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Lettura estesa: SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Natura della
riserva sinistri. – 3. La valutazione della riserva sinistri: nella
normativa speciale. – 4. (segue) ... e nella normativa fiscale. – 5. La
rilevanza dei fatti verificatisi nell’esercizio, ma conosciuti dopo la
chiusura. – 6. Conclusioni.
1. Introduzione.
La
sentenza in esame ha per oggetto la valutazione della riserva sinistri da
parte delle imprese di assicurazione[1]. Conviene
brevemente ricordare la vicenda procedimentale e processuale. L’avviso di
accertamento si componeva di due rilievi. Con il primo – concernente i
sinistri che alla fine dell’esercizio erano risultati “in sospeso”[2]
– veniva recuperato a reddito l’importo relativo alla sommatoria dei
sinistri con data di pagamento antecedente la data di bilancio e riservati
per un importo superiore rispetto alla somma versata per la loro
definizione. Con il secondo l’esuberanza della riserva afferiva invece i
sinistri che la società aveva considerato come definiti tra la data di
chiusura dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio. La
società di assicurazione impugnava l’atto impositivo asserendo la
legittimità dell’adozione di un metodo c.d. misto per la determinazione
della riserva sinistri, con cui la stima analitica dei sinistri viene
“corretta” mediante il ricorso a “metodi statistico-attuariali”.
Relativamente poi ai fatti intervenuti dopo la chiusura del periodo
d’imposta, si sosteneva l'irrilevanza degli stessi ove i fatti
sopravvenuti fossero migliorativi, in quanto la norma codicistica “obbliga
gli amministratori a tenere conto dei ‘rischi e delle perdite’
sopravvenuti alla fine dell’esercizio”, ossia solo di quelli che
comportano “un aggravamento del rischio”. La Commissione di Trieste
accoglieva il ricorso di parte sulla considerazione secondo cui il metodo
utilizzato per “la valorizzazione della riserva sinistri” è irrilevante in
quanto si tratta sempre di dati “stimati”; inoltre l’utilizzo di un
criterio di determinazione “all’epoca non ammesso dalle norme di settore”
può rilevare solo “sotto l’aspetto della regolarità delle scritture”,
mentre non può produrre “di per sé, effetti fiscali se non viene provata
una effettiva evasione d’imposta”. Sotto questo profilo “gli operatori
fiscali avrebbero dovuto verificare se il metodo statistico-attuariale
elaborato dalla RAS effettivamente teneva conto dei sinistri definiti dopo
la chiusura del bilancio e in che misura”; in assenza di tali verifiche
l’accertamento “si presenta sfornito di supporti probatori, né può essere
sufficiente il fatto che le somme da recuperare a tassazione siano desunte
dalle stime analitiche”[3].
2.
Natura della riserva sinistri.
È noto che nella gestione delle
imprese assicurative il ciclo economico costi-ricavi risulta invertito, in
termini temporali, rispetto a quello ordinario del reddito di impresa,
atteso che prima viene incassato il premio dell’assicurato (ricavo) e poi,
all’accadimento del sinistro, viene pagata la somma dovuta (costo) in
forza del contratto di assicurazione. Il settore assicurativo quindi si
caratterizza per la formazione di ricavi anticipati a fronte di costi
posticipati.
Per ovviare a tale particolarità è richiesto alle
società assicurative di iscrivere, a fine esercizio, le riserve tecniche
(riserva matematica nel ramo vita; riserva premi per rischi in corso;
riserva per sinistri non ancora liquidati nel ramo danni) destinate a
garantire il soddisfacimento delle obbligazioni assunte ex art. 1882 cod.
civ. nei confronti della massa degli assicurati. Tra queste, la riserva
sinistri riguarda l’importo accantonato[4]
in previsione dei costi che l’impresa dovrà sostenere in futuro a fronte
di sinistri avvenuti nell’esercizio al quale il bilancio si riferisce, o
in esercizi precedenti, ed in corso di liquidazione alla data di chiusura
dello stesso[5].
Nella nozione si ricomprendono cioè tutti i sinistri ancora “aperti” alla
fine dell’esercizio: da un lato quelli il cui processo di liquidazione non
si è ancora concluso in tutto o in parte[6],
e dall’altro quelli già definiti nell’iter liquidativo (e quindi
determinati nell’an e nel quantum) ma non ancora pagati (o
pagati solo in parte)[7]. In
proposito in dottrina si osserva come un problema di valutazione si
presenti solo per i primi, atteso che i sinistri liquidati e non pagati
non danno luogo ad una riserva tecnica ma costituiscono un vero e proprio
debito liquido ed esigibile verso i singoli assicurati[8].
Appare subito evidente che non si è in presenza di una riserva in senso
tecnico[9].
Si tratta piuttosto di debiti della società verso gli assicurati
“determinati in via provvisoria in attesa della loro definitiva
liquidazione”[10],
ovvero, secondo una diffusa opinione, di “un valore numerario presunto
passivo che nasce alla fine di ogni esercizio in contropartita di un
componente negativo di reddito e si estingue immediatamente con la
chiusura del passivo dello stato patrimoniale”[11]. Secondo
alcuni la natura di siffatta posta è quella di “costo d’esercizio” - e non
già di accantonamento[12]
- essendosi in presenza di un debito certo, obiettivamente determinabile,
sorto in capo all’assicuratore a seguito del verificarsi del danno. Altri
sostengono invece che le “riserve relative a sinistri non ancora avvisati,
nonché quelle relative a sinistri avvisati ma non ancora liquidati”
costituirebbero rimanenze passive di esercizio costituite da un
accantonamento di ricavi (premi) commisurato ai relativi rischi[13].
Ulteriore distinzione viene quindi operata tra la parte della riserva
relativa ai sinistri riguardanti l’esercizio in corso (c.d riserva “di
esercizio”)[14],
e la parte afferente i sinistri avvenuti in esercizi precedenti e non
ancora liquidati (c.d. riserva di provenienza)[15].
In tale contesto la nuova stima annuale può determinare sufficienze o
insufficienze della riserva sinistri risultanti dalla contrapposizione tra
riserva precedente e pagamenti effettuati nell’esercizio, sommati alla
nuova riserva riguardante i sinistri ancora aperti: l’insufficienza
avrebbe natura di costo – maturato e di competenza dell’esercizio in cui è
stato rilevato - mentre la sufficienza costituirebbe provento del medesimo
esercizio[16]. Già
da queste premesse è dato intuire che la determinazione della riserva
sinistri costituisce l’operazione di gran lunga più delicata e difficile
da effettuarsi in sede di redazione del bilancio di una compagnia di
assicurazione[17].
3.
La valutazione della riserva sinistri: nella normativa
speciale.
Venendo all’evoluzione legislativa, prima
dell’adeguamento ai princìpi comunitari la disciplina positiva della
riserva sinistri è stata per lungo tempo demandata a due sole disposizioni
di legge, id est l’art. 60, 2º comma, D.p.r. 13 febbraio 1959, n.
449, (T.U. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private), e
l’art. 30, 2º comma, L. 10 giugno 1978, n. 295, (Nuove norme per
l’esercizio delle assicurazioni private contro i danni). La prima
norma, nel testo risultante dalle modificate apportate dall’art. 12, L. 24
dicembre 1969, n. 990, imponeva alle imprese di assicurazione di
“costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo
nel bilancio l’ammontare complessivo delle somme che, in base a una
prudente valutazione tecnica, risultino necessarie per far fronte al
pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in quelli
precedenti e non ancora liquidati”. A mente della seconda, invece, le
imprese medesime erano tenute ad iscrivere, alla fine di ogni esercizio,
“l’ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione
effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far
fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in
quelli precedenti, e non ancora liquidati, nonché alle relative spese di
liquidazione”. Come si evince chiaramente dal dato testuale, entrambe
le formulazioni difettavano di una previsione espressa circa il tipo ed il
metodo di valutazione da seguire nella determinazione della riserva in
oggetto[18],
nonché in merito alla rilevanza da attribuire ai c.d. sinistri
tardivi. Al riguardo il quadro normativo non mutò sostanzialmente sino
agli anni novanta[19],
eccezion fatta per le modifiche all’art. 70, D.p.r. 24 novembre 1970, n.
973[20],
apportate dall’art. 1, D.p.r. 16 gennaio 1981, n. 45, con cui il
legislatore si preoccupò della sola responsabilità derivante da
circolazione di autoveicoli, affermando che nella determinazione della
relativa riserva dovevano considerarsi tutti i sinistri “verificatisi
nell’esercizio stesso qualunque sia la data della denuncia”, mentre per
valutare quelli c.d tardivi si doveva ricorrere ad “una stima del numero e
degli importi dei sinistri da imputare a riserva sulla base delle
esperienze acquisite negli esercizi precedenti e dei costi medi dei
sinistri denunciati nell’esercizio”. Tale disposizione non fu peraltro
considerata una sorta di interpretazione autentica dell’art. 30, L. n.
295/1978[21],
sicché l’obbligo di considerare anche i sinistri denunciati tardivamente
fu generalizzato per tutti i rami danni solo con l’art. 31, D. Lgs. 15
gennaio 1992, n. 49, ossia con l’inserimento nel corpo della L. n. 295,
dell’art. 30-quater, il quale da un lato impose di costituire “per i
contratti facenti parte del portafoglio italiano una riserva per i
sinistri avvenuti nell’esercizio ma non ancora denunciati al termine
dell’esercizio stesso secondo i criteri che sono fissati con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta
dell’ISVAP”, e dall’altro statuì la permanenza delle “disposizioni di cui
all’art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
n. 973 e successive modificazioni” per le assicurazioni RC auto[22]. Per
quanto concerne invece il modus operandi nella costituzione della
riserva sinistri, lo stesso era lasciato alla discrezionale scelta
dell’operatore che, in assenza di disposizioni di dettaglio, poteva
affidarsi alle prassi di settore ovvero ai “princìpi contabili accettati
dalla tecnica assicurativa”[23].
Tale situazione si protrasse sino a metà degli anni novanta, posto che
ancora l’art. 23, 3° comma, D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, attuativo della
Direttiva 92/49/CEE, faceva riferimento alla formula della “prudente
valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi”[24]. Criteri
espressi di stima sono stati fissati soltanto con l’art. 33, 2º comma, D.
Lgs. n. 26 maggio 1997, n. 173[25],
norma che ha introdotto, quale tipologia valutativa per la riserva
sinistri, il principio del “costo ultimo”, mentre, relativamente al metodo
da seguire, ha confermato la preminenza del calcolo analitico (c.d.
sinistro per sinistro). L’impiego di metodi statistici – che in sede di
legge delega era stato subordinato ad una preventiva autorizzazione
dell’organo di vigilanza[26]
– pur non venendo escluso a priori, è stato tuttavia circoscritto
dal legislatore delegato, nel senso di concedere alle imprese la facoltà,
limitatamente alla generazione di bilancio (c.d. generazione corrente), di
ricorrere al “criterio del costo medio per gruppi di sinistri omogenei
sufficientemente numerosi”[27].
4.
(segue) ... e nella normativa fiscale.
La legislazione
anteriore alla riforma tributaria degli anni settanta non conteneva una
specifica disciplina della riserva sinistri, alla quale comunque
l’Amministrazione Finanziaria riconosceva il carattere di spesa
dell’esercizio, consentendone la deduzione agli effetti della
determinazione del reddito soggetto all’imposta di ricchezza mobile[28]. Con
l’art. 18, 1º comma, D.p.r. 29 settembre 1973, n. 598, si era invece
espressamente prevista la deducibilità “nella determinazione del reddito
delle imprese di assicurazione” degli “accantonamenti destinati a
costituire la riserva per i sinistri avvenuti e non ancora liquidati, in
misura non superiore a quella risultante da una prudente valutazione
tecnica effettuata in base ad elementi obiettivi”. Dalla lettura della
norma è facile constatare come i conditores della riforma si
fossero ispirati alla disciplina civilistica all’epoca vigente (id
est l’art. 60 T.U. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni
private n. 449/1959), specie là dove la norma fiscale sanciva che la
misura della deduzione deve essere determinata sulla base di una “prudente
valutazione”. In proposito è stato osservato che tale riferimento risulta
particolarmente equivoco, in quanto nella legislazione fiscale il concetto
viene assunto in una accezione diversa rispetto a quella civilistica;
seguendo la prima infatti si sarebbe indotti ad una più modesta
quantificazione della riserva, mentre nella seconda la tutela
dell’affidamento dei terzi spingerebbe verso una sopravalutazione della
quota accantonata[29]. D’altro
canto la prevalente dottrina ritiene che nella costituzione della riserva
sinistri la prospettata discrasia tra le due normative non ha ragione di
esistere: l’espressione “prudente valutazione”, pur se usata dal
legislatore in ambiti diversi, “deve essere intesa in senso convergente e
con unicità di significato”[30].
Tale conclusione troverebbe conforto in ragioni strettamente funzionali,
ove si consideri che le valutazioni degli accantonamenti per riserve
tecniche devono pur sempre rispettare l’esigenza di precisione del
bilancio d’esercizio, sicché gli interessi tutelati dalle due normative
troverebbero un punto d’incontro nel fine comune della rappresentazione
veritiera del patrimonio sociale[31].
Del resto una diversa lettura della norma farebbe perdere ogni significato
obiettivo all’espressione, ingenerando perplessità insolvibili[32]. Se
dunque si aderisce alla ricostruzione secondo cui il legislatore della
riforma tributaria avrebbe mutuato la disciplina delle riserve tecniche
dall’ambito civilistico, ne consegue quale corollario l’integrale
deducibilità fiscale della riserva sinistri, purché la valutazione della
riserva venga documentata “in base ad elementi obiettivi”. Secondo la
dottrina il riferimento alla “obiettività” degli elementi di stima se da
un lato impone la doverosità del mezzo di prova[33],
dall’altro deroga al principio della certezza e determinabilità oggettiva
previsto dall’art. 74, 1º comma, D.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, in
quanto la norma sulla imputabilità è estranea alle valutazioni stimate
quali sono le riserve sinistri[34].
Con l’entrata in vigore dell’art. 103, 1º comma, D.p.r. 22 dicembre
1986, n. 917, si è quindi ribadita la deducibilità degli “accantonamenti
destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche obbligatorie
fino alla misura massima stabilita a norma di legge” con una dizione che
forse consente il superamento dei nodi interpretativi sorti con
riferimento alla previgente normativa. Sotto un primo profilo infatti
l’espresso richiamo alle norme di legge fuga ogni perplessità in merito
alla sovrapponibilità tra disciplina civilistica e fiscale concernente la
riserva sinistri; d’altro canto risulta espressamente prevista la
possibilità di dedurre anche l’eventuale integrazione della c.d. riserva
di provenienza (integrazione per avvenuta conoscenza di nuovi fatti o per
svalutazione monetaria) [35]. A
decorrere dal periodo d’imposta 2002, per effetto dell’art.
2-quater, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, aggiunto in sede di
conversione dalla L. 22 novembre 2002, n. 265[36],
la deducibilità della variazione della riserva sinistri è ora circoscritta
alla sola componente di lungo periodo (pari al 50 per cento della
variazione medesima) “in misura non superiore al 90 per cento”, mentre
l’eccedenza è ritenuta deducibile in quote costanti nei nove esercizi
successivi[37]. Analoga
disposizione si ritrova nel nuovo testo dell’art. 111 del T.U.I.R.[38],
così come novellato dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, per cui, a
decorrere dal 1 gennaio 2004, nella determinazione del reddito delle
imprese di assicurazione le variazioni delle riserve tecniche obbligatorie
concorrono alla formazione del reddito d’esercizio forfetariamente. Sembra
prospettabile che il limite quantitativo cui il legislatore attualmente
subordina la deducibilità di tali riserve trovi giustificazione sia in
esigenze latu sensu antielusive, nella misura in cui sfavorisce una
sopravalutazione della quota accantonata, sia nella constatata
impossibilità di individuare metodi certi e diretti di determinazione
delle riserve medesime.
5. La rilevanza dei fatti
verificatisi nell’esercizio, ma conosciuti dopo la
chiusura.
Nella costituzione della riserva sinistri delle
compagnie assicurative la rilevanza degli eventi che intervengono dopo la
data di bilancio è questione di non piana lettura. Se da un lato infatti
tali accadimenti vengono solitamente ricondotti alla generale area di
applicazione del principio di competenza, dall’altro l’utilizzo di
tecniche attuariali nella valutazione della riserva de qua rende di
dubbia fattibilità l’aggiornamento dei dati contabili in epoca successiva
alla chiusura dell’esercizio. In linea di prima approssimazione il
pagamento di un sinistro già posto a riserva, o la sua qualificazione
“senza seguito”[39]
(attribuita solo dopo l’iscrizione a riserva), genera una variazione
economica che tendenzialmente andrà ad influenzare la determinazione del
reddito dell’esercizio successivo in misura pari alla differenza tra costo
presunto e quello effettivamente sostenuto[40].
D’altro canto però gli accadimenti dianzi ricordati determinano un valore
certo che la società dovrebbe iscrivere in luogo del dato stimato, anche
in ossequio al principio del quadro fedele[41]
secondo cui il bilancio deve rappresentare in modo “chiaro, veritiero e
corretto” la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il
risultato economico dell’esercizio. Risolutiva ai nostri fini è
peraltro la considerazione che nella riserva in oggetto confluiscono i
soli sinistri ancora “aperti” alla fine dell’esercizio, ossia quelli in
corso di liquidazione e quelli già definiti nell’iter liquidativo ma
ancora non pagati (o pagati solo in parte). Quanto detto risulta ancora
più persuasivo ove si rammenti che il riferimento di cui all’art. 103, 1º
comma, D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, alla “misura massima stabilita
dalla legge” comporta che l’entità dell’accantonamento fiscalmente
deducibile sia pari al quantum determinato secondo la normativa
civilistica di settore. E’ quindi evidente che la definizione di
pratiche risarcitorie entro la data di bilancio – ancorché comunicata
successivamente – deve essere valutata al fine della determinazione della
riserva tecnica in questione. In tal senso l’ammontare della riserva di
provenienza deve essere diminuito di un importo pari alla globalità dei
sinistri di precedenti esercizi comunque eliminati nel corso del periodo
d’imposta (con o senza pagamento di indennizzo), mentre l’accantonamento
relativo alla riserva d’esercizio deve essere ridimensionato in misura
pari ai sinistri “chiusi” nel corso dell’anno di riferimento. Aspetti
di maggior complessità presenta piuttosto l’ulteriore profilo afferente i
sinistri giunti a definizione tra la data di chiusura dell’esercizio e la
data di presentazione della bozza di bilancio al collegio sindacale. In
particolare non è chiaro se l’aggiornamento contabile conseguente a tali
accadimenti si fondi sul principio di competenza ovvero sulla base della
legislazione speciale del settore che, come ricordato, assume rilevanza
anche fiscale ex art. 103, 1º comma, T.U.I.R. Relativamente al primo
aspetto si afferma in dottrina[42]
che, nella redazione del bilancio, l’accadimento sopravvenuto deve essere
tenuto in considerazione anche se conosciuto dopo la chiusura del bilancio
stesso, disponendo in tal senso sia l’art. 31, n. 1, lett. C), Quarta
direttiva 78/660/CEE del Consiglio di data 25 luglio 1978[43],
sia l’art. 2423-bis, 1º comma, n. 4), cod. civ.[44].
In tale prospettiva la disposizione codicistica “combina il principio
della prudenza, sancito al punto 1, con quello di competenza indicato al
punto 3”[45]
e, al contempo, fissa uno dei criteri generali attraverso cui si rende
concreto e specifico il significato di quadro fedele formulato nell’art.
2423, 2º comma, cod. civ.[46].
Innanzitutto il principio di prudenza impone di esporre in bilancio
tutti i componenti negativi di reddito (anche se solo potenziali e non
certi), mentre i componenti positivi devono essere iscritti solo se
effettivamente realizzati, (c.d. asimmetria negativa delle stime) e ciò al
fine di evitare la sovrastima patrimoniale dovuta, nel primo caso, ad un
rinvio di perdite e, nel secondo, ad una anticipazione di profitti (solo
eventuali)[47].
In secondo luogo il principio di competenza, che integra e rafforza quello
di prudenza, vuole che i componenti negativi di reddito di competenza
dell’esercizio siano rilevati in bilancio anche se conosciuti dopo la
chiusura dell’esercizio. Da questa angolatura i cicli economici e
monetari, iniziati durante l’esercizio o in esercizi precedenti, che si
concludono nell’intervallo temporale compreso tra la data di chiusura
dell’esercizio e quella di approvazione del progetto di bilancio, devono
essere rilevati nel bilancio stesso[48]. Sotto
un diverso profilo il principio del quadro fedele sancito dall’art. 2, n.
3, Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, e
dall’art. 2423, 2º comma, cod. civ., richiede che il bilancio, per poter
assolvere compiutamente la sua funzione informativa, deve rappresentare in
modo “chiaro, veritiero e corretto” la situazione patrimoniale e
finanziaria della società nonché il risultato economico dell’esercizio[49].
Al riguardo il Principio contabile internazionale n. 10
dell’International Accounting Standards Committee (c.d. IAS 10)
definisce i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio come quegli
“eventi, sia favorevoli che sfavorevoli, che si verificano tra la data di
chiusura del bilancio e la data in cui il bilancio d’esercizio è
autorizzato alla pubblicazione”. Tali fatti possono essere recepiti o meno
in bilancio a seconda che identifichino eventi di competenza
dell’esercizio. In particolare il documento n. 29 CNDC-CNR distingue tra
eventi che forniscono l’evidenza di condizioni già esistenti alla data di
chiusura dell’esercizio[50]
ed eventi che sono evidenza di condizioni sorte dopo tale data[51].
Dei primi bisogna tener conto direttamente nella redazione del bilancio
andando a rettificare lo stato patrimoniale e il conto economico al fine
di considerare le relative conseguenze finanziarie patrimoniali ed
economiche; nella seconda ipotesi invece gli ammontari iscritti non vanno
corretti, anche se di questi eventi è necessario fornire adeguate
informazioni nelle note al bilancio[52]. Anche
ai fini fiscali esisterebbe lo spazio per tener conto di fatti gestionali
che non sono noti entro il periodo d’imposta, ma che lo sono in un periodo
immediatamente successivo, ove si consideri che nel reddito d’impresa non
c’è coincidenza tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di
presentazione della dichiarazione dei redditi[53].
Al riguardo è opportuno domandarsi se, al fine della individuazione
dell’esercizio di competenza di un elemento reddituale, il momento
determinante sia quello in cui il fatto accade oppure la data in cui se ne
ha conoscenza. Per quanto concerne il primo profilo la dottrina è
concorde nel ritenere che l’evento che rende certa od oggettivamente
determinabile una componente di reddito deve verificarsi entro il termine
dell’esercizio, mentre la conoscenza e contabilizzazione dello stesso ben
può concretarsi anche dopo la chiusura del periodo d’imposta[54].
Ad analoga conclusione deve pervenirsi, più in generale, anche per la
determinazione della competenza ove si consideri che i requisiti della
certezza ed oggettiva determinabilità rivestono il ruolo di correttivi dei
momenti di competenza di volta in volta individuati[55]. E’
quindi possibile affrontare il secondo profilo problematico dianzi emerso,
ossia l’individuazione del titolo che giustifichi l’aggiustamento
contabile in materia di riserva sinistri, nel caso di risarcimenti
definiti dopo la data di chiusura del bilancio. Come noto nel nostro
sistema tributario l’imputazione al periodo d’imposta delle componenti
reddituali del reddito d’impresa avviene secondo il criterio della
“competenza”. A ciascun esercizio debbono essere imputati tutti gli
elementi reddituali di pertinenza, con tendenziale irrilevanza dei
movimenti finanziari[56].
Se si adotta questo criterio quindi i componenti di reddito vanno
attribuiti al periodo d’imposta in seno al quale si perfeziona la
fattispecie da cui essi traggono giuridicamente origine - risultando
acquisiti al patrimonio dell’impresa sotto forma di debito o di credito -
a prescindere dal momento della percezione o del pagamento, atteso che
questi costituiscono fatti finanziari cui non si riconnette alcuna
rilevanza reddituale[57].
In altri termini ad essere “rilevante è l’atto di nascita del diritto e
della obbligazione e non della loro estinzione (se diversa dal primo)”[58]. Sotto
una diversa prospettiva la statuizione contenuta nell’art. 75, 1º comma,
T.U.I.R., non si applica[59]
in presenza di disposizioni tributarie che seguono l’opposto criterio di
cassa[60],
ovvero di norme (sulla valutazione delle rimanenze, sugli ammortamenti,
sugli accantonamenti, sulle spese relative a più esercizi) che, pur
mantenendosi nella logica del principio di competenza, hanno proprio il
compito di escludere ogni indagine sul concreto rispetto di questo
criterio da parte dei contribuenti. Tra quest’ultime rientra appunto la
norma di cui all’ art. 103, 1º comma, D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, che
rappresenta altresì una deroga al principio della certezza e
determinabilità oggettiva statuito dalla ricordata norma sulla
imputabilità. Ebbene, chi si muova nella direzione da noi tracciata
dovrà convenire sul fatto che, nell’ambito della valutazione della riserva
sinistri, la rilevanza dei fatti sopravvenuti interferisce solo in parte
con i criteri per la imputazione temporale del reddito, refluendo
sopratutto nell’ambito della interpretazione della legislazione speciale
di settore cui il citato art. 103, 1º comma, T.U.I.R. fa puntuale
riferimento. Ed invero, per quanto concerne la riserva di generazione
corrente, la definizione di pratiche risarcitorie avvenuta dopo la
chiusura del periodo d’imposta rende doverosa una eguale e corrispondente
rettifica dell’accantonamento de quo e ciò sia per ragioni
peculiari all’istituto sia in ossequio al principio di competenza. Da un
canto infatti nella determinazione della riserva in esame rientrano i soli
sinistri ancora “aperti” alla fine dell’esercizio; da un altro il fatto di
rilevare solo nel nuovo esercizio la variazione della riserva violerebbe
la norma di cui all’75, 1º comma, T.U.I.R. giacché si sarebbe in presenza
di elementi divenuti noti nelle more di approvazione del bilancio e, come
tali, idonei ad essere ricondotti all’esercizio oggetto di dichiarazione[61].
Relativamente poi alla riserva per i sinistri di generazione precedente,
la norma dell’art. 103 T.U.I.R. è chiara nel consentire la deducibilità
degli accantonamenti destinati ad integrare le riserve tecniche
(integrazione per avvenuta conoscenza di nuovi fatti o per svalutazione
monetaria).
6. Conclusioni.
Applicando alla
decisione in commento le riflessioni svolte sino a qui emerge una certa
insoddisfazione. Quanto alla prima questione trattata, ossia la
sovrastima della riserva sinistri rispetto alle somme effettivamente
pagate, è dato affermare che l’accantonamento in questione, sia per la
parte relativa alla riserva di provenienza che a quella concernente la
riserva d’esercizio, doveva essere ridotto dell’importo corrispondente ai
sinistri comunque eliminati (con o senza pagamento di indennizzo) nel
corso dell’anno di riferimento. Infatti, come dimostrato sopra, il rinvio
operato dall’art. 103, 1º comma, D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, alla
“misura massima stabilita dalla legge” consente la deducibilità fiscale
dell’accantonamento per riserva sinistri nella misura determinata secondo
la legislazione civilistica di settore. Dubbi ingenera anche la
statuizione adottata dalla Commissione in merito alla valutazione della
riserva in relazione ai sinistri giunti a definizione tra la data di
chiusura dell’esercizio e la data di presentazione della bozza di bilancio
al collegio sindacale. In questo caso sembra infatti possa sostenersi la
doverosità della correzione della quota accantonata; su un piano generale
infatti è evidente che nella stima della riserva in oggetto rientrano i
soli sinistri ancora aperti alla fine d’esercizio, mentre, con precipuo
riferimento alla riserva di generazione corrente, il rilevare solo
nell’esercizio successivo la variazione della stessa violerebbe il
principio di competenza.
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[1] Gli unici precedenti pubblicati risultano: Comm. Trib. Prov. Roma,
Sez. XIX, 7 luglio 1998, n. 304, in Corr. trib., n. 39/1998, 2891, con
nota di P. ANELLO - M. G. CORVAGLIA, Qualificazione della riserva sinistri
per le imprese assicuratrici; Comm. Trib. I gr. Genova, Sez. VIII, 8
luglio 1981, in I Quattro Codici della Riforma Tributaria big, DVD-Rom,
IPSOA. [2] E precisamente, da un lato, i sinistri per i quali il
pagamento è stato ordinato a fine dicembre ma addebitato dalla banca nei
primi giorni di gennaio, e, dall’altro, i casi di disallineamento di
codici tra sinistri pagati e sinistri denunciati che vengono assestati
dopo la chiusura dell’esercizio (ad esempio codici attribuiti al pagamento
non coincidenti con quelli delle denunce). [3] Anche secondo Comm.
Trib. I gr. Genova, Sez. VIII, dec., 8 luglio 1981, cit.,
l’Amministrazione Finanziaria “ha l’onere di dimostrare per ogni sinistro
se e di quanto la misura del relativo accantonamento eccede quella
congrua”. [4] Attualmente (a seguito dell’entrata in vigore dell’art.
33, 1º comma, D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 173) l’importo de quo figura alla
voce C.I.2 del passivo dello stato patrimoniale, mentre le variazioni
vengono evidenziate alla voce I.4.c) del conto economico. [5] Così F.
GISMONDI – G. CURTI – T. DI GREGORIO, Il bilancio d’esercizio delle
imprese di assicurazione, Milano, 1999, 303. Analogamente, nella dottrina
antecedente l’emanazione delle direttive europee degli anni novanta: C.
CORSARO, Gli accantonamenti per riserve tecniche delle imprese di
assicurazione nella disciplina dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche, in Boll. trib., 1978, 1184; G. MARONGIU, Le riserve tecniche
delle imprese di assicurazione nella disciplina dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche, in Dir. prat. trib., 1979, I, 275. [6]
Ovvero i sinistri che non sono liquidati in quanto “non sono stati ancora
determinati nella loro consistenza e ammontare”: così F. PADOA – E.
PASANISI, Impiego e controllo delle riserve tecniche delle imprese
assicuratrici: legislazione italiana, legislazioni europee e direttive
comunitarie, in Assicurazioni, 1974, 717, e G. MARONGIU, Le riserve
tecniche delle imprese di assicurazione, cit., 275 e 284. [7] Sul
punto G. SCAZZERI, La rilevanza fiscale delle variazioni nella riserva
sinistri in sede di approvazione del bilancio delle imprese di
assicurazione, in Il fisco, n. 48/2003, fasc. 1, 7490, il quale ricorda
sul punto il contenuto della Circolare ISVAP 21 gennaio 1999, n. 360. In
dottrina sul tema della riserva sinistri: E. BOTTIGLIERI, L’adeguamento
della legislazione italiana sulle assicurazioni alle “terze direttive”
europee. Le riserve tecniche, in Resp. civ., 1994, 559; P. E. CASSANDRO,
Le gestioni assicuratrici, Torino, 1957, 253 e segg.; C. CORSARO, Gli
accantonamenti per riserve tecniche, cit., 1183; D. D’AGOSTINO, Imprese
assicurative. Limiti previsti all’adeguamento del fondo riserva sinistri,
in Il fisco, n. 30/1998, 9921; A. MAGLIARO, La “riserva sinistri” nel
bilancio delle imprese di assicurazione, in Giur. imp., 1988, 950; G.
MARONGIU, Le riserve tecniche delle imprese di assicurazione, cit., 265;
F. PADOA – E. PASANISI, Impiego e controllo delle riserve tecniche, cit.,
713; F. SANTORO, Le riserve tecniche delle aziende di assicurazione ed il
loro trattamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, in
Assicurazioni, 1965, 244; G. SCAZZERI, La rilevanza fiscale delle
variazioni nella riserva sinistri, cit., 7490; G. STROPPIANA, La riserva
sinistri rami danni nella legislazione, nella dottrina e nella pratica di
gestione delle imprese assicurative, in Riv. dott. comm., 1982, 842; R.
VALACCA, Considerazioni civilistiche e fiscali in ordine alla riserva
relativa ai sinistri avvenuti nell’esercizio ma comunicati nell’esercizio
successivo, in Boll. trib., n. 10/1984, 756. Di recente: F. GISMONDI – G.
CURTI – T. DI GREGORIO, Il bilancio d’esercizio, cit., 305. [8] Che
trova collocazione in un’appostazione al passivo di bilancio: così F.
PADOA – E. PASANISI, Impiego e controllo delle riserve tecniche, cit.,
717; analogamente A. MAGLIARO, La “riserva sinistri”, cit., 955; G.
MARONGIU, Le riserve tecniche delle imprese di assicurazione, cit., 275.
[9] Concordano sul punto: P. E. CASSANDRO, Le gestioni assicuratrici,
cit., 253; A. MAGLIARO, La “riserva sinistri”, cit., 952; G. STROPPIANA,
La riserva sinistri rami danni, cit., 844; C. CORSARO, Gli accantonamenti
per riserve tecniche, cit., 1183. In senso contrario F. SANTORO, Le
riserve tecniche delle aziende di assicurazione, cit., 244, secondo cui
l’accantonamento dei premi per contratti scadenti nei futuri esercizi
costituisce vera e propria riserva, secondo il concetto
economico-giuridico del termine. [10] La definizione è di P. E.
CASSANDRO, Le gestioni assicuratrici, cit., 253. In senso conforme G.
STROPPIANA, op. loc. ult. cit. [11] Così G. STROPPIANA, La riserva
sinistri rami danni, cit., 846; in senso conforme A. MAGLIARO, La “riserva
sinistri”, cit., 954, secondo cui tale importo rientra nelle passività
finanziarie trattandosi di una valutazione presunta di un debito non
ancora determinato nel quantum. Condividono la natura di “valore numerario
presunto passivo di fine esercizio” pure F. GISMONDI – G. CURTI – T. DI
GREGORIO, Il bilancio d’esercizio, cit., 303. [12] “La riserva sinistri
non è un ‘fondo’ alimentato da accantonamenti annuali e ridotto in seguito
ai pagamenti effettuati”: così G. STROPPIANA, La riserva sinistri rami
danni, cit., 846; in senso conforme A. MAGLIARO, La “riserva sinistri”,
cit., 954. [13] Sul punto C. CORSARO, Gli accantonamenti per riserve
tecniche, cit., 1184. Secondo l’Autore le “riserve tecniche” sarebbero
“assimilabili”, sul piano economico, alle rimanenze di magazzino, ancorché
con la peculiarità, già ricordata, che nelle gestioni assicurative si
assiste sempre a una anticipata consecuzione dei ricavi rispetto ai costi,
con la conseguente emersioni di rimanenze passive (anziché di rimanenze
attive). Entrambe sono soggette a valutazioni stimate, entrambe
costituiscono componenti del reddito e del capitale dell’esercizio
considerato e degli esercizi successivi. [14] Quindi riferibili ai
premi di competenza dell’esercizio stesso. [15] E perciò relativi a
premi di competenza di esercizi precedenti: così A. MAGLIARO, La “riserva
sinistri”, cit., 955, ma già F. PADOA – E. PASANISI, Impiego e controllo
delle riserve tecniche, cit., 717. Si preferisce questa definizione
all’altra proposta in dottrina (secondo cui la riserva è “data dai
sinistri denunciati”: C. CORSARO, Gli accantonamenti per riserve tecniche,
cit., 1183) per il fatto che nella riserva sinistri vengono valutati anche
i sinistri “non registrati” accaduti nell’esercizio stesso o in esercizi
precedenti (c.d. sinistri tardivi: I.B.N.R., incurred but not
reported). [16] “La nuova stima annuale può determinare sufficienze o
insufficienze della riserva sinistri risultanti dalla contrapposizione di
riserva precedente e pagamenti effettuati nell’esercizio sommati alla
nuova riserva riguardanti sinistri ancora aperti”: così G. STROPPIANA, La
riserva sinistri rami danni, cit., 849. Questa conclusione è condivisa
solo in parte da chi considera “la differenza non coperta dalla riserva”
quale “costo d’esercizio” e “l’eccesso della riserva” quale
“sopravvenienza attiva” (O. POLI, Le imposte sui redditi, Milano, 1989,
752) e decisamente avversata da chi ritiene che l’insufficienza della
riserva in questione o, al contrario, l’esuberanza della stessa, determini
l’insorgere di sopravvenienze passive o, rispettivamente, attive (A.
MAGLIARO, La “riserva sinistri”, cit., 955, nonché, seppur in una diversa
prospettiva, C. CORSARO, Gli accantonamenti per riserve tecniche, cit.,
1191. In giurisprudenza si è ritenuto che l’importo versato in eccedenza
rispetto alla quota accantonata costituisce sopravvenienza attiva per
l’anno in cui vengono liquidati i sinistri da Comm. Trib. I gr. Genova,
Sez. VIII, 8 luglio 1981, cit.). [17] In tal senso F. PADOA – E.
PASANISI, Impiego e controllo delle riserve tecniche, cit., 718, ripresi
da A. MAGLIARO, La “riserva sinistri”, cit., 955, e da G. MARONGIU, Le
riserve tecniche delle imprese di assicurazione, cit., 275. [18] Lo
ricordano F. GISMONDI – G. CURTI – T. DI GREGORIO, Il bilancio
d’esercizio, cit., 304-305. [19] Sul punto si può osservare che mentre
il rinvio alla prudente valutazione degli amministratori trovava una
giustificazione nell’assenza nell’ordinamento italiano di un metodo
oggettivo per la determinazione delle riserve sinistri (così A. MAGLIARO,
La “riserva sinistri”, cit., 957-958), la seconda lacuna era meno
comprensibile e strideva alquanto con i princìpi generali di bilancio (lo
rileva indirettamente E. BOTTIGLIERI, L’adeguamento della legislazione
italiana, cit., 584-585, il quale ricorda come comunque “dalle norme
generali sul bilancio di esercizio si riteneva che discendesse l’obbligo
di considerare tutti i sinistri denunciati, cioè anche quelli denunciati
tardivamente”). [20] Recante il regolamento di esecuzione della L. 24
dicembre 1969, n. 990. Prima della novella la norma indicata nel testo
recitava: “Per l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento,
si considerano come sinistri avvenuti in un determinato esercizio tutti i
sinistri verificatisi nell’esercizio stesso denunciati all’impresa entro
il 31 gennaio dell’anno successivo. Debbono inoltre essere imputati
all’esercizio considerato i sinistri avvenuti nell’anno precedente e
denunciati nello stesso esercizio considerato, dopo il 31 gennaio”. Il
testo risultante dalla modifica era il seguente: “Ai fini del calcolo
della riserva sinistri si considerano come sinistri avvenuti in un
determinato esercizio tutti i sinistri verificatisi nell’esercizio stesso
qualunque sia la data della denuncia. Per i sinistri non ancora denunciati
entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo, si procederà ad una stima
del numero e degli importi dei sinistri da imputare a riserva sulla base
delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti e dei costi medi dei
sinistri denunciati nell’esercizio”. [21] La norma infatti poteva
considerarsi una indiretta conferma del fatto che l’art. 30 non richiedeva
la considerazione dei sinistri verificatisi ma non ancora denunciati: così
E. BOTTIGLIERI, L’adeguamento della legislazione italiana, cit., 585;
contra G. STROPPIANA, La riserva sinistri rami danni, cit., 851, secondo
cui la disposizione regolamentare rappresentava “l’applicazione di un
dettato legislativo ultradecennale che riguarda le riserve sinistri di
tutti i rami danni”. [22] Alquanto problematica era poi la valenza dei
criteri indicati nel citato art. 1 D.p.r. n. 45/1981: secondo alcuni gli
stessi potevano essere applicati analogicamente “anche in relazione ad
altri rami, limitamente a sinistri di minor rilevo” stante la natura (non
innovativa, ma solo) specificativa della norma (così R. VALACCA,
Considerazioni civilistiche, cit., 756; in senso analogo si pone la
Ministero delle Finanze, Risoluzione, 9 marzo 1982, n. 9/2977, in Boll.
trib., n. 9/1982, 716, secondo cui è possibile applicare i criteri
dell’art. 1 D.p.r. n. 45/1981 anche a rami diversi da quello R.C. auto
anche ai fini tributari). Secondo altri l’integrazione analogica non era
possibile nel caso in cui la legge prevedesse una certa fattispecie sicché
all’interprete non restava che attenersi al dato normativo (ossia al fatto
che il legislatore prevede due diversi metodi di valutazione della riserva
sinistri l’uno per i rami danni l’altro per la R.C. auto: così A.
MAGLIARO, La “riserva sinistri”, cit., 960-961). [23] Che fossero “in
linea con i postulati della chiarezza e precisione di cui all’art. 2423
cod. civ.”: così R. VALACCA, op. loc. ult. cit. [24] Secondo l’art. 23,
3° comma, D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, le imprese di assicurazione
dovevano costituire “alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri,
iscrivendo nel bilancio l’ammontare delle somme che, da una prudente
valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie
per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o
in quelli precedenti, e non ancora liquidati, nonché alle relative spese
di liquidazione. Per quanto concerne poi i “sinistri denunciati
tardivamente”, le medesime imprese avevano “l’obbligo di costituire per i
contratti facenti parte del portafoglio italiano una riserva per i
sinistri avvenuti nell’esercizio ma non ancora denunciati al termine
dell’esercizio stesso secondo i criteri che sono fissati con provvedimento
dell’ISVAP” (art. 26, 1° comma). Inoltre “per le assicurazioni della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973” (art. 26, 1°
comma). [25] Il quale, nell’adeguare il nostro ordinamento al disposto
dell’art. 60, Consiglio CE, Direttiva, 19 dicembre 1991, 91/674/CEE, ha
previsto che “le imprese debbono costituire alla fine di ogni esercizio la
riserva dei sinistri, iscrivendo nel bilancio l’ammontare delle somme che,
da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi,
risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti
nell’esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché
alle relative spese di liquidazione (1º comma). “La riserva deve essere
valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri
oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e
comunque delle caratteristiche specifiche dell’impresa. Le ipotesi
adottate sono adeguatamente illustrate in nota integrativa” (2º comma).
“La riserva deve essere in linea di principio valutata separatamente per
ciascun sinistro. Tuttavia, in luogo della valutazione separata sinistro
per sinistro, il costo ultimo può essere determinato (…omissis…)
limitatamente alla generazione di bilancio, mediante il criterio del costo
medio per gruppi di sinistri omogenei sufficientemente numerosi. In nota
integrativa sono illustrati il criterio adottato nonché le ipotesi a base
della valutazione” (3º comma). “Le imprese hanno l’obbligo di costituire
una riserva anche per i sinistri avvenuti ma non denunciati alla data di
chiusura dell’esercizio. Per il calcolo di questa riserva devono essere
osservate le disposizioni impartite dall’ISVAP con proprio provvedimento
ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175” (4º
comma). [26] E ciò in ossequio all’art. 60 (“1. Ramo “non vita”) della
Direttiva 91/674/CEE secondo cui: (a) in linea di massima la riserva deve
essere accantonata separatamente per ciascun sinistro in misura pari alle
future spese prevedibili. Possono essere utilizzati metodi statistici
purché, tenuto conto della natura dei rischi, la riserva costituita
risulti sufficiente; tuttavia gli Stati membri possono subordinare
l’utilizzazione di tali metodi ad una autorizzazione preventiva. (b) La
riserva deve tener conto anche dei sinistri avvenuti ma non denunciati
alla data di chiusura dello stato patrimoniale; per il calcolo di questa
riserva deve essere tenuto conto dell'esperienza passata per quanto
riguarda il numero e l'importo dei sinistri denunciati dopo la chiusura
dello stato patrimoniale. (c) Le spese di liquidazione dei sinistri devono
essere comprese nel calcolo della riserva, indipendentemente dalla loro
origine. [27] In tal senso F. GISMONDI – G. CURTI – T. DI GREGORIO, Il
bilancio d’esercizio, cit., 305. [28] Lo ricorda A. MAGLIARO, La
“riserva sinistri”, cit., 960-961. [29] Così P. M. TABELLINI, L’imposta
sul reddito delle persone giuridiche, Milano, 1977, 446-447. [30]
Testualmente C. CORSARO, Gli accantonamenti per riserve tecniche, cit.,
1187. In senso conforme A. MAGLIARO, La “riserva sinistri”, cit., 962; G.
MARONGIU, Le riserve tecniche delle imprese di assicurazione, cit.,
288-289; G. STROPPIANA, La riserva sinistri rami danni, cit., 865; R.
VALACCA, Considerazioni civilistiche, cit., 756. [31] Vedasi C.
CORSARO, Gli accantonamenti per riserve tecniche, cit., 1187. [32] Così
G. MARONGIU, Le riserve tecniche delle imprese di assicurazione, cit.,
288. [33] Che, nella specie, è dato dalla denunce del sinistro, dalla
relativa cifra richiesta, dalle perizie e da ogni elemento valido ai fini
della determinazione. [34] Nel senso che concede la detraibilità della
riserva sinistri anche se priva di quei criteri di certezza ed effettività
richiesti dall’art. 74 del D.p.r. n. 597. Sul punto C. CORSARO, Gli
accantonamenti per riserve tecniche, cit., 1187; G. MARONGIU, Le riserve
tecniche delle imprese di assicurazione, cit., 289; G. STROPPIANA, La
riserva sinistri rami danni, cit., 865; R. VALACCA, op. loc. ult.
cit. [35] Per tale osservazione A. MAGLIARO, La “riserva sinistri”,
cit., 962-963. [36] Il cui testo prevede che “a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
variazione della riserva sinistri delle società ed enti che esercitano
attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di
lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento.
L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.
E’ considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima
riserva sinistri”. [37] In alternativa si creerebbe, per i sinistri di
lunga definizione, un vantaggio finanziario per l’impresa che corrisponde
il risarcimento dovuto a distanza di tempo rispetto al suo accantonamento:
sul punto G. SCAZZERI, La rilevanza fiscale delle variazioni nella riserva
sinistri, cit., 7490. [38] La norma precisa, al primo comma, che la
variazione delle riserve tecniche obbligatorie concorre “a formare il
reddito dell’esercizio fino alla misura massima stabilita a norma di
legge”, e, al secondo comma, che “La variazione della riserva sinistri
relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte
riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell’esercizio
in misura pari al 90 per cento dell’importo iscritto in bilancio,
l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.
E’ considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima
riserva sinistri”. [39] Ovvero senza l’esborso di alcuna somma di
denaro. [40] Così G. SCAZZERI, La rilevanza fiscale delle variazioni
nella riserva sinistri, cit., 7492. [41] Sancito dall’art. 2, n. 3,
Consiglio CE, Quarta direttiva, 25 luglio 1978, 78/660/CEE, e dall’art.
2423, 2º comma, cod. civ. [42] Per tale dottrina F. CROVATO,
L’imputazione a periodo nelle imposte sui redditi, Padova, 1996,
160. [43] Ai sensi del quale “occorre in ogni caso osservare il
principio della prudenza e in particolare: AA) possono essere indicati
esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio;
BB) occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite
che traggono origine nel corso dell’esercizio o di un esercizio anteriore
anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del
bilancio e la data della sua compilazione”. [44] Secondo cui “si deve
tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche
se conosciuti dopo la chiusura di questo”. Sul punto vedasi F. PONTANI, I
princìpi di redazione del bilancio di esercizio, in A. Palma (a cura di),
Il bilancio di esercizio, 3º ediz., Milano, 2003, 82; E. BOCCHINI, Manuale
di diritto della contabilità delle imprese, 2º ediz., Torino, 1995, 198;
M. CARATOZZOLO, Il bilancio d’esercizio, Milano, 1998, 79; G. DI CECCO, I
princìpi di redazione del bilancio di esercizio: art. 2423-bis C.C., in A.
P. Griffi (a cura di), Appunti in tema di bilancio d’esercizio, di
bilancio consolidato e di metodi di consolidamento, Milano, 1999, 58; F.
SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa
europea, 2º ediz., Milano, 1994, 21. [45] Testualmente F. SUPERTI
FURGA, Il bilancio di esercizio italiano, cit., 20-21. [46] Per tale
collegamento cfr. M. CARATOZZOLO, Il bilancio d’esercizio, cit., 78; G. DI
CECCO, I princìpi di redazione del bilancio di esercizio, cit.,
49. [47] Per tale ultima osservazione G. DI CECCO, I princìpi di
redazione del bilancio di esercizio, cit., 58. Sul principio di prudenza
vedasi: E. BOCCHINI, op. loc. ult. cit.; M. CARATOZZOLO, Il bilancio
d’esercizio, cit., 79; B. QUATRARO – S. D’AMORA, Il bilancio di esercizio
e consolidato delle imprese ordinarie, bancarie, finanziarie, sportive ed
assicurative. Problematiche civili, penali e tributarie, tomo I, Milano,
1998, 36; F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio italiano, cit., 21.
Al riguardo si è pure osservato come per i componenti positivi la regola
della certezza ed obiettiva determinabilità “si trova in perfetta
consonanza con i princìpi civilistici e aziendalistici che presiedono alla
redazione del bilancio d’esercizio”, per le componenti negative urta
invece “in modo eclatante” con tali princìpi, “in quanto la ‘prudenza’
civilistica esige che vengano rilevate contabilmente ancorché solo
‘prevedibili ed eventuali’, ossia incerte nell’esistenza e/o
nell’ammontare” (testualmente S. PANSIERI, Evoluzione del principio di
competenza e sue differenti interpretazioni, in Riv. dir. trib., 1992, II,
268; in senso conforme L. DEL FEDERICO, Sui requisiti della certezza e
dell’obiettiva determinabilità delle componenti reddituali, in Rass.
trib., n. 4/1998, 1094). [48] F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di
esercizio italiano, cit., 22. [49] Circa la funzione informativa del
bilancio si rinvia a E. BOCCHINI, Evoluzione legislativa e
giurisprudenziale della disciplina del bilancio; i princìpi di bilancio,
in AA. VV., Il bilancio d’esercizio. Problemi attuali, Milano, 1977, 3; S.
BRANCIARI, Il bilancio d’esercizio fra clausole generali, norme specifiche
e princìpi contabili: un interpretazione alternativa, in Riv. dott. comm.,
1992, 416 e segg.; V. CODA, Trasparenza dei bilanci di esercizio e
princìpi contabili, in Riv. dott. comm., 1983, 190; F. GALGANO, Diritto
commerciale. Le società, 4º ediz., Bologna, 1990, 301; B. QUATRARO – S.
D’AMORA, Il bilancio di esercizio e consolidato, tomo I, cit., 31. [50]
Di questi il principio contabile CNDC-CNR n. 29 fornisce i seguenti
esempi: la conclusione dopo la data di chiusura del bilancio di una
vertenza legale che, poiché conferma che l’impresa aveva già una
obbligazione alla data di chiusura di bilancio, richiede all’azienda di
rettificare un accantonamento già rilevato o di rilevare un
accantonamento, invece di indicare solo l’esistenza di una passività
potenziale; la determinazione dopo la data di chiusura del bilancio, di
costi o di ricavi di attività acquistate o vendute prima della data di
chiusura dei conti. [51] Dei quali il principio contabile CNDC-CNR n.
29 fornisce i seguenti esempi: la distruzione di beni pluriennali causati
da calamità naturali; l’acquisto o la dismissione di rilevanti attività;
l’inizio di importanti operazioni su azioni ordinarie e di potenziali
operazioni su azioni ordinarie avvenute dopo la data di chiusura del
bilancio. [52] Il principio contabile CNDC-CNR n. 29 ricorda che tali
eventi devono essere menzionati in nota integrativa o, a seconda dei casi,
nella relazione sulla gestione, perché comportano nell’esercizio
successivo variazioni straordinarie o rilevanti della situazione di
attività o passività esistenti alla data di chiusura e perché
rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la
possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare
corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni. [53]
L’osservazione è di F. CROVATO, Principio di competenza e fatti
verificatisi nell’esercizio, ma conosciuti dopo, in Rass. trib., 1994,
26. [54] Sui requisiti di certezza ed obiettiva determinabilità si
rinvia a: I. CARACCIOLI – M. A. GALEOTTI FLORI – F. TANINI, Il reddito di
impresa nei tributi diretti. Determinazione, accertamento, sanzioni,
Padova, 1990, 27-28; F. CROVATO, L’imputazione a periodo, cit., 163; F.
CROVATO, Principio di competenza, cit., 26; G. FALSITTA, Manuale di
diritto tributario. Parte speciale, 2º ediz., Padova, 2000, 188; R.
LUNELLI, Nuovi orientamenti sul principio di competenza nella
determinazione del reddito d’impresa imponibile, in Boll. trib., n.
15/1982, 1182; E. POTITO, Il sistema delle imposte dirette, Milano, 1989,
152; G. TINELLI, Il reddito d’impresa nel diritto tributario, Milano,
1991, 240. [55] In tal senso F. CROVATO, L’imputazione a periodo,
cit., 133; G. FALSITTA, La questione della deducibilità delle
“differenze-cambio” nella determinazione del reddito d’impresa, in Giur.
comm., 1977, I, 914-915, e in La tassazione delle plusvalenze e delle
sopravvenienze nelle imposte sui redditi, vol. 2, Padova, 1986, 222; R.
LUPI, Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti, in Rass.
trib., 1987, I, 254. La verifica circa la certezza e determinabilità della
componente reddituale è destinata ad operare in seconda battuta, una volta
esperita la ricerca intorno al periodo di competenza ed esclusivamente in
funzione del differimento della sua rilevanza ai fini impositivi (mai –
quindi – della sua anticipazione): in questo senso Comm. Trib. Centr.,
Sez. IX, 8 ottobre 1994, n. 3301, in Il fisco, 1995, 2970; in dottrina G.
ZIZZO, Regole generali sulla determinazione del reddito d’impresa, in AA.
VV., Imposta sul reddito delle persone fisiche, tomo II, Torino, 1994,
540; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte speciale, cit.,
186. [56] F. CROVATO, Principio di competenza, cit., 24. [57] Sul
punto G. ZIZZO, Regole generali sulla determinazione del reddito
d’impresa, cit., 526. Analogamente G. FALSITTA, Manuale di diritto
tributario. Parte speciale, cit., 173; M. LEO - F. MONACCHI – M. SCHIAVO,
Commento all’art. 75, in Le imposte sui redditi nel testo unico, tomo I,
Milano, 1999, 1127; B. QUATRARO, Bilancio civile e bilancio fiscale. I
princìpi di competenza e di inerenza, in Boll. trib., n. 14/1991, 1082.
Con precipuo riferimento al “principio di competenza economica” I.
CARACCIOLI – M. A. GALEOTTI FLORI – F. TANINI, Il reddito di impresa nei
tributi diretti, cit., 19; R. LUNELLI, Nuovi orientamenti sul principio di
competenza, cit., 1174; G. TINELLI, Il principio di competenza nella
determinazione del reddito d’impresa, in Boll. trib., 1980, 1545. [58]
Testualmente G. FALSITTA, La questione della deducibilità delle
“differenze-cambio, cit., 914-915. [59] Per tale rilievo: G. FALSITTA,
Manuale di diritto tributario. Parte speciale, cit., 173; M. LEO - F.
MONACCHI – M. SCHIAVO, Commento all’art. 75, cit., 1126; E. POTITO, op.
cit., 152; G. ZIZZO, Regole generali sulla determinazione del reddito
d’impresa, cit., 526. [60] Come è per altre disposizioni del T.u.i.r.:
l’art. 55, 3º comma, lett. b); l’art. 56, 2º comma; l’art. 62, 3º comma;
l’art. 64; l’art. 95, 2º comma. [61] Si ritiene infatti che
l’obbligazione a carico della impresa di assicurazione è già sorta al
verificarsi del danno, posto che ai sensi dell’art. 1882, cod. civ.
“l’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il
pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti
convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro”.
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1] P. ANELLO - M. G. CORVAGLIA, Qualificazione della riserva sinistri
per le imprese assicuratrici; in Corr. trib., n. 39/1998, 2893 2] E.
BOCCHINI, Evoluzione legislativa e giurisprudenziale della disciplina del
bilancio; i princìpi di bilancio, in AA.VV., Il bilancio d’esercizio.
Problemi attuali, Milano, 1977, 3. 3] E. BOCCHINI, Manuale di diritto
della contabilità delle imprese, 2º ediz., Torino, 1995 4] E.
BOTTIGLIERI, L’adeguamento della legislazione italiana sulle assicurazioni
alle “terze direttive” europee. Le riserve tecniche, in Resp. civ., 1994,
559 5] S. BRANCIARI, Il bilancio d’esercizio fra clausole generali,
norme specifiche e princìpi contabili: un interpretazione alternativa, in
Riv. dott. comm., 1992, 413 6] I. CARACCIOLI – M. A. GALEOTTI FLORI –
F. TANINI, Il reddito di impresa nei tributi diretti. Determinazione,
accertamento, sanzioni, Padova, 1990 7] M. CARATOZZOLO, Il bilancio
d’esercizio, Milano, 1998 8] P. E. CASSANDRO, Le gestioni
assicuratrici, Torino, 1957 9] V. CODA, Trasparenza dei bilanci di
esercizio e princìpi contabili, in Riv. dott. comm., 1983, 183 10] C.
CORSARO, Gli accantonamenti per riserve tecniche delle imprese di
assicurazione nella disciplina dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche, in Boll. trib., 1978, 1183 11] F. CROVATO, L’imputazione a
periodo nelle imposte sui redditi, Padova, 1996 12] F. CROVATO,
Principio di competenza e fatti verificatisi nell’esercizio, ma conosciuti
dopo, in Rass. trib., 1994, 23 13] D. D’AGOSTINO, Imprese assicurative.
Limiti previsti all’adeguamento del fondo riserva sinistri, in Il fisco,
n. 30/1998, 9921 14] L. DEL FEDERICO, Sui requisiti della certezza e
dell’obiettiva determinabilità delle componenti reddituali, in Rass.
trib., n. 4/1998, 1088 15] G. DI CECCO, I princìpi di redazione del
bilancio di esercizio: art. 2423-bis C.C., in A. P. Griffi (a cura di),
Appunti in tema di bilancio d’esercizio, di bilancio consolidato e di
metodi di consolidamento, Milano, 1999, 49 16] G. FALSITTA, La
questione della deducibilità delle “differenze-cambio” nella
determinazione del reddito d’impresa, in Giur. comm., 1977, I, 914 17]
G. FALSITTA La tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze nelle
imposte sui redditi, Padova, 1986 18] G. FALSITTA, Manuale di diritto
tributario. Parte speciale, 2º ediz., Padova, 2000 19] F. GALGANO,
Diritto commerciale. Le società, 4º ediz., Bologna, 1990 20] F.
GISMONDI – G. CURTI – T. DI GREGORIO, Il bilancio d’esercizio delle
imprese di assicurazione, Milano, 1999 21] M. LEO - F. MONACCHI – M.
SCHIAVO, Commento all’art. 75, in Le imposte sui redditi nel testo unico,
tomo I, Milano, 1999, 1123 22] R. LUNELLI, Nuovi orientamenti sul
principio di competenza nella determinazione del reddito d’impresa
imponibile, in Boll. trib., n. 15/1982, 1174 23] R. LUPI, Certezza e
probabilità in materia di perdite su crediti, in Rass. trib., 1987, I,
254 24] A. MAGLIARO, La “riserva sinistri” nel bilancio delle imprese
di assicurazione, in Giur. imp., 1988, 950 25] G. MARONGIU, Le riserve
tecniche delle imprese di assicurazione nella disciplina dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche, in Dir. prat. trib., 1979, I, 265 26]
F. PADOA – E. PASANISI, Impiego e controllo delle riserve tecniche delle
imprese assicuratrici: legislazione italiana, legislazioni europee e
direttive comunitarie, in Assicurazioni, 1974, 713 27] S. PANSIERI,
Evoluzione del principio di competenza e sue differenti interpretazioni,
in Riv. dir. trib., 1992, II, 268; 28] O. POLI, Le imposte sui redditi,
Milano, 1989 29] F. PONTANI, I princìpi di redazione del bilancio di
esercizio, in A. Palma (a cura di), Il bilancio di esercizio, 3º ediz.,
Milano, 2003, 82 30] E. POTITO, Il sistema delle imposte dirette,
Milano, 1989, 152 31] B. QUATRARO, Bilancio civile e bilancio fiscale.
I princìpi di competenza e di inerenza, in Boll. trib., n. 14/1991,
1082 32] B. QUATRARO – S. D’AMORA, Il bilancio di esercizio e
consolidato delle imprese ordinarie, bancarie, finanziarie, sportive ed
assicurative. Problematiche civili, penali e tributarie, Milano,
1998 33] F. SANTORO, Le riserve tecniche delle aziende di assicurazione
ed il loro trattamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, in
Assicurazioni, 1965, 244 34] G. SCAZZERI, La rilevanza fiscale delle
variazioni nella riserva sinistri in sede di approvazione del bilancio
delle imprese di assicurazione, in Il fisco, n. 48/2003, fasc. 1,
7490 35] G. STROPPIANA, La riserva sinistri rami danni nella
legislazione, nella dottrina e nella pratica di gestione delle imprese
assicurative, in Riv. dott. comm., 1982, 842 36] F. SUPERTI FURGA, Il
bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, 2º ediz.,
Milano, 1994 37] P. M. TABELLINI, L’imposta sul reddito delle persone
giuridiche, Milano, 1977 38] G. TINELLI, Il principio di competenza
nella determinazione del reddito d’impresa, in Boll. trib., 1980,
1545 39] G. TINELLI, Il reddito d’impresa nel diritto tributario,
Milano, 1991, 240. 40] R. VALACCA, Considerazioni civilistiche e
fiscali in ordine alla riserva relativa ai sinistri avvenuti
nell’esercizio ma comunicati nell’esercizio successivo, in Boll. trib., n.
10/1984, 756 41] G. ZIZZO, Regole generali sulla determinazione del
reddito d’impresa, in AA. VV., Imposta sul reddito delle persone fisiche,
tomo II, Torino, 1994, 469
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