Svolgimento del processo
La società M. ed I. F. s.r.l. impugnava con
tre distinti ricorsi, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Perugia, il diniego di rimborso della maggiore imposta ICI, versata in
relazione all'anno d'imposta 1994 sul valore di tre fabbricati da essa
posseduti in territorio comunale, opposto alla sua istanza dal Comune di
Corciano, e gli avvisi di liquidazione emessi dal medesimo ente in
relazione al detto tributo per gli anni 1994 e 1995.
La società aveva
presentato la dichiarazione Ici in data 29.12.95 relativa all'anno
precedente, denunciando i tre fabbricati costruiti in territorio comunale,
ma in seguito, reputandola errata, aveva presentato - in data 30.12.2000 -
dichiarazione rettificativa e sostituiva in relazione all'anno 1994, ed in
data 13.1.2001 per le restanti annualità, nonché richiesta di rimborso del
maggior tributo a suo avviso versato, escludendo dal calcolo della base
imponibile i valori dei detti fabbricati, siccome non potevano reputarsi
ultimati, ai sensi degli artt. 5 e 2 comma 1 lett. a) del d.lgs n. 504/92,
dal momento che essi, benché costruiti, mancavano però della
certificazione d'abitabilità.
Lamentava, in linea preliminare, la
nullità degli atti impugnati, emessi in data 21.11.2000, perché
provenienti da organo ormai privo di potere ed incompetente, siccome la
nomina del dott. B., funzionario comunale che li aveva sottoscritti,
discendeva da delibera 16 giugno 1997 della Giunta Comunale che gli aveva
attribuito la funzione di responsabile dell'imposta, emessa ai sensi
dell'art. 11 comma 4 del d.lgs n. 504/92, che aveva però perso efficacia,
a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dagli artt.
107 e 109 del T.U. n. 267/2000. Nel merito, deduceva l'illegittimità
dell'imposizione, e, in subordine, chiedeva applicarsi l'agevolazione
sancita, per i fabbricati inagibili o inabitabili, dall'art. 8 comma 1 del
menzionato d.lgs.
La Commissione adita respingeva i ricorsi, previa
loro riunione, con sentenza n. 197/04/2002 che, impugnata innanzi alla
Commissione tributaria regionale dell'Umbria, veniva confermata con
pronuncia n. 28/01/03 del 12-26.6.03.
Contro quest'ultima decisione la
società contribuente ricorre per cassazione, articolando quattro motivi di
doglianza, illustrati anche con memoria difensiva depositata ex art. 378
c.p.c. Il Comune di Corciano ha resistito con controricorso.
Motivi
della decisione
Col primo mezzo la ricorrente ribadisce l'incompetenza
funzionale del funzionario comunale che ha sottoscritto il provvedimento
di diniego oggetto del ricorso introduttivo relativa all'anno 1994, e
degli avvisi di liquidazione per gli anni 1995 e 1996, tutti impugnati,
per violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 109 del d.lgs n.
267/2000. Denuncia, altresì omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, criticando la
pronuncia impugnata, che ha ritenuto sussistente la legittimazione del
funzionario del Comune dott. B. a rappresentare l'ente in ordine alle
competenze fiscali, in forza della delibera comunale assunta in data 16
giugno 1997 e versata in atti. Rileva che le norme del T.U.
sull'ordinamento degli enti locali citato attribuiscono il potere
d'impegnare l'ente locale verso i terzi ai dirigenti, ad eccezione degli
atti rientranti nei compiti del segretario comunale - art. 107 -, ovvero,
in assenza di personale avente qualifica dirigenziale, ai responsabili
degli uffici nominati con previo provvedimento motivato del Sindaco - art
109 -, fatte salve le attribuzioni del segretario comunale.
Su questa
premessa, deduce che hanno perso efficacia le delibere attributive di
poteri ai soggetti privi della qualifica dirigenziale, emanate prima della
sua entrata in vigore, vale a dire anteriormente al 13 ottobre 2000, senza
potersi ipotizzare alcuna prorogatio degli organi dalle dette delibere
individuati. E, dunque, avuto riguardo al caso di specie, la delibera del
16 giugno 1997 citata, con cui, a mente dell'art. 11 comma 4 del d.lgs n.
504/92, la Giunta comunale di Corciano aveva conferito al dott. B. le
funzioni ed i poteri per l'esercizio d'attività organizzativa e gestionale
dell'imposta, deve reputarsi ormai improduttiva d'effetti giuridici alla
data in cui furono emessi gli atti impugnati. Per l'effetto, la competenza
ad emettere gli atti in discussione spettava al segretario comunale,
giusta la sua competenza residuale fatta salva dall'art. 97 del T U sugli
enti locali.
Sotto altro profilo, la ricorrente rileva, che la
fondatezza di questa costruzione riceve avallo dalla constatazione che, in
data 26 marzo 2001, venne emesso provvedimento motivato del Sindaco di
Corciano che riattribuiva le funzioni già conferite dalla giunta comunale
al dott. B., e l'atto sarebbe privo di causa se quello precedente avesse
mantenuto i suoi effetti. E dunque, siccome il provvedimento sindacale è
stato emanato alla data anzidetta, con efficacia dal successivo 1° aprile,
mentre gli atti impugnati sono stati notificati rispettivamente il 21
novembre ed il 30.11.2000, vale a dire in un periodo intermedio fra la
data d'entrata in vigore del T.U. - 13 ottobre 2000 -, e la data
d'efficacia della nuova delibera, tali atti devono reputarsi inficiati da
nullità, siccome non emanati dall'unico organo competente ad adottare
"atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno", vale a dire dal segretario comunale. Né, rileva ancora la
ricorrente, può ritenersi la prevalenza della norma tributaria rispetto
alla regolamentazione generale sulla ripartizione di funzioni all'interno
dell'ente locale, che detta la disciplina organica applicabile, pur nel
silenzio del legislatore, ad ogni settore in cui opera l'ente
medesimo.
La pronuncia in esame, ad ogni buon conto, non è motivata sul
punto in maniera adeguata, ma in modo insufficiente e con
contraddittorietà, con mero richiamo alla delibera comunale
censurata.
Il Comune resiste osservando, in replica, che la delibera
comunale di nomina del funzionario che ha sottoscritto gli atti impugnati,
emessa a mente dell'art. 11 del d.lgs n. 504/92, conserva piena validità
anche dopo l'entrata in vigore del T.U. sull'ordinamento degli enti
locali, dal momento che la norma tributaria ha natura speciale, e non è
stata abrogata espressamente. Neppure suddetta disposizione tributaria
appare incompatibile con il nuovo sistema degli enti locali per vari
ordini di ragioni, e soprattutto, perché essa rappresenta anticipazione
del principio della separazione tra potere politico e potere
amministrativo, cardine delle riforme in materia di enti territoriali a
partire dalla legge n. 142/90 come modificata dalle leggi n 127/97 e n.
191/98, sino al T.U. del 2000. In questo scenario, la delibera della
giunta comunale che nominò il Dott. B. rispondeva a tale ratio, seppur
limitatamente al tributo considerato, né la legge sopravvenuta ne ha
determinato l'inefficacia, dal momento che essa contiene solo norme di
coordinamento.
Sottolinea, infine, che anche accedendo alla tesi della
ricorrente, la competenza ad emettere gli atti in contestazione non
spettava al segretario comunale, in considerazione del fatto che, nei
Comuni privi di organi dirigenziali, qual esso è, a mente dell'art. 51,
comma 3 bis, della legge n. 142/90, introdotto dall'art. 6 della legge n.
127/97 nel testo integrato dalla legge n. 191/1998, le rispettive funzioni
potevano essere attribuite ai responsabili degli uffici, giusta
provvedimento motivato del Sindaco. Nello specifico il Sindaco di C. ha
confermato al Dott. B., con atto n. 198 del 29.10.97, seguito da altro
analogo provvedimento del 28.11.98, ed infine da quello del 26.3.2001, il
conferimento delle funzioni relative al servizio, che non rientravano fra
quelle attribuite al segretario comunale.
Alcuna vacatio di potere,
infine, vi è stata nel periodo intercorrente tra il 13 ottobre 2000, in
cui è entrata in vigore la legge sopravvenuta, e la data dell'ultimo
provvedimento sindacale citato, in considerazione del fatto che la sua
entrata in vigore è stata contestuale all'abrogazione della precedente
disposizione dettata dall'art. 51 delle legge n. 142/90.
Il motivo è
infondato.
In fatto è accaduto che la giunta comunale di Corciano, a
mente dell'art. 11, comma 4, del d.lgs n. 504/92, che prevede testualmente
che "con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui
sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il
visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi", ha attribuito
suddette funzioni al dott. B., che ha emesso gli atti de quibus in data
21.11.2000.
In quel momento era già vigente il T.U. n. 267/2000, che è
entrato in vigore il 13 ottobre 2000.
La questione che il ricorrente
pone, che riguarda la sopravvivenza dell'efficacia della suddetta delibera
nel contesto disciplinato dal nuovo T.U. sugli enti locali introdotto con
il citato decreto sopravvenuto, è stata risolta in sede di gravame nel
senso della piena legittimazione del funzionario suddetto a rappresentare
l'ente, ad agire e a sottoscrivere gli atti impugnati, in forza della
delibera citata, legittimazione non contrastante né con le norme del
suddetto T.U., né col provvedimento sindacale del 26.3.2001, "atteso che
le funzioni attribuite de residuo al segretario comunale ai sensi dello
Statuto comunale sono incompatibili con la nuova normativa e pertanto
devono essere disapplicate".
Questa decisione non appare
censurabile.
Lo scrutinio che la censura impone deve condursi ai sensi
dell'art. 15 delle preleggi, che stabilisce che "le leggi non sono
abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del
legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
precedenti o perché la nuova legge regola la materia già regolata dalla
legge anteriore".
Nel solco tracciato da detta regola ermeneutica,
occorre rilevare anzitutto che il d.lgs n. 267/2000 non prevede
abrogazione espressa della disposizione tributaria, dal momento che essa
non rientra nel novero di quelle norme per le quali detta abrogazione è
prevista nell'art. 274 della parte IV, contenente le disposizioni finali e
transitorie, che indica alla lettera x) l'art. 3 comma 9 nella parte
richiamata del d.lgs n. 502/92, ed alla lettera y) gli artt. da 44 a 47
del d.lgs 504/92.
Tanto rende conto dell'esigenza di ricercare, alla
stregua del canone ermeneutico al quale, tutto sommato, si richiama il
ricorrente, se esista eventuale contraddizione tra le due leggi, che sono
di uguale rango e regolano il medesimo caso, che sia tale da renderne
impossibile la contemporanea applicazione, "sicché dall'applicazione della
nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione di quella
precedente” (cfr. Cass. n. 2502/2001, e n. 14129/2002).
In questa
chiave, senz'altro deve affermarsi che la disposizione tributaria
contenuta néll'art. 11 comma 4 del d.lgs n. 504/92, ha natura di norma
speciale rispetto alla previgente disciplina sugli enti locali (cfr. Cass.
n. 18541/2003), sicché il principio dell'applicazione della legge
successiva deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui "lex
posterior generalis non derogat priori speciali" (cfr Cass. n. 4420/95 e
n. 7482/86). Essa, peraltro, come ha illustrato il resistente nella sua
difesa, ha applicato alla materia specifica riguardante l'ICI la ratio
ispiratrice della legge 142/90 sugli enti locali, che separò il potere
d'indirizzo politico dalla funzione gestionale e amministrativa non
riservata dallo Statuto e dalla legge al governo dell'ente, prevedendo
nell'art. 51 comma 3 che "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno
spettano ad essi in particolare la presidenza delle commissioni, la
responsabilità delle gare e dei concorsi, la stipulazione dei contratti",
prescindendo solo dalla qualifica dirigenziale della funzione attribuita
al funzionario comunale, che doveva essere designato dalla
giunta.
L'art. 274 del d.lgs n. 267 alla lett q) ha sancito
l'abrogazione espressa della legge n. 142/90, e quindi è stato pure
abrogato il comma 3 bis dell'art. 51 sopra citato, introdotto nella legge
142/90 nel testo integrato dall'art. 2 comma 13 della legge 191/98
attraverso una modifica all'art. 6 della legge n. 127/97, secondo cui le
funzioni spettanti ai segretari comunali potevano essere attribuite con
provvedimento motivato del sindaco ai funzionari responsabili dei singoli
uffici anche in deroga a diversa disposizione.
L'abrogazione della
precedente normativa in materia di enti locali discende però non tanto dal
suo contrasto con il nuovo Testo Unico, ma piuttosto dall'assorbimento in
esso della sua ratio, che risulta recepita proprio negli artt. 109 e 107,
sulla cui previsione la ricorrente fonda la sua denuncia, che sanciscono
definitivamente il principio della separazione della funzione politica in
senso proprio da quella amministrativa, rielaborandolo in chiave più
dettagliata. Questa sorta di continuità, anche temporale, fra la legge n.
142/90 e quella del 2000, rende conto della compatibilità della ratio
della norma tributaria con quella successiva, nel cui solco, con tutta la
sua specificità, si colloca armonicamente.
L'art. 107 del nuovo T.U.
enuncia il principio secondo cui "i poteri d'indirizzo e di controllo
politico - amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti
....", e a questi ultimi, a mente del 2° comma spettano tutti i compiti,
compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno .... non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale a mente degli articoli 97 e 108".
L'art. 109 prevede, a sua volta, al comma 2, che nei comuni privi di
qualifica dirigenziale, fatte salve le funzioni di cui all'art. 107, comma
2 e 3, e dell'art. 97, il sindaco può attribuire la funzioni ai
responsabili degli uffici e dei servizi, sicché, nella previsione della
norma sulla finanza locale contenuta nel d.lgs n. 504/92, residua il solo
dettaglio della provenienza da parte della giunta comunale, anziché dal
sindaco, della nomina del funzionario responsabile, che tuttora, come si è
detto, può essere nominato al fine di svolgere le funzioni di cui all'art.
107, laddove manchi personale di qualifica dirigenziale. L'adozione del
provvedimento da parte di organo ormai privo di competenza, per le ragioni
esposte, rappresenta però circostanza priva di rilievo discriminante,
siccome nel nuovo assetto il sindaco nomina la giunta stessa, che è sua
espressione, e la presiede.
Ma ad ogni buon conto, seppure si ritenesse
che dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema non fosse più ammessa
l'attribuzione di funzioni esterne alla stregua di norme precedenti,
nondimeno, ciò non potrebbe determinare la decadenza immediata ed
automatica delle precedenti attribuzioni, creando oltretutto un vuoto
nell'attività degli uffici. Né appare significativo che il Sindaco del
Comune di Corciano abbia provveduto successivamente alla riattribuzione al
medesimo funzionario dott. B. dei poteri conferitigli dalla giunta nel
1997, dal momento che tale iniziativa risponde a canoni prudenziali di
corretta amministrazione e, peraltro, era già intervenuta prima ancora
della data dell'ultimo provvedimento assunto in data 26.3.2000, che era
stato infatti preceduto dagli analoghi precedenti provvedimenti indicati
dal resistente, e non confutati dalla ricorrente.
La pronuncia
impugnata ha fatto buon governo di questi principi e, risultando altresì
adeguatamente motivata, non appare meritevole di censura.
Col secondo
mezzo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 10
comma 4 del d.lgs n. 504/92, dell'art. 53 della Costituzione, e del
principio generale dell'emendabilità delle dichiarazioni tributarie, e
critica la decisione impugnata nella parte in cui è stata dichiarata la
tardività delle dichiarazioni integrative presentate tra la fine del 2000
e l'inizio del 2001 in relazione alle annualità controverse, a mente del
citato art. 10 comma 4. Questa norma, prosegue la ricorrente, regola
fattispecie diversa, in cui vengano denunciate modificazioni sopravvenute
rispetto alla dichiarazione, mentre nell'ipotesi in esame si trattava di
diversa qualificazione dello status giuridico degli immobili. In ogni
caso, la questione deve essere invece risolta alla luce del principio
enunciato dalla S.C. nella sentenza emessa a sezioni unite n. 17394/2002,
secondo cui le dichiarazioni sono emendabili nei termini sanciti nella
disciplina tributaria anche in sede di ricorso. Nel caso in esame,
considerato che l'errore di diritto commesso è stato denunciato, la
sentenza impugnata è illegittima per violazione dell'art. 53 della
Costituzione. Resta comunque fermo che le dichiarazioni originarie sono
state validamente emendate attraverso la tempestiva impugnazione in sede
processuale.
Il Comune replica, a smentita, osservando che le
dichiarazioni rettificative sono tamquam non essent, perché sono tardive,
e per giunta sono pervenute dopo gli avvisi di liquidazione. Non se ne
doveva perciò tener conto. Richiama a conforto la legislazione vigente in
materia di tributi diretti, ed osserva, inoltre, che il principio
dell'emendabilità delle dichiarazioni, invocato da controparte, opera se
il contribuente ha versato l'imposta e purché non siano scaduti i termini
per la ritrattazione, che nella specie è sancito in tre anni dal pagamento
dell'imposta ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 504/92.
La sentenza
citata asserisce che le dichiarazioni rettificative presentate dalla
contribuente sono tardive, in quanto effettuate oltre il termine posto
dall'art. 10 del d.lgs in materia, e quindi sono invalide. Anche questo
motivo appare infondato.
E' jus receptum nell'indirizzo di questa
Corte, formatosi sul solco della decisione delle Sezioni Unite citate
dalla ricorrente, il principio secondo cui il contribuente può emendare la
propria originaria dichiarazione o mediante dichiarazione rettificativa o
attraverso richiesta di rimborso anche oltre i termini previsti per la
presentazione, purché tuttavia non sia intervenuto un evento di carattere
preclusivo, come per esemplificare il decorso della prescrizione ovvero
del termine di decadenza. Il principio, enunciato in materia d'imposte
dirette, ha portata generale e si applica in campo tributario, senza
distinzione, ad ogni tipo di tributo. Ciò non determina tuttavia il
recepimento tout court da parte dell'amministrazione finanziaria delle
nuove allegazioni dedotte con la successiva dichiarazione, ovvero il
necessario accoglimento della domanda di rimborso, bensì solo il dovere di
tenerne conto. Nel caso di specie, la contribuente ha dedotto nella
dichiarazione integrativa un errore di diritto e non di fatto, assumendo
che gli immobili non erano tassabili siccome non potevano reputarsi a
norma di legge ultimati, in quanto privi del certificato d'abitabilità. Ha
dunque aggiunto alla sua originaria dichiarazione l'illustrazione di una
circostanza che non necessariamente doveva essere presa in considerazione
dall'ente impostore, dal momento che essa imponeva una valutazione in
linea di principio, che peraltro, appariva del tutto irrilevante.
La
censura d'incostituzionalità, peraltro dedotta in maniera generica ed
approssimativa, non ha perciò ragione di esser posta.
La questione
addotta con la dedotta ritrattazione, e che rappresenta il nodo della
controversia, è stata illustrata specificamente nel terzo motivo, che
appare pero anch'esso infondato. Con tale mezzo, la ricorrente lamenta
violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. a), e 5
comma 6 del d.lgs n. 504/92, dell'art. 10 della legge n. 10/77, dell'art.
3 comma 1 e dell'art 4 comma 1 del d.p.r. n. 425/94, e correlato vizio
motivazionale, e deduce, a sostegno della sua critica, che il Comune ha
erroneamente applicato l'imposta sul presupposto che i fabbricati fossero
non solo costruiti ma anche "ultimati", avendo rilevato che era stata
presentata la dichiarazione di "fine lavori", ed avendo ritenuto che il
certificato d'abitabilità rappresentasse mera certificazione d'idoneità
igienico sanitaria idonea a consentite l'uso dei fabbricati. Ma, a mente
delle norme rubricate, deve invece affermarsi che l'ultimazione del
fabbricato presuppone il previo rilascio del certificato suddetto, siccome
esso riscontra la conformità dell'opera al progetto, alle norme edilizie
ed impiantistiche e del regolamento igienico. Nella specie detto
certificato è stato negato, sicché i lavori di costruzione non possono
ritenersi ultimati. La sentenza impugnata, con motivazione inadeguata ed
insufficiente, ha disapplicato detto principio.
Il Comune osserva in
replica che, a mente dell'art. 2 del d.lgs n. 504/92, il fabbricato nuovo
rientra nella base imponibile ai fini Ici quando sono stati ultimati i
lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data della sua
utilizzazione. La regola è ribadita nel successivo art. 5 comma 6. Ne
discende che l'evento decisivo ai fini impositivi è rappresentato o
dall'ultimazione o dall'utilizzo dell'immobile, vale a dire dal momento
della sua esistenza fisica. Non rileva, pertanto, il presupposto invocato
dalla contribuente, anche alla stregua della legge urbanistica n. 10/77
art. 4, come modificata dagli artt. 22 e 23 del d.p.r. 380/2001, che
prevede che la concessione edilizia indichi le date di inizio e di
ultimazione lavori; i singoli Regolamenti edilizi comunali, ai quali è
demandata l'attuazione delle norme statali, prevedono l'obbligo della
comunicazione delle date suddette e, nella specie, il Regolamento del
Comune di Corciano prevede che la comunicazione venga data al momento in
cui vengano ultimati i lavori di costruzione.
Nella previsione
contenuta nel combinato disposto degli artt. 4 della legge 10/77 e 221 del
T.U. sanitario approvato con r.d. n. 1265/1934, il momento
dell'ultimazione non coincide col concetto d'abitabilità, riferendosi il
primo concetto alla realizzazione compiuta dell'opera come da concessione
edilizia. Cita a sostegno di questa esegesi, la pronuncia di questa Corte
emessa in sede penale n. 12474/95 e del massimo organo di giustizia
amministrativa n. 459/1980 e n. 24/1983, che sottolineano la discrasia
concettuale fra le due nozioni.
La Commissione regionale ha risolto la
questione asserendo che l'elemento qualificante ai fini Ici non è
rappresentato dall'utilizzazione di un immobile, bensì dal solo fatto che
esso sia stato costruito, completato ed ultimato. Riferimento valido è
perciò la dichiarazione della data di ultimazione, indicata dalla
contribuente nel 26 ottobre 1995, in cui i fabbricati hanno acquistato
valutazione autonoma ai fini considerati. Il certificato d'abitabilità non
interferisce in questo procedimento, dal momento che esso attesta
l'idoneità igienico - sanitaria del manufatto, atta a consentirne l'uso,
che non incide però sulla sua esistenza; e a conferma fa propria
l'osservazione del Comune secondo cui l'immobile abusivo, benché non possa
mai ottenere l'abitabilità, sconta pur sempre l'ICI. Questa è, in
definitiva un'imposta patrimoniale, che presuppone che l'immobile
posseduto sia iscritto in catasto. Per i fabbricati in discussione la
società contribuente ha provveduto a tale incombente, e tanto è
sufficiente a ritenerli costruiti ed ultimati. Anche in parte qua la
decisione impugnata appare corretta.
L'imposta in esame, che si
configura come un'imposta reale avente la struttura di un'imposta
patrimoniale, come tale rimasta unica nell'ordinamento fiscale, presuppone
il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli in
territorio comunale, indipendentemente dallo loro attitudine a produrre
reddito, ed a prescindere dalla loro fruizione o utilizzazione economica.
La previsione dell'art. 2 del d.lgs n. 504/92, che stabilisce che "il
fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla
data di ultimazione dei lavori ....", deve leggersi in armonia con la
successiva disposizione contenuta nell'art. 5 che correla la base
imponibile al valore dell'immobile, così come determinata sulla base della
rendita catastale. In questo quadro di riferimento, appare chiaro che
l'imposta è dovuta per il solo fatto che sia stata dichiarata
l'ultimazione del manufatto e si sia provveduto al suo accatastamento,
restando estraneo alla sfera attinente al rapporto tributario tutto quanto
afferisce alla effettività abitabilità del bene stesso, ovvero alle sue
caratteristiche igienico - sanitarie. La pronuncia impugnata ha richiamato
questo principio e ne ha fatto buon governo, avendo dato rilievo alla
dichiarazione di ultimazione, trasmessa dalla società all'ufficio
comunale, ed al suo accatastamento, che rappresentano le uniche due
circostanze rilevanti ai fini impostivi.
La definizione del
procedimento che attiene alla verifica dell'abitabilità resta estranea al
rapporto tributario, incidendo sull'uso effettivo del fabbricato che la
norma tributaria non ha inserito fra i requisiti postulati per
l'applicazione dell'imposta.
Con l'ultimo mezzo la società ricorrente
deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs n. 504/92, di
cui chiede, peraltro, in via subordinata lo scrutinio di legittimità per
contrasto con gli artt. 3 e 53 della carta costituzionale, e censura la
pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile la
riduzione d'imposta, prevista dalla norma tributaria citata per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili per il periodo in cui
vengono utilizzati, reputando non omologabili le fattispecie poste a
confronto. La previsione normativa consente invece di ritenere realizzata
la fattispecie agevolativa, anche nel caso di mancato rilascio del
certificato d'abitabilità, dato che ne consegue l'inutilizzabilità
dell'immobile. L'esegesi restrittiva della norma considerata si pone in
senso irragionevole contro il disposto dei principi sanciti nelle norme
costituzionali citate.
Il Comune resiste deducendo che la fattispecie
invocata a sostegno della censura si applica in ipotesi difforme da quella
di specie, e pertanto la norma che la prevede non può essere
applicata.
La Commissione regionale ha respinto la richiesta di
applicazione dell'agevolazione asserendo che l'ipotesi normativa invocata
riguarda fabbricati inagibili o inabitabili o di fatto inutilizzabili per
cause sopravvenute, ipotesi tutte determinate da degrado fisico
dell'immobile sopravvenuto, che devono altresì essere addotte mediante la
particolare procedura sancita nella norma.
Anche in parte qua questa
pronuncia è corretta.
La disposizione invocata dalla contribuente, che
prevede la riduzione d'imposta al 50% per i fabbricati inagibili o
inabitabili o di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono dette condizioni, rappresenta norma
agevolativa, come tale avente natura speciale, siccome deroga al dettato
generale in tema d'imposta ICI, e dunque, per il principio contenuto
nell'art. 12 delle preleggi, è di stretta interpretazione, e perciò
insuscettibile di applicazione né analogica né estensiva. La fattispecie
in esame non rientra nel suo paradigma, né è omologabile all'ipotesi che
essa contempla, che fa riferimento a cause sopravvenute, che devono
altresì essere accertate secondo la speciale procedura prevista. Tanto
rende conto dell'infondatezza della censura e dell'irrilevanza della
questione di legittimità costituzionale dedotta.
Alla luce delle
considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. In ordine
al governo delle spese, dovendosi applicare il principio della
soccombenza, esse vanno poste della ricorrente e vengono liquidate come in
dispositivo.
P.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente grado di legittimità che liquida in
Euro 3.000,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese, oltre IVA, CP ed
accessori come per legge.