TributImpresa
n°3-2005
 

Gianluca STANCATI

 
 

Il regime Iva del factoring (nota a Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sez. VI, 26 giugno 2003, C-305/01)

 
 

SOMMARIO: 1. La vicenda processuale. – 2. La soggettività passiva delle società di factoring. 3. Il trattamento dei corrispettivi spettanti al factor. – 3.1. L’iter logico-argomentativo della Corte. – 3.2. Compatibilità del decisum con il diritto interno: contenuti del factoring e causa negoziale. – 4. Analisi critica della massima.

La sentenza annotata si segnala per la posizione assunta in ordine al regime da riservare, ai fini dell’Iva, alle operazioni di factoring.
Tale orientamento interpretativo – come, invero, hanno rilevato i primi commentatori [1] - non solo non appare conforme all’impostazione adottata dal nostro legislatore a seguito della novella ex art. 4 della L. n. 28 del 18 febbraio 1997, ma, per quanto si dirà più diffusamente nel prosieguo, diverge altresì dalle conclusioni raggiunte dalla Amministrazione finanziaria, segnatamente con la risoluzione n. 71/E del 24 maggio 2000.

1. La vicenda processuale.

Il contenzioso nasceva da un atto impositivo con cui una società di factoring di diritto tedesco (captive, vale a dire appartenente ad un gruppo industriale ed operante nei confronti delle consociate svolgenti attività commerciale) si vedeva negare il diritto di detrazione dell’Iva assolta a monte sugli acquisti inerenti detta attività finanziaria.
In particolare, in sede ispettiva gli organi accertatori ritenevano che il ‘factoring proprio’ – ovvero il servizio di acquisto pro-soluto di crediti verso corrispettivo – rappresentasse un’attività di mero godimento, come tale inidonea ad integrare il presupposto applicativo del tributo.
Rigettata dai giudici di prime cure in accoglimento del ricorso presentato dalla società, la questione veniva riproposta nel successivo grado di giudizio.
In questa fase l’organo adito rimetteva al vaglio della Corte di Giustizia due questioni concernenti, rispettivamente, la soggettività passiva delle società operanti nel settore finanziario in discorso e l’imponibilità ad Iva dei corrispettivi conseguiti da queste ultime.

2. La soggettività passiva delle società di factoring.

Con la prima massima la Corte, attraverso argomentazioni chiare e condivisibili, conferma la tesi invocata dal contribuente e sottolinea che il caso sottoposto alla sua attenzione, diversamente da quanto invocato dall’Amministrazione finanziaria tedesca, non è assimilabile alla posizione delle società ‘holding’ [2] che una giurisprudenza consolidata – dal caso Polysar (sentenza 20 giugno 1991, causa C-60/90), a quello Floridienne (sentenza 14 novembre 2000, causa C-142/99), sino all’ultimo precedente Cibo Participarions (sentenza 27 settembre 2001, causa C-16/00) - ha escluso dal novero dei soggetti passivi del tributo.
Ed invero, nella pronunzia in rassegna non è stato difficile dimostrare che altro è il frutto del puro godimento delle partecipazioni non accompagnato da alcuna iniziativa intesa a influire sull’attività delle società partecipate, altro è la commissione che il factor consegue per aver svolto determinate funzioni a beneficio del cliente, in specie sollevandolo dal rischio di insolvenza del suo debitore e dal compimento delle attività volte alla soddisfazione delle sue pretese.
Nel primo contesto e non anche nel secondo, infatti, il provento deriva sic et simpliciter dalla titolarità del bene fruttifero.
Quest’ultimo assunto viene, poi, rafforzato con il richiamo, per così dire, analogico alla fattispecie – già esaminata nella sentenza Bally del 25 maggio 1993, causa C-18/92, punti 9 e 16 - della commissione spettante ai gestori delle carte di credito[3] in funzione dei servizi resi ai rivenditori, segnatamente in ordine alla garanzia dell’incasso dei corrispettivi spettanti a questi ultimi.

3. Il trattamento dei corrispettivi spettanti al factor.

Ben più delicata è la seconda questione afferente, come si è accennato, il trattamento da riservare ai corrispettivi conseguiti dalla società finanziaria (factor) nella fattispecie in esame.

3.1. L’iter logico-argomentativo della Corte.

I giudici comunitari, nel ribadire un principio oramai consolidato[4] muovono da una premessa di fondo, a mente della quale le disposizioni che l’art. 13 della sesta direttiva detta in tema di ‘esenzioni’, in quanto espressioni di deroghe al principio generale di ‘imponibilità’ delle attività economiche poste in essere verso corrispettivo, vanno interpretate in senso restrittivo e con particolare enfasi sulla natura oggettiva delle prestazioni.
Sulla base di questa pregiudiziale - ineccepibile in una visione sistematica del tributo - l’attenzione viene incentrata sull’ipotesi di ‘recupero crediti’, che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 3 della sesta direttiva, esclude dall’ambito applicativo dell’esenzione delle ‘operazioni, anche di negoziazione’, relative ai crediti medesimi.
Non senza trascurare la circostanza che in alcune versioni dell’articolato comunitario (segnatamente in quelle in lingua inglese e svedese) a tale fattispecie si accompagna espressamente il factoring, la Corte ritiene, in termini generali, che “la nozione di 'recupero dei crediti' va interpretata nel senso che comprende tutte le forme di factoring. Infatti, per la sua natura oggettiva, il factoring ha come scopo essenziale il ricupero e l’incasso di crediti di un terzo. Pertanto, il factoring deve essere considerato nel senso che costituisce una mera variante del concetto più generale di 'recupero dei crediti', a prescindere per il resto dalle modalità secondo le quali viene praticato”.

3.2. Compatibilità del decisum con il diritto interno: contenuti del factoring e causa negoziale.

Ad avviso di chi scrive, la criticità della sentenza in rassegna risiede, proprio, nell’affermazione da ultimo riportata, segnatamente nell’assunto secondo il quale il factoring si risolverebbe tout court in una mera attività di recupero crediti.
Pur prendendo atto della complessità del tema e della vastità del panorama interpretativo esistente in materia[5], va rilevato come in senso difforme dalla tesi propugnata dalla Corte depongano taluni contenuti del contratto – ricorrenti nella prassi negoziale – che sono stati oggetto di attenta analisi, sia da parte della dottrina che ad opera della giurisprudenza.
In estrema sintesi, muovendo da una generale constatazione circa la complessità delle funzioni perseguite dal negozio in esame, riconducibili al trinomio ‘finanziamento, assicurazioni, servizi’[6], autorevoli fonti hanno posto l’accento sulle previsioni che frequentemente obbligano il factor ad accordare anticipazioni sul credito oggetto di cessione, per sottolineare come in tale ottica la componente finanziaria assuma una connotazione prevalente e decisiva[7] rispetto alla volontà dell’imprenditore di ricorrere allo strumento negoziale medesimo.
D’altra parte, anche sotto il profilo soggettivo delle ‘qualità del factor’, non è mancato chi ha valorizzato le indicazioni provenienti dalla legislazione speciale sull’esercizio del credito, sottolineando come la riserva di attività ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia) ed i conseguenti obblighi regolamentari incombenti sulle società di factoring, non possano giustificarsi se non guardando alla prevalenza della natura finanziaria dei servizi in discorso[8].
Ed ancora, non può sottacersi come la stessa giurisprudenza di legittimità, non solo abbia riconosciuto ampia dignità alla predetta natura del factoring[9] , ma, in talune circostanze, si sia spinta ad affermarne un peso preponderante[10] nell’economia del negozio complesso.

4. Analisi critica della massima.

Le considerazioni appena svolte consentono di ritenere che la massima in discussione è censurabile, non tanto sotto il profilo dell’interpretazione della normativa comunitaria, quanto piuttosto rispetto all’esegesi del contenuto delle pattuizioni negoziali.
In altri termini, nessuno può contestare – né in ottica comunitaria, né in prospettiva domestica – l’imponibilità ad Iva dei servizi di recupero di credito, purché se ne riscontri nella specie quel contenuto tipico comunemente identificato, non solo per il fine perseguito (conseguimento coattivo del credito), ma anche per il soggetto che (li) svolge, il quale deve essere diverso dal creditore[11].
Di contro, come invero sembra accadere nella fattispecie esaminata dalla Corte, ove dal contenuto contrattuale traspaia una causa finanziaria[12] per cui lo smobilizzo dei crediti risponde ad una logica di reperimento oneroso di risorse, la semplificazione operata dai giudici trova un forte ostacolo nell’assetto di interessi posto in essere dalle parti.
Per questa via, l’equivoco sull’interpretazione del contratto, una volta tradotto in ambito tributario, rischia di condurre ad una tesi, per certi versi, ‘regressiva’, una tesi, cioè, che contraddice quella forte spinta evolutiva che, promanando dalla sesta Direttiva, ha indotto la legislazione domestica ad un processo di adeguamento della disciplina alla realtà dei mercati finanziari.
Con specifico riferimento al contesto italiano ed alla novella ex art. 4 della L. 18 febbraio 1997, n. 28[13], un acritico recepimento[14] dei dettami suggeriti nella sentenza che ci occupa rappresenterebbe una forzatura in quanto si tratterebbe di mutuare, non la norma comunitaria così come interpretata dalla Corte, disapplicando all’occorrenza la norma interna contrastante[15], ma la qualificazione di uno strumento contrattuale, rispetto alla quale il giudice e l’Amministrazione nazionali dovrebbero godere di ampia autonomia.
Se così non fosse, si giungerebbe al risultato di vanificare lo spirito stesso del richiamato intervento legislativo che, tra gli altri pregi, ha avuto quello di fugare ogni residuo dubbio sull’esenzione da Iva delle cessioni di credito aventi causa finanziaria.
Al riguardo, come accennato in premessa, giova rilevare che la medesima Amministrazione finanziaria, recentemente chiamata ad esprimersi sul punto[16], non ha potuto esimersi dal cogliere la portata della riformata disciplina, confermando la correttezza dell’approccio che subordina l’analisi del regime applicabile (ai fini Iva) alla previa ricognizione della funzione negoziale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, pur non sottovalutando le preoccupazioni espresse dai primi commentatori[17], si ritiene che l’interprete nazionale abbia ampi margini per argomentare una soluzione diversa rispetto a quella sostenuta dalla Corte e che per far ciò si debba attivare un iter logico-giuridico di interpretazione del contratto, come tale, estraneo ad una logica di gerarchia delle fonti.

 
 

[1] M. PIAZZA, 17, 27; A. IORIO-A. SANTI, 13, 30.
[2] Per una visione di insieme della tematica si consenta il rinvio al mio contributo G. STANCATI, 19], 2419 ss.
[3] Sul tema, per tutti, da ultimo, Cfr. F. CASTELLI, 5], 57.
[4] Sul punto, oltre ai precedenti richiamati nella decisione che ci occupa (sentenze 9 ottobre 2001, causa C-409/98 Mirror Group e causa C-108/99 Cantor Fitzgerald Int.), si rinvia a A. COMELLI, 8], 368 ss.
[5] La letteratura sulla causa del contratto di factoring è assai ricca. Tra gli altri, senza pretesa di esaustività ed unitamente ad ulteriori riferimenti ivi rinvenibili, Cfr G. BAUSILIO, 3], 67 ss.; F. CLEMENTE, 7], 106 ss.; F. SANTI, 18]; R. CLARIZIA, 6]; B. INIZITARI, 12], 171 ss.; AA VV, a cura di G. TARANTANO, 21]; G. TUCCI, 22], 527 ss.; A. FERRO MILONE, 9], 601 ss.
[6] Così F. SANTI, 18], 33.
[7] Cfr, tra gli altri, F. GAZZONI, 10], 1283-1285; F. SANTI, 18], 34; B. INIZITARI, 12], 173-174; A. FERRO MILONE, 9], 601.
[8] Cfr R. CLARIZIA, 6], 64 ss. Sul tema si veda altresì il menzionato contributo di F. CLEMENTE, 7].
[9] Cfr Cass. SS UU 10 gennaio 1992 n. 198 in Foro it., 1992, 1110; Cass. Civ. Sez. Lav. 7 settembre 2000, n. 11809, in Banca dati La Legge Plus - IPSOA; Cass. Civ. 18 gennaio 2001, n. 684, ne I contratti, 2001, 564.
[10] Cfr Cass. Civ. 18 ottobre 1994, n. 8497, ne I Contratti, 1995, 23; Cass. Civ. 12 aprile 2000, n. 4654, in Banca dati La Legge Plus - IPSOA.
[11] Così F. CASTELLI, 5], 46.
[12] Sull’approccio, domestico ed internazionale, della qualificazione ai fini Iva dei contratti a contenuto complesso, si consenta il rinvio al mio G. STANCATI, 20], 3834.
[13] Per un quadro di insieme, tra gli altri, Cfr Assonime, circ. n. 116/1997; Abi, Serie tributaria, circc. nn. 15 e 37 del 1997; AA VV, 1]; P. LO CASCIO-G. STANCATI, 14], 11684 ss.; G. ARNAO-F.CASTELLI, 2]; A. VIOTTO, 23], 88 ss.; F. CASTELLI, 5], passim.
Con riferimento al regime ante novella, tra gli altri, Cfr L. PESCE MANERI, 16], 1333 ss.; S. MICALI,15], spec. 81 ss.
[14] Sulla cogenza nell’ordinamento nazionale delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia (invero ribadita dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 113 del 23 aprile 1985 e 168 del 18 aprile 1991), unitamente ad ampi riferimenti alle fonti pubblicistiche, da ultimo cfr L. CARPENTIERI, 4], spec. 51 ss. ; A. COMELLI, 8], 258 ss; M. GIORGI, 11], 630 ss.
[15] Così, L. CARPENTIERI, 4], 57.
[16] Ris. n. 71 del 24 maggio 2000, recensita dalla Circ. ABI-Serie Tributaria, n. 11/2000.
[17] Si rinvia agli interventi menzionati sub nota 1 che precede.

 
 

1] AA VV, La nuova disciplina Iva delle operazioni bancarie e finanziarie, Atti del convegno tenutosi a Milano il 21 maggio 1997 a cura di Paradigma.
2] G. ARNAO-F.CASTELLI, Le operazioni esenti nel settore creditizio e finanziario, Monografia allegata al Corriere Tributario, n. 1/1998.
3] G. BAUSILIO, Contratti atipici. Disciplina civilistica e trattamento fiscale, Padova, 2002, 67 ss..
4] L. CARPENTIERI, Rapporti internazionali e fonti del diritto tributario: dalla globalizzazione dei mercati alla globalizzazione delle regole,in L. Carpentieri-R. Lupi-D. Stevanato, Il Diritto Tributario nei rapporti internazionali, Milano, 2003, spec. 51 ss.
5] F. CASTELLI, Iva. Banche e società del gruppo bancario, Padova, 2003.
6] R. CLARIZIA, Factoring, Torino, 1998.
7] F. CLEMENTE, in AA VV, a cura di F. Capriglione, Commentario al Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 2001, 106 ss.
8] A. COMELLI, Iva comunitaria e Iva nazionale, Padova, 2000, 258 ss, 368 ss.
9] A. FERRO MILONE, Osservazioni alle condizioni generali di factoring, ne I Contratti, 1993, 601 ss.
10] F. GAZZONI, Manuale di Diritto Privato, Napoli, 2001, 1283-1285.
11] M. GIORGI, L’illegittimità delle norme che limitano la detrazione iva, in Rass. Trib., 2001, 630 ss.
12] B. INIZITARI, Natura delle cessioni nel contratto di factoring e procedure concorsuali, in Riv. Dott. Comm., 1998, 171 ss.
13] A. IORIO-A. SANTI, Una pronuncia non in linea con la prassi, in Guida Normativa del 16 luglio 2003, 30.
14] P. LO CASCIO-G. STANCATI, Cessione di crediti. Profili civilistici e disciplina Iva, ne Il Fisco, 1997, 11684 ss.
15] S. MICALI, Aspetti fiscali del factoring, Milano, 1992, spec. 81 ss.
16] L. PESCE MANERI, Aspetti fiscali del contratto di factoring , in Dir. Prat. Trib., 1998, II, 1333 ss.
17] M. PIAZZA, Iva e factoring, entra la Corte, ne Il Sole 24 Ore del 27 giugno 2003, 27.
18] F. SANTI, Factoring, Milano, 1999.
19] G. STANCATI, In tema di detrazione Iva da parte delle holding, in Giur. It., 2002, 2419 ss.
20]G. STANCATI, Iva:la qualificazione delle prestazioni ad oggetto complesso, in Corr. Trib., 2002, 3834.
21] G. TARANTANO (a cura di), La cessione dei crediti di impresa, Napoli, 1995.
22] G. TUCCI , Factoring, in F. Galgano (a cura di), I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario, Torino, 1995, 527 ss.
23] A. VIOTTO, Le esenzioni, in F. Tesauro (a cura di), Giurisprudenza sistematica di Diritto Tributario, Iva, Torino, 2001, 88 ss.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG