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SOMMARIO: 1. Il bilancio, l’inflazione e le leggi di rivalutazione
monetaria. – 2. La disciplina della legge n. 576 del 2 dicembre 1975. – 3.
Il caso concreto. – 4. L’opinione della Corte di Cassazione.
1. Il
bilancio, l’inflazione e le leggi di rivalutazione monetaria.
La “diversa origine temporale dei valori (…) emergenti nel
bilancio è causa di eterogeneità dei valori medesimi: la conseguenza che
ne deriva è l’inespressività del bilancio d’esercizio che non venga
opportunamente corretto agli effetti delle «distorsioni» determinate dal
processo inflazionistico sui dati e sui risultati espressi in «valori
storici»”[1].
In altre parole, le variazioni del potere d’acquisto della moneta non
permettono di rappresentare in modo permanentemente veritiero e
corretto il valore dei cespiti aziendali. Per porre rimedio ad un
simile inconveniente, le norme del codice civile in tema di redazione del
bilancio d’esercizio[2]
non consentono ai singoli operatori economici spazio di manovra. È,
allora, compito del legislatore intervenire. Nei periodi in cui il
processo inflazionistico ha assunto particolare intensità, sono state,
quindi, emanate le c.d. leggi speciali di rivalutazione monetaria[3],
provvedimenti con i quali si è perseguito lo scopo di adeguare le
risultanze di bilancio all’effettivo potere d’acquisto della moneta: lo
scopo di trasformare, cioè, i valori storici in valori
correnti. La controversia decisa con la sentenza della Corte di
Cassazione qui annotata, si incentra proprio sul meccanismo di
applicazione di una di queste leggi di rivalutazione, la legge n. 576 del
2 dicembre 1975.
2. La disciplina della legge n. 576 del 2
dicembre 1975.
La legge n. 576 del 2 dicembre 1975 dedicava
alla rivalutazione monetaria delle immobilizzazioni materiali gli articoli
22 e 23, per le regole civilistiche e l’articolo 24, per la disciplina
fiscale. L’art. 22 prevedeva che le società di capitali e, in genere,
gli enti commerciali potessero[4],
in deroga all’allora vigente art. 2425 del c.c., rivalutare le
immobilizzazioni materiali indicate nel bilancio d’esercizio ed
acquisite[5]
al patrimonio aziendale entro il 31 dicembre 1973. Secondo il successivo
art. 23, i saldi attivi ottenuti dalla rivalutazione dovevano essere
accantonati in una speciale riserva, denominata appunto Riserva ex
legge 2 dicembre 1975, n. 576. “Sotto il profilo civilistico, che
qui ha rilievo, risulta(va) indifferente portare a capitale o lasciare
sotto forma di riserva i saldi emergenti dalla rivalutazione”[6].
A tutela dei creditori sociali, infatti, la riduzione della riserva e la
riduzione del capitale per circostanze diverse dalla perdita soggiacevano
alle stesse limitazioni, in quanto occorreva evitare la distribuzione di
utili in persistente sussistenza di perdite non riassorbite e la riserva,
nella sua integrità, proteggeva il pieno affidamento dei terzi. D’altro
canto, la riduzione della riserva per riassorbire le perdite poteva essere
deliberata dall’assemblea in sede ordinaria, alla stregua di ogni delibera
che non modifica l’entità del capitale sociale[7]. Dal
punto di vista fiscale, i saldi attivi realizzati con l’operazione di
rivalutazione dei cespiti aziendali avrebbero dovuto costituire
plusvalenze patrimoniali iscritte e, come tali, tassabili ai sensi degli
articoli 54 del D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973[8]
e 12 del D.P.R. n. 598 del 29 settembre 1973. Con l’art. 24, però, la
legge n. 576 consentiva l’emersione in bilancio delle plusvalenze
escludendone la tassazione: la riserva di rivalutazione monetaria,
infatti, era una riserva in sospensione d’imposta e, come tale,
soggetta ad imposizione solo in caso di distribuzione. Se, infatti, i
saldi di rivalutazione monetaria venivano attribuiti ai soci o con la
riduzione delle riserva o, indirettamente, con la riduzione del capitale
sociale, le somme distribuite costituivano reddito a tutti gli effetti,
sia per la società che per i soci, nel periodo d’imposta in cui la
distribuzione stessa era deliberata. A fini antielusivi[9],
il comma 2 dello stesso art. 24 prevedeva che “le riduzioni del
capitale deliberate dopo l’imputazione al capitale dei saldi attivi
abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del
capitale formato con la imputazione dei saldi”[10].
3.
Il caso concreto.
Nonostante la completezza delle norme appena
esaminate, resta aperto un quesito: è possibile, come aveva fatto la
società ricorrente nel giudizio in esame, rivalutare i cespiti immobiliari
ed utilizzare il saldo ottenuto per coprire le perdite mediante diretta ed
immediata imputazione al conto profitti e perdite? È possibile, cioè,
realizzare la rivalutazione e coprire le perdite con il relativo saldo
nello stesso esercizio, senza prima far transitare il saldo stesso nella
riserva in sospensione d’imposta? È indubitabile come, per i
saldi di rivalutazione, fosse richiesto espressamente un transito nella
riserva in sospensione d’imposta e, solo successivamente, un
conferimento nel capitale sociale o un utilizzo al fine di
ripianare le perdite. La lettera della norma suggeriva, quindi, una
risposta negativa ed il suggerimento era stato colto dalla Commissione
tributaria centrale che, nella decisione cassata, aveva ritenuto come
l’immediata utilizzazione contabile del saldo di rivalutazione desse
“luogo a un’alterazione del regime temporale implicito nella
prescrizione della riserva, la quale necessariamente rimandava all’anno
successivo ogni deliberazione sull’impiego del saldo iscritto, o da
iscrivere, nella riserva stessa”[11].
4.
L’opinione della Corte di Cassazione.
Con la decisione in
commento, la Cassazione ha ribaltato la decisione impugnata, esercitando
sia la propria funzione nomofilattica sia, soprattutto, il buon
senso. L’art. 22, comma 4, della legge n. 576 del 2 dicembre 1975,
nello stabilire che “la rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e
negli inventari relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge”, prevedeva espressamente la possibilità
di operare la rivalutazione già nel corso dell’esercizio relativo all’anno
1975. L’utilizzazione immediata dei saldi per ripianare le perdite
potrebbe essere impedita, quindi, solo da una lettura formalistica delle
norme in oggetto, mentre, per quel che più conta, non pare che la
ratio della legge di rivalutazione sia di ostacolo a questa
possibilità. Dal punto di vista tributario, il problema non si pone
neppure[12].
La riserva è una riserva in sospensione d’imposta e l’art. 24 si
preoccupa solo di evitare che i saldi di rivalutazione vengano,
direttamente o indirettamente, distribuiti ai soci senza essere recuperati
a tassazione. Orbene, il ripianamento delle perdite effettuato con i saldi
di rivalutazione, siano stati o no iscritti preventivamente a riserva, non
costituisce ipotesi di distribuzione, palese od occulta. Dal punto di
vista civilistico, gli articoli 22 e 23 si preoccupano, come già
evidenziato, di tutelare i terzi con le cautele dettate dall’art. 2445
c.c., nel caso in cui la riserva sia ridotta per motivi diversi dal
ripianamento delle perdite e con il divieto di distribuzione di utili, in
caso di perdite, fino a quando la riserva stessa non sia reintegrata o
ridotta nella misura corrispondente. Di conseguenza, la riserva è
naturalmente equiparata al capitale sociale mentre il meccanismo
dell’accantonamento a riserva dei saldi di rivalutazione opera
principalmente a fini fiscali. Non si vede, allora, perché si debba
desumere, dalla previsione di tale accantonamento, l’impossibilità di
effettuare il ripianamento delle perdite nello stesso esercizio in cui si
opera la rivalutazione. Mi sembra corretto e rispondente al buon senso,
consentire con la Corte di Cassazione quando afferma che “l’art. 23,
comma 1, legge 2 dicembre 1975, n. 576, deve essere (…) interpretato nel
senso che la società è vincolata ad accantonare il saldo attivo da
rivalutazione monetaria solo se intende rinviare ad un anno successivo la
decisione della sua utilizzazione”, mentre, “se intende destinarlo
immediatamente al ripianamento delle perdite”, può farlo liberamente,
omettendo di costituire la riserva. In altri termini, quindi, “il
vincolo ex art. 23, comma 1, legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha la natura
dell’onere e non dell’obbligo”. Un solo appunto: non si può
sottacere come la Suprema Corte nulla abbia detto in merito al contenuto
della relazione degli amministratori sull’andamento della gestione
sociale, prevista all’epoca dall’art. 2423 c.c. L’autonoma e contestuale
esposizione in bilancio delle riserve e delle perdite, infatti, può
assolvere anche ad una funzione informativa, al fine di tutelare i
creditori ed i soci (almeno quelli di minoranza). A mio avviso, quindi, il
Supremo Collegio avrebbe dovuto sottolineare la necessità di evidenziare,
in tale relazione, la presenza di perdite d’esercizio, l’effettuazione
della rivalutazione e, soprattutto, l’utilizzazione diretta del saldo di
rivalutazione per il ripianamento delle perdite. Solo in questo modo,
sarebbe stata possibile, per i terzi comunque interessati, una piena
comprensione della dinamica aziendale della società.
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[1] Letteralmente, G. FERRERO e F. DEZZANI, Contabilità e bilancio
d’esercizio, vol. I, Milano, 1980, in particolare pag. 508. Per una
analisi dei problemi determinati dal fenomeno inflativo sulla redazione
del bilancio d’esercizio, si veda anche G. FERRERO, Bilancio e
contabilità per l’inflazione, Milano, 1977. La Relazione
governativa sulla legge di rivalutazione monetaria n. 576 del 2 dicembre
1975 evidenzia, tra gli inconvenienti di un’erronea misurazione dei
risultati aziendali determinata dalle variazioni del potere d’acquisto
della moneta, i problemi legati al controllo della gestione dell’impresa,
quelli in ordine alle valutazioni relativa all’economia del Paese nella
sua globalità e, infine, quelli connessi alla tutela della consistenza
delle imprese e della deformazione nella rappresentazione della situazione
patrimoniale dell’impresa stessa. Si veda, per ulteriori valutazioni in
merito, G. NANULA, La rivalutazione monetaria dei cespiti patrimoniali
delle imprese, Milano, 1977, il quale riporta anche la succitata
Relazione governativa. [2] Sotto il vigore, infatti, del previgente
articolo 2425 c.c., la svalutazione monetaria non era considerata una
ragione sufficiente per consentire una deroga ai criteri di valutazione
espressi nell’articolo stesso, mediante l’aggiornamento dei valori degli
elementi attivi. Si vedano, conformi, Tribunale di Milano, 22 maggio 1972,
in Giur. di merito, I, 1973, 378; Tribunale di Milano, 11 febbraio
1971, in Riv. dott. comm. , 1972, 144. In dottrina, G. FERRI,
Manuale di diritto commerciale, II ed., Torino, 1966. Favorevole,
invece, alla possibilità di operare una tale rivalutazione, A. BOMPANI,
La rivalutazione monetaria, in Boll. trib. , 1976, 1055, il
quale riteneva necessario seguire la stringente disciplina dettata dalle
singole leggi di rivalutazione monetaria al solo fine di usufruire della
non imponibilità delle plusvalenza iscritte a bilancio. Analoga
posizione della dottrina e della giurisprudenza si ritrova anche sotto il
vigore del nuovo art. 2423-bis. La relazione governativa al D. Lgs.
127/1991 ed il principio contabile nazionale n. 18, inoltre, affermano
esplicitamente che l’inflazione non rappresenta un caso eccezionale tale
da permettere un’applicazione in deroga dei criteri previsti dello stesso
art. 2423-bis. Va notato come, viceversa, per i Princìpi contabili
internazionali, lo IAS n. 16 preveda, al paragrafo 30, che le
rivalutazioni degli immobili a valori correnti debbano essere effettuate
dall’azienda con sufficiente regolarità, in modo che il valore iscritto
non differisca significativamente da quello che sarebbe determinato
utilizzando il valore normale alla data del bilancio. Si veda, per la
dottrina più recente, G. REBECCA e E. MORO, Bilancio – Casi eccezionali
– L’incerta deroga obbligatoria, in Impresa c.i. , 1998, n. 6,
1296; G. MUNZONE e D. SCIUTO, La rivalutazione economica delle
immobilizzazioni materiali dell’impresa, in Il Fisco, 2000, n.
16, 5161. [3] Secondo G. FERRERO e F. DEZZANI, Contabilità e
bilancio…cit. , i correttivi contabili per l’inflazione possono
assumere un diverso grado di estensione, configurandosi, quindi, o come
correttivi contabili integrali o come correttivi contabili
parziali. Tra questi ultimi vanno riportate le c.d. leggi di
rivalutazione monetaria, caratterizzate dal fatto che non investono
l’intero sistema del bilancio ma si limitano ad apportare alcune,
specifiche, rettifiche, peraltro in modo discontinuo. Oltre alla legge
n. 576/1975 (detta legge Visentini), della quale si occupa direttamente la
sentenza che si annota, vanno ricordate: a) la legge n. 72 del 19 marzo
1983 (detta legge Visentini bis), la quale ricalca, nella sue modalità di
attuazione, la legge 576/1975; b) la legge n. 408 del 29 dicembre 1990,
con la quale è stata accordata la facoltà alle imprese commerciali di
rivalutare i beni strumentali applicando un’imposta sostituiva ridotta e
di agevolare la distribuzione dei fondi in sospensione d’imposta; c) la
legge n. 413 del 30 dicembre 1991, con la quale il legislatore ha imposto
la rivalutazione, assoggettandola ad un’imposta sostitutiva del 16%; d) la
legge n. 342 del 21 novembre 2000 (collegato alla legge Finanziaria per il
2001) che ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni aziendali
tassando le plusvalenze con un’imposta agevolata. Tra la prime leggi di
rivalutazione, va ricordata, inoltre, la legge n. 74 dell’11 febbraio 1952
che consentiva la rivalutazione dei cespiti patrimoniali, dei titoli e del
magazzino, fissando, come le leggi sopra citate, i coefficienti massimi di
rivalutazione ed adeguamento. [4] Va ricordato, a tal proposito, come
per A. BOMPANI, La rivalutazione monetaria… cit., sancendosi una
facoltà e non un obbligo per la società di procedere alla rivalutazione,
fosse comunque possibile per l’impresa che trovasse convenienza a farlo
rivalutare ugualmente parte o tutte le attività senza avvalersi delle
agevolazioni tributarie previste dalla stessa legge n. 576/1975, ma anche
senza sottostare alla procedura ed ai vincoli imposti dagli articoli 22 e
ss. dello stesso provvedimento normativo. [5] La norma citata parlava
esplicitamente di beni “acquistati entro il 31 dicembre 1973”, ma la
dottrina (sempre A. BOMPANI, La rivalutazione monetaria… cit.)
riteneva che con tale espressione il legislatore volesse indicare i beni
comunque acquisiti o ottenuti dall’impresa stessa. [6] Letteralmente,
A. BOMPANI, La rivalutazione monetaria…cit. , 1076. La riduzione
della riserva era, infatti, sottoposta anch’essa all’osservanza delle
disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 2445 c.c. [7] Per A. BOMPANI,
La rivalutazione monetaria… cit., 1078, infatti, in caso di
perdite, a differenza dell’ipotesi di riduzione per un’assegnazione ai
soci, “la contrazione della garanzia dei terzi è ormai avvenuta e la
riduzione della riserva con la concorrente cancellazione delle perdite non
fa che prendere atto di una situazione già verificatasi”. [8] Norma
dapprima trasfusa nell’art. 54, comma 1, lettera c), del D.P.R n. 917 del
22 dicembre 1986, corretta dall’art. 1, comma 1, D. L. 29 giugno 1994 n.
416, convertito, con modificazioni, nella legge n. 503 dell’8 agosto 1994
ed, infine, abrogata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. Secondo D.
STEVANATO, Riduzione del capitale e tassazione dei saldi di
rivalutazione monetaria: gli equivoci di una “interpretazione antielusiva”
fuori luogo, nota alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3791 del
14 aprile 1998, in banca dati Fisconline, in particolare sub nota
4, tale ultima abrogazione sembra aver fatto venire meno, per il futuro,
la necessità di speciali leggi fiscali di rivalutazione. Non si può che
essere d’accordo con tale ultima affermazione, riaffermando, però, la
necessità di apposite leggi civilistiche per procedere alla rivalutazione
monetaria dei cespiti aziendali. [9] In relazione all’applicazione
della legge n. 576/1975, la controversia che ha maggiormente attratto
l’attenzione della dottrina verteva, infatti, sull’utilizzazione a fini
elusivi dell’agevolazione prevista dalla legge di rivalutazione stessa. Si
vedano, D. STEVANATO, Riduzione del capitale e tassazione dei saldi di
rivalutazione monetaria…cit. , e Riduzione del capitale e
successiva imputazione della riserva di rivalutazione: le ragioni
dell’intassabilità, in Riv. dir. trib., 1996, II, 28 ss; L.
LODI, Smobilizzo delle riserve in sospensione d’imposta e operazioni
elusive, in Dir. prat. trib., 1999, II, 1522 ss. [10]
Secondo D. STEVANATO, Riduzione del capitale e successiva imputazione…
cit. , “il legislatore (…) ha introdotto una regola per cui, se il
saldo attivo di rivalutazione sia stato imputato a capitale, la successiva
riduzione di quest’ultimo si considera effettuata in primo luogo con la
parte del capitale “proveniente” dall’imputazione del saldo di
rivalutazione”. Per G. NANULA, La rivalutazione monetaria…
cit., citato dallo stesso D. STEVANATO, si tratterebbe di una
“presunzione assoluta di distribuzione ai soci e quindi di tassabilità
dei saldi medesimi, contro la quale non è quindi ammessa prova
contraria”. [11] Commissione tributaria centrale, sez. XXVI,
decisione n. 448 del 4 febbraio 1998, in banca dati Fisconline. A
detta della Commissione, infatti, “dal tenore della norma si evince che
solo nel periodo successivo al suo accantonamento potevano essere adottate
delibere per l’impiego del saldo con il fine di compensare le perdite
d’esercizio; per cui il saldo di rivalutazione non accantonato in una
speciale riserva, non poteva essere considerato dall’Ufficio come reddito
non imponibile”. Inoltre, sempre a detta della Commissione tributaria
centrale, “il fatto che, in caso di perdite, il secondo comma dell’art.
23 della legge esentasse la delibera di riduzione della riserva,
debitamente costituita, dall’osservanza delle citate disposizioni
dell’art. 2445 c.c. non solo non autorizzava, ma escludeva
l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente con il suo secondo assunto,
con cui si pretende che l’esistenza di perdite legittimasse l’immediata
utilizzabilità contabile del saldo di rivalutazione in esenzione da
imposte, pur senza la sua collocazione a riserva”. [12] Si veda,
conforme, R. LUPI, Fondi in sospensione d’imposta e copertura delle
perdite: spunti per una discussione, in Riv. dir. trib., 1991,
I, 482 ss, per il quale “per i fondi di rivalutazione monetaria, il
sistema normativo trascura del tutto – sotto il profilo fiscale –
l’ipotesi di utilizzazione del fondo a copertura delle
perdite”.
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