TributImpresa
n°3-2005
 

Alessandro TURCHI

 
 

Cessione d’azienda e tassazione dei diritti sui marchi d’impresa (nota a Cass., Sez. trib., 26 marzo 2003, n. 4452).

 
 

1. A quanto risulta, è questa la prima volta in cui la Corte di cassazione esamina i riflessi fiscali della cessione onerosa d’azienda (o di ramo d’azienda) stipulata con contestuale trasferimento dei diritti all’uso esclusivo di marchi d’impresa. In precedenti occasioni, il tema era stato affrontato sotto altri profili, relativi in particolare alle condizioni di validità della cessione del (solo) diritto sul marchio: è noto infatti che, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 480 del 1992, l’art. 2573 c.c. e l’art. 15 R.D. n. 929 del 1942 vietavano il trasferimento del marchio separatamente da quello dell’azienda. Al riguardo, il Supremo Collegio aveva avuto modo di affermare che, in deroga al divieto ora richiamato, i diritti sul marchio potevano essere autonomamente ceduti qualora il marchio stesso non fosse mai stato utilizzato dal titolare (Cass., 17 dicembre 1987, n. 9404, in Riv. dir. ind., 1988, II, 228), e che appariva comunque sufficiente trasferire, insieme al marchio, il diritto di fabbricare e vendere in esclusiva il corrispondente prodotto ed i particolari elementi conoscitivi necessari alla sua realizzazione (Cass., 13 marzo 1993, n. 3034, ivi, 1993, II, 302; Id., 6 marzo 1995, n. 2578, in Mass., 1995, 336; Id., 9 febbraio 2000, n. 1424, in Foro it., 2001, I, 641).
Le modifiche apportate alle norme de quibus dall’art. 83 D.Lgs. n. 480 del 1992 (emanato in attuazione della direttiva CEE n. 104 del 1989) hanno eliminato in radice questo problema, essendo stata espressamente sancita la possibilità di un’autonoma cessione dei diritti sul marchio: l’imprenditore può oggi trasferire il marchio senza l’azienda, purché non derivi inganno “in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nel’apprezzamento del pubblico” (art. 15 R.D. n. 929 del 1942), ed il trasferimento del marchio non implica quello del complesso aziendale (Cass., 13 giugno 1995, n. 6656, in Riv. dir. ind., 1995, II, 370). Resta naturalmente possibile anche la cessione della sola azienda; nel silenzio delle parti, essa non comporta il trasferimento dei diritti sui marchi, salva la presunzione posta dall’art. 2573, 2° comma, c.c., secondo cui “quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda”.
A fronte di queste modifiche normative, che hanno sensibilmente inciso sul regime civilistico del trasferimento dei marchi d’impresa, la disciplina tributaria è rimasta immutata: l’art. 2 della prima parte della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (come già della tariffa allegata al D.P.R. n. 634 del 1972) continua infatti ad assoggettare ad imposta proporzionale di registro i trasferimenti onerosi d’azienda, mentre l’art. 3, 2° comma, D.P.R. n. 633 del 1972 include fra le operazioni assimilate alle prestazioni di servizi, soggette ad IVA, le cessioni onerose “relative a marchi e insegne”. Quest’ultima previsione -di non agevole inquadramento nel precedente sistema- appare oggi ben riferibile alle ipotesi di trasferimento del solo diritto sul marchio; così come non presenta particolari difficoltà il caso inverso, ossia la cessione della sola azienda, assoggettabile ad imposta proporzionale di registro.
I problemi sorgono quando azienda e marchio vengono ceduti nell’ambito di una medesima operazione negoziale, e si tratti di stabilire se la cessione del marchio debba ancora essere tassata in via autonoma ex art. 3, 2° comma, D.P.R. n. 633 del 1972, o risulti invece attratta alla disciplina del trasferimento d’azienda, e dunque assoggettata ad imposta di registro.

2. Nel caso affrontato dalla sentenza in commento, le parti avevano concluso un unico contratto, che prevedeva sia la cessione di determinati beni e rapporti, sia il trasferimento del marchio; e su questo dato formale (unicità del negozio traslativo) aveva insistito la società alienante, sostenendo che solo in presenza di due distinti negozi giuridici, aventi rispettivamente ad oggetto l’azienda ed il marchio, il trasferimento di quest’ultimo avrebbe potuto essere qualificato come autonoma prestazione di servizi soggetta ad IVA, rientrando altrimenti il marchio fra gli elementi costitutivi dell’azienda, di cui tener conto nella determinazione del valore imponibile ai fini del calcolo dell’imposta proporzionale di registro.
In realtà, questo argomento pareva poco persuasivo, perché -come meglio si dirà infra- la possibilità di considerare il marchio come bene aziendale, assoggettabile alla stessa tassazione degli altri beni costituenti l’azienda ceduta, deriva da un’indagine di diverso tipo, volta a chiarire se -a prescindere dalle forme giuridiche utilizzate per la cessione (contratto unico o contratti tra loro collegati)- il trasferimento del marchio appaia funzionale all’esercizio dell’attività d’impresa organizzata con detti beni.
Il dato formale di cui ora s’è detto è stato trascurato dalla Corte, che ha però battuto una strada differente da quella qui indicata, tracciando una netta distinzione tra cessione dell’azienda e cessione del marchio, tale per cui il trasferimento del complesso aziendale sarebbe sempre soggetto ad imposta di registro, ed il trasferimento del marchio sempre soggetto ad IVA, “indipendentemente dalla contestualità o meno delle due operazioni”. In tal modo, i giudici di legittimità hanno disconosciuto (o comunque fortemente svalutato) il carattere “aziendale” del marchio: orientamento che -a quanto si legge in sentenza- risulterebbe in linea con la scelta normativa di includere la cessione dei diritti sui marchi fra le operazioni assimilate alle prestazioni di servizi (e non alle cessioni di beni) soggette ad IVA, “quasi a voler distinguere sul piano fiscale anche sotto tale profilo la cessione di azienda dal trasferimento del marchio”.

3. A tale ultimo riguardo, va però osservato che l’art. 3, 2° comma, D.P.R. n. 633 del 1972 non sembra fornire decisivi elementi a sostegno di questa tesi, perché l’inquadramento delle cessioni “relative a marchi e insegne” fra le operazioni assimilate alle prestazioni di servizi, piuttosto che fra quelle assimilate alle cessioni di beni, non riveste un particolare significato sistematico, trattandosi comunque di norma ad hoc, volta ad attribuire -in presenza di determinate condizioni- specifica ed autonoma rilevanza alla cessione de qua; e perché, in ogni caso, la scelta normativa potrebbe essere stata giustificata dal carattere immateriale dei beni in oggetto, la cui menzione nell’art. 2, 2° comma, del citato decreto sarebbe probabilmente apparsa poco congruente.
A parte questo aspetto, e venendo al cuore del problema, non persuade l’idea della Corte di voler comunque distinguere sotto il profilo fiscale la disciplina del marchio da quella dell’azienda, e frammentare ai soli fini della tassazione operazioni che le parti ben possono aver concepito ed attuato come unitarie. E’ indubbio infatti che la cessione del diritto all’uso esclusivo del marchio possa avvenire (e spesso avvenga) nell’ambito di più complesse operazioni negoziali volte a trasferire, col marchio, il complesso produttivo necessario a realizzare ed a fornire i beni ed i servizi dal marchio identificati: ed, ove ciò accada, non si vede per quale ragione il diritto sul marchio debba essere (fittiziamente) espunto dall’azienda ed assoggettato ad un regime fiscale diverso da quello previsto per la cessione del complesso aziendale.
In altri termini, la tesi propugnata dalla Corte di cassazione appare eccessivamente formalistica, perché troppo incentrata sulla lettera dell’art. 3, 2° comma, D.P.R. n. 633 del 1972, e troppo poco attenta al dato sostanziale, rappresentato dalla volontà delle parti contraenti che, nel cedere il marchio insieme all’azienda, intendono appunto realizzare un’operazione unitaria, del tutto coerente con le esigenze della pratica commerciale. Tanto più che l’indirizzo ora inaugurato dal Supremo Collegio si pone in chiaro (e poco comprensibile) contrasto con quello, ormai consolidato, che tende invece a ricercare lo scopo economico perseguito dalle parti, ed a qualificare come cessione d’azienda, unitariamente intesa, le cessioni separate dei beni e dei diritti appartenenti all’imprenditore, se finalizzate al trasferimento dell’intero complesso produttivo (così, fra le altre, Cass., 21 ottobre 1995, n. 10993, in Corriere Trib., 1996, 348; Id., 24 gennaio 1997, n. 753, in Giur. It., 1997, I, 1, 1181; Id., 30 maggio 2001, n. 7414, in Dir. e Prat. Soc., 2001, fasc. 24, 85).
Del resto, la separazione del marchio dagli altri beni aziendali e l’assoggettamento ad IVA del relativo trasferimento non rappresentano affatto una conseguenza normativamente necessitata, perché l’art. 3, 2° comma, D.P.R. n. 633 del 1972 si presta anche ad una lettura diversa da quella fornita dalla Corte; e ciò vale soprattutto oggi, dopo le modifiche introdotte dal richiamato D.Lgs. n. 480 del 1992.
Già nel vigore del divieto di autonoma circolazione del diritto sul marchio la norma sembrava in realtà dover essere interpretata in modo elastico, come riferentesi alle ipotesi marginali, sopra accennate, in cui del marchio risultasse comunque ammessa la separata cessione; si trattava comunque di una questione incerta, in relazione alla quale poteva apparire sostenibile anche la posizione restrittiva poi assunta dalla Corte. Oggi, però, questa posizione non sembra più difendibile, proprio perché, mutata la disciplina civilistica di riferimento ed espressamente riconosciuta la possibilità di una separata cessione dei diritti sul marchio, anche la normativa tributaria appare inquadrabile in un diverso e più coerente assetto, che tenga conto del dato sostanziale e sia modulabile sulla base delle differenti soluzioni adottate dalle parti.
In tale prospettiva, l’art. 3, 2° comma, D.P.R. n. 633 del 1972 risulta applicabile alle cessioni del solo diritto sul marchio, per effetto delle quali il marchio perde il proprio carattere di bene aziendale, e non appare più riconducibile, nemmeno ai fini fiscali, all’azienda rimasta nella disponibilità del soggetto alienante. In queste ipotesi, la cessione del marchio integra effettivamente un’operazione autonoma, rilevante ai fini IVA: e poco importa che il legislatore tributario l’abbia inquadrata fra le prestazioni di servizi, anziché fra le cessioni di beni.
Quando invece il marchio viene trasferito insieme agli altri beni aziendali, e risulta quindi ancora disponibile per contraddistinguere prodotti o servizi dell’azienda ceduta ex art. 2569 c.c., non è più consentito scinderne le sorti da quelle dell’azienda e delinearne un autonomo regime impositivo. Come gli altri beni dell’impresa, anche il diritto sul marchio appartiene infatti al complesso aziendale trasferito, ed il suo valore concorre a costituire la base imponibile per il calcolo dell’imposta proporzionale di registro. L’applicazione dell’IVA è preclusa dall’art. 2, 3° comma, D.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale le cessioni ed i conferimenti d’azienda “non sono considerate cessioni di beni”: la norma non autorizza alcuna frammentazione del concetto d’azienda, né sorgono problemi di compatibilità con l’art. 3, 2° comma, dello stesso decreto, che -si ripete- regola la diversa ipotesi di trasferimento del solo diritto sul marchio.

 
 

 
 

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG