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Sentenza - Corte di cassazione civile sezione tributaria - 16
Marzo 2005 n. 5739 (CRISTARELLA ORESTANO Pres., STOTGIU Rel.)
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Società M.I. s.r.l. - Amministrazione finanziaria
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Imposta valore aggiunto – Detrazione – Attività
imprenditoriale – Spese per investimento – Inerenza – Operazioni attive –
Assenza – Bilancio – In perdita – Rimborso – Ammissibilità - Art. 19
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
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La detrazione, di cui all’art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è
ammissibile a fronte di documentate spese di investimento inerenti ad
un’attività lucrativa, articolata in un’iniziativa complessa e
quantitativamente rilevante, anche se ad esse non segua l’espletamento di
operazioni attive; pertanto non rileva, al fine di escludere la suddetta
detrazione, né il mancato utilizzo del bene per atti direttamente connessi
al raggiungimento del fine produttivo, né l’assenza di risultati
immediati, dovuta a temporanee crisi finanziarie o a fluttuazioni del
mercato (nella specie la società ricorrente, avente ad oggetto statutario
la compravendita, la permuta, la ristrutturazione e la locazione di
immobili, si vedeva negare il rimborso IVA per l’acquisto di un immobile,
sulla duplice considerazione della mancata prova dell’esercizio di
attività imprenditoriale, ricollegabile all’acquisto stesso, e della
sussistenza di un volume di affari quasi pari a zero, con bilancio
costantemente in perdita).
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Commento TributImpresa:
Nella sentenza in rassegna, i Giudici, sancita l’inconferenza del
richiamo all’art. 49, della L. n. 413/1991, operato dalla società
ricorrente, si soffermano a confutare l’assunto della Commissione
Regionale, secondo cui viene meno l’inerenza, ai fini IVA, degli esborsi,
allorché il bene acquistato non venga impiegato nell’oggettivo compimento
di operazioni attive, ed il volume di affari della gestione
imprenditoriale sia quasi pari a zero, con bilancio in perdita. La Corte,
in proposito, evidenzia come ritenere che l’attività imprenditoriale abbia
inizio soltanto in corrispondenza di operazioni attive, ed in presenza di
un reddito imponibile, contrasti con il principio di neutralità dell’IVA,
il quale esige che le spese di investimento, effettuate ai fini
dell’esercizio di un’impresa, siano considerate attività economiche. Più
specificamente, in merito al caso di specie, viene soggiunto che, di
fatto, il problema non ha ragione di porsi, posto che: a) all’acquisto
dell’immobile sono seguiti la richiesta e il rilascio della concessione
edilizia, nonché la ricerca (poi rivelatasi vana) di finanziamenti; b) per
giurisprudenza della stessa Suprema Corte, ricadono nella nozione di
attività imprenditoriali tutti gli atti che si inseriscono funzionalmente,
e non occasionalmente, nel processo di raggiungimento del fine produttivo.
Da tanto, viene fatta discendere la legittimità, ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 633/1972, della richiesta di rimborso IVA, avanzata dalla
ricorrente per l’acquisto dell’immobile de quo. Nella
giurisprudenza comunitaria, v., in senso conforme, C. Giust. CE, Sez. II,
15 gennaio 1998, C-37/95, in Giur. Imposte, 1998, 832. Nella
giurisprudenza interna, sull’individuazione del nesso tra acquisto ed
oggettivo compimento di operazioni attive, richiesto per l’integrazione
del requisito dell’inerenza, cfr., nella stessa direzione della sentenza
in rassegna, Comm. Trib. Centr., Sez. VI, 12 marzo 2003, n. 1740, in
Fisco, 2658; Id., 10 febbraio 2003, n. 1710, in Dir. Prat.
Trib., 2003, II, 1362; Cass. civ., Sez. Trib., 6 novembre 2001, n.
13738, in Giur. Imposte, 2002, 151. Più rigide, anche se non
divergenti, le posizioni adottate da Cass. civ., Sez. Trib., 2 febbraio
2004, n. 1863, in Boll. Trib., 2004, 715 e Id., Sez. Trib., 9
aprile 2003, n. 5599, in Arch. civ., 2004, 291. Sulla nozione di
attività imprenditoriale, sottesa all’art. 19, del D.P.R. n. 633/1972, v.
Cass. civ., Sez. Trib., 18 giugno 2003, n. 9762, in Arch. civ.,
2004, 567; Id., Sez. Trib., 3 maggio 2001, n. 6194, in Mass. Giur.
It., 2001; Id. Sez. Trib., 16 marzo 2001, n. 3857,
ibidem. Decisamente più rigorosa, invece, la lettura
ministeriale del citato articolo (v. Min. Fin., Dip. Ent. Dir. Centr.
Affari giuridici e contenzioso tributario, Circ. 24 dicembre 1997, n. 328,
in banca dati IPSOA, I quattro codici della riforma tributaria). In
dottrina, cfr., tra gli altri, R. LUPI , Delega IVA e limiti di
detrazione sugli acquisti: dai criteri forfetari all’imputazione
specifica, in Rass. trib., 1997, I, 278; L. SALVINI, La
detrazione IVA nella sesta direttiva e nell’ordinamento interno: principi
generali, in Riv. dir. trib., 1998, I, 145 e segg.; D.
STEVANATO, La detrazione IVA a seguito del D. Lgs. n. 313/1997, in
ivi, 1999, I, 940 e segg.; M. PEIROLO, La detraibilità dell’iva
e il requisito dell’inerenza all’attività dell’impresa, in GT Riv.
giur. trib., 2004, 851. Per un’articolata disamina del diritto di
detrazione nell’IVA, cfr,., altresì, F. TESAURO, Istituzioni di diritto
tributario, vol. II, 7^ edizione, Utet, Torino, 2005, 239 ss.; A. PACE ,
Il diritto di detrazione, in AA. VV., L’imposta sul valore
aggiunto. Giur. sist. dir. trib., diretta da Tesauro, Utet, Torino,
2001, 299 ss.
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Fatto La Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna con
sentenza 12/1 - 3/2/2004, ha ritenuto legittimo il diniego di rimborso del
credito IVA esposto dalla Società M. I. s.r.l. per l'anno 1989 sul
presupposto della mancata prova, da parte della Società, dell'esercizio di
attività imprenditoriale, ricollegabile ad acquisto di immobile, rispetto
alla cui gestione la contribuente ha dichiarato, nel corso degli anni, un
volume d'affari quasi pari a zero, con bilancio costantemente in perdita,
sicché la predetta Società non potrebbe che considerarsi, rispetto
all'immobile in questione, consumatore finale, non essendo le difficoltà
economiche addotte dalla contribuente per giustificare l'inerzia
dell'attività imprenditoriale idonee a comprovare che tale attività
comunque sussistesse. La Società M. I. s.r.l. chiede la cassazione di
tale sentenza sulla base di due motivi, illustrati da
memoria. L'Amministrazione Finanziaria resiste con
controricorso. Diritto Con primo motivo di ricorso o adducendo
violazione dell'art. 49 della L. 413/91 la ricorrente, nel riaffermare di
aver presentato per gli anni dal 1988 al 1990, dichiarazione integrativa,
rendendo così definitivi i risultati esposti nelle dichiarazioni fiscali,
fra cui i crediti spettanti in base agli stessi, sottolinea il contrasto
fra l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la
società, in quanto soggetto non esercente attività d'impresa, non poteva
avvalersi della normativa agevolativa di cui alla L. 413/91, normativa
invece espressamente applicabile a tutte le società, in quanto tali (e
quindi anche a quelle c.d. "di comodo"). Col secondo motivo,
ulteriormente deducendo la violazione dell'art. 19 del DPR 633/72, nonché
vizio di motivazione della sentenza impugnata la ricorrente contesta
l'assunto della Commissione Regionale, secondo cui l'inerenza ai fini IVA
delle operazioni passive sussisterebbe soltanto in presenza di impiego del
bene acquistato attraverso l'oggettivo compimento di un certo numero di
operazioni attive, dovendo ritenersi, sulla base anche della
giurisprudenza comunitaria, che il diritto alla detrazione di operazioni
passive sussista per le società anche in assenza di atti di impresa,
ogniqualvolta il bene (o servizio) acquistato sia per sua natura destinato
o destinabile ad attività d'impresa, a prescindere dal suo concreto
utilizzo tramite operazioni attive. L'immobile acquistato dalla Società I.
M., che per Statuto aveva per oggetto la compravendita di immobili, la
loro ristrutturazione, permuta o locazione, deve pertanto considerarsi un
bene merce e non un bene "di consumo", rispetto al quale erano state
avviate le pratiche di utilizzazione edilizia e la ricerca purtroppo non
fortunata, dei mezzi finanziari, il che se ha rallentato l'attività della
Società, non ne ha impedito la successiva e attiva ripresa. Il ricorso
è complessivamente fondato, nei limiti che saranno appresso
specificati. Secondo la sentenza impugnata, la Società contribuente,
dopo aver acquistato un immobile nel 1988 ed aver ottenuto licenza
edilizia nel 1990, in relazione all'oggetto della sua attività statutaria
("attività immobiliare in genere, ed in particolare l'acquisto, la
costruzione, la ristrutturazione, la permuta e la locazione di
fabbricati") non avrebbe diritto alla detrazione dell'IVA assolta
sull'acquisto, ed esposta nella dichiarazione del 1990, in quanto tale
acquisto non sarebbe riferibile ad attività d'impresa, perché all'acquisto
stesso non sarebbero seguite operazioni attive idonee a consentire la
rivalsa, ciò deducendosi dall'inerzia della Società a fronte del cospicuo
investimento iniziale, inerzia non contraddetta, secondo i giudici
d'appello, dalle difficoltà economiche (pignoramento immobiliare
intervenuto nel 1994) affrontate dalla contribuente. Obbietta in proposito
l'Amministrazione controricorrente che tale giudizio di fatto, non
contraddetto dalla prova di una effettiva attività imprenditoriale della
Società, non potrebbe incorrere nel vaglio di legittimità. Tale
opinione non può essere condivisa. Se infatti non appare decisiva, al
fine di supportare la tesi della ricorrente, la nozione nominalistica di
"impresa", contenuta, a meri fini agevolativi, nell'art. 49 della L.
413/91, norma che non richiedeva alcuna valutazione in ordine
all'attribuzione di tale qualifica al soggetto che intendeva avvalersi di
quella disciplina, non può non rilevarsi come nelle considerazioni
espresse in ordine alla natura dell'attività svolta dalla contribuente la
Commissione regionale non abbia fatto buon uso delle regole di
interpretazione dei fatti relativi alla vita societaria della stessa, così
come indicate dalla giurisprudenza comunitaria e da quella di questa
Corte, ciò che vizia irrimediabilmente la congruità della motivazione in
ordine a tali fatti. E' vero infatti che in base alla disciplina dettata
dagli artt. 4, secondo comma n. 1, e 19 del DPR 633/72, nonché dalla Sesta
Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE, le cessioni di beni
da parte di una società di capitali sono da considerarsi in ogni caso
effettuate nell'esercizio d'impresa, mentre in ordine agli acquisti
occorre accertare, ai fini della detraibilità dell'imposta, che dette
operazioni passive siano effettivamente inerenti all'esercizio d'impresa
(Cass. 5599/2003; 1863/2004); ma è vero altresì che il principio della
neutralità dell'IVA (che garantisce la neutralità dell'imposizione fiscale
per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai
risultati di tale attività, purché di per sé soggette ad IVA: Corte
Giustizia cause C-110/94; C-37/95) esige che le spese di investimento
effettuate ai fini dell'esercizio di un'impresa siano considerate attività
economiche (Corte Giustizia 21.3.2000 in procedimenti riuniti C-110/98 e
C-147/98; C. Cass. 6083/2001; 13738/2001; 9806/2002; 17514/2002), per cui
sarebbe in contrasto con tale principio ritenere invece (come ha fatto la
Commissione Regionale) che l'attività imprenditoriale propriamente detta
abbia inizio soltanto in corrispondenza di operazioni attive, e in
presenza di un reddito imponibile. Nella specie non soltanto vi è stato
nel 1988, conformemente allo scopo societario, l'acquisto di un immobile,
seguito da richiesta e rilascio di concessione edilizia nel 1990, ma la
Società M. I. si è attivata, ancorché senza successo, al fine di ottenere
i necessari finanziamenti (circostanza ammessa, quindi provata, ma
incongruamente ritenuta ininfluente dalla sentenza impugnata); dunque,
nell'ottica della giurisprudenza comunitaria sopra evidenziata, è illogico
affermare, come ha fatto la Commissione Regionale, in specie con
riferimento all'anno in cui la detrazione d'imposta è stata richiesta
(1990), anno che coincide con il periodo di rilascio della concessione
edilizia, che la contribuente non portasse avanti l'iniziativa economica,
soltanto perché non furono nella immediatezza conseguiti risultati
attivi. Va a tale riguardo ribadito che secondo la giurisprudenza di
questa Corte (Cass. 6194/2001; 9762/2003), ricadono nella nozione di
attività imprenditoriale non solo gli atti che tipicamente esprimono il
raggiungimento del fine produttivo dell'impresa, ma anche tutti quelli che
si inseriscono funzionalmente, e non occasionalmente, nel processo di
raggiungimento di tale fine (fra i quali può rientrare perfino uno studio
di fattibilità: Corte di Giustizia C-110/94), senza che sia dato
distinguere fra atti tipici e primari, il cui oggetto direttamente esprima
conseguimento degli obbiettivi programmati, ed atti strumentali, rivolti a
creare il sostrato occorrente allo svolgimento della attività
imprenditoriale, dato che l'inerenza all'impresa è caratteristica estesa
all'intera area delle operazioni che l'imprenditore compia quale mezzo al
fine di realizzare quegli obbiettivi (Cass. 3857/2001). La detrazione
di cui all'art. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, connessa alla inerenza
di beni o servizi all'attività di impresa, è dunque configurabile in
presenza di documentate spese di investimento, sostenute in vista dello
svolgimento di attività lucrativa, articolata come nella specie, in
un'iniziativa complessa e quantitativamente rilevante, anche in assenza di
operazioni attive, non potendo certamente escludersi, come ha fatto in via
solo presuntiva la sentenza impugnata, che una società non intenda
perseguire lo scopo per cui è stata costituita soltanto perché costretta
ad una stasi da una temporanea crisi finanziaria o da fluttuazioni del
mercato. Il ricorso deve essere pertanto accolto per quanto di ragione,
con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione a quanto
accolto, e rinvio degli atti, per un nuovo apprezzamento delle risultanze
processuali, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della
Emilia Romagna, la quale liquiderà anche le spese del presente grado di
giudizio. P.q.m. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione,
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia,
anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria
Regionale della Emilia Romagna.
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