricostruttivo non appare neppure persuasivo,
malgrado la struttura impugnatoria del giudizio catastale, la
configurazione di un’annullamento giudiziale di un provvedimento
attributivo di rendita, in quanto all’attribuzione della rendita va
riconosciuta la natura di atto dichiarativo, e pertanto anche al giudizio
catastale va riconosciuta analoga natura dichiarativa e non costitutiva:
di conseguenza, piuttosto che ravvisare nella sentenza di primo grado una
decisione di annullamento del provvedimento di rendita, la Cassazione
avrebbe dovuto riqualificare detta sentenza come ricognitiva
dell’erroneità della rendita attribuita dall’amministrazione e
dichiarativa della correttezza della rendita proposta dal possessore
dell’immobile (diffusamente, sul tema, G. SALANITRO, op .cit.).
Corretta, comunque, appare la negazione di un’autonoma legittimazione
del comune nelle controversie concernenti la determinazione della rendita
catastale. L’attribuzione di rendita è impugnabile, come è testualmente
previsto dall’art. 2, comma secondo del D. Lgs. n. 546/1992, dal
possessore del bene; mentre l’ente locale ha solo un interesse
patrimoniale indiretto che, poiché fa parte dell’amministrazione pubblica,
può fare valere soltanto in via endoamministrativa. Sotto questo profilo,
a conferma del fondamento della tesi, è opportuno richiamare anche la
nuova disciplina introdotta dai commi da 335 a 339 dell’articolo unico
della legge finanziaria per il 2005 (l. n. 311 del 30 dicembre 2004). Il
comma 335 consente ai comuni di richiedere all’agenzia del territorio la
revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in
microzone, in caso di scostamenti significativi tra il valore catastale e
il valore medio di mercato; il comma 336 dispone che i comuni, constatata
la presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di
situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali per
intervenute variazioni edilizie, notificano ai titolari di diritti reali
sulle unità immobiliari interessate la richiesta di presentazione di atti
di aggiornamento. Detta richiesta è trasmessa all’agenzia del territorio
che, in caso di inottemperanza, provvede d’ufficio alla verifica del
classamento; per le relative modalità tecniche ed operative è disposta
l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’agenzia del
territorio. Sono state così introdotte nel sistema due disposizioni che
consentono ai comuni di sollecitare l’amministrazione finanziaria a
procedere all’aggiornamento dei dati catastali, anche se non è prevista
nessuna “tutela” specifica, se l’agenzia del territorio non ottempera alla
richiesta dell’ente locale. Si tratta, peraltro, di un ampliamento
rispetto alla disciplina tradizionale disposta dall’art. 35 del DPR 22
dicembre 1986, n. 917, per la quale anche il comune (oltre all’ufficio
delle imposte o al contribuente) è legittimato a segnalare all’agenzia del
territorio (ai fini di una verifica del classamento) la divergenza, per un
triennio e per almeno il cinquanta per cento, tra il reddito lordo
effettivo dell’unità immobiliare e la rendita catastale, reddito lordo
effettivo costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi
contratti. Inoltre, per gli immobili non regolarmente censiti, già l’art.
3, comma 58, l. 28 dicembre 1995, n. 549, consente ai comuni, al fine
dell’aggiornamento del catasto, di individuarli anche attraverso incroci
con informazioni contenute in banche dati di altri enti, senza però
espressamente disciplinare la relativa segnalazione al proprietario del
bene ed all’agenzia del territorio.