TributImpresa
n°3-2005
 

Sentenza - Corte di cassazione civile sezione tributaria - 13 Aprile 2005 n. 7703 (CRISTARELLA ORESTANO Pres., EBNER Rel., ABBRITTI p.m. (diff.))

 

Philip Morris Belgium s.a. c. Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate

 
 

Imposta valore aggiunto – Rimborso – Diniego – Società non residente – Stabile organizzazione in Italia – Prova – Attribuzione unilaterale partita Iva – Insufficienza – Verifica concreta requisiti stabile organizzazione – Necessità – Art. 38 ter D.P.R. n. 633/1972

 
 

L’esistenza di una stabile organizzazione in Italia non può essere desunta automaticamente dall’attribuzione unilaterale della partita Iva da parte dell’Ufficio finanziario, in assenza di richiesta dell’interessato ed in assenza della D.I.A., di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972; pertanto va cassata la sentenza che legittima il diniego di rimborso Iva ex art. 38 ter prescindendo da una verifica concreta in ordine alla sussistenza degli elementi materiali e processuali che contraddistinguono la nozione di stabile organizzazione.

 
 
Commento TributImpresa:

Con la sentenza in rassegna la Corte si pronuncia in merito ad un rimborso Iva ex art. 38 ter, negato ad una società non residente, in ragione dell’asserita esistenza in Italia di una stabile organizzazione. Il fulcro del problema si incentra sulla possibilità di desumere automaticamente l’esistenza di una stabile organizzazione societaria dall’attribuzione della partita Iva, quand’anche non vi sia stata richiesta da parte del soggetto interessato e lo stesso non abbia proceduto alla D.I.A., di cui all’art. 35, del D.P.R. n. 633/1972. Ci si chiede, in altri termini, se sia o meno necessario accertare comunque l’effettivo svolgimento di attività e l’effettiva istituzione di organizzazione nel paese. I Giudici sostengono la prima tesi, contrariamente all’indirizzo seguito dalla Commissione tributaria regionale. A fortiori, asseriscono che tale necessità non verrebbe meno neppure in presenza di una richiesta di partita Iva. Da quest’ultima, infatti, discenderebbe semplicemente una presunzione (peraltro non assoluta) di stabile organizzazione e non sarebbe preclusa la prova contraria del soggetto interessato.
Tanto esposto in via di principio, nella fattispecie concreta, posto che il giudice a quo aveva accertato che la società aveva nominato un rappresentante (requisito ostativo, ex art. 38 ter, al diritto di rimborso), la Corte cassa la sentenza, rinviando ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per gli accertamenti in fatto.
In argomento, v. Min. fin., Dip. Ent. Dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso tributario, Risoluzione 11 aprile 2000, n. 47, in banca dati IPSOA, I quattro codici della riforma tributaria. Per un approfondimento giurisprudenziale della nozione di stabile organizzazione, cfr. Cass. civ., Sez. Trib., 11 marzo 2003, n. 3570. In dottrina, v. F. RICCA, Le condizioni per ottenere il rimborso IVA per i soggetti residenti in altri Stati UE, in Corr. trib., 2003, 2122.


 
 

Svolgimento del processo
La P. M. B. s.a. presentava in data 9.3.1996 all'Ufficio IVA di Roma, ai sensi dell'art. 38 ter DPR 633/1972, una istanza di rimborso dell'imposta (Lire 336.394) pagata per rivalsa nell'anno 1995 in relazione ad operazioni imponibili fatturate da terzi in Italia.
L'Ufficio IVA, in data 6.1.1998, notificava all'istante società un provvedimento di diniego del rimborso in ragione della ritenuta esistenza in Italia di una stabile organizzazione della società stessa.
Il ricorso proposto dalla società avverso tale provvedimento veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n. 497/53/00.
I primi Giudici ritenevano che l'Ufficio non avesse offerto elementi di fatto e di diritto atti a dimostrare che la ricorrente effettivamente risultava disporre in Italia di una stabile organizzazione.
L'appello dell'Ufficio, il quale tra l'altro assumeva doversi dare rilievo alla circostanza che la società era titolare di un regolare numero di partita iva, veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 193/10/01, depositata il 19.12.2001. La CTR, sulla base della documentazione prodotta dall'Ufficio nel giudizio di appello, riteneva dimostrata la esistenza di tale partita iva (aperta, ex art. 35 DPR cit., fin dall'1.1.1987), con relativa elezione di un rappresentante (non fiscale), e che ciò aveva comportato, automaticamente, a far tempo cioè dalla richiesta di attribuzione del numero di partita iva, l'assoggettamento della società alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Quindi, dopo avere rilevato che il rimborso ben avrebbe potuto essere richiesto in sede di dichiarazione annuale, con la procedura di cui all'art. 38 bis DPR 633/1972, la CTR in accoglimento dell'appello dell'A.F., rigettava il ricorso della società.
La contribuente ricorre per cassazione con tre mezzi di doglianza.
Si sono costituiti e resistono con congiunto controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.
La società ha depositato memoria ex art. 378 cpc, con la quale, oltre a ribadire le proprie difese, formula, in via subordinata, una istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE affinché statuisca se la individuazione di un centro di stabile attività in un Paese membro, diverso da quello (pur membro della Comunità) in cui una società ha sede e residenza ai fini fiscali, sia desumibile automaticamente per effetto della attribuzione alla società stessa, nel paese non di residenza, di un numero di partita iva indipendentemente, cioè, dallo svolgimento di attività e dalla istituzione in questo paese di una stabile organizzazione di persone e mezzi.
Anche i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cpc.
Motivi della decisione
Con un primo motivo la ricorrente deduce omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia (e cioè circa la mancanza di motivazione del provvedimento di diniego di rimborso dell'iva) nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990. I Giudici di appello, nel decidere la controversia nel merito (ritenendo, quindi, per implicito, come motivato il diniego) non avrebbero tenuto conto che nei provvedimenti dell'Ufficio IVA non erano state indicate le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche del diniego di rimborso, e che pertanto – così come prospettato da essa società fin nel ricorso introduttivo - tali provvedimenti dovevano ritenersi illegittimi ab origine ex art. 3 cit. e preclusa altresì la integrazione della motivazione dello stesso in sede contenziosa.
Inoltre, detti Giudici avrebbero errato nell'attribuire rilevanza alle risultanze della interrogazione anagrafica prodotta dall'Ufficio in sede di appello: perché in tal modo, a giudizio in corso, si venivano ad ampliare le ragioni poste a fondamento del diniego di rimborso; e perché, essendo stato il numero di partita iva attribuito unilateralmente dall'A.F., tale circostanza non poteva, da sola, essere assunta a dimostrazione della esistenza in Italia di una stabile organizzazione della ricorrente società. Le censure - salvo quanto si rileverà in sede di esame del secondo motivo in ordine alla rilevanza ma ai fini del decidere della attribuzione della partita iva - sono prive di fondamento.
In proposito va rilevato che, circa la motivazione del provvedimento di diniego del rimborso, i Giudici di appello - contrariamente a quanto assume la società ricorrente - risultano essersi, seppur per implicito ma chiaramente, pronunciati laddove ritengono giustificata (e qui non interessa se fondatamente o no) la causale del diniego opposto dall'ufficio all'istanza di rimborso "il richiedente risulta avere istituito in Italia una stabile organizzazione" sul rilievo dell'avvenuta richiesta della partita iva da parte della stessa società ex art. 35 DPR 633/1972 (il quale prevede che siffatta richiesta sia appunto effettuata da chi istituisce una stabile organizzazione). Ciò posto, ritiene la Corte che la ragione del diniego del rimborso, chiesto dalla contribuente ai sensi dell'art. 38 ter DPR 633/1972 (articolo aggiunto dall'art. 16 comma 1 DPR 793/1981 e che disciplina tra l'altro le modalità dei rimborsi a soggetti domiciliati e residente negli Stati membri della CEE, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17), rappresenti una sintetica ma del tutto sufficiente motivazione del diniego stesso.
Invero, poiché una delle condizioni previste dalla legge per accedere a tale forma di rimborso è la mancanza nel soggetto richiedente di una stabile organizzazione in Italia, ne consegue che del tutto correttamente l'Ufficio ha motivato il diniego ritenendo mancare (non interessa se a ragione o a torto: il relativo accertamento essendo ora demandato al Giudice, essendovi controversia sul punto) una siffatta condizione.
E' da escludere quindi che l'Ufficio Iva sia incorso nella denunziata violazione dell'art. 3 L. 41/1990: avendo indicato la circostanza - di fatto e di diritto insieme - giustificativa del diniego di rimborso dell'istanza presentata dalla parte privata ai sensi del menzionato art. 38 ter DPR 633/1972.
Del pari priva di fondamento è la censura che investe la sentenza sotto il profilo della consentita acquisizione, in grado di appello, e della conseguente utilizzazione ai fini della decisione, della interrogazione anagrafico - tributaria attestante il possesso da parte della società di un numero di partita iva.
Invero, con l'appello - come risulta dalla impugnata sentenza - l'Ufficio aveva contestato il diritto al rimborso sotto il profilo della esistenza di una stabile organizzazione della società istante, desumibile, ad avviso dell'appellante, dall'avere la società stessa chiesto la attribuzione di una partita iva. In tal modo, peraltro, il thema decidendum non veniva affatto ad essere ampliato, rimanendo pur sempre circoscritto a quello della esistenza o meno di una stabile organizzazione in capo alla società istante - esistenza negata dai primi Giudici - e, quindi, nell'ambito oggettivo della controversia (Cass. 13056/2004).
Pertanto, la CTR del tutto correttamente, dal punto di vista della acquisizione del mezzo di prova, ha utilizzato ai fini della decisione la nuova documentazione prodotta dall'Ufficio Iva a sostegno del proprio assunto, essendo una siffatta produzione espressamente consentita dall'art. 58 comma secondo D.Lgs.vo, 546/1992,come del resto già ribadito da questa Corte (Cass. 9604/2000).
Quanto, poi, alla ritenuta rilevanza probatoria di tale documento, il punto è oggetto di contestazione anche col secondo motivo: al relativo esame, come già prima osservato si rinvia, per evitare inutili ripetizioni.
Con un secondo motivo, al precedente connesso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia; nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 38 ter DPR 633/1972 e dell'art. 2697 comma secondo c.c.
I Giudici di appello non avrebbero tenuto conto della circostanza che la società non aveva mai fatto autonoma richiesta di attribuzione della partita iva con dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 35 DPR 633/1972 in relazione alla (o comunque a seguito della) istituzione di una stabile organizzazione.
Sicché, stante l'attribuzione unilaterale, da parte dell'Ufficio finanziario, della partita iva, per ragioni non conosciute dalla società, non vi era alcun concreto elemento da cui desumere l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia della società, suscettibile di precludere la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38 ter DPR 633/1972.
Con un terzo motivo - al precedente connesso - si deduce, sotto diverso profilo, violazione dell'art. 38 ter DPR 633/1972; inoltre, violazione delle Direttive del Consiglio n. 77/388/CEE e n. 79/1072/CEE; infine, violazione dell'art. 5 della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni conclusa fra Italia e Belgio in data 29.4.1983 e resa esecutiva in Italia con L. 148/1989.
I Giudici di appello avrebbero errato nel ritenere che l'esistenza di una stabile organizzazione societaria in Italia sia desumibile automaticamente dall'attribuzione di un numero di partita iva, ostando a tale interpretazione sia il disposto dell'art. 5 di tale Convenzione (che ricollega la nozione di stabile organizzazione alla circostanza che l'impresa estera disponga in Italia di propri uffici, di proprio personale e di proprie attrezzature) sia la interpretazione offerta in materia dalla Corte di Giustizia CEE fin dalla sentenza 4.7.1985 in causa C-168/1984.
Le doglianze formulate con il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta correlazione, sono parzialmente condivisibili.
Anzitutto è da rilevare che i Giudici di appello hanno accertato, richiamandosi sia al ricorso introduttivo della parte, sia alla documentazione prodotta (anche quella fornita in appello dall'Ufficio), che la società aveva aperto la partita iva ed eletto come proprio rappresentante la I. spa.
Trattasi di accertamento di stretto merito che, in quanto adeguatamente e non contraddittoriamente motivato, non è suscettibile di essere riesaminato in questa sede sulla base della diversa lettura ed interpretazione che la parte interessata offre delle risultanze processuali.
Tanto premesso, ritiene altresì la Corte che sia erroneo, in punto di diritto, il convincimento della CTR della irrilevanza dello svolgimento o meno di attività o della istituzione in Italia di una stabile organizzazione da parte della società residente in altro Stato membro CEE "in quanto l'attribuzione della partita iva automaticamente comporta dalla data di richiesta dell'attribuzione, che il contribuente deve obbligatoriamente seguire la disciplina iva prevista dalla legge": con conseguente possibilità di chiedere eventuali rimborsi solo in sede di dichiarazione annuale, ex art. 38 bis DPR 633/1972.
In proposito, è vero che ai sensi dell'art. 35 DPR 633/72 cit. "i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione ....devono fame dichiarazione all'ufficio..." e che "l'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita...".
Peraltro, se può ammettersi che dall'attribuzione della partita iva ad un soggetto che ne abbia fatto richiesta derivi, per ragioni di ordine logico - giuridico, la presunzione della esistenza di stabile organizzazione, tuttavia ciò non significa - tenuto conto che si tratta di una situazione di fatto - che la presunzione sia di ordine assoluto.
Pertanto, deve ritenersi non essere precluso a tale soggetto, ove agisca per il rimborso ai sensi dell'art. 38 ter cit., di offrire la dimostrazione - avendone interesse e quindi sussistendo a suo carico il relativo onere processuale - della mancanza in concreto di quegli elementi di ordine personale e materiale (c.d. risorse umane e materiali) che all'evidenza contrassegnano la nozione di stabile organizzazione, come già chiarito da questa Corte (ex plurimis Cass. 17373, 10925 e 7689/2002 Cass. 3570/2003 Cass. 6799/2004). Nella specie, vertendosi nell'ambito della previsione dell'art. 38 ter cit. - che, va sottolineato, richiede anche la assenza di un rappresentate (dalla CTR individuato, come in precedenza rilevato, nella I. spa) - il Giudice di rinvio dovrà farsi carico di verificare - alla stregua delle risultanze di causa (sul punto non compiutamente esaminate dai Giudici di appello, nonostante la società, in sede di replica all'avversa impugnazione, ne avesse fatto richiesta), se sussistano o meno tali elementi: tale accertamento assumendo carattere fondamentale al fine stesso di riconoscere - nel concorso dei restanti requisiti richiesti dall'art. 38 cit. - il diritto al rimborso vantato dalla società.
In base a tale impostazione, resta all'evidenza assorbita la subordinata istanza di rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia della UE.
Il ricorso deve dunque, per quanto di ragione, essere accolto e conseguentemente deve essere cassata la impugnata sentenza: con rinvio, occorrendo procedere ad accertamenti in fatto non consentiti in questa sede, ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.q.m.
La Corte, accoglie il ricorso, per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.


 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG