Nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 2, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi
locali), promosso con ordinanza del 13 febbraio 2004 dalla Commissione
tributaria provinciale di Padova sui ricorsi riuniti proposti da =======
======== contro il comune di Stanghella, iscritta al n. === del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33,
1a serie speciale, dell'anno 2004.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio il giudice relatore
Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Padova, con
ordinanza depositata il 13 febbraio 2004, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 4, 5, 70 e 76 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali), "nella parte in cui esclude (...) i
coltivatori diretti titolari di pensione maturata proprio come coltivatori
diretti a seguito della obbligatoria iscrizione alla relativa gestione
previdenziale, dalle agevolazioni previste ed indicate nell'art. 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504", riguardo ai terreni agricoli
posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la
loro attivita' a titolo principale;
che la norma censurata, per il suo contenuto dettagliato, sarebbe -
ad avviso del rimettente - innanzitutto invasiva della competenza
regolamentare riconosciuta ai comuni, nella materia dei tributi locali, dal
criterio direttivo di cui all'art. 3, comma 149, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
con violazione, sotto tale aspetto, sia degli artt. 70 e 76 della
Costituzione, sia dell'art. 5 della Costituzione, posto a garanzia delle
autonomie locali;
che, inoltre, la norma stessa, escludendo dai benefici di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421), anche i pensionati gia' (ed ancora) coltivatori
diretti, tenderebbe ad impedire a costoro di svolgere l'attivita' lavorativa
di elezione, con violazione dell'art. 4 della Costituzione;
che l'identico trattamento riservato dalla norma censurata a tutti i
pensionati, ivi compresi quelli gia' coltivatori diretti, si porrebbe
altresi' in contrasto con il principio di eguaglianza, stante la
disomogeneita' delle situazioni sottoposte alla medesima disciplina;
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
che la parte pubblica, richiamata l'ordinanza di manifesta
infondatezza n. 336 del 2003, riguardante la stessa norma, ricorda in
particolare che rientra nella discrezionalita' del legislatore, con il solo
limite della non arbitrarieta', sia la determinazione dei singoli fatti
espressivi della capacita' contributiva sia, a maggior ragione,
l'individuazione dei requisiti per la concessione di agevolazioni tributarie;
che, nella fattispecie, i requisiti soggettivi individuati dalla
norma censurata sarebbero stati non irragionevolmente ritenuti dal
legislatore delegato come i piu' idonei a garantire la finalita' di
incentivazione allo svolgimento dell'attivita' agricola, propria della norma
agevolativa di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3, 4, 5,
70 e 76 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 58,
comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei
tributi locali), nella parte in cui, prevedendo che, agli effetti della
norma agevolativa di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, si considerano coltivatori diretti a titolo principale "le
persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti
dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al
corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e
malattia", esclude che della suddetta norma agevolativa possano giovarsi
coloro che siano cancellati dai suddetti elenchi a seguito del conseguimento
della pensione;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
l'individuazione del concreto ambito di applicazione di un'agevolazione
fiscale rientra nella discrezionalita' del legislatore, salva la manifesta
irragionevolezza (cfr., ex plurimis, sentenza n. 431 del 1997, ordinanze n.
7 del 2002, n. 27 del 2001);
che, in particolare, si e' osservato - riguardo alla norma oggetto
di scrutinio - che la giustificazione dell'agevolazione fiscale di cui si
tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell'attivita'
agricola, connesso alla finalita' di razionale sfruttamento del suolo cui fa
riferimento l'art. 44 della Costituzione, e che in relazione alla suddetta
ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che dal beneficio
siano esclusi coloro che - per il fatto di godere di trattamenti
pensionistici - all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro
esclusiva fonte di reddito (ordinanza n. 336 del 2003);
che, tale essendo il motivo dell'esclusione dal beneficio dei
percettori di reddito da pensione, non viola certamente il principio di
eguaglianza l'uguale trattamento previsto, sotto tale profilo, per tutti i
pensionati, ivi compresi quelli gia' iscritti negli elenchi dei coltivatori
diretti;
che palesemente infondata e' la censura riferita all'art. 4 della
Costituzione, atteso che la mancata concessione di un'agevolazione fiscale,
di per se' rimessa alla discrezionalita' legislativa, non puo' certamente
considerarsi ostativa allo svolgimento di una qualsiasi attivita' lavorativa;
che non sussiste, poi, il denunciato difetto di delega, considerato
che l'art. 3, comma 149, lettera f), numero 2, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, espressamente attribuisce al Governo il potere di disciplinare "ai
fini dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti
passivi ivi contemplati" (si veda ancora, sul punto, l'ordinanza n. 336 del
2003);
che nemmeno e' violata l'autonomia dei comuni, il cui potere
regolamentare in materia di tributi locali e' previsto e disciplinato da
altre norme del decreto legislativo n. 446 del 1997;
che la questione e' percio' manifestamente infondata sotto tutti i
profili dedotti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 4, 5, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Padova con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 23 febbraio 2005.
Depositata in cancelleria il 2 marzo 2005.