TributImpresa
n°3-2005
 

Sentenza - Corte di cassazione civile sezione tributaria - 3 Aprile 2005 n. 4596 (Riggio Pres., Ruggiero Rel.)

 

Agenzia delle entrate di Campobasso c. Società A.O.S.D.N. S.p.a.

 
 

Processo tributario – Giudizio di ottemperanza – Ricorso per cassazione contro sentenza di ottemperanza – Condizioni di ammissibilità - Art. 70, 10° comma D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 - Art. 111 Cost.

 
 

Il ricorso per cassazione contro le sentenze di ottemperanza al giudicato tributario, è ammissibile oltre che per la violazione di norme sul procedimento di cui al comma 10, art. 70, D. L.vo 546/1992, anche, più in generale, in applicazione dell’art. 111 Cost., per violazione di legge (nella specie si è ritenuto che rientri nei poteri decisori del giudice della Corte di Cassazione verificare la coerenza e la sufficienza della motivazione della gravata sentenza).

 
 
Commento TributImpresa:

Nella sentenza in rassegna, la Suprema Corte si pronuncia in merito alla portata da attribuire al disposto dell’art. 70, 10° comma D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze ottenute in sede di giudizio di ottemperanza. Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria ricorrente aveva dedotto solo genericamente la violazione dell’art. 70, che racchiude la disciplina processuale del giudizio di ottemperanza, soffermandosi poi più diffusamente sul vizio di motivazione. I Giudici, dopo aver richiamato la giurisprudenza costante, secondo la quale il ricorso è ammissibile solo per violazione delle norme sul procedimento (Cass., Sez. trib. 5 febbraio 2002, n. 1544, in Dir. Prat. Trib., 2003, II, 537), uniformandosi ad una recente sentenza, hanno comunque ritenuto che il ricorso per cassazione sia ammissibile anche, più in generale, per violazione di legge, in applicazione dell’art. 111 Cost., che è norma di rango primario, applicabile come suprema garanzia giurisdizionale.
Sorvolando sui numerosi precedenti che hanno escluso la possibilità di fruire di mezzi di impugnazione diversi dal ricorso per cassazione (v., per tutti, Cass., Sez. trib., 13 maggio 2003, n. 7312, in Mass. Giur. It., 2003, 650), cfr., sul tema dell’ammissibilità del ricorso per violazione di legge, in senso conforme, Cass., Sez. trib., 23 aprile 2004, n. 7801, in Mass. Giur. It., 2004, 588, cui si rifà espressamente la motivazione e, in senso conforme, v. anche Cass., Sez. trib., 10 settembre 2003, n. 13254, in banca dati IPSOA, I quattro codici della riforma tributaria. Contra, invece, Id., Sez. trib., 5 febbraio 2002, n. 1544, cit. e Id., Sez. trib., 10 gennaio 2004, n. 202, in banca dati IPSOA, I quattro codici della riforma tributaria.
Non constano, in terminis, specifici interventi chiarificatori dell’Amministrazione finanziaria.


 
 

Fatto
La Società A.O.S.D.N. S.p.a., nelle date del 12 luglio 1989 e del 27 novembre 1992, presentava all'Ufficio II.DD. di Campobasso due distinte istanze di rimborso, ritenendo di avere indebitamente versato Irpeg per gli anni 1992, 1993 e 1994 per complessive L. 618.702.000 ed Ilor per gli anni 1993 e 1994 per complessive L. 87.605.000, in quanto sussisteva il diritto all'esenzione da entrambe le imposte.
In ordine all'istanza relativa all'Irpeg, l'Ufficio II.DD. di Campobasso, dopo aver acquisito apposita relazione dell'Ufficio Tecnico Erariale di Caserta, con provvedimento n. 33/1995 negava l'esenzione per mancanza dei requisiti di legge.
In ordine all'istanza relativa all'Ilor, l'Ufficio II.DD. di Caserta, competente per territorio essendo gli stabilimenti industriali ubicati in quella provincia, con nota n. 6695 del 6 giugno 1995, riconosceva spettante l'esenzione nella misura del 65 per cento.
Avverso i provvedimenti di diniego la società proponeva due distinti ricorsi in data 5 giugno 1995, lamentando la mancanza di motivazione.
La Commissione Tributaria di primo grado di Campobasso, previa riunione, con sentenza n. 105/04/2000 del 26 aprile/17 maggio 2000, accoglieva i ricorsi.
Questa sentenza, non impugnata dall'Ufficio, passava in giudicato e ne veniva rilasciata copia in forma esecutiva in data 11 luglio 2001.
La società, in data 17 giugno 2002, faceva notificare tale sentenza all'Agenzia delle Entrate-Ufficio delle Entrate di Campobasso, subentrata per legge nei rapporti d'imposta facenti capo all'Ufficio II.DD. di Campobasso, ai sensi dell'art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997.
Decorso il prescritto termine di 120 giorni, la società in data 6 novembre 2002, notificava a detta Agenzia l'atto di messa in mora previsto dalla procedura del giudizio di ottemperanza disciplinato dall'art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
Scaduto detto termine senza che si fosse provveduto al rimborso delle somme richieste, la società instaurava il giudizio di ottemperanza del giudicato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale con ricorso del 13 gennaio 2003.
Detta Agenzia controdeduceva che la sentenza di cui veniva chiesta l'ottemperanza si limitava al solo riconoscimento della spettanza del rimborso dell'Ilor, per il quale aveva già predisposto gli atti per una rapida riscossione delle somme, mentre non conteneva alcun riferimento all'Irpeg, per cui doveva essere interpretata nel senso del diniego dell'esenzione coerentemente con una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in un distinto procedimento conclusosi con la conferma del diniego di rimborso Irpeg deciso nei due precedenti gradi di giudizio.
La società replicava che non era pertinente il richiamo della sentenza della Corte di Cassazione, in quanto inerente ad altro oggetto; rilevava, inoltre, che nessun pagamento era stato ancora disposto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso per ottemperanza, nominava il Commissario ad acta ed adottava tutti i provvedimenti conseguenziali. Per la cassazione di questa decisione l'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso, notificato il 18 luglio 2003, con l'articolazione di un solo complesso motivo. La società ha resistito con controricorso, notificato il 6 ottobre 2003.
Diritto
1. L'Amministrazione ricorrente, con il primo profilo, ha dedotto la violazione dell'art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 e con il secondo profilo della medesima doglianza ha censurato l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare, viene rilevato che il punto nodale del giudizio di ottemperanza è l'individuazione delle statuizioni della sentenza passata in giudicato, rimaste non eseguite dall'Amministrazione Finanziaria; nel caso specifico la società con due distinti ricorsi, iscritti sotto i n. 836 e 837/95, aveva impugnato due note interlocutorie dell'Ufficio Finanziario, relative all'Ilor ed all'Irpeg; i due giudizi, nonostante fossero qualificati come giudizi d'atto, in realtà erano giudizi sui rapporti Ilor ed Irpeg; la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, con la sentenza n. 105 del 17 maggio 2000, dopo aver espresso testualmente la constatazione che "agli atti del ricorso al contrario esiste nota dell'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Caserta che già a far tempo dal 6 giugno 1995 riconosceva a favore della detta ricorrente la esenzione ai fini Ilor nella misura del 65 per cento, formulava il dispositivo nei termini "PQM la commissione accoglie ÷ ricorsi"; questo dispositivo parlava di accoglimento di due ricorsi, ma non diceva quali; considerata la motivazione scarna, se non inesistente, ed il dispositivo, si rendeva necessario tener conto della parte motivazionale della sentenza, secondo il disposto del richiamato comma 7 dell'art. 70 D.Lgs. n. 546/1992; ma la motivazione ometteva qualsiasi riferimento alla problematica Irpeg, per cui la pronuncia di accoglimento doveva ritenersi limitata solo all'Ilor, anche perché soltanto per quest'ultima imposta era giustificata la domanda di rimborso, essendoci una precedente determinazione favorevole dell'Ufficio II.DD. di Caserta; questa situazione era ben nota e non controversa, per cui l'Ufficio Finanziario si era determinato a non impugnare la sentenza; facendo la motivazione riferimento solo all'Ilor, la mancata pronuncia in ordine all'Irpeg doveva essere intesa o come reiezione implicita dell'istanza di rimborso o come omissione di pronuncia sulla domanda della parte ricorrente; in entrambi i casi, stante la decisione negativa, la società avrebbe dovuto proporre appello; non essendo stato proposto gravame, il giudicato formatosi era sfavorevole alla società e non alla Amministrazione; quindi la Commissione tributaria provinciale con la sentenza de qua aveva mal individuato le statuizioni cui l'Amministrazione Finanziaria aveva mancato di adeguarsi; la legge ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze di ottemperanza solo per "inosservanza di norme sul procedimento", ma, ai fini dell'ammissibilità del proposto ricorso per cassazione, doveva tenersi presente che contro tutte le sentenze, anche quelle di ottemperanza, è sempre ammesso il ricorso per violazione di legge, previsto dall'art. 111 della Costituzione; ove i contenuti del ricorso ai sensi del citato art. 70 fossero ritenuti pedissequamente limitati alle sole regole procedimentali, sarebbe urgente ed insuperabile il sospetto di incostituzionalità per violazione dell'art. 24 della Costituzione.
La società controricorrente, oltre a contrastare le doglianze svolte dall'Amministrazione, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, sia perché le censure sollevate non riguardavano le norme sul procedimento, sia perché le relative motivazioni erano del tutto generiche.
2. Il ricorso deve essere rigettato.
Sotto un primo profilo sussiste l'inammissibilità del ricorso.
In effetti, già nell'impugnata decisione veniva evidenziato che l'Agenzia delle Entrate non aveva formulato alcuna eccezione concernente la ritualità della procedura instaurata.
Con il proposto ricorso l'Amministrazione Finanziaria dopo aver genericamente dedotto - con articolazione del primo profilo - la violazione di legge e, specificamente, dell'art. 70, D.Lgs. n. 546/1992 contenente la disciplina processuale del giudizio di ottemperanza, in realtà svolge – con il secondo profilo - una diffusa articolazione del vizio motivazionale, sotto l'aspetto specifico dell'omessa motivazione sul punto decisivo della controversia, rappresentato dalla precisa individuazione delle pronunce adottate rispettivamente in ordine all'Ilor ed all'Irpeg.
Nessuna censura risulta formulata relativamente alla corretta applicazione delle norme procedimentali. Orbene, secondo il disposto della richiamata norma, nell'interpretazione datane anche da questa Corte (ex plurimis, Sez. tributaria 5 febbraio 2002, n. 1544), l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza adottata a conclusione di un giudizio di ottemperanza è circoscritta alla deduzione della inosservanza di norme sul procedimento di ottemperanza.
3. Sotto altro profilo deve, però, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
In tema di giudizio di ottemperanza, il "minisistema" normativo disciplinato dal comma 10 dell'art. 70 D.Lgs. n. 546/1992 prevede espressamente "Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso solo il ricorso in cassazione per inosservanza di norme sul procedimento". Dandosi preminente rilievo al dato testuale - senza, peraltro, trascurare la ratio legis finalizzata a tracciare un sistema di "chiusura" che assicuri il conseguimento della (celere) certezza dei rapporti giuridici attraverso la selezione restrittiva delle ipotesi di gravame, specie in sede di legittimità - la riportata disposizione va interpretata formulando un duplice postulato: l'unico mezzo di impugnazione è il ricorso per cassazione; il motivo di ricorso può essere solo la violazione delle norme regolatrici del procedimento per l'ottemperanza. Sarebbe, tuttavia, semplicistico - nella prospettiva della declaratoria di inammissibilità del ricorso - fermarsi soltanto alla verifica dell'effettiva denunzia della violazione delle norme procedimentali, proprie del giudizio di ottemperanza.
In realtà, non può non ritenersi sempre operante la norma di rango primario dell'art. 111 della Costituzione, che consente il ricorso per violazione di legge, come suprema garanzia giurisdizionale.
Una recente decisione di questa Corte (Sez. tributaria 23 aprile 2004, n. 7801), pronunziando proprio sul limite contenuto nel riportato comma 10 dell'art. 70, con peculiare riferimento al "deducibile" in sede di legittimità avverso le sentenze di ottemperanza al giudicato tributario, ha avuto modo di puntualizzare che tali sentenze sono ricorribili per cassazione, oltre che per l'inosservanza delle norme di quel procedimento, più in generale ed in applicazione dell'art. 111 della Costituzione, per violazione di legge. Né può ritenersi fondata la critica di "singolare estensione extra ordinem" dei limiti posti dall'art. 70 alla impugnazione, formulata in dottrina.
Per confutare quest'ultimo rilievo bastano alcune immediate considerazioni.
La delimitazione dei vizi deducibili può valere nei rapporti tra norma processuale tributaria e norma processuale civile, ma non nei confronti dell'inderogabile precetto costituzionale della deducibilità di ogni violazione di legge.
Inoltre, assumono decisivo rilievo sia il ruolo e la cognizione della Suprema Corte di cassazione, sia il principio - anche questo costituzionale (art. 101, comma 2) - della soggezione del giudice alla legge.
4. Superata la pregiudiziale di inammissibilità del ricorso ed inquadrata la delibazione della controversia nella delineata cornice costituzionale, deve ritenersi consentito verificare la coerenza e la sufficienza della motivazione della gravata sentenza.
Orbene, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna risulta diffusamente motivata sia nella articolata ricostruzione del "fatto", sia nella enunciazione delle ragioni giuridiche: il tutto senza contraddizioni, né salti logici.
Ovviamente, al di là dei delineati limiti, non è consentito l'approfondimento di ulteriori accertamenti di fatto, che comporterebbe un inammissibile sconfinamento nel merito.
5. In definitiva, l'esaminato ricorso - pur ritenuto ammissibile per le argomentazioni innanzi delineare - deve essere rigettato.
La novità delle questioni fa ricorrere giustificati motivi per pervenire ad un'equa compensazione delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG