Fatto
La Società A.O.S.D.N. S.p.a., nelle date del 12 luglio 1989 e
del 27 novembre 1992, presentava all'Ufficio II.DD. di Campobasso due
distinte istanze di rimborso, ritenendo di avere indebitamente versato
Irpeg per gli anni 1992, 1993 e 1994 per complessive L. 618.702.000 ed
Ilor per gli anni 1993 e 1994 per complessive L. 87.605.000, in quanto
sussisteva il diritto all'esenzione da entrambe le imposte.
In ordine
all'istanza relativa all'Irpeg, l'Ufficio II.DD. di Campobasso, dopo aver
acquisito apposita relazione dell'Ufficio Tecnico Erariale di Caserta, con
provvedimento n. 33/1995 negava l'esenzione per mancanza dei requisiti di
legge.
In ordine all'istanza relativa all'Ilor, l'Ufficio II.DD. di
Caserta, competente per territorio essendo gli stabilimenti industriali
ubicati in quella provincia, con nota n. 6695 del 6 giugno 1995,
riconosceva spettante l'esenzione nella misura del 65 per
cento.
Avverso i provvedimenti di diniego la società proponeva due
distinti ricorsi in data 5 giugno 1995, lamentando la mancanza di
motivazione.
La Commissione Tributaria di primo grado di Campobasso,
previa riunione, con sentenza n. 105/04/2000 del 26 aprile/17 maggio 2000,
accoglieva i ricorsi.
Questa sentenza, non impugnata dall'Ufficio,
passava in giudicato e ne veniva rilasciata copia in forma esecutiva in
data 11 luglio 2001.
La società, in data 17 giugno 2002, faceva
notificare tale sentenza all'Agenzia delle Entrate-Ufficio delle Entrate
di Campobasso, subentrata per legge nei rapporti d'imposta facenti capo
all'Ufficio II.DD. di Campobasso, ai sensi dell'art. 14 D.L. n. 669/1996,
convertito in L. n. 30/1997.
Decorso il prescritto termine di 120
giorni, la società in data 6 novembre 2002, notificava a detta Agenzia
l'atto di messa in mora previsto dalla procedura del giudizio di
ottemperanza disciplinato dall'art. 70, comma 2, D.Lgs. n.
546/1992.
Scaduto detto termine senza che si fosse provveduto al
rimborso delle somme richieste, la società instaurava il giudizio di
ottemperanza del giudicato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale
con ricorso del 13 gennaio 2003.
Detta Agenzia controdeduceva che la
sentenza di cui veniva chiesta l'ottemperanza si limitava al solo
riconoscimento della spettanza del rimborso dell'Ilor, per il quale aveva
già predisposto gli atti per una rapida riscossione delle somme, mentre
non conteneva alcun riferimento all'Irpeg, per cui doveva essere
interpretata nel senso del diniego dell'esenzione coerentemente con una
sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in un distinto procedimento
conclusosi con la conferma del diniego di rimborso Irpeg deciso nei due
precedenti gradi di giudizio.
La società replicava che non era
pertinente il richiamo della sentenza della Corte di Cassazione, in quanto
inerente ad altro oggetto; rilevava, inoltre, che nessun pagamento era
stato ancora disposto.
La Commissione Tributaria Provinciale di
Campobasso, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso per
ottemperanza, nominava il Commissario ad acta ed adottava tutti i
provvedimenti conseguenziali. Per la cassazione di questa decisione
l'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso, notificato il 18 luglio
2003, con l'articolazione di un solo complesso motivo. La società ha
resistito con controricorso, notificato il 6 ottobre
2003.
Diritto
1. L'Amministrazione ricorrente, con il primo profilo,
ha dedotto la violazione dell'art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 e con
il secondo profilo della medesima doglianza ha censurato l'omessa
motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare, viene
rilevato che il punto nodale del giudizio di ottemperanza è
l'individuazione delle statuizioni della sentenza passata in giudicato,
rimaste non eseguite dall'Amministrazione Finanziaria; nel caso specifico
la società con due distinti ricorsi, iscritti sotto i n. 836 e 837/95,
aveva impugnato due note interlocutorie dell'Ufficio Finanziario, relative
all'Ilor ed all'Irpeg; i due giudizi, nonostante fossero qualificati come
giudizi d'atto, in realtà erano giudizi sui rapporti Ilor ed Irpeg; la
Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, con la sentenza n. 105
del 17 maggio 2000, dopo aver espresso testualmente la constatazione che
"agli atti del ricorso al contrario esiste nota dell'Ufficio Distrettuale
delle II.DD. di Caserta che già a far tempo dal 6 giugno 1995 riconosceva
a favore della detta ricorrente la esenzione ai fini Ilor nella misura del
65 per cento, formulava il dispositivo nei termini "PQM la commissione
accoglie ÷ ricorsi"; questo dispositivo parlava di accoglimento di due
ricorsi, ma non diceva quali; considerata la motivazione scarna, se non
inesistente, ed il dispositivo, si rendeva necessario tener conto della
parte motivazionale della sentenza, secondo il disposto del richiamato
comma 7 dell'art. 70 D.Lgs. n. 546/1992; ma la motivazione ometteva
qualsiasi riferimento alla problematica Irpeg, per cui la pronuncia di
accoglimento doveva ritenersi limitata solo all'Ilor, anche perché
soltanto per quest'ultima imposta era giustificata la domanda di rimborso,
essendoci una precedente determinazione favorevole dell'Ufficio II.DD. di
Caserta; questa situazione era ben nota e non controversa, per cui
l'Ufficio Finanziario si era determinato a non impugnare la sentenza;
facendo la motivazione riferimento solo all'Ilor, la mancata pronuncia in
ordine all'Irpeg doveva essere intesa o come reiezione implicita
dell'istanza di rimborso o come omissione di pronuncia sulla domanda della
parte ricorrente; in entrambi i casi, stante la decisione negativa, la
società avrebbe dovuto proporre appello; non essendo stato proposto
gravame, il giudicato formatosi era sfavorevole alla società e non alla
Amministrazione; quindi la Commissione tributaria provinciale con la
sentenza de qua aveva mal individuato le statuizioni cui l'Amministrazione
Finanziaria aveva mancato di adeguarsi; la legge ammette il ricorso per
cassazione contro le sentenze di ottemperanza solo per "inosservanza di
norme sul procedimento", ma, ai fini dell'ammissibilità del proposto
ricorso per cassazione, doveva tenersi presente che contro tutte le
sentenze, anche quelle di ottemperanza, è sempre ammesso il ricorso per
violazione di legge, previsto dall'art. 111 della Costituzione; ove i
contenuti del ricorso ai sensi del citato art. 70 fossero ritenuti
pedissequamente limitati alle sole regole procedimentali, sarebbe urgente
ed insuperabile il sospetto di incostituzionalità per violazione dell'art.
24 della Costituzione.
La società controricorrente, oltre a contrastare
le doglianze svolte dall'Amministrazione, eccepiva l'inammissibilità del
ricorso, sia perché le censure sollevate non riguardavano le norme sul
procedimento, sia perché le relative motivazioni erano del tutto
generiche.
2. Il ricorso deve essere rigettato.
Sotto un primo
profilo sussiste l'inammissibilità del ricorso.
In effetti, già
nell'impugnata decisione veniva evidenziato che l'Agenzia delle Entrate
non aveva formulato alcuna eccezione concernente la ritualità della
procedura instaurata.
Con il proposto ricorso l'Amministrazione
Finanziaria dopo aver genericamente dedotto - con articolazione del primo
profilo - la violazione di legge e, specificamente, dell'art. 70, D.Lgs.
n. 546/1992 contenente la disciplina processuale del giudizio di
ottemperanza, in realtà svolge – con il secondo profilo - una diffusa
articolazione del vizio motivazionale, sotto l'aspetto specifico
dell'omessa motivazione sul punto decisivo della controversia,
rappresentato dalla precisa individuazione delle pronunce adottate
rispettivamente in ordine all'Ilor ed all'Irpeg.
Nessuna censura
risulta formulata relativamente alla corretta applicazione delle norme
procedimentali. Orbene, secondo il disposto della richiamata norma,
nell'interpretazione datane anche da questa Corte (ex plurimis, Sez.
tributaria 5 febbraio 2002, n. 1544), l'ammissibilità del ricorso per
cassazione avverso una sentenza adottata a conclusione di un giudizio di
ottemperanza è circoscritta alla deduzione della inosservanza di norme sul
procedimento di ottemperanza.
3. Sotto altro profilo deve, però, essere
disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
In tema di
giudizio di ottemperanza, il "minisistema" normativo disciplinato dal
comma 10 dell'art. 70 D.Lgs. n. 546/1992 prevede espressamente "Contro la
sentenza di cui al comma 7 è ammesso solo il ricorso in cassazione per
inosservanza di norme sul procedimento". Dandosi preminente rilievo al
dato testuale - senza, peraltro, trascurare la ratio legis finalizzata a
tracciare un sistema di "chiusura" che assicuri il conseguimento della
(celere) certezza dei rapporti giuridici attraverso la selezione
restrittiva delle ipotesi di gravame, specie in sede di legittimità - la
riportata disposizione va interpretata formulando un duplice postulato:
l'unico mezzo di impugnazione è il ricorso per cassazione; il motivo di
ricorso può essere solo la violazione delle norme regolatrici del
procedimento per l'ottemperanza. Sarebbe, tuttavia, semplicistico - nella
prospettiva della declaratoria di inammissibilità del ricorso - fermarsi
soltanto alla verifica dell'effettiva denunzia della violazione delle
norme procedimentali, proprie del giudizio di ottemperanza.
In realtà,
non può non ritenersi sempre operante la norma di rango primario dell'art.
111 della Costituzione, che consente il ricorso per violazione di legge,
come suprema garanzia giurisdizionale.
Una recente decisione di questa
Corte (Sez. tributaria 23 aprile 2004, n. 7801), pronunziando proprio sul
limite contenuto nel riportato comma 10 dell'art. 70, con peculiare
riferimento al "deducibile" in sede di legittimità avverso le sentenze di
ottemperanza al giudicato tributario, ha avuto modo di puntualizzare che
tali sentenze sono ricorribili per cassazione, oltre che per
l'inosservanza delle norme di quel procedimento, più in generale ed in
applicazione dell'art. 111 della Costituzione, per violazione di legge. Né
può ritenersi fondata la critica di "singolare estensione extra ordinem"
dei limiti posti dall'art. 70 alla impugnazione, formulata in
dottrina.
Per confutare quest'ultimo rilievo bastano alcune immediate
considerazioni.
La delimitazione dei vizi deducibili può valere nei
rapporti tra norma processuale tributaria e norma processuale civile, ma
non nei confronti dell'inderogabile precetto costituzionale della
deducibilità di ogni violazione di legge.
Inoltre, assumono decisivo
rilievo sia il ruolo e la cognizione della Suprema Corte di cassazione,
sia il principio - anche questo costituzionale (art. 101, comma 2) - della
soggezione del giudice alla legge.
4. Superata la pregiudiziale di
inammissibilità del ricorso ed inquadrata la delibazione della
controversia nella delineata cornice costituzionale, deve ritenersi
consentito verificare la coerenza e la sufficienza della motivazione della
gravata sentenza.
Orbene, la sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Bologna risulta diffusamente motivata sia nella articolata
ricostruzione del "fatto", sia nella enunciazione delle ragioni
giuridiche: il tutto senza contraddizioni, né salti logici.
Ovviamente,
al di là dei delineati limiti, non è consentito l'approfondimento di
ulteriori accertamenti di fatto, che comporterebbe un inammissibile
sconfinamento nel merito.
5. In definitiva, l'esaminato ricorso - pur
ritenuto ammissibile per le argomentazioni innanzi delineare - deve essere
rigettato.
La novità delle questioni fa ricorrere giustificati motivi
per pervenire ad un'equa compensazione delle spese della fase di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese
del presente giudizio.