FATTO E DIRITTO
La Commissione tributaria provinciale di Terni (Sezione seconda), con
sentenza n. 55/2/03, accoglieva il ricorso presentato dal contribuente
signor L.G. nei confronti del provvedimento di diniego n. 36477/02 del 9
ottobre 2002 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Terni ha respinto
l'istanza di rimborso IRAP corrisposta per gli anni di imposta
1998-1999-2000-2001 per un importo di euro 2.430,07.
Il 4 maggio 2004 era depositato appello da parte dell'Amministrazione.
L'atto e' impostato sull'affermazione della cosiddetta teoria
dell'autorganizzazione e sembra essere redatto secondo uno schema a
stampone. Solo nella parte conclusiva si sottolinea nel caso in esame la
assenza di elementi di etero-organizzazione.
Si fa infatti osservare come il dott. G., nell'esercizio della propria
attivita', si avvalga dell'ausilio di beni strumentali.
Il 21 giugno 2004 si e' costituito in resistenza il contribuente.
Oltre a contrastare la teoria della imposizione IRAP in presenza di sola
autoorganizzazione, sottolinea che "dall'esame del quadro E delle stesse
dichiarazioni dei redditi si evince inequivocabilmente come il dott. G.
sia un patrocinatore legale... e disponga di beni strumentali comuni (un
computer, una stampante, un telefono cellulare, un fax e una
fotocopiatrice)".
La causa e' stata chiamata in pubblica udienza. L'appellante presente
ha illustrato le proprie posizioni.
Questo Giudice, nel non ritenere l'appello meritevole di accoglimento,
pone in evidenza quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 446/97 il presupposto
dell'IRAP (imposta regionale sulle attivita' produttive) e' costituito
all'esercizio abituale di una attivita' autonomamente organizzata,
finalizzata alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione
di servizi.
L'imposta colpisce le societa', le persone fisiche, le societa'
semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 156/01, ha confermato la
legitti'mita' costituzionale dell'IRAP, ponendo pero' un limite ben preciso
al corretto esercizio della pretesa fiscale. In sintesi l'imposta non puo'
essere applicata nei confronti di quelle attivita' professionali che siano
svolte in mancanza di qualsiasi organizzazione strutturata.
Da cio' discende che l'Amministrazione finanziaria (prima) ed
eventualmente il Giudice tributario (poi) sono chiamati ad accertare di
volta in volta la sussistenza di una organizzazione strutturata a sostegno
dell'attivita' abitualmente posta in essere dal contribuente.
Questo Giudice non ritiene di dover condividere la cosiddetta teoria
dell'autorganizzazion, cosi' come prospettata dall'Amministrazione
appellante.
E' di tutta evidenza che tale teoria si pone in contrasto con i
principi affermati dalla Corte Costituzionale e recepiti dalla assolutamente
prevalente giurisprudenza.
Come affermato dalla Corte "nel caso di una attivita' professionale che
fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione risultera' mancante il
presupposto stesso dell'IRAP".
E' quindi sempre indispensabile una struttura organizzativa in grado di
sviluppare il valore aggiunto che caratterizza il sistema IRAP, non imposta
sul reddito, bensi' reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle
attivita' autonomamente organizzate.
Dichiarata non condivisibile la teoria dell'autorganizzazione
prospettata in via principale all'Amministrazione, occorre valutare il
fondamento della subordinata d'appello, per la quale il contribuente,
esercitando la professione di procuratore legale, disponeva comunque
dell'ausilio di beni strumentali.
E' necessario chiarire che, ad avviso di questo Giudice, anche una
minima organizzazione strutturata conduce a ritenere sussistente il
presupposto d'imposta.
Deve quindi introdursi il concetto di "minimo rilevante".
L'organizzazione acquisisce rilevanza autonoma allorche' viene ad essere
composta da beni strumentali che, per loro natura e funzione, sono in grado
di implementare l'attivita' produttiva, anche se solo in misura ridotta.
La dove la composizione della dotazione sia limitata a beni
"elementari" e' chiara la sua neutralita' rispetto all'attivita'.
In termini paradossali; l'utilizzo di una penna non puo' dirsi indice
di organizzazione strutturata.
Ma nel caso del dott. L.G. (patrocinatore legale) emerge comunque una
dotazione strumentale piu' che idonea a supportare in modo incisivo
l'attivita' professionale.
Cio' si desume sia dalla voce "costi inerenti l'attivita' esercitata"
(mai al di sotto del quaranta per cento negli anni considerati), sia
dall'elenco delle stazioni di beni mobili. Per organizzazione strutturata
oltre la soglia minima non puo' intendersi solo quella caratterizzata da una
pluralita' di beni mobili, ma anche l'insieme delle utilita' e delle valenze
che confluiscono a sostegno della "produzione" (una fra tutte: quella per
consumi).
Il ricorso dell'Amministrazione e' meritevole di accoglimento. Esistono
comunque valide ragioni per dichiarare compensate le spese e cio' in
rapporto alla particolarita' della materia.
PER QUESTI MOTIVI
La Commissione Tributaria Regionale per l'Umbria, Quinta Sezione,
accoglie l'appello dell'Amministrazione. Spese compensate.