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SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La questione dell’applicazione agli
interessi di mora del principio di competenza ovvero di cassa: la
posizione della Cassazione a favore del principio di cassa - 3. Il computo
degli interessi di mora nel pro-rata ordinario come conseguenza della
imputazione di essi in base al principio di cassa - 4. Evoluzione
normativa successiva: adozione del principio di cassa. 1.
Premessa Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte affronta la
questione degli interessi attivi di mora su crediti in sofferenza, con
particolare riguardo alla incidenza di detti componenti positivi di
reddito sulla formazione del rapporto di deducibilità ordinario (cd.
pro-rata ordinario) degli interessi passivi di cui all’art. 58 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La Cassazione si pronuncia (nuovamente)
su un argomento che, oltre ad essere stato oggetto di posizioni
interpretative contrapposte di Amministrazione finanziaria e dottrina, ha
visto la giurisprudenza pronunciarsi più volte in modo difforme. La
disciplina degli interessi di mora nel reddito d’impresa ha avuto, sotto
il profilo fiscale, una evoluzione complessa. Giova dunque procedere ad un
inquadramento generale della materia che non manchi di sottolineare,
seppur per brevi cenni, l’evoluzione della normativa nel tempo,
soffermandosi sulla normativa vigente all’epoca dei fatti (i.e.
1983) ed analizzando i dati della giurisprudenza e della
dottrina. Sotto il profilo fiscale, in vigenza del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, la materia era regolata dagli articoli 58, 66 e 74 dello
stesso D.P.R. L’art. 58, co. 1, disponeva che gli interessi passivi erano
deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e
l’ammontare di tutti i ricavi e proventi. L’art. 66, co. 5, disponeva che
gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora erano
deducibili in ciascun periodo d’imposta, se iscritti in apposito fondo del
passivo distinto dal fondo rischi su crediti, fino a concorrenza
dell’ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle
perdite. Infine, l’art. 74, co. 1, prevedeva che i componenti postivi e
negativi che concorrono a formare il reddito d’impresa erano imputati a
periodo secondo un principio di competenza economica[1]. In
base alle norme brevemente richiamate, la Suprema Corte, nella sentenza in
commento, ha stabilito che gli interessi attivi di mora su crediti in
sofferenza andassero imputati a periodo in base ad un principio di cassa e
non di competenza. Conseguentemente tali interessi dovevano essere
considerati ai fini del calcolo del pro-rata ordinario di
deducibilità degli interessi passivi non nell’esercizio di competenza,
bensì in quello di cassa. Come si vedrà meglio nel prosieguo, la
disciplina fiscale in commento ha subito due importanti mutamenti di
carattere sostanziale: in primo luogo, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(d’ora innanzi TUIR) ha modificato il citato art. 58 (trasfuso nell’art.
63 del TUIR), aggiungendo il comma 2, secondo cui ai fini della
determinazione del pro-rata ordinario, non si tiene conto degli
interessi di mora; in secondo luogo, il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha
reso applicabile agli interessi di mora attivi il principio di cassa in
deroga al principio generale di competenza, abrogando contestualmente la
possibilità di effettuare l’accantonamento per interessi di mora su
crediti in sofferenza, ed eliminando l’inciso di cui al citato art. 63,
co. 2, TUIR (ora art. 96). Prima di approfondire il problema di
carattere strettamente tributario affrontato in questa sentenza, appare
opportuno delimitare, ai sensi degli artt. 1218 e segg. del codice civile,
l’area di applicazione della disciplina partendo dalla definizione di mora
e degli interessi connessi[2].
La mora si verifica quando il debitore non esegue la prestazione nel tempo
indicato nell’atto costitutivo dell’obbligazione. L’art. 1224, c.c.,
dispone che “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro,
sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano
dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto
alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura
superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa
misura”. Parte della dottrina si riferisce alla mora ex re e
mora ex persona per distinguere rispettivamente tra ritardo il cui
verificarsi è legato soltanto al dato obiettivo del mancato adempimento, e
ritardo il cui verificarsi è legato anche a specifici fatti formali (ad
esempio, la costituzione in mora)[3].
Mentre le recenti norme in materia di ritardi di pagamento nelle
“transazioni commerciali”, introdotte dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 in
recepimento della Direttiva n. 2000/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio[4],
appaiono informate al primo principio, le citate norme del codice civile
appaiono informate al secondo. Infatti, l’art. 4, co. 1 del D.Lgs. 9
ottobre 2002, n. 231 dispone che, con riferimento a ogni pagamento
effettuato a titolo di corrispettivo in una “transazione commerciale”, gli
interessi di mora “decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla
scadenza del termine per il pagamento”, senza dunque rendersi necessaria
una formale costituzione in mora. Per contro, l’art. 1219, co. 1, c.c.,
dispone che, salvo le deroghe di cui al secondo comma e, secondo la prassi
e la prevalente dottrina, salvo deroghe negoziali[5],
il “debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta
per iscritto”. Invero, da un’attenta analisi delle norme civilistiche
si può desumere che, limitatamente alle obbligazioni pecuniarie, anche le
ordinarie norme previste dal codice civile sono informate al primo
principio. Infatti, per tali obbligazioni, non è necessaria la
costituzione in mora del debitore, posto che l’art. 1182, co. 3, c.c.,
dispone che l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve
essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza
e il secondo comma dell’art. 1219, c.c., dichiara non necessaria la
costituzione in mora quando è scaduto il termine, se la prestazione deve
essere eseguita al domicilio del creditore[6]. Prima
di passare all’esame della questione oggetto della sentenza, appare
necessaria un’ulteriore precisazione in ordine alla categoria reddituale
cui appartengono gli interessi attivi di mora. In vigenza del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, ai sensi dell’art. 41, co. 1, lett. e), gli
interessi moratori, anche se compresi in somme spettanti a titolo di
risarcimento di danni o di penale per inadempienza contrattuale,
costituivano redditi di capitale. Tuttavia, in forza dell’art. 44, non
costituivano reddito di capitale in quanto componenti del reddito
d’impresa, gli interessi e gli altri proventi di cui all’art. 41, non
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, conseguiti
nell’esercizio di imprese commerciali nel territorio dello Stato o
mediante stabili organizzazioni nel territorio stesso. Tale questione è
divenuta assai significativa in vigenza del TUIR. Infatti, “l’importanza
delle «categorie di reddito» per stabilire la rilevanza fiscale di un
determinato provento è aumentata con il citato t.u.i.r. n. 917 del 1986,
dov’è prevista l’imponibilità dei soli redditi rientranti in una delle
categorie reddituali previste dal medesimo t.u.” [7].
L’art. 41, D.P.R. n. 597/1986, trasfuso nell’art. 41, TUIR, ha subito
rilevanti modifiche. Per la parte che qui interessa, non sono stati più
inclusi nel novero dei redditi di capitale gli interessi moratori[8],
facendo dunque sorgere un dubbio in ordine all’imponibilità di detti
componenti reddituali. Tuttavia, per le imprese, il problema non
sussisteva, atteso che, da un lato, l’art. 45, TUIR, riprendendo nella
sostanza la formulazione del previgente art. 44, co. 1, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, disponeva che non costituiscono redditi di
capitale gli interessi, rientranti nel novero dei redditi di capitale,
conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, dall’altro, l’art. 56,
co. 3, TUIR, disponeva che anche gli interessi non costituenti reddito di
capitale concorrono a formare il reddito d’impresa[9].
Ne consegue dunque che, per le imprese, tutti gli interessi (i.e.
interessi corrispettivi, moratori, per dilazione di pagamento e
compensativi di risarcimento di un lucro cessante[10])
concorrevano a formare il reddito d’impresa. Per contro, per le persone
fisiche non imprenditori concorrevano alla formazione del reddito
imponibile solo gli interessi indicati nell’art. 41, lettere a) e b)[11]. La
materia è stata in ultimo modificata con l’art. 1, co. 1, lett. a), del
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n.
133. Tale norma ha introdotto nel secondo comma dell’art. 6, TUIR, un
ulteriore periodo, ai sensi del quale gli interessi moratori costituiscono
redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui
tali interessi sono maturati. Ne consegue dunque che gli interessi
moratori costituiscono reddito d’impresa se il reddito da cui deriva il
credito originario è reddito d’impresa, “costituiscono redditi di capitale
se il reddito da cui deriva il credito originario è reddito di capitale,
così come possono essere, per analoghe ragioni, redditi di lavoro
autonomo, o redditi di lavoro dipendente, o anche non costituire
reddito di alcun tipo, se il credito cui ineriscono deriva da una
fonte che non dà luogo a reddito” [12].
2.
La questione dell’applicazione agli interessi di mora del principio di
competenza ovvero di cassa: la posizione della Cassazione a favore del
principio di cassa Nel caso di specie, l’oggetto della controversia
riguarda il rimborso delle maggiori somme versate a titolo di IRPEG ed
ILOR, per il mancato inserimento degli interessi attivi di mora su crediti
in sofferenza, accantonati in apposito fondo, nel rapporto di
proporzionalità previsto dall’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
per determinare i limiti di deducibilità degli interessi passivi. La
Corte di Cassazione, nell’affrontare il problema posto alla sua
attenzione, sviluppa un’analisi del quadro normativo nell’anno d’imposta
cui fa riferimento la controversia, al fine di individuare il principio in
base al quale imputare gli interessi attivi di mora. È di tutta evidenza
come tale questione sia di massima rilevanza per la risoluzione della
controversia: ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità
devono infatti considerarsi tutti i proventi che concorrono a formare il
reddito d’esercizio, di tal che un componente di reddito influenza il
suddetto rapporto solamente nel periodo d’imposta in cui viene imputato
fiscalmente. L’art. 74, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, contenente i
principi generali del reddito d’impresa, al primo comma prevedeva che
l’imputazione temporale dei componenti di detta categoria di reddito
dovesse avvenire applicando il principio di competenza economica, secondo
cui, salvo deroghe, le componenti di reddito, sotto il profilo temporale,
concorrono alla formazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta in
cui “si verifica il fatto economico-gestionale” [13],
a nulla rilevando gli esercizi in cui avvengono le movimentazioni
finanziarie. Tale principio generale è derogato nel caso in cui i
componenti di reddito non siano certi nell’an o non siano
determinabili nel quantum; in tal caso la loro imputazione è
posticipata al periodo d’imposta in cui si verificano tali condizioni.
Dunque, se un componente reddituale difetta anche solo di uno di tali due
requisiti, la sua imputazione temporale deve essere posticipata
nell’esercizio in cui tali requisiti sono integrati. L’art. 66, co. 5,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, prevedeva la possibilità di effettuare
accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora, deducibili in
ciascun periodo di imposta[14],
se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello ordinario per
rischi su crediti, fino a concorrenza dell’ammontare dei crediti stessi
imputato al conto dei profitti e delle perdite[15].
Da ciò conseguiva, ai sensi del richiamato comma 2, che le perdite su
crediti per interessi di mora verificatesi nel periodo d’imposta erano
deducibili ai sensi dell’art. 57[16]
limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti. Se in un
periodo d’imposta l’ammontare globale dell’accantonamento risultava
superiore all’intero ammontare dei crediti per interessi di mora
risultante in bilancio, l’eccedenza concorreva a formare il reddito del
periodo stesso[17]. A
parere della Suprema Corte, mentre l’art. 74 costituisce una norma di
carattere generale, l’art. 66, co. 5, costituisce una norma di carattere
speciale. Circa il coordinamento di tali norme, la sentenza annotata
afferma che, tenuto conto del fatto che tutte queste norme sono
contestuali e contenute all’interno di un medesimo testo normativo
(appunto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597), la norma speciale
contestuale deroga – nei limiti della sua portata di applicazione – alle
norme contestuali di carattere generale, ed è destinata a prevalere su di
esse. La sentenza prosegue affermando che la norma speciale di cui
all’art. 66 è diretta proprio ad attenuare, in favore dell’imprenditore,
le conseguenze negative che deriverebbero dall’applicazione integrale del
criterio della competenza, precisando che in mancanza della disposizione
speciale, anche gli interessi accantonati sui crediti in sofferenza
(interessi che dal punto di vista sostanziale costituiscono essi stessi
ipotesi di crediti in sofferenza) dovrebbero essere considerati come
componenti positivi del reddito da sottoporre a tassazione nell’esercizio
in cui è avvenuta la loro maturazione, anche se, in realtà, non possono
essere riscossi nel corso di esso. Inoltre, a parere della Corte di
Cassazione, gli interessi attivi di mora su crediti in sofferenza non
costituiscono ancora una perdita fiscale. In realtà, non costituiscono
nemmeno un reddito, ma una “speranza di reddito futuro” [18]. In
vigenza delle norme richiamate, gli interessi de quibus, da una
parte, dovevano essere inseriti nel conto dei profitti e delle perdite
come componenti positivi di reddito secondo il principio di competenza
economica, dall’altra, potevano essere accantonati in un apposito fondo,
in modo da essere sterilizzati al fine della determinazione della base
imponibile. Tale soluzione non parrebbe nemmeno in contrasto, a parere
della stessa Corte di Cassazione, con la disposizione di carattere
generale di cui al citato art. 74. Quest’ultima, infatti, prevede già
un’eccezione all’applicazione del criterio di competenza per il caso in
cui l’esistenza, o l’ammontare, di una componente di reddito non possa
essere determinato in modo oggettivo. Tuttavia, tale seconda
argomentazione non appare condivisibile, in ragione del fatto che il
requisito della certezza nell’an fa riferimento non tanto
all’esistenza di carattere economico della componente reddituale, a cui
sembra alludere la Suprema Corte, quanto all’esistenza di un vincolo
giuridico (che certo non manca per gli interessi attivi di mora maturati),
da cui deriva un credito o un debito, avente origine ad esempio da un
contratto ovvero direttamente dalla legge[19].
In sostanza, per certezza dell’esistenza di un elemento reddituale si deve
intendere “certezza giuridica del credito o del debito, giustificata
dall’esistenza di un titolo produttivo di effetti giuridici al termine
dell’esercizio, sia pur suscettibile di variazioni in futuro” [20]. Tale
seconda argomentazione sembra contrastare inoltre con l’iter
logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte. Infatti, la deroga suddetta
riguarda tutti quei componenti per la cui imputazione temporale occorre
fare riferimento al criterio di competenza. “Non riguarda invece tutti
quei componenti per i quali la normativa tributaria «dispone
diversamente», come quelli ai quali si applica il criterio di cassa e
quelli (gli ammortamenti, gli accantonamenti) per i quali sono fissati
specifici parametri”[21].
E, a parere della Corte stessa, per gli interessi attivi di mora la
normativa tributaria prevede una deroga al principio di competenza. La
Suprema Corte conclude che “il legislatore ha inteso adottare a questi
fini un criterio di cassa e non di competenza, e questa scelta normativa
non appare certo irrazionale proprio perché diretta ad ancorare, volta per
volta, anno fiscale per anno fiscale, la deducibilità delle singole poste
passive maturate al bilancio fiscale di quell’anno e, per l’effetto, alla
relativa dichiarazione reddituale”. Tale ultima considerazione appare
condivisibile solo in parte; gli interessi attivi di mora non devono
infatti essere imputati temporalmente secondo il principio di cassa, bensì
secondo quello di competenza economica; tuttavia, data l’improbabile
esigibilità di tali elementi, e dato che non si conosce quando tali
interessi saranno realmente riscossi, è consentita, mediante la tecnica
degli accantonamenti, una sterilizzazione del loro effetto sul reddito
d’impresa fino all’esercizio di eventuale percezione[22].
La ragione di tale regime di favore deve essere ricercata nel fatto che
tali elementi reddituali si caratterizzano da sempre per un elevato grado
di insolvenza “in quanto gli interessi in questione per loro natura
maturano in fattispecie nelle quali già risulta conclamata la morosità del
debitore” [23]. La
Corte di Cassazione, per giungere a siffatte conclusioni, ha richiamato
anche l’art. 66, co. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in materia di
generici accantonamenti per rischi su crediti. Alla luce della questione
oggetto della sentenza, tale richiamo non appare giustificato, posto che,
come anche chiarito dall’Amministrazione finanziaria, l’accantonamento per
interessi di mora di cui al quinto comma si discosta nettamente, sia sotto
il profilo normativo sia sotto quello funzionale, dall’accantonamento di
cui al primo comma (i.e. l’accantonamento generico per rischi su crediti).
Ciò comporta che i crediti per interessi di mora non possono concorrere
alla formazione dell’accantonamento deducibile nella misura prevista dal
citato primo comma[24],
e ciò anche nel caso in cui gli stessi non concorrano alla formazione del
fondo crediti per interessi di mora[25].
I crediti per interessi attivi di mora possono essere accantonati in
ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza dell’ammontare dei crediti
stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite, senza dunque dover
rispettare il limite dello 0,5 per cento dell’ammontare complessivo dei
crediti risultanti in bilancio di cui al co. 1 dell’art. 66. Giova
precisare come la costituzione del fondo di cui sopra deve ritenersi del
tutto facoltativa, per cui alle imprese è riservato un ampio margine di
discrezionalità sia in ordine alla attivazione del fondo, sia in ordine
all’entità dei crediti per interessi di mora da accantonare a tale fondo,
con il solo limite dell’ammontare degli interessi di mora imputati al
conto dei profitti e delle perdite. Per contro, non vi sono margini di
discrezionalità in relazione all’obbligo civilistico e fiscale di imputare
al conto economico gli interessi attivi di mora maturati nell’esercizio.
Tuttavia, “l’evidenziazione in bilancio degli interessi moratori e
l’istituzione del relativo fondo nel periodo d’imposta di maturazione
vanno intese come condizioni necessarie affinché gli interessi moratori
possano concorrere alla formazione del reddito imponibile nel periodo di
imposta in cui avviene la riscossione”[26].
In caso di mancata istituzione del relativo fondo, non è dunque possibile
dedurre fiscalmente un importo pari agli interessi attivi di mora imputati
a conto economico, di guisa che l’imputazione temporale di tali componenti
reddituali seguirà l’ordinario principio di competenza economica, senza
possibilità di sterilizzarne gli effetti. Come attentamente evidenziato in
dottrina, sotto tale profilo la norma fiscale influenza la redazione del
bilancio. È chiaro infatti che, dovendo l’accantonamento essere operato
anche ai fini civilistici, esso comparirà nel conto economico[27].
Appare tuttavia opportuno evidenziare come la prassi ragionieristica a
volte impone la compensazione dei fondi con l’elemento dell’attivo cui
l’accantonamento si riferisce (nel caso oggetto di studio, i crediti per
interessi di mora). Tale prassi non deve naturalmente influenzare la
determinazione della base imponibile.
3. Il computo degli
interessi di mora nel pro-rata ordinario come conseguenza della
imputazione di essi in base al principio di cassa Come si è avuto
più volte modo di anticipare, il problema oggetto della sentenza in
commento attiene alla legittimità dell’inclusione, sia al numeratore sia
al denominatore, nel pro-rata ordinario di deducibilità di cui
all’art. 58, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, degli interessi attivi di
mora su crediti in sofferenza. L’art. 58, co. 1, disponeva che gli
interessi passivi erano “deducibili per la parte corrispondente
all’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito d’impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le
sopravvenienze attive, e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzione ed esclusi quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”[28]. La
sentenza in commento ritiene legittimo non includere gli interessi attivi
di mora, accantonati in apposito fondo del passivo, né al numeratore né al
denominatore del suddetto rapporto, in forza del fatto che finché tali
interessi vengono accantonati ad un fondo rimangono di fatto neutralizzati
agli effetti fiscali. Tra gli elementi del rapporto sono stati dunque
esclusi gli interessi di mora accantonati, che evidentemente non devono
influenzare il rapporto stesso non avendo concorso a formare il reddito ma
non essendone nemmeno esonerati. A parere della Suprema Corte, tali
interessi influenzeranno il pro-rata ordinario solo nel momento in
cui verranno incassati, in virtù del fatto che, anche se la tassazione per
le attività di impresa deve essere effettuata di regola secondo il
criterio di competenza, il legislatore ha previsto un’eccezione relativa
agli interessi attivi di mora, in forza della quale tali interessi
assumono rilevanza temporale sotto il profilo fiscale in base ad un
criterio di cassa e non di competenza[29]. La
conclusione a cui giunge la Suprema Corte nel caso in esame sembra
discostarsi dall’impostazione precedentemente adottata da essa stessa[30]
ma è conforme alla prassi ministeriale. L’Amministrazione finanziaria ha
infatti chiarito che, assunto che gli interessi attivi di mora concorrono
alla formazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui
risultano realizzati, tali interessi dovranno essere considerati nella
determinazione del pro-rata ordinario (sia al numeratore sia al
denominatore) nel momento in cui tali componenti sono realizzati,
acquisendo la natura di sopravvenienza attiva. Secondo l’Amministrazione,
una diversa soluzione “implicherebbe che uno stesso componente di reddito,
che per sua natura si realizza in un unico periodo di imposta, verrebbe
preso in considerazione ai fini di detto rapporto due volte: la prima
volta nel periodo d’imposta in cui viene operato l’accantonamento
finalizzato a neutralizzare gli interessi attivi contabilizzati fra i
ricavi del conto dei profitti e perdite, una seconda volta nel periodo
d’imposta in cui viene realizzato il credito relativo a tali interessi,
come sopravvenienza attiva correlata, nella specie, all’accantonamento
iscritto in bilancio in precedenti periodi d’imposta”. L’Amministrazione
rileva altresì che “sostanzialmente nella fattispecie si realizza una
sospensione da imposizione degli interessi “de quibus” per la parte
corrispondente all’importo dell’accantonamento effettuato e perciò non se
ne deve tener conto ai fini del rapporto di proporzionalità” [31]. Tale
impostazione non è condivisa dalla dottrina prevalente. In merito si è
sostenuto, in primo luogo, che l’assimilazione degli interessi a poste in
sospensione da imposizione non appare conciliabile con la natura del fondo
su crediti per interessi di mora; dato che quest’ultimo rientra
nell’ambito dei fondi costituiti a copertura di specifiche passività, non
appare verosimile un’assimilazione dello stesso ai fondi in sospensione di
imposta, che costituiscono componenti del patrimonio netto delle società[32].
Non si realizza infatti nessuna sospensione di tassazione, ma un mero
riconoscimento di deducibilità di un accantonamento ad apposito fondo. Se
si dovesse sostenere il ragionamento del Ministero si dovrebbe arrivare
all’assurdo di non considerare neppure i ricavi corrispondenti alle quote
accantonate all’ordinario fondo rischi su crediti. In secondo luogo, si
è sostenuto come sia inesatta l’affermazione del Ministero nella parte che
configura gli interessi di mora realizzati come sopravvenienze attive, e
ciò sulla base del fatto che la sopravvenienza si verifica solo
nell’esercizio e nella misura in cui il fondo interessi moratori risulti
esuberante rispetto all’ammontare dei crediti di analoga natura esistenti
nell’attivo dello stato patrimoniale[33]. In
terzo luogo, si è sostenuto che non si verifica alcuna considerazione
dello stesso elemento reddituale due volte: infatti, vi sono due distinti
componenti di reddito, uno connesso al ritardo nell’adempimento di
un’obbligazione pecuniaria, l’altro connesso ad un eccessivo stanziamento
al fondo svalutazione crediti. E ciò, si noti, è quello che accade con
l’ordinario fondo svalutazione crediti[34]. In
ultimo si è argomentato che in caso di perdita dei crediti per interessi
di mora, l’imposizione non si avrebbe né nell’esercizio di maturazione, né
nell’esercizio in cui si verifica la perdita[35]. Come
premesso, la giurisprudenza di legittimità si era in passato pronunciata
sulla questione a favore della inclusione degli interessi attivi di mora
sia al numeratore sia al denominatore del pro-rata patrimoniale. A
sostegno di tale tesi, la giurisprudenza, oltre ad accogliere quanto già
palesato in letteratura, ha puntualizzato, ad adiuvandum, che la
norma di cui all’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 è una “norma
di carattere generale” che “non contempla tra le deroghe espresse quella
relativa agli interessi per i crediti in sofferenza maturati
nell’esercizio e non realizzati”. Infatti, tutte le deroghe, come anche
quelle contenute nell’art. 58 “sono di stretta interpretazione e non
possono essere estese in via di interpretazione analogica”. A nulla rileva
il fatto che in vigenza del TUIR è stata espressamente prevista la non
inclusione degli interessi de quibus nella determinazione del
rapporto di deducibilità ordinario. Detta norma infatti avrebbe carattere
“innovativo” e come tale “non può essere applicata ai periodi precedenti,
salvo il caso in cui le dichiarazioni dei redditi siano state conformi
alla nuova disposizione” [36]. La
giurisprudenza di merito, per contro, sembra accogliere l’impostazione
adottata dalla Suprema Corte nella sentenza annotata, con argomentazioni
sostanzialmente analoghe a quelle riportate nella sentenza in commento[37].
4.
Evoluzione normativa successiva: adozione del principio di cassa Da
ultimo, appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in merito
all’evoluzione della disciplina fiscale degli interessi di mora. Come
si è avuto modo di anticipare, la disciplina del pro-rata ordinario
ha subito rilevanti modifiche con l’emanazione del TUIR. L’art. 63 (che
recepiva in parte il contenuto dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597), TUIR, ha infatti espressamente stabilito che ai fini della
determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi non si
tiene conto degli interessi di mora accantonati ad apposito fondo. La
disposizione recepisce dunque l’indirizzo ministeriale, in ragione del
fatto che gli interessi moratori concorrono sostanzialmente a formare il
reddito di impresa nel periodo di imposta in cui risultano conseguiti.
L’esclusione dai termini del rapporto degli interessi di mora è stata
motivata in ragione del fatto che tali interessi “non devono influenzare
il rapporto stesso non avendo concorso a formare il reddito ma non
essendone nemmeno esonerati” [38]. Mentre
la giurisprudenza appare concorde nel ritenere che la stessa abbia natura
innovativa[39],
in dottrina si ravvisano opinioni divergenti circa la natura
interpretativa o innovativa di tale norma. Una parte della dottrina ha
infatti evidenziato come si tratti di “norma di natura oggettivamente
interpretativa, giacché anche in base al sistema del d.p.r. n. 597 era
doveroso giungere alle stesse conclusioni, ora positivamente
esplicitate”[40].
Per contro, un’altra parte della dottrina ha sostenuto che pur a problema
risolto, “fino a tutto il 31 dicembre 1987, gli interessi di mora
dovessero concorrere per competenza alla determinazione del rapporto di
deducibilità”, escludendo implicitamente che alla nuova norma potesse
essere attribuito carattere interpretativo[41]. Una
seconda modifica della disciplina degli interessi di mora si è avuta con
il D.L. 29 giugno 1994, n. 416, convertito con Legge 8 agosto 1994, n.
503, in forza del quale il previgente regime è stato formalmente
modificato al fine di garantire il necessario coordinamento con la nuova
disciplina civilistica sul bilancio[42].
Il nuovo bilancio CE, infatti, prevede l’iscrizione dei fondi a rettifica
diretta dei crediti, introducendo dunque un nuovo concetto di
svalutazione. Il comma 6 dell’art. 71, TUIR, è stato di conseguenza
modificato per attribuire rilevanza fiscale anche a tali svalutazioni
delle poste dell’attivo. Una terza modifica in materia riguarda la
disciplina civilistica degli interessi di mora, che tuttavia ha avuto
lievi riflessi anche in materia tributaria. Con il D.Lgs. 9 ottobre 2002,
n. 231, gli interessi di mora derivanti da “transazioni commerciali”,
trovano maturazione “automatica” in via generalizzata, in modo da rendere
necessaria la rilevazione contabile e fiscale di tali componenti
reddituali, a prescindere da una formale costituzione in mora[43]. L’ultima
e più significativa modifica alla disciplina degli interessi di mora si è
avuta con il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344[44].
Ai sensi di tale D.Lgs., che ha riformato parte del sistema fiscale
italiano, gli interessi attivi di mora non debbono più essere imputati
temporalmente in base al principio di competenza economica, bensì, in
deroga alle ordinarie regole di imputazione temporale di componenti del
reddito d’impresa, in base al principio di cassa. Infatti, il comma 7,
art. 110, TUIR, prevede che “gli interessi di mora concorrono alla
formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o
corrisposti”, e ciò, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente,
a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’8 agosto 2002.
Contestualmente, per coerenza normativa, da un lato, è stata eliminata la
possibilità di effettuare un accantonamento al fondo rischi su crediti per
interessi di mora, dall’altro, è stato eliminato l’inciso di cui all’art.
63 (ora 97), co. 2, lettera a), TUIR, ai sensi del quale nella
determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi non si
tiene conto degli interessi di mora accantonati ad apposito fondo. La
conciliazione del principio di cassa con la normatiiva sulla redazione del
bilancio avverrà mediante un’apposita variazione in diminuzione
nell’esercizio di competenza (che coincide con l’esercizio di rilevazione
contabile degli interessi attivi di mora) seguito da un’eventuale
variazione in aumento nel caso di incasso.
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[1] Per un’analisi del citato principio si rinvia a F. TESAURO,
Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale, Torino, 2005, 90
ss.; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte speciale,
Padova, 2003, 195 ss.; A. FANTOZZI, Il diritto tributario, Torino,
2003, 857 ss.; F. CROVATO, L’imputazione a periodo nelle imposte sui
redditi, Padova, 1996, passim. [2] La letteratura in materia
è vastissima. Cfr., ex plurimis, F. GALGANO, Diritto Civile e
Commerciale, vol. II, tomo I, Padova, 1993, 71 ss.; E. QUADRI, Le
obbligazioni pecuniarie, in P. Rescigno (diretto da), Obbligazioni
e contratti - Trattato di diritto privato, Torino, 1999, 638 ss.; B.
INZITARI, voce Interessi, in Dig. Disc. Priv. – Sez. Civ.,
Torino, 1993, vol. VII, 566 ss. [3] Cfr. F. BENATTI, La costituzione
in mora del debitore, Milano, 1968, 150 ss. e G. VISINTINI,
Inadempimento e mora del debitore, in P. Schlesinger (diretto da),
Il Codice Civile – Commentario, Milano, 1987, 440 ss. [4] Per un
commento al citato D.Lgs. si rinvia a G. DE NOVA e S. DE NOVA, I
ritardi di pagamento nei contratti commerciali: D.lgs. 9 ottobre 2002, n.
231, Milano, 2003. Per gli aspetti più strettamente operativi si veda
ASSONIME, La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, Circolare, 27 marzo 2003, n. 15, Roma. [5]
Cfr. C. M. BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in A.
Scialoja e G. Branca (a cura di), Commentario del Codice Civile,
Roma, 1979, 214 e F. BENATTI, La costituzione in mora del debitore,
cit., 174. Sul punto si è espressa anche l’Amministrazione finanziaria
(Ministero delle Finanze, Circolare, 20 novembre 1979, n. 43/9/1100),
secondo cui non si può escludere “la piena validità di clausole
contrattuali che prevedano l’insorgenza ipso iure della situazione
moratoria, nel senso di collegare automaticamente l’inizio di produzione
degli interessi di mora al verificarsi di un determinato evento. Così come
va riconosciuta validità, nell’ambito di tale autonomia contrattuale, alla
prassi dei cosiddetti interessi moratori fluttuanti la cui misura è
convenzionalmente stabilita da un minimo ad un massimo e solo
successivamente è esattamente determinata dalle parti”. [6] Sul punto
si veda C. M. BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, cit.,
211 ss. [7] Cfr. R. LUPI, <>iGli interessi nell’imposizione
diretta, in Dir. e Prat. Trib., 1990, I, 487. [8] Secondo
autorevole dottrina, “se si afferma che tutti gli interessi non moratori
hanno in comune l’identico fondamento della disponibilità di una somma di
denaro da parte di colui che deve pagare gli interessi, questa
caratteristica è comune anche alle ipotesi di mora, in cui alla
disponibilità di una somma di denaro si aggiunge il fatto ulteriore del
comportamento «illecito» del debitore”. Tale argomentazione consente “di
ricondurre nell’ambito dei redditi di capitale gli interessi moratori che
si innestano su uno dei rapporti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 41.
Se l’interesse originario è tassabile perché rientrante nelle lettere a) e
b) dell’art. 41, il sopravvenire della mora non fa venir meno la
derivazione del reddito da un «impiego di capitale» che dà luogo a
interessi imponibili”. Cfr. R. LUPI, Gli interessi non derivanti da un
“impiego di capitale” nelle imposte dirette: dalla “natura compensativa”
al nuovo testo unico Irpef, in Rass. Trib., 1987, I, 108
ss. [9] Si noti come, “anche in mancanza di tale norma difficilmente si
sarebbe potuti giungere a conclusioni diverse, considerando tra l’altro
l’art. 77 del t.u.i.r., secondo cui sono «beni relativi all’impresa» i
crediti acquisiti nell’esercizio della stessa, nonché qualsiasi credito di
società commerciali di persone e di capitali”. Cfr. R. LUPI, Gli
interessi nell’imposizione diretta, cit., 529 ss. [10] Cfr. R.
LUPI, Gli interessi nell’imposizione diretta, cit., 487; F.
GAFFURI, I redditi diversi, in Dir. e Prat. Trib., 1979, I, 762 ss.
e L. TOSI, La nozione di reddito, in F. Tesauro (diretta da),
Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, vol. I, Torino,
1994, 30 ss. [11] Cfr. L. ROSA, Art. 56 – Dividendi e interessi,
in N. D’Amati (a cura di), L’imposta sul reddito delle persone
fisiche, Torino, 1992, 435; L. IMPERLINO, voce Interessi. Interessi
attivi e passivi – Dir. Trib., in Enciclopedia Giuridica
Treccani, vol. XVII, Roma, 1989. Sul punto si veda anche M. MICCINESI,
I componenti del reddito d’impresa. Ricavi, plusvalenze,
sopravvenienze, dividendi ed interessi, in F. Tesauro (diretta da),
Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, Torino, 1994,
vol. II, 675 ss., il quale ha chiarito come non esistano “categorie di
interessi ontologicamente tassabili o intassabili, dovendosi piuttosto
rilevare come la sfera degli interessi redditualmente rilevanti si ampli e
si restringa in funzione del contesto soggettivo e/o oggettivo di volta in
volta preso in esame. Sicché, mentre con riferimento alle realtà
extraimprenditoriali risultano imponibili solo quegli interessi che
derivano da specifiche e tassative forme di impiego produttivo del
capitale, nel contesto del reddito d’impresa divengono tassabili
indifferentemente tutti gli interessi, a prescindere dalla loro fonte”.
[12] In questi termini, S. PANSIERI, I redditi di capitale, in
G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Padova,
2003, 129. Per un commento all’art. 6, TUIR, si rimanda a M. LEO, F.
MONACCHI e M. SCHIAVO, Le imposte sui redditi nel Testo Unico,
Milano, 1999, art. 6, 90. [13] Cfr. F. TESAURO, Istituzioni di
diritto tributario. Parte speciale, cit., 90. [14] Come
correttamente osservato dalla sentenza annotata, la possibilità di dedurre
i suddetti accantonamenti (entro i limiti ammessi) va riferita ad ogni
singolo periodo d’imposta. Infatti, l’art. 66 “fa espresso riferimento non
genericamente alla deducibilità, ma la riferisce espressamente a ciascun
periodo d’imposta”. [15] Tale norma è stata introdotta nell’ordinamento
tributario dall’art. 1 del D.P.R. 23 maggio 1979, n. 170. La ragion
d’essere del nuovo provvedimento andava ricercata nel negativo andamento
della congiuntura economica che ha interessato il nostro Paese alla fine
degli anni settanta. Il legislatore aveva dunque avvertito la necessità di
promuovere una maggiore chiarezza dei bilanci, inducendo le imprese
creditizie ad evidenziare nel conto economico gli interessi attivi in
corso di maturazione sui crediti in sofferenza. Il citato art. 1 ha dunque
consentito, al fine di evitare la tassazione di elementi reddituali la cui
realizzazione era altamente incerta, di dedurre un accantonamento per
rischi su crediti per interessi di mora. Per completezza si segnala che
fino all’emanazione del citato D.P.R. gli interessi attivi di mora su
crediti in sofferenza erano contabilizzati e rilevavano fiscalmente
secondo il principio di cassa. [16] Cioè le perdite derivanti dal
mancato conseguimento di ricavi e proventi imputati al conto dei profitti
e delle perdite in precedenti periodi d’imposta. [17] Il secondo
periodo del quinto comma dell’art. 66 contiene infatti un rinvio
ricettizio al secondo comma del medesimo articolo, in forza del quale, da
una parte le perdite su crediti per interessi di mora sono deducibili
limitatamente alla parte di interessi attivi di mora non accantonati
all’apposito fondo, dall’altra gli accantonamenti eccedenti l’ammontare
dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio concorre a
formare il reddito del periodo stesso. Le perdite, per essere deducibili
in un periodo d’imposta, devono rispettare anche i seguenti principi:
competenza economica, inerenza, previa imputazione a conto dei profitti e
delle perdite e certezza dell’an e determinabilità del
quantum. Per un approfondimento di tali requisiti si rimanda agli
studi manualisitici. Per tutti si veda F. TESAURO, Istituzioni di
diritto tributario. Parte speciale, cit., 75 ss. Per un’analisi
specifica della deducibilità delle perdite su crediti si rinvia a E.
EMMANUELE, Il trattamento fiscale delle perdite su crediti e degli
interessi di mora nell’azienda bancaria e finanziaria, in Dir. e
Prat. Trib., 1987, I, 321 ss. Sul punto si segnala anche Ministero
delle Finanze, Risoluzione, 4 dicembre 1976, n. 9/1336: ai sensi di tale
Risoluzione “qualora la perdita su crediti superi il fondo precostituito,
quest’ultimo deve ritenersi completamente utilizzato e la relativa
eccedenza può essere imputata al conto economico, mentre l’accantonamento
da calcolarsi, nei limiti consentiti, sull’ammontare dei crediti esistenti
a fine esercizio – omissis ¬– potrà essere utilizzato per eventuali
perdite future”. Sulla possibilità di considerare la rinuncia ai crediti
come perdita si veda Cass., 25 febbraio 2002, n. 2695, in I Quattro
Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA. [18] In
dottrina, è stato evidenziato inoltre come nella prassi commerciale gli
interessi attivi di mora su crediti in sofferenza non vengano mai riscossi
a meno di gravi dissidi con il cliente: cfr. F. CROVATO, Gli elementi
reddituali derivanti da valutazioni del patrimonio aziendale
(ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e simili), in F. Crovato e
R. Lupi (a cura di), Il reddito d’impresa, Milano, 2002, 291; R.
LUPI, La determinazione del reddito d’impresa, in A. Provasoli e A.
Viganò (a cura di), Imposizione tributaria e bilancio d’impresa,
Milano, 2000, 64 ss. [19] Cfr. G. ZIZZO, I redditi d’impresa, in
G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Padova,
2003, 208. [20] Cfr. F. CROVATO, L’imputazione a periodo nelle
imposte sui redditi, cit., 139. [21] Cfr. G. ZIZZO, I redditi
d’impresa, cit., 208. [22] La giurisprudenza di legittimità sembra
propendere a favore dell’applicazione del principio di competenza agli
interessi attivi di mora su crediti in sofferenza: si veda Cass., 12
maggio 2004, n. 8994, in Giur. It., 2004, 1981 ss. La
giurisprudenza di merito sulla questione sembra essersi pronunciata in
modo difforme: cfr. Trib. Macerata, 25 marzo 1988, n. 286, in Boll.
Trib., 1988, 969 ss. (con nota di F. NAPOLITANO), nella quale è stato
affermato che gli interessi attivi di mora su crediti in sofferenza “vanno
pertanto contabilizzati all’atto della percezione con criterio di cassa e
non già, per competenza, all’atto della maturazione”. Si veda anche Comm.
trib. centr., 15 dicembre 1995, n. 4292, in Il fisco, 1996, 8976
ss. (con nota di N. RAI). Contra, Trib. di Macerata, 8 maggio 1990,
in Giur. di Merito, 1991, 160 ss. (con nota di A. BRUNOZZI). In
dottrina, propende per un’imputazione degli interessi di mora secondo il
principio di cassa T. SESANA, Gli interessi di mora “automatici”: ratio
legis ed implicazioni di bilancio e fiscali, in Riv. Dott.
Commercialisti, 2003, n. 2, 293 ss. [23] Cfr. L. DEL FEDERICO,
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive, perdite ed
accantonamenti per rischi su crediti, in F. Tesauro (diretta da),
Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, Torino, 1994,
vol. II, 787 ss. [24] Cfr. Ministero delle Finanze, Circolare, 20
novembre 1979, n. 43/9/1100. In dottrina si veda, in accordo alla prassi,
E. EMMANUELE, Il trattamento fiscale delle perdite su crediti e degli
interessi di mora nell’azienda bancaria e finanziaria, cit., 321 ss.;
M. LEO, F. MONACCHI e M. SCHIAVO, Le imposte sui redditi nel Testo
Unico, Milano, 1990, art. 63, 799 ss.; Contra, S. CAPOLUPO,
Gli accantonamenti per rischi su crediti nel T.U., in Il
fisco, 1987, 4422 ss., il quale sostiene infatti che “se gli interessi
concorrono ai sensi del primo comma non potranno essere presi in
considerazione una seconda volta agli effetti del successivo terzo comma.
Il legislatore, quindi, nel liberalizzare gli accantonamenti ha lasciato
l’imprenditore libero di scegliere se ricorrere all’uno o all’altro
criterio”. [25] Cfr. Ministero delle Finanze, Circolare, 20 novembre
1979, n. 43/9/1100. [26] Così Ministero delle Finanze, Circolare, 20
novembre 1979, n. 43/9/1100. In dottrina, si veda E. BELLI CONTARINI,
Commento all’ art. 71, in N. D’Amati (a cura di), L’imposta sul
reddito delle persone fisiche, Torino, 1992, 579 ss. Contra, R.
VALACCA, Interessi di mora maturati ma non iscritti in bilancio: come
evitare la tassazione, in Il fisco, 1992, 84 ss. [27] Cfr.
R. LUPI, Le implicazioni fiscali nella redazione del bilancio delle
aziende di credito, in Riv. Dir. Trib., 1993, I, 1263 ss. Per
un’analisi di ricavi, oneri ed accantonamenti nella disciplina del reddito
d’impresa si rinvia a N. D’AMATI, Ricavi, oneri ed accantonamenti,
in Dir. e Prat. Trib., 1989, I, 8 ss. Per un approfondimento in
tema di accantonamenti per rischi ed oneri si rinvia a E. DELLA VALLE,
Riflessioni in tema di accantonamenti per rischi ed oneri fiscalmente
riconosciuti, in Riv. Dir. Trib., 1994, I, 327 ss. Per
un’analisi dei profili bilancistici si rinvia a D. SABBIONI, Interessi
di mora: teoria e pratica nel bilancio civile e fiscale, in Riv. Dott.
Commercialisti, 1989, n. 3, 487 ss. [28] Ai fini della corretta
identificazione dei due termini della frazione l’Amministrazione
finanziaria (Ministero delle Finanze, Circolare, 2 febbraio 1976, n.
3/9/010) ha chiarito che “il numeratore della frazione è costituito dai
ricavi e dagli altri proventi che concorrono a formare il reddito
d’impresa”, mentre “il secondo termine del rapporto e cioè il denominatore
della frazione, è determinato aggiungendo all’ammontare (…) come calcolato
nel numeratore, l’ammontare dei ricavi e dei proventi che fruiscono di
esenzione o che per qualsiasi altro motivo non concorrono a formare il
reddito d’impresa”. [29] In senso analogo: Trib. di Macerata, sez. I,
25 marzo 1988, n. 286, in Boll. Trib., 1988, 969 ss. (con nota di
F. NAPOLITANO); Comm. Trib. Centr., 15 dicembre 1995, n. 4292, in Il
fisco, 1996, 8976 ss. (con nota di N. RAI). Contra, Cass., 18
giugno 2004, n. 11420, in I Quattro Codici della Riforma Tributaria
big, Cd-rom, IPSOA; Cass., 11 giugno 2004, n. 11192, in I Quattro
Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA; Cass., 12 maggio
2004, n. 8994, in Giur. It., 2004, 1981 ss.; Cass., 21 novembre
2001, n. 14695, in Giust. Civ., 2002, I, 1312 ss.; Comm. trib. reg.
Lombardia, 7 gennaio 1997, n. 311, in I Quattro Codici della Riforma
Tributaria big, Cd-rom, IPSOA; Comm. Trib. Centr., 3 novembre 1993, n.
3015, in Il Foro It., 1994, III, 259 ss.; Trib. di Macerata, 8
maggio 1990, in Giur. di Merito, 1991, 161 ss. (con nota di A.
BRUNOZZI); Trib. di Udine, 14 marzo 1989, n. 5218, in Il fisco,
1989, 5218 ss. [30] Cass., 18 giugno 2004, n. 11420, in I Quattro
Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA; Cass., 12 maggio
2004, n. 8994, in Giur. It., 2004, 1981 ss.; Cass., 21 novembre
2001, n. 14695, in Giust. Civ., 2002, I, 1312 ss. [31] Così
Ministero delle Finanze, Circolare, 20 dicembre 1983, n.
56/9/1605. [32] Cfr. ABI, Circolare, serie Tributaria, 19 gennaio 1984,
n. 13. [33] Cfr. R. TIEGHI, Riflessi sul coefficiente di
deducibilità ex art. 58, d.p.r. n. 597 del 1973 degli interessi moratori
accantonati, in Rass. Trib., 1984, I, 113 ss. [34] Cfr. S.
DESIDERI, La rilevanza degli interessi moratori nella ripartizione
proporzionale degli interessi passivi, in Corr. Trib, 1987,
2466 ss. [35] Così, D. SABBIONI, Interessi di mora: teoria e pratica
nel bilancio civile e fiscale, cit., 506. [36] Cfr. Cass., 18
giugno 2004, n. 11420, in I Quattro Codici della Riforma Tributaria
big, Cd-rom, IPSOA. Si veda anche, nello stesso senso, Cass., 12
maggio 2004, n. 8994, in Giur. It., 2004, 1981 ss.; Cass., 21
novembre 2001, n. 14695, in Giust. Civ., 2002, I, 1312 ss. [37]
Era stato dunque sostenuto che gli interessi attivi di mora “non vengono
sostanzialmente ad incidere sulla formazione del reddito d’impresa in tale
periodo d’imposta, ma divengono componente attiva del reddito soltanto
nell’esercizio in cui si verifica il loro effettivo realizzo, quale
sopravvenienza attiva. Gli stessi vanno pertanto contabilizzati all’atto
della percezione con criterio di cassa e non già, per competenza, all’atto
della maturazione. Quanto sopra comporta l’ininfluenza degli interessi di
mora per crediti in sofferenza agli effetti del rapporto di deducibilità
nell’esercizio di maturazione per insussistenza del requisito della
concorrenza alla formazione del reddito d’impresa”. Cfr. Trib. di
Macerata, 25 marzo 1988, n. 286, in Boll. Trib., 1988, 969 ss. (con
nota di F. NAPOLITANO). [38] Così la Relazione ministeriale all’art.
63, TUIR. [39] Cfr. Cass., 18 giugno 2004, n. 11420, in I Quattro
Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA; Cass., 21 novembre
2001, n. 14695, in Giust. Civ., 2002, I, 1312 ss.; Comm. Trib. Reg.
Lombardia, 7 gennaio 1997, n. 311, in I Quattro Codici della Riforma
Tributaria big, Cd-rom, IPSOA; Trib. Macerata, 8 maggio 1990, in
Giur. di merito, 1991, 161 ss. (con nota di A. BRUNOZZI). La
giurisprudenza di legittimità in alcuni casi ha ritenuto la norma in
oggetto norma innovativa ma retroattiva ai sensi dell’art. 36 del D.P.R.
n. 42/1988, con i caratteri limitati della relatività e della
condizionatezza che sono in esso indicati: cfr. Cass., 1° marzo 2004, n.
4128, in I Quattro Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom,
IPSOA. [40] Cfr. L. DEL FEDERICO, Interessi passivi, in F.
Tesauro (diretta da), Giurisprudenza sistematica di diritto
tributario, Torino, 1994, vol. II, 708. [41] Cfr. D. SABBIONI,
Interessi di mora: teoria e pratica nel bilancio civile e fiscale,
cit., 487 ss. [42] Per un approfondimento di tali modifiche, che
tuttavia non hanno modificato nella sostanza il previgente regime, si
rinvia a G. BOLELLI e A. CALORI, La normativa civilistica e fiscale
degli interessi di mora, in Riv. Dott. Commercialisti, 1997, n.
5, 957 ss. [43] Per un approfondimento della disciplina civilistica con
particolare riferimento agli effetti fiscali si rinvia a: T. MARINO,
Effetti fiscali delle nuove disposizioni sugli interessi di mora
“automatici” introdotte dal D.Lgs. 231/2002, in Boll. Trib.,
2003, 89 ss.; T. MARINO, Ulteriori riflessioni sulle patologie
impositive ad ascrivere agli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 nel
reddito di impresa e sui possibili rimedi, in Boll. Trib.,
2003, 332 ss.; ASSONIME, La nuova disciplina dei ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali, cit. [44] Per un’analisi di tale
modifica normativa e delle ragioni che hanno indotto il legislatore ad
attuarla si rinvia a: R. VALACCA, La nuova disciplina degli interessi
di mora, in Corr. Trib., 2004, 815 ss.
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1] ABI, Circolare, serie Tributaria, 19 gennaio 1984, n. 13. 2]
ASSONIME, La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, Circolare, 27 marzo 2003, n. 15, Roma. 3]
E. BELLI CONTARINI, Commento all’ art. 71, in N. D’Amati (a cura
di), L’imposta sul reddito delle persone fisiche, Torino, 1992, 579
ss. 4] F. BENATTI, La costituzione in mora del debitore, Milano,
1968. 5] C. M. BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in
A. Scialoja e G. Branca (a cura di), Commentario del Codice Civile,
Roma, 1979. 6] G. BOLELLI e A. CALORI, La normativa civilistica e
fiscale degli interessi di mora, in Riv. Dott. Commercialisti,
1997, n. 5, 957 ss. 7] S. CAPOLUPO, Gli accantonamenti per rischi su
crediti nel T.U., in Il fisco, 1987, 4422 ss. 8] F. CROVATO,
L’imputazione a periodo nelle imposte sui redditi, Padova,
1996. 9] F. CROVATO, Gli elementi reddituali derivanti da
valutazioni del patrimonio aziendale (ammortamenti, accantonamenti,
svalutazioni e simili), in F. Crovato e R. Lupi (a cura di), Il
reddito d’impresa, Milano, 2002, 291; 10] N. D’AMATI, Ricavi,
oneri ed accantonamenti, in Dir. e Prat. Trib., 1989, I, 8
ss. 11] L. DEL FEDERICO, Interessi passivi, in F. Tesauro
(diretta da), Giurisprudenza sistematica di diritto tributario,
Torino, 1994, vol. II, 701 ss. 12] L. DEL FEDERICO, Minusvalenze
patrimoniali, sopravvenienze passive, perdite ed accantonamenti per rischi
su crediti, in F. Tesauro (diretta da), Giurisprudenza sistematica
di diritto tributario, Torino, 1994, vol. II, 787 ss. 13] E. DELLA
VALLE, Riflessioni in tema di accantonamenti per rischi ed oneri
fiscalmente riconosciuti, in Riv. Dir. Trib., 1994, I, 327
ss. 14] G. DE NOVA e S. DE NOVA, I ritardi di pagamento nei
contratti commerciali: D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, Milano,
2003. 15] S. DESIDERI, La rilevanza degli interessi moratori nella
ripartizione proporzionale degli interessi passivi, in Corr.
Trib, 1987, 2466 ss. 16] E. EMMANUELE, Il trattamento fiscale
delle perdite su crediti e degli interessi di mora nell’azienda bancaria e
finanziaria, in Dir. e Prat. Trib., 1987, I, 321 ss. 17] G.
FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Padova,
2003. 18] FANTOZZI, Il diritto tributario, Torino, 2003. 19]
F. GAFFURI, I redditi diversi, in Dir. e Prat. Trib., 1979, I, 762
ss. 20] F. GALGANO, Diritto Civile e Commerciale, vol. II, tomo
I, Padova, 1993, 71 ss. 21] L. IMPERLINO, voce Interessi. Interessi
attivi e passivi – Dir. Trib., in Enciclopedia Giuridica Treccani,
vol. XVII, Roma, 1989. 22] B. INZITARI, voce Interessi, in
Dig. Disc. Priv. – Sez. Civ., Torino, 1993, vol. VII, 566
ss. 23] M. LEO, F. MONACCHI e M. SCHIAVO, Le imposte sui redditi nel
Testo Unico, Milano, 1999, art. 6, 90. 24] M. LEO, F. MONACCHI e M.
SCHIAVO, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 1990, art.
63, 799 ss. 25] R. LUPI, Gli interessi nell’imposizione diretta,
in Dir. e Prat. Trib., 1990, I, 487. 26] R. LUPI, Gli
interessi non derivanti da un “impiego di capitale” nelle imposte dirette:
dalla “natura compensativa” al nuovo testo unico Irpef, in Rass.
Trib., 1987, I, 108 ss. 27] R. LUPI, La determinazione del
reddito d’impresa, in A. Provasoli e A. Viganò (a cura di),
Imposizione tributaria e bilancio d’impresa, Milano, 2000, 64
ss. 28] R. LUPI, Le implicazioni fiscali nella redazione del
bilancio delle aziende di credito, in Riv. Dir. Trib., 1993, I,
1263 ss. 29] T. MARINO, Effetti fiscali delle nuove disposizioni
sugli interessi di mora “automatici” introdotte dal D.Lgs. 231/2002,
in Boll. Trib., 2003, 89 ss. 30] T. MARINO, Ulteriori
riflessioni sulle patologie impositive ad ascrivere agli interessi di mora
ex D.lgs. 231/2002 nel reddito di impresa e sui possibili rimedi, in
Boll. Trib., 2003, 332 ss.; 31] M. MICCINESI, I componenti
del reddito d’impresa. Ricavi, plusvalenze, sopravvenienze, dividendi ed
interessi, in F. Tesauro (diretta da), Giurisprudenza sistematica
di diritto tributario, Torino, 1994, vol. II, 675 ss. 32] S.
PANSIERI, I redditi di capitale, in G. Falsitta, Manuale di
diritto tributario. Parte speciale, Padova, 2003, 117 ss. 33] E.
QUADRI, Le obbligazioni pecuniarie, in P. Rescigno (diretto da),
Obbligazioni e contratti - Trattato di diritto privato, Torino,
1999, 638 ss. 34] L. ROSA, Art. 56 – Dividendi e interessi, in
N. D’Amati (a cura di), L’imposta sul reddito delle persone
fisiche, Torino, 1992, 435. 35] D. SABBIONI, Interessi di mora:
teoria e pratica nel bilancio civile e fiscale, in Riv. Dott.
Commercialisti, 1989, n. 3, 487 ss. 36] F. TESAURO, Istituzioni
di diritto tributario. Parte speciale, Torino, 2005, 90 ss. 37] R.
TIEGHI, Riflessi sul coefficiente di deducibilità ex art. 58, d.p.r. n.
597 del 1973 degli interessi moratori accantonati, in Rass.
Trib., 1984, I, 113 ss. 38] L. TOSI, La nozione di reddito,
in F. Tesauro (diretta da), Giurisprudenza sistematica di diritto
tributario, vol. I, Torino, 1994, 30 ss. 39] R. VALACCA,
Interessi di mora maturati ma non iscritti in bilancio: come evitare la
tassazione, in Il fisco, 1992, 84 ss. 40] R. VALACCA, La
nuova disciplina degli interessi di mora, in Corr. Trib., 2004,
815 ss. 41] G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, in P.
Schlesinger (diretto da), Il Codice Civile – Commentario, Milano, 1987,
440 ss. 42] G. ZIZZO, I redditi d’impresa, in G. Falsitta, Manuale di
diritto tributario. Parte speciale, Padova, 2003, 171 ss.
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