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Il regime Iva del factoring (nota a Corte di Giustizia delle
Comunità europee, Sez. VI, 26 giugno 2003, C-305/01) |
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SOMMARIO: 1. La vicenda processuale. – 2. La soggettività passiva
delle società di factoring. 3. Il trattamento dei corrispettivi spettanti
al factor. – 3.1. L’iter logico-argomentativo della Corte. – 3.2.
Compatibilità del decisum con il diritto interno: contenuti del factoring
e causa negoziale. – 4. Analisi critica della massima.
La
sentenza annotata si segnala per la posizione assunta in ordine al regime
da riservare, ai fini dell’Iva, alle operazioni di factoring. Tale
orientamento interpretativo – come, invero, hanno rilevato i primi
commentatori [1]
- non solo non appare conforme all’impostazione adottata dal nostro
legislatore a seguito della novella ex art. 4 della L. n. 28 del 18
febbraio 1997, ma, per quanto si dirà più diffusamente nel prosieguo,
diverge altresì dalle conclusioni raggiunte dalla Amministrazione
finanziaria, segnatamente con la risoluzione n. 71/E del 24 maggio
2000.
1. La vicenda processuale.
Il contenzioso
nasceva da un atto impositivo con cui una società di factoring di diritto
tedesco (captive, vale a dire appartenente ad un gruppo industriale ed
operante nei confronti delle consociate svolgenti attività commerciale) si
vedeva negare il diritto di detrazione dell’Iva assolta a monte sugli
acquisti inerenti detta attività finanziaria. In particolare, in sede
ispettiva gli organi accertatori ritenevano che il ‘factoring proprio’ –
ovvero il servizio di acquisto pro-soluto di crediti verso corrispettivo –
rappresentasse un’attività di mero godimento, come tale inidonea ad
integrare il presupposto applicativo del tributo. Rigettata dai giudici
di prime cure in accoglimento del ricorso presentato dalla società, la
questione veniva riproposta nel successivo grado di giudizio. In questa
fase l’organo adito rimetteva al vaglio della Corte di Giustizia due
questioni concernenti, rispettivamente, la soggettività passiva delle
società operanti nel settore finanziario in discorso e l’imponibilità ad
Iva dei corrispettivi conseguiti da queste ultime.
2. La
soggettività passiva delle società di factoring.
Con la prima
massima la Corte, attraverso argomentazioni chiare e condivisibili,
conferma la tesi invocata dal contribuente e sottolinea che il caso
sottoposto alla sua attenzione, diversamente da quanto invocato
dall’Amministrazione finanziaria tedesca, non è assimilabile alla
posizione delle società ‘holding’ [2]
che una giurisprudenza consolidata – dal caso Polysar (sentenza 20 giugno
1991, causa C-60/90), a quello Floridienne (sentenza 14 novembre 2000,
causa C-142/99), sino all’ultimo precedente Cibo Participarions (sentenza
27 settembre 2001, causa C-16/00) - ha escluso dal novero dei soggetti
passivi del tributo. Ed invero, nella pronunzia in rassegna non è stato
difficile dimostrare che altro è il frutto del puro godimento delle
partecipazioni non accompagnato da alcuna iniziativa intesa a influire
sull’attività delle società partecipate, altro è la commissione che il
factor consegue per aver svolto determinate funzioni a beneficio del
cliente, in specie sollevandolo dal rischio di insolvenza del suo debitore
e dal compimento delle attività volte alla soddisfazione delle sue
pretese. Nel primo contesto e non anche nel secondo, infatti, il
provento deriva sic et simpliciter dalla titolarità del bene
fruttifero. Quest’ultimo assunto viene, poi, rafforzato con il
richiamo, per così dire, analogico alla fattispecie – già esaminata nella
sentenza Bally del 25 maggio 1993, causa C-18/92, punti 9 e 16 - della
commissione spettante ai gestori delle carte di credito[3]
in funzione dei servizi resi ai rivenditori, segnatamente in ordine alla
garanzia dell’incasso dei corrispettivi spettanti a questi
ultimi.
3. Il trattamento dei corrispettivi spettanti al
factor.
Ben più delicata è la seconda questione afferente, come
si è accennato, il trattamento da riservare ai corrispettivi conseguiti
dalla società finanziaria (factor) nella fattispecie in
esame.
3.1. L’iter logico-argomentativo della
Corte.
I giudici comunitari, nel ribadire un principio oramai
consolidato[4]
muovono da una premessa di fondo, a mente della quale le disposizioni che
l’art. 13 della sesta direttiva detta in tema di ‘esenzioni’, in quanto
espressioni di deroghe al principio generale di ‘imponibilità’ delle
attività economiche poste in essere verso corrispettivo, vanno
interpretate in senso restrittivo e con particolare enfasi sulla natura
oggettiva delle prestazioni. Sulla base di questa pregiudiziale -
ineccepibile in una visione sistematica del tributo - l’attenzione viene
incentrata sull’ipotesi di ‘recupero crediti’, che l’art. 13, parte B,
lett. d), punto 3 della sesta direttiva, esclude dall’ambito applicativo
dell’esenzione delle ‘operazioni, anche di negoziazione’, relative ai
crediti medesimi. Non senza trascurare la circostanza che in alcune
versioni dell’articolato comunitario (segnatamente in quelle in lingua
inglese e svedese) a tale fattispecie si accompagna espressamente il
factoring, la Corte ritiene, in termini generali, che “la nozione di
'recupero dei crediti' va interpretata nel senso che comprende tutte le
forme di factoring. Infatti, per la sua natura oggettiva, il factoring ha
come scopo essenziale il ricupero e l’incasso di crediti di un terzo.
Pertanto, il factoring deve essere considerato nel senso che costituisce
una mera variante del concetto più generale di 'recupero dei crediti', a
prescindere per il resto dalle modalità secondo le quali viene
praticato”.
3.2. Compatibilità del decisum con il diritto
interno: contenuti del factoring e causa negoziale.
Ad avviso
di chi scrive, la criticità della sentenza in rassegna risiede, proprio,
nell’affermazione da ultimo riportata, segnatamente nell’assunto secondo
il quale il factoring si risolverebbe tout court in una mera attività di
recupero crediti. Pur prendendo atto della complessità del tema e della
vastità del panorama interpretativo esistente in materia[5],
va rilevato come in senso difforme dalla tesi propugnata dalla Corte
depongano taluni contenuti del contratto – ricorrenti nella prassi
negoziale – che sono stati oggetto di attenta analisi, sia da parte della
dottrina che ad opera della giurisprudenza. In estrema sintesi,
muovendo da una generale constatazione circa la complessità delle funzioni
perseguite dal negozio in esame, riconducibili al trinomio ‘finanziamento,
assicurazioni, servizi’[6],
autorevoli fonti hanno posto l’accento sulle previsioni che frequentemente
obbligano il factor ad accordare anticipazioni sul credito oggetto di
cessione, per sottolineare come in tale ottica la componente finanziaria
assuma una connotazione prevalente e decisiva[7]
rispetto alla volontà dell’imprenditore di ricorrere allo strumento
negoziale medesimo. D’altra parte, anche sotto il profilo soggettivo
delle ‘qualità del factor’, non è mancato chi ha valorizzato le
indicazioni provenienti dalla legislazione speciale sull’esercizio del
credito, sottolineando come la riserva di attività ex art. 106 del D.Lgs.
n. 385/1993 (Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia) ed
i conseguenti obblighi regolamentari incombenti sulle società di
factoring, non possano giustificarsi se non guardando alla prevalenza
della natura finanziaria dei servizi in discorso[8]. Ed
ancora, non può sottacersi come la stessa giurisprudenza di legittimità,
non solo abbia riconosciuto ampia dignità alla predetta natura del
factoring[9]
, ma, in talune circostanze, si sia spinta ad affermarne un peso
preponderante[10]
nell’economia del negozio complesso.
4. Analisi critica della
massima.
Le considerazioni appena svolte consentono di ritenere
che la massima in discussione è censurabile, non tanto sotto il profilo
dell’interpretazione della normativa comunitaria, quanto piuttosto
rispetto all’esegesi del contenuto delle pattuizioni negoziali. In
altri termini, nessuno può contestare – né in ottica comunitaria, né in
prospettiva domestica – l’imponibilità ad Iva dei servizi di recupero di
credito, purché se ne riscontri nella specie quel contenuto tipico
comunemente identificato, non solo per il fine perseguito (conseguimento
coattivo del credito), ma anche per il soggetto che (li) svolge, il quale
deve essere diverso dal creditore[11]. Di
contro, come invero sembra accadere nella fattispecie esaminata dalla
Corte, ove dal contenuto contrattuale traspaia una causa finanziaria[12]
per cui lo smobilizzo dei crediti risponde ad una logica di reperimento
oneroso di risorse, la semplificazione operata dai giudici trova un forte
ostacolo nell’assetto di interessi posto in essere dalle parti. Per
questa via, l’equivoco sull’interpretazione del contratto, una volta
tradotto in ambito tributario, rischia di condurre ad una tesi, per certi
versi, ‘regressiva’, una tesi, cioè, che contraddice quella forte spinta
evolutiva che, promanando dalla sesta Direttiva, ha indotto la
legislazione domestica ad un processo di adeguamento della disciplina alla
realtà dei mercati finanziari. Con specifico riferimento al contesto
italiano ed alla novella ex art. 4 della L. 18 febbraio 1997, n. 28[13],
un acritico recepimento[14]
dei dettami suggeriti nella sentenza che ci occupa rappresenterebbe una
forzatura in quanto si tratterebbe di mutuare, non la norma comunitaria
così come interpretata dalla Corte, disapplicando all’occorrenza la norma
interna contrastante[15],
ma la qualificazione di uno strumento contrattuale, rispetto alla quale il
giudice e l’Amministrazione nazionali dovrebbero godere di ampia
autonomia. Se così non fosse, si giungerebbe al risultato di vanificare
lo spirito stesso del richiamato intervento legislativo che, tra gli altri
pregi, ha avuto quello di fugare ogni residuo dubbio sull’esenzione da Iva
delle cessioni di credito aventi causa finanziaria. Al riguardo, come
accennato in premessa, giova rilevare che la medesima Amministrazione
finanziaria, recentemente chiamata ad esprimersi sul punto[16],
non ha potuto esimersi dal cogliere la portata della riformata disciplina,
confermando la correttezza dell’approccio che subordina l’analisi del
regime applicabile (ai fini Iva) alla previa ricognizione della funzione
negoziale. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, pur
non sottovalutando le preoccupazioni espresse dai primi commentatori[17],
si ritiene che l’interprete nazionale abbia ampi margini per argomentare
una soluzione diversa rispetto a quella sostenuta dalla Corte e che per
far ciò si debba attivare un iter logico-giuridico di interpretazione del
contratto, come tale, estraneo ad una logica di gerarchia delle
fonti.
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[1] M. PIAZZA, 17, 27; A. IORIO-A. SANTI, 13, 30. [2] Per una
visione di insieme della tematica si consenta il rinvio al mio contributo
G. STANCATI, 19], 2419 ss. [3] Sul tema, per tutti, da ultimo, Cfr. F.
CASTELLI, 5], 57. [4] Sul punto, oltre ai precedenti richiamati nella
decisione che ci occupa (sentenze 9 ottobre 2001, causa C-409/98 Mirror
Group e causa C-108/99 Cantor Fitzgerald Int.), si rinvia a A.
COMELLI, 8], 368 ss. [5] La letteratura sulla causa del contratto di
factoring è assai ricca. Tra gli altri, senza pretesa di esaustività ed
unitamente ad ulteriori riferimenti ivi rinvenibili, Cfr G. BAUSILIO, 3],
67 ss.; F. CLEMENTE, 7], 106 ss.; F. SANTI, 18]; R. CLARIZIA, 6]; B.
INIZITARI, 12], 171 ss.; AA VV, a cura di G. TARANTANO, 21]; G. TUCCI,
22], 527 ss.; A. FERRO MILONE, 9], 601 ss. [6] Così F. SANTI, 18],
33. [7] Cfr, tra gli altri, F. GAZZONI, 10], 1283-1285; F. SANTI, 18],
34; B. INIZITARI, 12], 173-174; A. FERRO MILONE, 9], 601. [8] Cfr R.
CLARIZIA, 6], 64 ss. Sul tema si veda altresì il menzionato contributo di
F. CLEMENTE, 7]. [9] Cfr Cass. SS UU 10 gennaio 1992 n. 198 in Foro
it., 1992, 1110; Cass. Civ. Sez. Lav. 7 settembre 2000, n. 11809, in
Banca dati La Legge Plus - IPSOA; Cass. Civ. 18 gennaio 2001, n.
684, ne I contratti, 2001, 564. [10] Cfr Cass. Civ. 18 ottobre
1994, n. 8497, ne I Contratti, 1995, 23; Cass. Civ. 12 aprile 2000,
n. 4654, in Banca dati La Legge Plus - IPSOA. [11] Così F.
CASTELLI, 5], 46. [12] Sull’approccio, domestico ed internazionale,
della qualificazione ai fini Iva dei contratti a contenuto complesso, si
consenta il rinvio al mio G. STANCATI, 20], 3834. [13] Per un quadro
di insieme, tra gli altri, Cfr Assonime, circ. n. 116/1997; Abi, Serie
tributaria, circc. nn. 15 e 37 del 1997; AA VV, 1]; P. LO CASCIO-G.
STANCATI, 14], 11684 ss.; G. ARNAO-F.CASTELLI, 2]; A. VIOTTO, 23], 88 ss.;
F. CASTELLI, 5], passim. Con riferimento al regime ante novella, tra
gli altri, Cfr L. PESCE MANERI, 16], 1333 ss.; S. MICALI,15], spec. 81
ss. [14] Sulla cogenza nell’ordinamento nazionale delle sentenze
interpretative della Corte di Giustizia (invero ribadita dalla Corte
Costituzionale con le sentenze nn. 113 del 23 aprile 1985 e 168 del 18
aprile 1991), unitamente ad ampi riferimenti alle fonti pubblicistiche, da
ultimo cfr L. CARPENTIERI, 4], spec. 51 ss. ; A. COMELLI, 8], 258 ss; M.
GIORGI, 11], 630 ss. [15] Così, L. CARPENTIERI, 4], 57. [16] Ris. n.
71 del 24 maggio 2000, recensita dalla Circ. ABI-Serie Tributaria, n.
11/2000. [17] Si rinvia agli interventi menzionati sub nota 1 che
precede.
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1] AA VV, La nuova disciplina Iva delle operazioni bancarie e
finanziarie, Atti del convegno tenutosi a Milano il 21 maggio 1997 a
cura di Paradigma. 2] G. ARNAO-F.CASTELLI, Le operazioni esenti nel
settore creditizio e finanziario, Monografia allegata al Corriere
Tributario, n. 1/1998. 3] G. BAUSILIO, Contratti atipici. Disciplina
civilistica e trattamento fiscale, Padova, 2002, 67 ss.. 4] L.
CARPENTIERI, Rapporti internazionali e fonti del diritto tributario:
dalla globalizzazione dei mercati alla globalizzazione delle regole,in
L. Carpentieri-R. Lupi-D. Stevanato, Il Diritto Tributario nei rapporti
internazionali, Milano, 2003, spec. 51 ss. 5] F. CASTELLI, Iva.
Banche e società del gruppo bancario, Padova, 2003. 6] R. CLARIZIA,
Factoring, Torino, 1998. 7] F. CLEMENTE, in AA VV, a cura di F.
Capriglione, Commentario al Testo Unico delle Leggi in materia bancaria
e creditizia, Padova, 2001, 106 ss. 8] A. COMELLI, Iva
comunitaria e Iva nazionale, Padova, 2000, 258 ss, 368 ss. 9] A.
FERRO MILONE, Osservazioni alle condizioni generali di factoring,
ne I Contratti, 1993, 601 ss. 10] F. GAZZONI, Manuale di
Diritto Privato, Napoli, 2001, 1283-1285. 11] M. GIORGI,
L’illegittimità delle norme che limitano la detrazione iva, in
Rass. Trib., 2001, 630 ss. 12] B. INIZITARI, Natura delle
cessioni nel contratto di factoring e procedure concorsuali, in
Riv. Dott. Comm., 1998, 171 ss. 13] A. IORIO-A. SANTI, Una
pronuncia non in linea con la prassi, in Guida Normativa del 16 luglio
2003, 30. 14] P. LO CASCIO-G. STANCATI, Cessione di crediti. Profili
civilistici e disciplina Iva, ne Il Fisco, 1997, 11684
ss. 15] S. MICALI, Aspetti fiscali del factoring, Milano, 1992,
spec. 81 ss. 16] L. PESCE MANERI, Aspetti fiscali del contratto di
factoring , in Dir. Prat. Trib., 1998, II, 1333 ss. 17] M.
PIAZZA, Iva e factoring, entra la Corte, ne Il Sole 24 Ore
del 27 giugno 2003, 27. 18] F. SANTI, Factoring, Milano,
1999. 19] G. STANCATI, In tema di detrazione Iva da parte delle
holding, in Giur. It., 2002, 2419 ss. 20]G. STANCATI,
Iva:la qualificazione delle prestazioni ad oggetto complesso, in
Corr. Trib., 2002, 3834. 21] G. TARANTANO (a cura di), La
cessione dei crediti di impresa, Napoli, 1995. 22] G. TUCCI ,
Factoring, in F. Galgano (a cura di), I contratti del commercio,
dell’industria e del mercato finanziario, Torino, 1995, 527 ss. 23]
A. VIOTTO, Le esenzioni, in F. Tesauro (a cura di),
Giurisprudenza sistematica di Diritto Tributario, Iva, Torino,
2001, 88 ss.
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