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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Sulla sussistenza di un ostacolo alla
libertà di stabilimento. – 3. Sulla sussistenza di cause di
giustificazione. – 4. Exit taxes antielusive. – 5. Exit taxes strutturali.
– 5.1. La necessità di preservare il gettito fiscale dello Stato membro
interessato. – 5.2. L’esigenza di salvaguardare la coerenza del sistema
interno.
1. Premessa.
La compatibilità delle
normative nazionali che prevedono tassazioni in uscita in caso di
trasferimento all’estero della residenza fiscale del contribuente
(cosiddette exit taxes) con il principio della libertà di stabilimento[1]
è stata oggetto di una recente sentenza della Corte di Giustizia. In
particolare, il caso sottoposto al vaglio della Corte riguardava la
compatibilità, con l’esercizio del diritto di stabilimento di cui all’art.
43 del Trattato CE, della normativa francese che prevede l’assoggettamento
ad imposizione, in capo alle persone fisiche residenti che trasferiscano
il loro domicilio fiscale al di fuori della Francia, delle plusvalenze
maturate su determinate partecipazioni societarie qualificate[2].
L’imposta afferente a tali plusvalenze è calcolata sulla differenza, ove
positiva, tra il valore normale delle partecipazioni alla data del
trasferimento ed il loro costo d’acquisto. Al fine di evitare che tali
soggetti siano gravati da un carico fiscale cui non sarebbero stati
sottoposti se avessero mantenuto la loro residenza fiscale nello Stato, la
normativa francese consente il rinvio della riscossione fino al momento
della realizzazione della plusvalenza. Il differimento non opera però
automaticamente ed è soggetto a rigorose condizioni (tra cui la
dichiarazione dell’ammontare della plusvalenza, la nomina di un
rappresentante fiscale e il rilascio di garanzie patrimoniali). L’imposta
viene invece totalmente sgravata qualora, trascorsi cinque anni dal
trasferimento, le partecipazioni societarie siano ancora ricomprese nel
patrimonio del soggetto, o nel caso in cui questi ricostituisca la propria
residenza fiscale in Francia. La Corte di Giustizia si è espressa nel
senso dell’incompatibilità di detta normativa con il principio della
libertà di stabilimento: tale conclusione è derivata dalla ricostruzione
della disposizione in chiave antielusiva e dalle particolari modalità
applicative della stessa. L’iter logico e argomentativo utilizzato dalla
Corte nell’affrontare la questione pregiudiziale può però essere impiegato
per valutare la compatibilità con l’esercizio della libertà di
stabilimento di qualsiasi tipo di exit tax. E’ infatti opportuno
chiarire fin da ora che la tassazione dei contribuenti all’atto del
trasferimento della residenza fiscale all’estero può essere collocata in
una duplice cornice concettuale: quella delle misure antielusive, se
destinate a distogliere i soggetti dal porre in essere temporanei
trasferimenti di residenza fiscale allo scopo di eludere il pagamento
dell’imposta nello Stato di residenza; quella delle misure strutturali, se
destinate ad individuare o precisare una particolare fattispecie
impositiva. Il tema delle possibili ripercussioni della sentenza “De
Lasteyrie” sugli ordinamenti tributari degli Stati membri sarà affrontato
con esclusivo riferimento alle normative che prevedono exit taxes in capo
alle persone fisiche, esercenti o meno attività d’impresa. Non si
analizzeranno invece le specifiche implicazioni del principio della
libertà di stabilimento ove applicato alle persone giuridiche, poiché su
questa problematica interferiscono questioni attinenti al trattamento che
il diritto societario riserva al trasferimento all’estero della sede di
una società[3].
2.
Sulla sussistenza di un ostacolo alla libertà di
stabilimento.
La Corte di Giustizia si è dunque chiesta se un
sistema di tassazione delle plusvalenze latenti per il solo fatto del
trasferimento della residenza fiscale all’estero possa limitare
l’esercizio della libertà di stabilimento. Ha quindi ribadito, con
formula tralatizia, che l'esercizio del diritto di cui all'art. 43 del
Trattato implica l’accesso alle attività non subordinate e il loro
esercizio, nonché la costituzione e la gestione di aziende secondo quanto
stabiliscono le leggi del Paese di stabilimento per i loro cittadini.
Conformemente a quanto affermato in più di una occasione, ha poi
continuato sottolineando che, benché il principio della libertà di
stabilimento miri in particolare ad assicurare il beneficio del
trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, esso osta parimenti a
che lo Stato d’origine ostacoli lo stabilimento di uno dei suoi cittadini
in altro Stato membro. In particolare, anche le restrizioni di debole
portata conseguenti all'applicazione di disposizioni fiscali sono vietate
dal diritto sancito dall’art. 43 del Trattato. Pertanto, qualsiasi
normativa che, pur non vietando tout court il diritto di stabilimento, sia
idonea a limitarne l’esercizio, poiché di natura tale da scoraggiare il
contribuente dall’effettuare il trasferimento, è incompatibile con
l'esercizio della libertà garantita dal Trattato. Quanto al caso "De
Lasteyrie", la Corte ha osservato come, in base alla normativa francese,
il contribuente che trasferisce il proprio domicilio fiscale al di fuori
della Francia è soggetto, per questo solo, ad un trattamento sfavorevole
rispetto al contribuente che mantiene la propria residenza in Francia. Il
primo, infatti, è assoggettato a tassazione su una plusvalenza non ancora
realizzata e, dunque, su una ricchezza non monetizzata, il secondo,
invece, diventa debitore d'imposta solo se e nel momento in cui le
plusvalenze vengano effettivamente realizzate (ovvero monetizzate). La
Corte ha concluso affermando che “tale disparità di trattamento
relativa all'imposizione di plusvalenze, che può avere considerevoli
ripercussioni sul patrimonio del contribuente che intende trasferire il
suo domicilio al di fuori della Francia, è di natura tale da scoraggiare
un contribuente ad effettuare un trasferimento di questo tipo”. Ciò
ancorché la normativa francese consenta, a determinate condizioni, di
rinviare il prelievo dell’imposta sino alla realizzazione della
plusvalenza[4]. Mi
pare che, una volta assunta la nozione ampia di libertà di stabilimento
fatta propria dalla Corte, si debba affermare che è in contrasto con
l'art. 43 del Trattato qualsiasi normativa assuma quale presupposto
d’imposta il trasferimento all’estero del contribuente, poiché, appunto,
può avere l’effetto di dissuadere il soggetto dal trasferire la propria
residenza fiscale in altro Stato membro.
3. Sulla
sussistenza di cause di giustificazione.
La Corte ha poi
ribadito che una misura idonea ad ostacolare o scoraggiare l'esercizio di
una libertà fondamentale garantita dal Trattato è comunque ammissibile
laddove soddisfi quattro condizioni: non sia applicata in modo
discriminatorio; sia giustificata da ragioni imperative di interesse
generale; sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito;
non ecceda quanto necessario per il raggiungimento dello
stesso. Occorre quindi chiedersi se la previsione di una exit tax
all’atto del trasferimento della residenza fiscale del contribuente in
altro Stato membro sia giustificata da ragioni imperative di interesse
generale compatibili con il Trattato e se risulti idonea e proporzionata
allo scopo che vuole raggiungere. Poiché, come già detto, è necessario
distinguere tra exit taxes con finalità antielusive ed exit taxes
strutturali, l’analisi circa la sussistenza di cause di giustificazione
dovrà essere compiuta separatamente per l’una e per
l’altra.
4. Exit taxes antielusive.
La Corte di
Giustizia, nel caso in commento, si è concentrata sulla possibilità di
giustificare la limitazione alla libertà di stabilimento conseguente alla
normativa francese nei termini di prevenzione del rischio di evasione
fiscale. Il Governo francese aveva infatti precisato che l’introduzione di
una exit tax sulle partecipazioni societarie detenute da persone fisiche
residenti era stata ispirata dal comportamento di taluni contribuenti che
avevano temporaneamente trasferito il loro domicilio fiscale all’estero
per cedere ivi le partecipazioni ed eludere così il pagamento della
imposta francese sulle plusvalenze realizzate. La Corte, rilevata la
natura antielusiva della normativa, ha ammesso che l’interesse dello Stato
a combattere i comportamenti elusivi può rappresentare una ragione
imperativa idonea a giustificare una restrizione dell’esercizio della
libertà di stabilimento. Ha infatti affermato, ribadendo un orientamento
ormai consolidato[5],
che “risponde ad una ragione di interesse generale una normativa avente
l’obiettivo specifico di escludere da un vantaggio fiscale le costruzioni
puramente artificiose il cui scopo sia quello di eludere la legge
fiscale”. Ha però aggiunto che la misura deve essere proporzionata
rispetto allo scopo che si propone di raggiungere. Nel caso di specie ha
ritenuto che la normativa francese eccedesse lo scopo perseguito, in
quanto operava una presunzione generale e assoluta di evasione o frode
fiscale nei confronti di qualsiasi contribuente trasferisse il proprio
domicilio fiscale all’estero: era così assoggettato a tassazione anche chi
trasferiva la propria residenza fiscale al di fuori della Francia senza
l’intenzione di tornarvi e, perciò, senza fini elusivi. Ha infine
osservato come lo scopo perseguito poteva essere raggiunto attraverso
misure meno restrittive della libertà di stabilimento, in particolare
prevedendo la tassazione “del contribuente che, dopo un soggiorno
relativamente breve in un altro Stato membro, ritorni in Francia dopo aver
realizzato le sue plusvalenze, il che eviterebbe di compromettere la
situazione dei contribuenti il cui unico obiettivo sia quello di
esercitare in piena buona fede la libertà di stabilimento in altro Stato
membro”. In definitiva, poiché la prevenzione del rischio di
evasione fiscale non giustifica misure che pregiudichino in modo
indiscriminato l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal
Trattato, le exit taxes con finalità antielusiva sono legittime solo ove
siano in grado di limitare la libertà di stabilimento dei soli soggetti
che trasferiscano la residenza fiscale all’estero per ragioni
elusive.
5. Exit taxes strutturali.
Quanto invece
alle exit taxes di tipo strutturale, occorre chiedersi se sia possibile
ammetterne la compatibilità con il principio della libertà di stabilimento
in relazione ad altre cause di giustificazione. La sentenza da cui
prendono le mosse queste osservazioni non si confronta però con questa
tematica. La Corte, rilevata la natura antielusiva della normativa
francese, si è limitata a ribadire quanto più volte affermato
relativamente al rischio di evasione fiscale, senza affrontare il problema
della validità delle exit taxes di tipo strutturale.
5.1.
La necessità di preservare il gettito fiscale dello Stato membro
interessato.
In primo luogo, l’autonoma rilevanza
impositiva del trasferimento della residenza fiscale all’estero potrebbe
essere considerata mera espressione del principio di territorialità del
tributo. In base a tale principio lo Stato può assumere a presupposto
d’imposta le fattispecie dotate di un ragionevole collegamento con il
territorio dello stesso (reasonable or genuine link), sia di tipo
oggettivo, e cioè con la fonte del reddito, sia di tipo soggettivo, e cioè
con il soggetto che il reddito produce[6]. Il
venire meno del collegamento soggettivo, fornito dalla residenza fiscale,
implica un forte ridimensionamento dell’ambito dei fatti che possono
essere assunti a presupposto d’imposta. Risultano infatti estromessi dalla
potestà di imposizione dello Stato tutti quei redditi per i quali non
perduri un collegamento di tipo oggettivo con il territorio dello Stato,
da apprezzare così sulla base della normativa interna di quest’ultimo,
come sulla base degli accordi internazionali dallo stesso conclusi[7]. In
questa prospettiva, l’assunzione del trasferimento della residenza fiscale
all’estero quale autonoma fattispecie impositiva sarebbe dettata dalla
volontà dello Stato di preservare il proprio diritto a tassare gli
incrementi di valore maturati nel periodo di permanenza del legame tra
territorio e cespite plusvalente. L’esigenza di evitare una riduzione
delle entrate fiscali dello Stato è stata dedotta in più di una occasione
avanti la Corte di Giustizia per giustificare misure restrittive delle
libertà fondamentali garantite dal Trattato. La Corte ha però negato che
l’erosione della base imponibile dello Stato membro interessato
costituisca un motivo imperativo di interesse generale utilizzabile a tale
fine[8]. Anche
nella sentenza “De Lasteyrie” la Corte ha ribadito che “il semplice
mancato guadagno subito da uno Stato membro a causa del trasferimento del
domicilio fiscale del contribuente in un altro Stato membro, in cui la
normativa fiscale è diversa ed eventualmente più vantaggiosa per tale
contribuente, non può, di per sé, giustificare una restrizione del diritto
di stabilimento”. Va peraltro segnalato come una diversa
valutazione di tale interesse nazionale emerga dalla proposta di modifica
della direttiva 90/434/CEE, presentata dalla Commissione in data 17
ottobre 2003 e volta ad introdurre un nuovo titolo IV bis, dedicato alle
“norme applicabili al trasferimento della sede sociale” della Societas
Europaea[9].
In base a tale modifica, il regime fiscale già previsto nella direttiva
per le fusioni e le scissioni transfrontaliere sarebbe esteso anche al
trasferimento in altro Stato membro della sede della Societas
Europaea. Tale soluzione non rileva qui di per sé, essendo stato
escluso dall’ambito della presente indagine il trasferimento della
residenza fiscale delle società, ma per la ratio che riflette.
Dalla stessa possono essere tratti utili indizi in ordine all’orientamento
della Commissione quanto al contemperamento, in caso di trasferimento
della residenza fiscale del contribuente, tra interesse comunitario alla
tutela della libertà di stabilimento, da una parte, e interesse degli
Stati membri alla tutela del gettito fiscale, dall’altra. Nonostante
infatti lo scopo della direttiva sia quello di “favorire la mobilità
transfrontaliera delle imprese nonché eliminare o ridurre gli ostacoli” al
trasferimento delle stesse, tuttavia rimane che “le norme tributarie
applicabili saranno neutre per quanto riguarda la concorrenza pur
tutelando gli interessi finanziari dello Stato dove la società risiedeva
prima di trasferire la sua sede sociale”[10]. Insomma,
se la Corte sembra escludere che la semplice perdita di gettito possa
giustificare una restrizione del diritto di stabilimento, la Commissione
motiva il prelievo connesso al trasferimento del contribuente (nel caso di
specie la Societas Europaea) in altro Stato membro proprio in ragione
dell’esigenza di tutelare gli interessi finanziari dello Stato di
partenza.
5.2. L’esigenza di salvaguardare la coerenza
del sistema interno.
Posto che la territorialità, di per
sé, non sembra poter fondare la compatibilità con l’ordinamento
comunitario dei prelievi che traggono origine dal trasferimento all’estero
della residenza fiscale del contribuente, occorre verificare se gli stessi
non possano essere diversamente giustificati, in particolare, adducendo la
necessità di salvaguardare la coerenza del sistema interno[11]. In
particolare, l’esigenza di preservare la coerenza del sistema tributario
impone di colpire, una volta individuata una determinata fattispecie
impositiva, tutte le sue espressioni concrete. L’assunzione del
trasferimento della residenza fiscale all’estero a presupposto d’imposta
potrebbe soddisfare questa esigenza laddove rilevasse non in sé, ma in
quanto riconducibile ad una fattispecie imponibile più ampia. Il
trasferimento della residenza fiscale all’estero si caratterizza per
essere una fattispecie di realizzo non legata alla monetizzazione della
plusvalenza. La coerenza della sua rilevanza impositiva potrebbe allora
essere sostenuta negli ordinamenti in cui siano presenti, oltre a
fattispecie impositive legate al realizzo attraverso monetizzazione delle
plusvalenze, anche fattispecie di imposizione su plusvalenze solamente
maturate, e nei contesti in cui questa presenza si manifesti. In
Italia, per esempio, da un lato l’art. 57 del Tuir quanto ai beni merce, e
dall’altro l’art. 58, comma 3, quanto ai beni relativi all’impresa diversi
dai beni merce, configurano quale ipotesi di realizzo dei plusvalori
latenti sui beni la destinazione degli stessi a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa[12].
Da tale normativa si è desunto il principio secondo cui ogni evento che
provochi la fuoriuscita del bene dalla sfera imprenditoriale costituisce
presupposto per l’assoggettamento ad imposizione delle plusvalenze
maturate sullo stesso[13]. Quanto
al caso del trasferimento del domicilio fiscale all’estero, appare
evidente che, in seguito alla perdita di residenza, tutti i beni che non
confluiscono in una stabile organizzazione del soggetto nel territorio
dello Stato vengono sottratti al regime dei beni d’impresa. Da ciò la
possibilità di ricondurre tale fattispecie al più ampio presupposto
d’imposta costituito dalla destinazione a finalità estranee all’esercizio
d’impresa e, quindi, la possibilità di assoggettare a tassazione, all’atto
del trasferimento della residenza fiscale all’estero, le plusvalenze
latenti sui beni relativi all’impresa[14]. Pertanto,
in ordinamenti caratterizzati dalla presenza di ipotesi di tassazione su
incrementi di valore solamente maturati, il trasferimento della residenza
fiscale all’estero potrebbe costituire, anziché un’autonoma fattispecie
impositiva, la specificazione di un più ampio presupposto d’imposta e la
sua rilevanza impositiva potrebbe essere così giustificata in ragione
della necessità di preservare la coerenza dell’ordinamento, intesa, come
già detto, quale esigenza di tassare tutte le manifestazioni concrete del
presupposto individuato.
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[1] Il diritto di stabilimento è previsto dall’art. 43 del Trattato CE
(ex art. 52), che dispone: “Nel quadro delle disposizioni che seguono,
le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato
membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale
divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di
agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro
stabiliti sul territorio di uno Stato membro. La libertà di stabilimento
importa l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché
la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai
sensi dell’articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla
legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini,
fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali”. [2]
L’art. 167 del Code Général des Impôts prevede che “i contribuenti
fiscalmente domiciliati in Francia per un periodo di almeno sei anni nel
corso degli ultimi dieci anni sono soggetti ad imposizione fiscale, alla
data del trasferimento del loro domicilio fiscale al di fuori della
Francia, per le plusvalenze accertate sui diritti societari menzionali
all’art. 160”, ovvero per le plusvalenze maturate sulle partecipazioni
societarie detenute direttamente o indirettamente dal contribuente, dal
coniuge, o dai loro ascendenti e discendenti, che diano diritto (od
abbiano dato diritto in un momento qualsiasi nel corso degli ultimi cinque
anni dal trasferimento) ad una quota di partecipazione agli utili
superiore al 25%. [3] Nel caso Daily Mail, 27 settembre 1988, C-81/87,
la Corte di Giustizia affermò che “diversamente dalle persone fisiche,
le società sono enti creati da un ordinamento giuridico e, allo stato
attuale del diritto comunitario, da un ordinamento giuridico nazionale.
Esse esistono solo in forza delle diverse legislazioni nazionali che ne
disciplinano costituzione e funzionamento”. Da tale premessa la Corte
ricavò la conclusione che il principio della libertà di stabilimento non
poteva interferire con le normative nazionali disciplinanti gli effetti
del trasferimento all’estero della sede di una società, poiché queste sole
erano competenti a decidere dell'esistenza e della sorte delle società
costituite in base al proprio diritto nazionale. In base alla statuizione
della Corte, le società non sembravano quindi godere della stessa libertà
di stabilimento riconosciuta alle persone fisiche. La Corte si è
pronunciata nuovamente sulla libertà di stabilimento garantita alle
società nella sentenza Centros, 9 marzo 1999, C-212/97, e nella sentenza
Überseering, 5 novembre 2002, C-208/00; per un commento delle citate
decisioni e per un inquadramento del problema dal punto di vista del
diritto internazionale privato, cfr. T. BALLARINO, Sulla mobilità delle
società nella Comunità Europea. Da Daily Mail a Überseering: norme
imperative, norme di conflitto e libertà comunitarie, in Riv.
soc., 2003, 669ss. e E. WYMEERSCH, Il trasferimento della sede
della società nel diritto societario europeo, in Riv. soc.,
2003, 723 ss. Sul versante tributario, cfr. D. WEBER, Exit Taxes on the
Transfer of Seat and the Applicability of the Freedom of Establishment
after Überseering, in European Taxation, 10/2003,350 ss.; G.
MELIS, Profili sistematici del "trasferimento" della residenza fiscale
delle società, in Dir. prat. trib. int., 2004, 19. [4] La
Corte ha rilevato a questo proposito che “benché sia possibile
beneficiare di un rinvio del pagamento, quest’ultimo non è automatico ed è
soggetto a rigorose condizioni come quelle descritte dall’avvocato
generale ai paragrafi 36 e 37 delle sue conclusioni, tra le quali figura
segnatamente la costituzione di garanzie. Tali garanzie hanno di per sé un
effetto restrittivo, in quanto privano il contribuente della disponibilità
del patrimonio dato in garanzia”. [5] Cfr. Corte Giust. CE, 16
luglio 1998, C-264/96, punto 26 (sentenza ICI); Corte Giust. CE, 8 marzo
2001, C-397/98, punto 57 (sentenza Metallgesellschaft); Corte Giust. CE,
12 dicembre 2002, C-324/00, punto 37 (sentenza Lankhorst-Hohorst). [6]
Cfr. R. LUPI, voce Territorialità del tributo, in Enc.
giur., 3 ss.; C. SACCHETTO, voce Territorialità (diritto
tributario), in Enc. dir., 303 ss.; A. MANGANELLI, voce
Territorialità dell’imposta, in Dig. disc. priv. – sez.
comm., 369 ss. [7] Si faccia il caso dell’Italia: il trasferimento
all’estero della residenza fiscale del contribuente fa sì che questi non
possa più essere assoggettato a tassazione su tutti i redditi ovunque
prodotti, bensì solamente su quelli che l’art. 23 del Tuir considera
prodotti nel territorio nazionale. Tra questi, per esempio, “i redditi
di capitale corrisposti (…) da soggetti residenti nel territorio dello
Stato”. Pertanto, in base all’art. 23, i dividendi distribuiti da una
società residente ad un soggetto che, in seguito al trasferimento del
domicilio fiscale all’estero, si qualifichi come non residente ai fini
fiscali, continuano ad essere imponibili in Italia. L’art. 10 del modello
di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni prevede però che i
dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un
soggetto residente nell'altro Stato contraente siano imponibili in detto
altro Stato. Ne deriva che, nonostante l’art. 23 del Tuir, ove l’Italia
avesse stipulato con lo Stato di trasferimento una convenzione
internazionale sul modello OCSE, essa vedrebbe preclusa la possibilità di
tassare il soggetto (ormai) non residente su tali componenti
reddituali. [8] Cfr. sentenza ICI, cit., punto 28; Corte Giust. CE, 21
settembre 1999, C-307/97, punto 50 (sentenza Saint-Gobain); Corte Giust.
CE, 6 giugno 2000, C-35/98, punto 59 (sentenza Verkooijen); sentenza
Metallgesellschaft, cit., punto 59; sentenza Lankhorst-Hohorst, cit.,
punto 36; Corte Giust. CE, 18 settembre 2003, C-168/01, punto 42 (sentenza
Bosal Holding). [9] Cfr. COM (2003) 613 della Commissione, del 17
ottobre 2003, pubblicata alla pagina
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/proposals/taxation/tax_prop.htm.
Sulla proposta della Commissione, cfr. O. THÖMMES, EC Law Aspects of
the Transfer of Seat of an SE, in European Taxation, 1/2004, 25
ss.; per l’analisi comparatistica delle normative nazionali degli Stati
membri disciplinanti il trasferimento all’estero della residenza fiscale
del contribuente, cfr. Survey on the Societas Europea, IBFD,
settembre 2003, pubblicato alla pagina
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/company_tax/developments.htm. [10]
Cfr. punti 5 e 32 della relazione della Commissione alla proposta di
modifica. Del resto, si rinviene la stessa affermazione nel quarto
considerando della direttiva 90/434/CEE, nella versione in vigore, con
riferimento alle operazioni dalla stessa disciplinate (“considerando
che il regime fiscale comune deve evitare un’imposizione all’atto di una
fusione, di una scissione, di un conferimento d’attivo o di uno scambio di
azioni, pur tutelando gli interessi finanziari dello Stato cui appartiene
la società conferente o acquisita”). [11] L’argomento relativo alla
necessità di salvaguardare la coerenza del sistema è stato fatto valere
per la prima volta nelle sentenze Commissione CE e Bachmann, entrambe del
28 gennaio 1992 (Corte Giust. CE, 28 gennaio 1992, C-300/90 e Corte Giust.
CE, 28 gennaio 1992, C-204/90). La Corte di Giustizia, in tali occasioni,
ritenne che l’esigenza di salvaguardare la coerenza dell’ordinamento
interno poteva rappresentare una valida causa di giustificazione da
opporre ad una limitazione delle libertà fondamentali garantite dal
Trattato. In particolare, la Corte ravvisò la coerenza della normativa
belga nel nesso sussistente tra la deducibilità dei contributi versati per
assicurazioni integrative contro la vecchiaia e la morte e la successiva
imponibilità delle somme dovute dagli assicuratori in esecuzione dei
suddetti contratti di assicurazione. “Al contribuente veniva” così
“offerta la scelta tra, da un lato, la deducibilità dei premi
assicurativi con tassazione dei capitali e delle rendite alla scadenza del
contratto e, dall’altro, la non deducibilità dei premi, ma esentando
dall’imposta i capitali e le rendite percepiti alla scadenza del
contratto”(cfr. Corte Giust. CE, 27 giugno 1996, C-107/94, punto 58,
sentenza Asscher). La Corte, dalla sentenza Bachmann ad oggi, non ha più
accolto le difese degli Stati fondate sull’argomento della coerenza del
sistema; essa ha anzi sempre più circoscritto l’ambito di applicazione del
principio fino ad affermare che, per far valere le ragioni della coerenza,
è necessario che sussista “un legame diretto tra la concessione di un
vantaggio fiscale e la compensazione di tale vantaggio con un prelievo
fiscale. Quando un tale legame manca, perché si tratta, per esempio, di
imposte distinte o del trattamento fiscale di soggetti passivi diversi,
l’argomento della coerenza del regime fiscale non può essere allegato”
(sentenza Bosal Holding, cit., punto 29-30). Cfr. anche Corte Giust. CE,
11 agosto 1995, C-80/94, punto 24 (sentenza Wielockx); Corte Giust. CE, 14
novembre 1995, C-484/93, punto 18 (sentenza Svensson-Gustavsson); sentenza
ICI, cit., punto 29; Corte Giust. CE, 26 ottobre 1999, C-294/97, punto 42
(sentenza Eurowings); Corte Giust. CE, 28 ottobre 1999, C-55/98, punto 24
(sentenza Vestergaard); Corte Giust. CE, 13 aprile 2000, C-251/98, punto
40 (sentenza Baars); sentenza Verkooijen, cit., punto 58; sentenza
Metallgesellschaft, cit., punto 62; Corte Giust. CE, 3 ottobre 2002,
C-136/00, punto 37 (sentenza Danner); sentenza Lankhorst-Hohorst, cit.,
punto 39. [12] Quanto invece ai soggetti passivi dell’Ires, la
disposizione è ora contenuta nell’art. 85, co. 2, quanto ai ricavi, e
nell’art. 86, co. 1, lett. c), quanto alle plusvalenze. [13] Cfr. G.
FALSITTA, La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze nelle
imposte sui redditi, Padova, 1986, 59; M. MICCINESI, I componenti
positivi del reddito d’impresa, in Giurisprudenza sistematica di
diritto tributario, diretta da F. Tesauro, Imposta sul reddito delle
persone fisiche, UTET, Padova, 1994, 626 e 646. [14] Del resto, va
rilevato che, anche prima dell’entrata in vigore dell’ex art. 20 bis del
Tuir, ora art. 166, si era ritenuto che il trasferimento della residenza
fiscale all’estero costituisse ipotesi di realizzo, in quanto comportante
la destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio di impresa. In
questo senso, M. MICCINESI, Le plusvalenze d’impresa, Giuffrè,
Milano, 1993, 240; R. LUPI, Primi appunti in tema di fusioni, scissioni
e conferimenti “transnazionali”, in Boll. trib., 1992, 1299 e
nota 5.
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1] Survey on the Societas Europea, IBFD, settembre 2003,
pubblicato alla pagina web
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/company_tax/developments.htm. 2]
T. BALLARINO, Sulla mobilità delle società nella Comunità Europea. Da
Daily Mail a Überseering: norme imperative, norme di conflitto e libertà
comunitarie, in Riv. soc., 2003, 669 ss. 3] G. FALSITTA,
La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze nelle imposte sui
redditi, Padova, 1986. 4] R. LUPI, Primi appunti in tema di
fusioni, scissioni e conferimenti “transnazionali”, in Boll.
trib., 1992, 1299. 5] R. LUPI, voce Territorialità del
tributo, in Enc. giur., 3 ss. 6] A. MANGANELLI, voce
Territorialità dell’imposta, in Dig. disc. priv. – sez.
comm., 369 ss. 7] G. MELIS, Profili sistematici del
"trasferimento" della residenza fiscale delle società, in Dir.
prat. trib. int., 2004, 13 ss. 8] M. MICCINESI, I componenti
positivi del reddito d’impresa, in Giurisprudenza sistematica di
diritto tributario, diretta da F. Tesauro, Imposta sul reddito delle
persone fisiche, UTET, Padova, 1994. 9] M. MICCINESI, Le
plusvalenze d’impresa, Giuffrè, Milano, 1993. 10] M. NUSSI,
Trasferimento della sede all’estero e mutamento della residenza
fiscale: spunti in tema di stabile organizzazione e regime dei beni
d’impresa, in Rass. trib., 1996, 1341 ss. 11] C. SACCHETTO,
voce Territorialità (diritto tributario), in Enc. dir., 303
ss. 12] O. THÖMMES, EC Law Aspects of the Transfer of Seat of an
SE, in European Taxation, 1/2004, 25 ss. 13] D. WEBER,
Exit Taxes on the Transfer of Seat and the Applicability of the Freedom
of Establishment after Überseering, in European Taxation, 10/2003,
350 ss. 14] E. WYMEERSCH, Il trasferimento della sede della società
nel diritto societario europeo, in Riv. soc., 2003, 723
ss. 15] G. ZIZZO, Il trasferimento della sede all’estero, in C.
Sacchetto e L. Alemanno (a cura di), Materiali di diritto tributario
internazionale, Ipsoa, Milano, 2002, 209 ss.
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