TributImpresa
n°3-2005
 

Lorenzo TROMBELLA

 
 

Utilizzazione immediata del saldo di rivalutazione monetaria a copertura delle perdite di esercizio (nota a Cass., Sez. trib., 6 febbraio 2003, n. 1754).

 
 

SOMMARIO: 1. Il bilancio, l’inflazione e le leggi di rivalutazione monetaria. – 2. La disciplina della legge n. 576 del 2 dicembre 1975. – 3. Il caso concreto. – 4. L’opinione della Corte di Cassazione.

1. Il bilancio, l’inflazione e le leggi di rivalutazione monetaria.


La “diversa origine temporale dei valori (…) emergenti nel bilancio è causa di eterogeneità dei valori medesimi: la conseguenza che ne deriva è l’inespressività del bilancio d’esercizio che non venga opportunamente corretto agli effetti delle «distorsioni» determinate dal processo inflazionistico sui dati e sui risultati espressi in «valori storici»[1]. In altre parole, le variazioni del potere d’acquisto della moneta non permettono di rappresentare in modo permanentemente veritiero e corretto il valore dei cespiti aziendali.
Per porre rimedio ad un simile inconveniente, le norme del codice civile in tema di redazione del bilancio d’esercizio[2] non consentono ai singoli operatori economici spazio di manovra. È, allora, compito del legislatore intervenire. Nei periodi in cui il processo inflazionistico ha assunto particolare intensità, sono state, quindi, emanate le c.d. leggi speciali di rivalutazione monetaria[3], provvedimenti con i quali si è perseguito lo scopo di adeguare le risultanze di bilancio all’effettivo potere d’acquisto della moneta: lo scopo di trasformare, cioè, i valori storici in valori correnti.
La controversia decisa con la sentenza della Corte di Cassazione qui annotata, si incentra proprio sul meccanismo di applicazione di una di queste leggi di rivalutazione, la legge n. 576 del 2 dicembre 1975.

2. La disciplina della legge n. 576 del 2 dicembre 1975.

La legge n. 576 del 2 dicembre 1975 dedicava alla rivalutazione monetaria delle immobilizzazioni materiali gli articoli 22 e 23, per le regole civilistiche e l’articolo 24, per la disciplina fiscale.
L’art. 22 prevedeva che le società di capitali e, in genere, gli enti commerciali potessero[4], in deroga all’allora vigente art. 2425 del c.c., rivalutare le immobilizzazioni materiali indicate nel bilancio d’esercizio ed acquisite[5] al patrimonio aziendale entro il 31 dicembre 1973. Secondo il successivo art. 23, i saldi attivi ottenuti dalla rivalutazione dovevano essere accantonati in una speciale riserva, denominata appunto Riserva ex legge 2 dicembre 1975, n. 576. “Sotto il profilo civilistico, che qui ha rilievo, risulta(va) indifferente portare a capitale o lasciare sotto forma di riserva i saldi emergenti dalla rivalutazione[6]. A tutela dei creditori sociali, infatti, la riduzione della riserva e la riduzione del capitale per circostanze diverse dalla perdita soggiacevano alle stesse limitazioni, in quanto occorreva evitare la distribuzione di utili in persistente sussistenza di perdite non riassorbite e la riserva, nella sua integrità, proteggeva il pieno affidamento dei terzi. D’altro canto, la riduzione della riserva per riassorbire le perdite poteva essere deliberata dall’assemblea in sede ordinaria, alla stregua di ogni delibera che non modifica l’entità del capitale sociale[7].
Dal punto di vista fiscale, i saldi attivi realizzati con l’operazione di rivalutazione dei cespiti aziendali avrebbero dovuto costituire plusvalenze patrimoniali iscritte e, come tali, tassabili ai sensi degli articoli 54 del D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973[8] e 12 del D.P.R. n. 598 del 29 settembre 1973. Con l’art. 24, però, la legge n. 576 consentiva l’emersione in bilancio delle plusvalenze escludendone la tassazione: la riserva di rivalutazione monetaria, infatti, era una riserva in sospensione d’imposta e, come tale, soggetta ad imposizione solo in caso di distribuzione. Se, infatti, i saldi di rivalutazione monetaria venivano attribuiti ai soci o con la riduzione delle riserva o, indirettamente, con la riduzione del capitale sociale, le somme distribuite costituivano reddito a tutti gli effetti, sia per la società che per i soci, nel periodo d’imposta in cui la distribuzione stessa era deliberata. A fini antielusivi[9], il comma 2 dello stesso art. 24 prevedeva che “le riduzioni del capitale deliberate dopo l’imputazione al capitale dei saldi attivi abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formato con la imputazione dei saldi[10].

3. Il caso concreto.

Nonostante la completezza delle norme appena esaminate, resta aperto un quesito: è possibile, come aveva fatto la società ricorrente nel giudizio in esame, rivalutare i cespiti immobiliari ed utilizzare il saldo ottenuto per coprire le perdite mediante diretta ed immediata imputazione al conto profitti e perdite? È possibile, cioè, realizzare la rivalutazione e coprire le perdite con il relativo saldo nello stesso esercizio, senza prima far transitare il saldo stesso nella riserva in sospensione d’imposta?
È indubitabile come, per i saldi di rivalutazione, fosse richiesto espressamente un transito nella riserva in sospensione d’imposta e, solo successivamente, un conferimento nel capitale sociale o un utilizzo al fine di ripianare le perdite. La lettera della norma suggeriva, quindi, una risposta negativa ed il suggerimento era stato colto dalla Commissione tributaria centrale che, nella decisione cassata, aveva ritenuto come l’immediata utilizzazione contabile del saldo di rivalutazione desse “luogo a un’alterazione del regime temporale implicito nella prescrizione della riserva, la quale necessariamente rimandava all’anno successivo ogni deliberazione sull’impiego del saldo iscritto, o da iscrivere, nella riserva stessa[11].

4. L’opinione della Corte di Cassazione.

Con la decisione in commento, la Cassazione ha ribaltato la decisione impugnata, esercitando sia la propria funzione nomofilattica sia, soprattutto, il buon senso.
L’art. 22, comma 4, della legge n. 576 del 2 dicembre 1975, nello stabilire che “la rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”, prevedeva espressamente la possibilità di operare la rivalutazione già nel corso dell’esercizio relativo all’anno 1975. L’utilizzazione immediata dei saldi per ripianare le perdite potrebbe essere impedita, quindi, solo da una lettura formalistica delle norme in oggetto, mentre, per quel che più conta, non pare che la ratio della legge di rivalutazione sia di ostacolo a questa possibilità.
Dal punto di vista tributario, il problema non si pone neppure[12]. La riserva è una riserva in sospensione d’imposta e l’art. 24 si preoccupa solo di evitare che i saldi di rivalutazione vengano, direttamente o indirettamente, distribuiti ai soci senza essere recuperati a tassazione. Orbene, il ripianamento delle perdite effettuato con i saldi di rivalutazione, siano stati o no iscritti preventivamente a riserva, non costituisce ipotesi di distribuzione, palese od occulta. Dal punto di vista civilistico, gli articoli 22 e 23 si preoccupano, come già evidenziato, di tutelare i terzi con le cautele dettate dall’art. 2445 c.c., nel caso in cui la riserva sia ridotta per motivi diversi dal ripianamento delle perdite e con il divieto di distribuzione di utili, in caso di perdite, fino a quando la riserva stessa non sia reintegrata o ridotta nella misura corrispondente.
Di conseguenza, la riserva è naturalmente equiparata al capitale sociale mentre il meccanismo dell’accantonamento a riserva dei saldi di rivalutazione opera principalmente a fini fiscali. Non si vede, allora, perché si debba desumere, dalla previsione di tale accantonamento, l’impossibilità di effettuare il ripianamento delle perdite nello stesso esercizio in cui si opera la rivalutazione. Mi sembra corretto e rispondente al buon senso, consentire con la Corte di Cassazione quando afferma che “l’art. 23, comma 1, legge 2 dicembre 1975, n. 576, deve essere (…) interpretato nel senso che la società è vincolata ad accantonare il saldo attivo da rivalutazione monetaria solo se intende rinviare ad un anno successivo la decisione della sua utilizzazione”, mentre, “se intende destinarlo immediatamente al ripianamento delle perdite”, può farlo liberamente, omettendo di costituire la riserva. In altri termini, quindi, “il vincolo ex art. 23, comma 1, legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha la natura dell’onere e non dell’obbligo”.
Un solo appunto: non si può sottacere come la Suprema Corte nulla abbia detto in merito al contenuto della relazione degli amministratori sull’andamento della gestione sociale, prevista all’epoca dall’art. 2423 c.c. L’autonoma e contestuale esposizione in bilancio delle riserve e delle perdite, infatti, può assolvere anche ad una funzione informativa, al fine di tutelare i creditori ed i soci (almeno quelli di minoranza). A mio avviso, quindi, il Supremo Collegio avrebbe dovuto sottolineare la necessità di evidenziare, in tale relazione, la presenza di perdite d’esercizio, l’effettuazione della rivalutazione e, soprattutto, l’utilizzazione diretta del saldo di rivalutazione per il ripianamento delle perdite. Solo in questo modo, sarebbe stata possibile, per i terzi comunque interessati, una piena comprensione della dinamica aziendale della società.

 
 

[1] Letteralmente, G. FERRERO e F. DEZZANI, Contabilità e bilancio d’esercizio, vol. I, Milano, 1980, in particolare pag. 508. Per una analisi dei problemi determinati dal fenomeno inflativo sulla redazione del bilancio d’esercizio, si veda anche G. FERRERO, Bilancio e contabilità per l’inflazione, Milano, 1977.
La Relazione governativa sulla legge di rivalutazione monetaria n. 576 del 2 dicembre 1975 evidenzia, tra gli inconvenienti di un’erronea misurazione dei risultati aziendali determinata dalle variazioni del potere d’acquisto della moneta, i problemi legati al controllo della gestione dell’impresa, quelli in ordine alle valutazioni relativa all’economia del Paese nella sua globalità e, infine, quelli connessi alla tutela della consistenza delle imprese e della deformazione nella rappresentazione della situazione patrimoniale dell’impresa stessa. Si veda, per ulteriori valutazioni in merito, G. NANULA, La rivalutazione monetaria dei cespiti patrimoniali delle imprese, Milano, 1977, il quale riporta anche la succitata Relazione governativa.
[2] Sotto il vigore, infatti, del previgente articolo 2425 c.c., la svalutazione monetaria non era considerata una ragione sufficiente per consentire una deroga ai criteri di valutazione espressi nell’articolo stesso, mediante l’aggiornamento dei valori degli elementi attivi. Si vedano, conformi, Tribunale di Milano, 22 maggio 1972, in Giur. di merito, I, 1973, 378; Tribunale di Milano, 11 febbraio 1971, in Riv. dott. comm. , 1972, 144. In dottrina, G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, II ed., Torino, 1966. Favorevole, invece, alla possibilità di operare una tale rivalutazione, A. BOMPANI, La rivalutazione monetaria, in Boll. trib. , 1976, 1055, il quale riteneva necessario seguire la stringente disciplina dettata dalle singole leggi di rivalutazione monetaria al solo fine di usufruire della non imponibilità delle plusvalenza iscritte a bilancio.
Analoga posizione della dottrina e della giurisprudenza si ritrova anche sotto il vigore del nuovo art. 2423-bis. La relazione governativa al D. Lgs. 127/1991 ed il principio contabile nazionale n. 18, inoltre, affermano esplicitamente che l’inflazione non rappresenta un caso eccezionale tale da permettere un’applicazione in deroga dei criteri previsti dello stesso art. 2423-bis. Va notato come, viceversa, per i Princìpi contabili internazionali, lo IAS n. 16 preveda, al paragrafo 30, che le rivalutazioni degli immobili a valori correnti debbano essere effettuate dall’azienda con sufficiente regolarità, in modo che il valore iscritto non differisca significativamente da quello che sarebbe determinato utilizzando il valore normale alla data del bilancio. Si veda, per la dottrina più recente, G. REBECCA e E. MORO, Bilancio – Casi eccezionali – L’incerta deroga obbligatoria, in Impresa c.i. , 1998, n. 6, 1296; G. MUNZONE e D. SCIUTO, La rivalutazione economica delle immobilizzazioni materiali dell’impresa, in Il Fisco, 2000, n. 16, 5161.
[3] Secondo G. FERRERO e F. DEZZANI, Contabilità e bilancio…cit. , i correttivi contabili per l’inflazione possono assumere un diverso grado di estensione, configurandosi, quindi, o come correttivi contabili integrali o come correttivi contabili parziali. Tra questi ultimi vanno riportate le c.d. leggi di rivalutazione monetaria, caratterizzate dal fatto che non investono l’intero sistema del bilancio ma si limitano ad apportare alcune, specifiche, rettifiche, peraltro in modo discontinuo.
Oltre alla legge n. 576/1975 (detta legge Visentini), della quale si occupa direttamente la sentenza che si annota, vanno ricordate: a) la legge n. 72 del 19 marzo 1983 (detta legge Visentini bis), la quale ricalca, nella sue modalità di attuazione, la legge 576/1975; b) la legge n. 408 del 29 dicembre 1990, con la quale è stata accordata la facoltà alle imprese commerciali di rivalutare i beni strumentali applicando un’imposta sostituiva ridotta e di agevolare la distribuzione dei fondi in sospensione d’imposta; c) la legge n. 413 del 30 dicembre 1991, con la quale il legislatore ha imposto la rivalutazione, assoggettandola ad un’imposta sostitutiva del 16%; d) la legge n. 342 del 21 novembre 2000 (collegato alla legge Finanziaria per il 2001) che ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni aziendali tassando le plusvalenze con un’imposta agevolata. Tra la prime leggi di rivalutazione, va ricordata, inoltre, la legge n. 74 dell’11 febbraio 1952 che consentiva la rivalutazione dei cespiti patrimoniali, dei titoli e del magazzino, fissando, come le leggi sopra citate, i coefficienti massimi di rivalutazione ed adeguamento.
[4] Va ricordato, a tal proposito, come per A. BOMPANI, La rivalutazione monetaria… cit., sancendosi una facoltà e non un obbligo per la società di procedere alla rivalutazione, fosse comunque possibile per l’impresa che trovasse convenienza a farlo rivalutare ugualmente parte o tutte le attività senza avvalersi delle agevolazioni tributarie previste dalla stessa legge n. 576/1975, ma anche senza sottostare alla procedura ed ai vincoli imposti dagli articoli 22 e ss. dello stesso provvedimento normativo.
[5] La norma citata parlava esplicitamente di beni “acquistati entro il 31 dicembre 1973”, ma la dottrina (sempre A. BOMPANI, La rivalutazione monetaria… cit.) riteneva che con tale espressione il legislatore volesse indicare i beni comunque acquisiti o ottenuti dall’impresa stessa.
[6] Letteralmente, A. BOMPANI, La rivalutazione monetaria…cit. , 1076. La riduzione della riserva era, infatti, sottoposta anch’essa all’osservanza delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 2445 c.c.
[7] Per A. BOMPANI, La rivalutazione monetaria… cit., 1078, infatti, in caso di perdite, a differenza dell’ipotesi di riduzione per un’assegnazione ai soci, “la contrazione della garanzia dei terzi è ormai avvenuta e la riduzione della riserva con la concorrente cancellazione delle perdite non fa che prendere atto di una situazione già verificatasi”.
[8] Norma dapprima trasfusa nell’art. 54, comma 1, lettera c), del D.P.R n. 917 del 22 dicembre 1986, corretta dall’art. 1, comma 1, D. L. 29 giugno 1994 n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge n. 503 dell’8 agosto 1994 ed, infine, abrogata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. Secondo D. STEVANATO, Riduzione del capitale e tassazione dei saldi di rivalutazione monetaria: gli equivoci di una “interpretazione antielusiva” fuori luogo, nota alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3791 del 14 aprile 1998, in banca dati Fisconline, in particolare sub nota 4, tale ultima abrogazione sembra aver fatto venire meno, per il futuro, la necessità di speciali leggi fiscali di rivalutazione. Non si può che essere d’accordo con tale ultima affermazione, riaffermando, però, la necessità di apposite leggi civilistiche per procedere alla rivalutazione monetaria dei cespiti aziendali.
[9] In relazione all’applicazione della legge n. 576/1975, la controversia che ha maggiormente attratto l’attenzione della dottrina verteva, infatti, sull’utilizzazione a fini elusivi dell’agevolazione prevista dalla legge di rivalutazione stessa. Si vedano, D. STEVANATO, Riduzione del capitale e tassazione dei saldi di rivalutazione monetaria…cit. , e Riduzione del capitale e successiva imputazione della riserva di rivalutazione: le ragioni dell’intassabilità, in Riv. dir. trib., 1996, II, 28 ss; L. LODI, Smobilizzo delle riserve in sospensione d’imposta e operazioni elusive, in Dir. prat. trib., 1999, II, 1522 ss.
[10] Secondo D. STEVANATO, Riduzione del capitale e successiva imputazione… cit. , “il legislatore (…) ha introdotto una regola per cui, se il saldo attivo di rivalutazione sia stato imputato a capitale, la successiva riduzione di quest’ultimo si considera effettuata in primo luogo con la parte del capitale “proveniente” dall’imputazione del saldo di rivalutazione”. Per G. NANULA, La rivalutazione monetaria… cit., citato dallo stesso D. STEVANATO, si tratterebbe di una “presunzione assoluta di distribuzione ai soci e quindi di tassabilità dei saldi medesimi, contro la quale non è quindi ammessa prova contraria”.
[11] Commissione tributaria centrale, sez. XXVI, decisione n. 448 del 4 febbraio 1998, in banca dati Fisconline. A detta della Commissione, infatti, “dal tenore della norma si evince che solo nel periodo successivo al suo accantonamento potevano essere adottate delibere per l’impiego del saldo con il fine di compensare le perdite d’esercizio; per cui il saldo di rivalutazione non accantonato in una speciale riserva, non poteva essere considerato dall’Ufficio come reddito non imponibile”. Inoltre, sempre a detta della Commissione tributaria centrale, “il fatto che, in caso di perdite, il secondo comma dell’art. 23 della legge esentasse la delibera di riduzione della riserva, debitamente costituita, dall’osservanza delle citate disposizioni dell’art. 2445 c.c. non solo non autorizzava, ma escludeva l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente con il suo secondo assunto, con cui si pretende che l’esistenza di perdite legittimasse l’immediata utilizzabilità contabile del saldo di rivalutazione in esenzione da imposte, pur senza la sua collocazione a riserva”.
[12] Si veda, conforme, R. LUPI, Fondi in sospensione d’imposta e copertura delle perdite: spunti per una discussione, in Riv. dir. trib., 1991, I, 482 ss, per il quale “per i fondi di rivalutazione monetaria, il sistema normativo trascura del tutto – sotto il profilo fiscale – l’ipotesi di utilizzazione del fondo a copertura delle perdite”.

 
 

1] A. BOMPANI, La rivalutazione monetaria, in Boll. trib., 1976, 1055.
2] G. FERRERO e F. DEZZANI, Contabilità e bilancio d’esercizio, vol. I, Milano, 1980, 508.
3] G. FERRERO, Bilancio e contabilità per l’inflazione, Milano, 1977.
4] G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, II ed., Torino, 1966
5] L. LODI, Smobilizzo delle riserve in sospensione d’imposta e operazioni elusive, in Dir. prat. trib., 1999, II, 1522 ss.
6] R. LUPI, Fondi in sospensione d’imposta e copertura delle perdite: spunti per una discussione, in Riv. dir. trib., 1991, I, 482 ss.
7] G. MUNZONE e D. SCIUTO, La rivalutazione economica delle immobilizzazioni materiali dell’impresa, in Il Fisco, 2000, n. 16, 5161.
8] G. NANULA, La rivalutazione monetaria dei cespiti patrimoniali delle imprese, Milano, 1977
9] G. REBECCA e E. MORO, Bilancio – Casi eccezionali – L’incerta deroga obbligatoria, in Impresa c.i., 1998, n. 6, 1296.
10] D. STEVANATO, Riduzione del capitale e tassazione dei saldi di rivalutazione monetaria: gli equivoci di una “interpretazione antielusiva” fuori luogo, nota alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3791 del 14 aprile 1998, in banca dati Fisconline.
11] D. STEVANATO, Riduzione del capitale e successiva imputazione della riserva di rivalutazione: le ragioni dell’intassabilità, in Riv. dir. trib., 1996, II, 28 ss.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG