1. Nella presente causa la Corte è chiamata a precisare l’effetto delle
disposizioni del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento sul
regime fiscale dei gruppi di società di uno Stato membro. Si tratta di
sapere se il diritto comunitario osti ad una legislazione quale quella
britannica relativa allo «sgravio di gruppo», che subordina il
trasferimento di perdite all’interno di un gruppo di società alla
condizione che queste ultime siano stabilite o esercitino un’attività
economica nel Regno Unito.
2. Per risolvere tale questione, la
Corte deve basarsi sulle disposizioni del Trattato e sulle soluzioni che
emergono dalla sua giurisprudenza, già ampiamente sviluppata, in materia
fiscale. In tale settore, il diritto derivato dal Trattato non offre molti
spunti per orientarsi. È vero che esiste una direttiva del Consiglio 23
luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società
madri e figlie di Stati membri diversi (2). In tale direttiva si evidenzia
chiaramente la volontà del legislatore comunitario di eliminare gli
svantaggi derivanti dal fatto che le disposizioni fiscali che disciplinano
i rapporti tra società controllanti e filiali di Stati membri diversi
sono, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili ai rapporti tra
società controllanti e filiali di uno stesso Stato membro (3). Tuttavia,
la detta direttiva non riguarda specificamente il trattamento delle
perdite transfrontaliere in seno ai gruppi di società (4).
3. Si
tratta comunque di una questione che non è ignota alla istituzioni
comunitarie. Il 6 dicembre 1990, la Commissione ha presentato una proposta
di direttiva del Consiglio relativa alla contabilizzazione, da parte delle
imprese, delle perdite subite dalle sedi stabili e dalle filiali situate
in altri Stati membri (5). Poiché tale proposta non ha avuto seguito, la
Commissione ha deciso di ritirarla e di avviare nuovi negoziati con gli
Stati membri. Essa ritiene che la mancanza di una normativa comunitaria
sulla compensazione transfrontaliera delle perdite dei gruppi societari
nella Comunità costituisca attualmente uno dei maggiori ostacoli al buon
funzionamento del mercato interno (6).
4. Probabilmente ci sono
buoni motivi per cui il Consiglio non ha intrapreso la strada indicata
dalla Commissione. Stando così le cose, la Corte non deve sostituirsi al
legislatore comunitario. Tuttavia, tale assenza di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri non può impedirle di esercitare la sua
funzione, ossia garantire la salvaguardia e la realizzazione dei principi
e degli obiettivi fondamentali del Trattato.
5. Pertanto, contro la
tesi sostenuta in particolare dal governo olandese interveniente nella
presente causa, secondo cui l’unico contesto adeguato per risolvere il
problema sarebbe quello del ravvicinamento delle legislazioni, si devono
sottolineare con forza i due punti che seguono. Da un lato, dalla
giurisprudenza della Corte si può agevolmente dedurre che l’armonizzazione
delle legislazioni fiscali degli Stati membri non può costituire una
condizione preliminare per l’attuazione della libertà di stabilimento
sancita dall’art. 43 CE (7). Dall’altro lato, l’attuazione concreta delle
libertà fondamentali che concorrono all’instaurazione del mercato interno
non può privare di fondamento e di rilevanza un ravvicinamento delle
legislazioni nazionali. L’armonizzazione legislativa, infatti, può avere
lo scopo di facilitare l’esercizio delle libertà di circolazione, ma può
anche servire a correggere le distorsioni derivanti dall’esercizio di
queste stesse libertà.
6. La Corte, peraltro, ha già avuto modo di
pronunciarsi su fattispecie analoghe a quella in esame, in cui era
chiamata a conoscere del trattamento delle perdite subite all’estero da
imprese comunitarie (8) oppure a precisare il regime fiscale delle imprese
comunitarie che dispongono di centri di attività secondari in altri Stati
membri (9). È vero che la causa ora in esame presenta innegabili
peculiarità. Tuttavia, essa condivide con i casi precedenti la medesima
difficoltà di fondo, in quanto riguarda la contrapposizione tra il potere,
riconosciuto agli Stati membri, di riscuotere imposte sugli utili
realizzati nel loro territorio e la libertà, conferita ai cittadini
comunitari, di stabilirsi nella Comunità. Ne derivano un conflitto tra due
logiche contrapposte e l’esigenza di trovare un equilibrio nella
ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la
Comunità.
I – Procedimento principale e questioni
pregiudiziali
7. Prima di esaminare tali difficili questioni di
diritto, richiamerò i fatti, che sono semplici.
8. La società Marks
& Spencer plc (in prosieguo: la «M&S»), con sede nel Regno Unito,
è la società principale di un gruppo specializzato nella grande
distribuzione di prodotti di abbigliamento, alimentari, casalinghi e di
servizi finanziari. In particolare, essa controllava, attraverso una
società holding con sede nei Paesi Bassi, filiali stabilite in Germania,
Belgio e Francia. A partire dalla metà degli anni ‘90 tali filiali
iniziavano a registrare perdite, che continuavano negli anni successivi.
Il 29 marzo 2001, la M&S annunciava la cessazione delle attività
nell’Europa continentale. Il 31 dicembre dello stesso anno, la filiale
francese veniva ceduta a terzi, mentre le filiali tedesca e belga
cessavano tutte le attività commerciali.
9. Nel 2000 e nel 2001, la
M&S presentava al sig. Halsey (HM Inspector of Taxes) (ispettore delle
imposte) domande di sgravio di gruppo aventi per oggetto le perdite subite
dalle sue filiali tedesca, belga e francese negli esercizi chiusi nel
1998, 1999, 2000 e 2001. La legislazione fiscale britannica consente
infatti alla società controllante di un gruppo di effettuare, a
determinate condizioni, una compensazione tra i propri utili e le perdite
subite dalle sue filiali. Le suddette domande venivano tuttavia respinte
con decisioni 13 agosto 2001 e 2 novembre 2001, in quanto il regime legale
dello sgravio di gruppo non è applicabile alle filiali che non siano
stabilite e non esercitino un’attività economica nel Regno
Unito.
10. Le decisioni di rigetto venivano immediatamente
impugnate dalla M&S dinanzi agli Special Commissioners of Income Tax
(giurisdizione tributaria di primo grado). La ricorrente intendeva far
constatare l’incompatibilità delle norme fiscali britanniche con il
diritto comunitario, in particolare con gli artt. 43 CE e 48 CE. Il
ricorso veniva respinto con decisione 17 dicembre 2002. Gli Special
Commissioners of Income Tax dichiaravano, da un lato, che la Corte aveva
stabilito principi chiari in materia e quindi non occorreva sottoporle
alcuna questione pregiudiziale e, dall’altro, che la decisione
dell’ispettore delle imposte andava confermata in quanto il regime fiscale
britannico non era in contrasto con il diritto comunitario.
11. La
ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi alla High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division. Quest’ultima ha ritenuto
necessario sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se sussista una restrizione ai sensi
dell’art. 43 CE, in combinato disposto con l’art. 48 CE e, in caso
affermativo, se essa sia giustificata ai sensi del diritto comunitario,
laddove, in una situazione in cui
– disposizioni di uno Stato membro,
come le disposizioni britanniche sullo sgravio di gruppo, vietano ad una
società controllante registrata fiscalmente nel detto Stato di ridurre i
suoi redditi imponibili deducendone le perdite occorse in altri Stati
membri a società controllate ivi registrate ai fini fiscali, mentre una
siffatta deduzione sarebbe possibile qualora le perdite fossero occorse a
società controllate registrate nello Stato della società
controllante;
– lo Stato membro della società controllante
–
assoggetti una società registrata nel suo territorio all’imposta sulle
persone giuridiche sull’insieme dei suoi profitti, compresi i profitti
delle succursali stabilite in altri Stati membri, con accordi sulla
disponibilità di sgravio della doppia imposizione per le imposte già
riscosse in un altro Stato membro e per le quali sono già state prese in
considerazione le perdite sofferte dalla succursale;
– non assoggetti
all’imposta sulle persone giuridiche i profitti non distribuiti dalle
filiali registrate in altri Stati membri;
– assoggetti la società
controllante all’imposta sulle persone giuridiche su tutto quanto le viene
distribuito per via di dividendi dalle filiali registrate in altri Stati
membri, mentre non assoggetta la società controllante all’imposta sulle
persone giuridiche su quanto le viene distribuito per via di dividendi
dalle società controllate registrate nello Stato della controllante;
–
garantisca lo sgravio della doppia imposizione alla società controllante
mediante un credito nei confronti della ritenuta alla fonte sui dividendi
e sulle imposte estere versate sui profitti sulla base dei quali sono
stati distribuiti i dividendi dalle società controllate registrate in
altri Stati membri.
2)
a) Se la soluzione della questione sub
1) possa eventualmente essere diversa qualora, sulla base dell’ordinamento
dello Stato membro della filiale, sia possibile, in certe circostanze,
ottenere uno sgravio per talune o tutte le perdite occorse alla filiale
nei confronti dei profitti imponibili nello Stato della filiale.
b) Se
possa modificare la soluzione l’importanza eventualmente da ricollegare al
fatto che:
– una filiale registrata in un altro Stato membro ha cessato
il commercio e, sebbene una disposizione di tale Stato conceda, a
determinate condizioni, lo sgravio delle perdite, non risulta che tale
sgravio sia stato ottenuto;
– una filiale registrata in un altro Stato
membro è stata venduta a un terzo e, sebbene una disposizione di tale
Stato conceda all’acquirente, a determinate condizioni, il diritto di
avvalersi delle perdite, non è certo che esso se ne sia avvalso nel caso
di specie;
– gli accordi ai sensi dei quali lo Stato membro della
società controllante prende in considerazione le perdite delle società
registrate nel Regno Unito trovano applicazione indipendentemente dal
fatto che le perdite siano state dedotte o meno in un altro Stato
membro.
c) Se la soluzione sarebbe diversa qualora risultasse che lo
sgravio è stato ottenuto per le perdite nello Stato membro in cui la
filiale è registrata e, in questo caso, se rilevi il fatto che lo sgravio
è stato ottenuto da un gruppo non collegato di società al quale è stata
venduta la filiale».
II – Sulla legislazione nazionale
controversa
12. La materia è disciplinata della legge del 1988
relativa alle imposte sul reddito e le società (Income and Corporation
Taxes Act 1988; in prosieguo: l’«ICTA»). È opportuno rammentarne
brevemente le disposizioni pertinenti ai fini dell’interpretazione
richiesta.
13. Il Regno Unito ha adottato un regime impositivo
globale sui profitti delle società. Ai sensi dell’art. 8 dell’ICTA, le
società stabilite nel Regno Unito versano le imposte sui loro utili a
livello mondiale. Da ciò deriva che i risultati delle succursali e sedi
permanenti situate all’estero vengono integrati direttamente nella base
imponibile di tali società. Per evitare le doppie imposizioni, viene loro
accordato un credito d’imposta per le imposte versate sugli utili
realizzati all’estero. Per quanto riguarda le società non residenti,
invece, sono assoggettati all’imposta sulle società nel Regno Unito solo
gli utili di origine nazionale, imputabili ai profitti realizzati dai loro
centri di attività stabiliti in tale Stato.
14. La fiscalità dei
gruppi di società è soggetta ad un regime particolare. All’interno di un
gruppo, ogni società versa le imposte separatamente sugli utili
conseguiti, conformemente al principio della personalità giuridica
applicato al settore fiscale. Nel diritto tributario britannico, in linea
di principio, non esiste consolidamento dei risultati delle società di un
gruppo.
15. Questo principio subisce però due correttivi (10). In
primo luogo, le filiali estere possono distribuire i propri utili sotto
forma di dividendi alla società controllante registrata nel Regno Unito.
In tal caso, tutti gli utili distribuiti dalle filiali si considerano
realizzati dalla società stabilita nel Regno Unito. La doppia imposizione
viene evitata con la concessione di un credito d’imposta. In secondo
luogo, è stato istituito un regime speciale per le perdite dei gruppi. In
base a tale regime, detto «sgravio di gruppo» («group relief»), ogni
società («società cedente») può cedere le sue perdite ad un’altra società
dello stesso gruppo («società richiedente») e quest’ultima può dedurre
tali perdite dai propri utili imponibili. Tuttavia, in tal modo la società
cedente si priva del diritto di utilizzare le perdite cedute ai fini
fiscali e in particolare di detrarle dagli utili degli esercizi
successivi. La causa in esame verte su tale regime.
16. Qual è lo
scopo di questo sistema di sgravio? Quello di limitare gli effetti
negativi, sul piano fiscale, della costituzione di gruppi di società. Si
tratta di non penalizzare le imprese che, anziché creare succursali,
decidano di sviluppare la loro attività costituendo filiali. Il meccanismo
del trasferimento delle perdite è volto precisamente a rendere il più
neutrale possibile la tassazione dei gruppi di società, consentendo di
trasferire i risultati negativi da una società a un’altra dello stesso
gruppo durante un determinato esercizio fiscale.
17. Se tale regime
neutralizza determinati effetti prodotti dalla separazione giuridica delle
società appartenenti ad un gruppo, esso tuttavia non parifica le
condizioni d’imposizione delle varie forme di società. A differenza del
regime applicabile alle società che dispongono di sedi permanenti, il
regime dei gruppi di società non dà diritto ad un consolidamento fiscale.
Un regime di consolidamento fiscale fa sì che, ai fini della tassazione,
tutti i risultati delle imprese del gruppo, sia le perdite che i profitti,
vengano assorbiti dai risultati della società controllante. Il gruppo può
quindi essere considerato come una perfetta unità fiscale. Così non è nel
contesto di un regime di sgravio di gruppo, il quale consiste
semplicemente nel contabilizzare le perdite delle filiali nei bilanci
della società controllante durante un determinato esercizio fiscale. Tali
filiali devono acconsentire al trasferimento delle perdite, nonché
assumersi l’obbligo di non riportare ad altri esercizi fiscali le perdite
cedute. Pertanto, se si può ritenere che il regime di sgravio consideri il
gruppo di società come un’entità economica reale, tuttavia esso non crea
un’unità fiscale. Nell’ambito di tale regime, le filiali conservano non
solo la loro autonomia giuridica, ma anche una certa autonomia
fiscale.
18. Le condizioni di applicazione di tale regime si sono
evolute. Nel sistema istituito dall’ICTA, l’applicazione dello sgravio di
gruppo era subordinato alla condizione che le società interessate avessero
sede nel Regno Unito. Tuttavia, tale condizione è stata messa in
discussione dalla sentenza ICI, in quanto risultava contraria all’art. 43
CE, che garantisce la libertà di stabilimento alle imprese stabilite nella
Comunità (11). In seguito a tale sentenza, la legislazione britannica è
stata modificata in modo che lo sgravio possa essere concesso alle società
non stabilite nel Regno Unito che esercitino un’attività commerciale in
detto Stato tramite una succursale o un’agenzia (12). Ai sensi del nuovo
art. 402 dell’ICTA, lo sgravio può essere accordato solo a condizione che
la società cedente e quella richiedente siano una «società (…) [avente]
sede nel Regno Unito ovvero (…) una società non avente sede nel Regno
Unito e che svolge nel Regno Unito un’attività commerciale tramite una
succursale o un’agenzia». Sono quindi escluse da tale regime le società
non aventi sede nel Regno Unito che non esercitano un’attività economica
in detto Stato. Le filiali della M&S si trovano in tale
situazione.
III – Analisi
19. Nella fattispecie, il
giudice a quo sottopone alla Corte sostanzialmente tre questioni: se il
fatto di escludere una società che dispone di filiali in altri Stati
membri dal regime di consolidamento fiscale applicabile ad una società che
dispone di succursali in altri Stati membri costituisca una restrizione
della libertà di stabilimento; se il fatto di escludere una società che
dispone di filiali in altri Stati membri dal beneficio del regime di
sgravio di gruppo applicabile ad una società che dispone di filiali
stabilite nello stesso Stato membro costituisca una restrizione della
libertà di stabilimento e, supponendo che la legislazione britannica
determini una restrizione vietata dal Trattato, se essa sia giustificabile
in base a legittimi motivi ammessi dal diritto comunitario.
20.
Dalle osservazioni presentate alla Corte emerge una certa titubanza
rispetto ai criteri da adottare per risolvere tali questioni. Va detto che
l’approccio della Corte in materia si è progressivamente evoluto. Può
quindi essere utile rammentare brevemente i principi cui essa si è
ispirata per interpretare le disposizioni fondamentali del Trattato in
materia fiscale. Alla luce di tale analisi, saranno successivamente
analizzate le tre questioni sollevate dal giudice del rinvio.
A –
Principi interpretativi
1. Premesse
21. «[S]e è vero che
allo stato attuale del diritto comunitario la materia delle imposte
dirette non rientra, in quanto tale, nella competenza della Comunità, ciò
non toglie tuttavia che gli Stati membri sono tenuti ad esercitare le
competenze loro attribuite nel rispetto del diritto comunitario». Tale è
la formula, ormai classica, utilizzata dalla Corte nella sentenza 14
febbraio 1995, Schumacker (13).
22. Con tale formula, la Corte
sottolinea che le competenze riservate degli Stati membri non sono
illimitate. Esse vanno esercitate rispettando gli impegni assunti con
l’adesione al Trattato CE, che prevede in particolare il divieto di
limitare la libertà dei cittadini di uno Stato membro di stabilirsi nel
territorio di un altro Stato membro. Tale libertà è sancita dall’art. 43
CE, che costituisce, secondo la Corte, «una delle disposizioni
fondamentali del diritto comunitario» (14). Essa implica per i cittadini
comunitari l’accesso alle attività non subordinate e il loro esercizio,
nonché la costituzione e la gestione di imprese alle stesse condizioni
previste dalle leggi del paese di stabilimento per i cittadini di questo
e, ai sensi dell’art. 48 CE, garantisce alle società costituite a norma
delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale,
l’amministrazione centrale o la sede principale nel territorio della
Comunità il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro di cui
trattasi mediante una filiale, una succursale o un’agenzia
(15).
23. Con questa stessa formula, la Corte precisa inoltre la
portata dei limiti imposti agli Stati membri. Da essa discende, da un
lato, che i limiti derivanti dal diritto comunitario si applicano solo
alle competenze esercitate dagli Stati membri. Questi ultimi rimangono
quindi liberi di definire la configurazione e l’organizzazione del proprio
sistema fiscale (16), nonché di stabilire la necessità di ripartire tra
loro il potere impositivo (17). D’altro lato, la suddetta formula implica
che, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali in tale
settore, le difficoltà che derivano per gli operatori economici da
semplici divergenze tra i regimi fiscali degli Stati membri esulano
dall’ambito del Trattato (18). In particolare, secondo una giurisprudenza
consolidata, le disparità di trattamento derivanti dalle divergenze tra le
legislazioni degli Stati membri non costituiscono discriminazioni vietate
dal Trattato (19).
24. Pertanto è indubbio che gli Stati membri, in
linea di principio, conservano ampie competenze in materia fiscale (20).
Tuttavia, essi non possono neanche ignorare i vincoli imposti al loro
intervento. Gli Stati membri devono verificare che le scelte operate in
materia fiscale tengano conto delle conseguenze che possono derivarne per
il buon funzionamento del mercato interno. In tale contesto, la Corte ha
il compito di accertare che le «situazioni transnazionali», che sono
legate all’esercizio delle libertà di circolazione negli Stati membri, non
risultino penalizzate per effetto delle scelte operate dal legislatore
nazionale (21).
2. Stato della giurisprudenza della Corte in
materia di fiscalità diretta
25. In questo settore, la
preoccupazione di mantenere un equilibrio tra il rispetto delle competenze
nazionali e le esigenze del mercato interno ha indotto la Corte, in una
prima fase, a scegliere un approccio incentrato sul principio di non
discriminazione in base alla nazionalità. In base a tale impostazione, la
libertà di stabilimento si riduce in sostanza alla regola del trattamento
nazionale, secondo cui gli Stati membri devono garantire ai cittadini
degli altri Stati membri lo stesso trattamento fiscale applicato ai propri
(22).
26. Per molto tempo, tale approccio è stato identico a quello
adottato in generale dalla Corte in materia di libertà di stabilimento
(23). Ne derivava il divieto di qualsiasi discriminazione collegata
direttamente o indirettamente alla nazionalità (24). Tuttavia, la Corte ha
abbandonato questo criterio nel 1993. Nella sentenza Kraus, pronunciata il
31 marzo 1993, essa ha cessato di interpretare l’art. 43 CE nel senso che
impone solo un obbligo di non discriminazione tra i cittadini degli Stati
membri. Essa ha infatti ammesso che «gli artt. 48 e 52 ostano a qualsiasi
provvedimento [nazionale] (…) il quale, anche se si applica senza
discriminazioni in base alla cittadinanza, può ostacolare o scoraggiare
l’esercizio, da parte dei cittadini comunitari, compresi quelli dello
Stato membro che ha emanato il provvedimento stesso, delle libertà
fondamentali garantite dal Trattato» (25). Orbene, è sorprendente che la
Corte abbia tardato ad estendere tale giurisprudenza al settore della
fiscalità diretta (26).
27. Attualmente, essa ammette che possano
sussistere restrizioni di natura fiscale alla libertà di stabilimento,
indipendentemente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità.
Nella sentenza ICI ha infatti dichiarato che «sebbene, così formulate, le
norme relative alla libertà di stabilimento mirino in special modo ad
assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro
ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato d’origine ostacoli lo
stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una
società costituita secondo la propria legislazione» (27).
28. In
tutte le pronunce successive in cui la Corte ha ritenuto necessario andare
al di là della regola del trattamento nazionale, non è assente il
principio di non discriminazione (28). Tuttavia, esso non viene più
collegato al criterio della nazionalità, bensì all’esercizio del diritto
alla libera circolazione (29). La misura nazionale esaminata viene messa
in discussione in quanto determina uno specifico svantaggio per gli
operatori che desiderano spostarsi o stabilirsi nella Comunità. Si tratta
quindi di perseguire le discriminazioni contro i cittadini comunitari che
vogliono far valere i loro diritti connessi alla libertà di
circolazione.
29. Benché sia comprensibile che in questa materia
venga preferito un criterio fondato sulla non discriminazione in base alla
nazionalità, tale criterio, tuttavia, non può essere esclusivo.
Indubbiamente, questo approccio potrebbe sembrare più idoneo a garantire
l’integrità dei sistemi fiscali nazionali. Esso non imporrebbe loro limiti
maggiori rispetto a quelli già derivanti dai vincoli ammessi nel diritto
tributario internazionale (30). Apparentemente, infatti, tale criterio
presenta analogie con la clausola di non discriminazione contenuta in
tutte le convenzioni fiscali internazionali (31). In ogni caso, esso
sembrerebbe meno rigido rispetto alla nozione di semplice restrizione
della libertà di stabilimento.
30. Tale analisi, tuttavia, è
erronea. Le analogie rilevate sono più formali che reali. Il criterio
restrittivo di non discriminazione accolto dalle convenzioni fiscali
internazionali presenta infatti notevoli differenze rispetto a quello
estensivo adottato dalla Corte nella sua giurisprudenza in materia
fiscale. Lo testimonia in particolare la sentenza Schumacker, secondo cui
si deve avere riguardo alle «obiettive diversità» tra le situazioni
considerate (32). Anziché accontentarsi di una distinzione formale tra
residenti e non residenti, la Corte esige che gli Stati membri prendano in
considerazione la situazione reale degli interessati. In tal modo, il
principio comunitario di non discriminazione risulta ben più vincolante
rispetto alle condizioni generalmente previste dalle convenzioni fiscali
(33).
31. Va detto inoltre che una riduzione della libertà di
stabilimento alla sola regola della non discriminazione in base alla
nazionalità presenta, all’atto pratico, due gravi difetti.
32. In
primo luogo, il controllo alla luce di tale regola implica una tecnica di
non facile applicazione, che presuppone la prova della comparabilità tra
le situazioni considerate. Orbene, il principio è che, «in materia di
imposte dirette, la situazione dei residenti e quella dei non residenti in
uno Stato non sono di regola comparabili» (34). Ammesso che il confronto
sia possibile, occorre esaminare lo scopo della misura controversa, prima
di verificare se la disparità che ne deriva sia necessaria per conseguire
il fine perseguito e proporzionata alla differenza riscontrata tra le
situazioni considerate. Tale operazione implica valutazioni delicate ed
impone di verificare, nella medesima fase dell’accertamento della
discriminazione, l’esistenza di motivi atti a giustificare la misura in
questione. Questo procedimento diviene poi particolarmente difficile nel
caso di una restrizione imposta da uno Stato membro ad un suo cittadino
che abbia esercitato o desideri esercitare i propri diritti connessi alle
libertà fondamentali. In tal caso, il confronto deve riguardare i
cittadini dello stesso Stato membro, distinti a seconda che rimangano in
detto Stato o si spostino all’interno della Comunità. Ciò è quanto avviene
nel caso di specie, nel quale la presunta discriminazione riguarda due
società controllanti stabilite nel Regno Unito, la cui situazione
differisce soltanto sotto il profilo del luogo di stabilimento delle
rispettive filiali.
33. In secondo luogo, l’approccio in parola
determina una certa confusione nel sistema dei motivi che giustificano le
normative atte ad ostacolare la libertà di circolazione. L’avvocato
generale Léger ha già avuto modo di ricordare come la Corte ammetta, in
materia tributaria, che «le normative nazionali discriminatorie possano
essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, diversi da
quelli indicati dal Trattato, ed in particolare in base al principio della
coerenza del sistema fiscale» (35). Orbene, tali sentenze contraddicono un
orientamento più generale della giurisprudenza, applicato anche in materia
fiscale (36), secondo cui una misura discriminatoria può essere
giustificata solo in base a disposizioni derogatorie espressamente
previste dal Trattato (37). Sarebbe utile che la Corte ponesse fine a tali
incertezze (38).
34. Prescindendo dalle considerazione di ordine
pratico, ritengo che il principio di non discriminazione in base alla
nazionalità non sia sufficiente a garantire tutti gli obiettivi implicati
dall’instaurazione di un mercato interno. Questo è volto a garantire ai
cittadini dell’Unione tutti i vantaggi inerenti all’esercizio effettivo
delle libertà di circolazione. Esso costituisce quindi una delle
dimensioni, quella transnazionale, della cittadinanza europea.
35.
Da tali considerazioni emerge l’esigenza di adottare in materia fiscale la
stessa nozione di restrizione della libertà di stabilimento applicabile
nelle altre materie. Di conseguenza, devono essere considerate restrizioni
«tutte le misure che vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio di tale
libertà» (39). Tuttavia, permane la necessità di concretizzare questa
nozione nell’ambito delle diverse libertà di circolazione (40), tenendo
conto della natura particolare delle materie in cui esse hanno vocazione
ad applicarsi.
36. Nella fattispecie occorre quindi tenere conto del
particolare rispetto che va garantito alle competenze fiscali degli Stati
membri. Orbene, mi sembra che, a tale proposito, la giurisprudenza
fornisca già strumenti di valutazione adeguati: da un lato, criteri di
restrizione equilibrati e, dall’altro, una nozione di giustificazione
fondata sulla coerenza dei regimi fiscali degli Stati membri
(41).
3. Criteri relativi alla restrizione della libertà di
stabilimento
37. In un mercato interno «caratterizzato
dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali» (42),
gli Stati membri non possono più ignorare i vincoli che ne derivano in
ordine alla definizione e all’applicazione delle loro politiche nazionali.
In tale contesto, il compito della Corte non consiste nel contestare
qualsiasi regola di origine statale che produca effetti indiretti o
puramente aleatori sull’esercizio delle libertà di circolazione (43). Alla
Corte non compete sindacare le scelte politiche operate dagli Stati
membri. Il controllo giurisdizionale delle misure atte ad impedire,
ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà di circolazione è
diretto semmai a garantire che nell’operare tali scelte si tenga conto
dell’impatto che esse possono avere sulle situazioni di natura
transnazionale. Le politiche adottate non devono condurre a trattare le
situazioni transnazionali in modo meno favorevole rispetto alle situazioni
puramente interne. Mi pare che debbano essere questi l’obiettivo e
l’ambito del suddetto controllo. Solo un’interpretazione di questo tipo
può conciliare il principio del rispetto delle competenze degli Stati
membri con la salvaguardia dell’obiettivo dell’instaurazione di un mercato
interno in cui siano tutelati i diritti dei cittadini europei.
38.
Tale quadro interpretativo di per sé non fornisce un criterio concreto,
applicabile nell’analisi delle restrizioni alle libertà di circolazione.
Tuttavia, esso deve permettere di orientarsi nella configurazione e
nell’interpretazione dei criteri adottati dalla Corte.
39. Risulta
peraltro che i vari criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte
possano rientrare in tale quadro interpretativo. Ciò vale per il criterio
di non discriminazione in base alla nazionalità (44), il criterio dei
costi supplementari imposti ai cittadini comunitari (45) o ancora il
criterio dell’accesso al mercato (46). Questi diversi criteri sono
applicabili in circostanze diverse. Essi tuttavia perseguono il medesimo
obiettivo, che ritengo sia il seguente: impedire che gli Stati membri
istituiscano o mantengano misure che favoriscano gli scambi interni a
detrimento degli scambi intracomunitari. Tale restrizione può assumere
varie forme. Essa può consistere nell’effetto di una discriminazione che
avvantaggia i cittadini nazionali. Può essere la conseguenza di una misura
che protegge le posizioni acquisite dagli operatori economici stabiliti
sul mercato nazionale, limitando l’ingresso di nuovi operatori. Tale
restrizione può derivare, ancora, da una legislazione che renda gli scambi
intracomunitari più difficili rispetto a quelli interni ad uno Stato
membro (47).
40. Mi sembra che la Cortte faccia riferimento a tale
restrizione degli scambi intracomunitari allorché censura «tutte le misure
che vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio delle libertà di
circolazione». A tale proposito, ricordo che non tutte le limitazioni
della libertà economica e commerciale costituiscono una restrizione
all’esercizio delle libertà di circolazione (48). Questa, infatti,
comporta sempre una forma di «discriminazione» risultante dal fatto che
gli Stati membri configurano i loro provvedimenti senza tenere conto degli
effetti che ne derivano sulle situazioni transnazionali. Il Trattato vieta
solo quest’ultimo tipo di restrizioni.
B – Applicazione dei
criteri relativi alla restrizione della libertà di
stabilimento.
41. Nella fattispecie, la legislazione fiscale
britannica viene contestata per due motivi: da un lato, in quanto non
concederebbe alle società controllanti che dispongono di filiali estere
gli stessi vantaggi attribuiti alle società che dispongono di succursali
estere e, dall’altro, in quanto svantaggerebbe i gruppi di società che
desiderino stabilirsi all’estero rispetto ai gruppi aventi sede nel Regno
Unito. Se si vogliono applicare correttamente i criteri adottati dalla
Corte, occorre tenere nettamente distinte le due questioni.
1.
Sullo svantaggio connesso alla scelta della forma giuridica del centro di
attività situato all’estero
42. Una parte della prima questione
sollevata dalla High Court of Justice nel caso di specie riguarda lo
svantaggio derivante dal fatto che la M&S ha scelto di costituire
negli altri Stati membri centri di attività in forma di filiali, anziché
di succursali.
43. Ricordo come la Corte abbia già ammesso che
dalla libertà di stabilimento può discendere l’obbligo di non discriminare
tra le diverse forme di stabilimento adottabili dagli operatori. Ciò è
quanto emerge, in particolare, dalle sentenze Commissione/Francia (49),
Royal Bank of Scotland (50) e Saint-Gobain ZN (51). Va tuttavia
sottolineato che, in dette cause, la normativa nazionale controversa
metteva sullo stesso piano, ai fini impositivi, le varie forme di
stabilimento considerate.
44. Nella prima causa, la normativa
francese contestata riguardava le condizioni di attribuzione del credito
d’imposta denominato «credito fiscale» ai percettori di dividendi
distribuiti da società francesi. Orbene, è pacifico che il sistema
francese non distingue, sotto il profilo delle condizioni e delle modalità
di tassazione degli utili, tra le società francesi e le succursali e
agenzie francesi di società straniere. Pertanto, in base al principio di
territorialità dell’imposta, le due forme di stabilimento devono essere
trattate allo stesso modo anche ai fini della concessione del credito
fiscale. In tale contesto, la Corte ha dichiarato che la «libera scelta
[della forma giuridica adeguata all’esercizio delle proprie attività
economiche in un altro Stato membro] non dev’essere limitata da
disposizioni fiscali discriminatorie» (52).
45. Nella causa Royal
Bank of Scotland, che verteva sulla legislazione greca relativa
all’imposta sugli utili delle società, la Corte ha ricordato anzitutto
che, «per quanto concerne le modalità di determinazione della base
imponibile, la normativa fiscale ellenica, tra le società che hanno sede
in Grecia e quelle che, pur avendo sede in un altro Stato membro,
possiedono un centro di attività stabile in Grecia, non effettua una
distinzione tale da dar vita ad una disparità di trattamento fra le due
categorie di società». Anche se, in Grecia, le due categorie di società
sono soggette ad obblighi fiscali diversi, è pacifico che le modalità di
determinazione della base imponibile sono identiche. Pertanto, è vietata
qualsiasi differenza tra le aliquote d’imposta e va respinto l’argomento
incentrato sulla differenza di forma giuridica (53).
46. Nella
terza causa, Saint-Gobain ZN, la Corte ha deciso analogamente che «[l]a
differenza di trattamento di cui sono oggetto le succursali di società non
residenti rispetto alle società residenti e la limitazione della libertà
di scegliere la forma del centro di attività secondario debbono
considerarsi configurare un’unica violazione degli artt. 52 e 58 del
Trattato» (54). La legislazione tedesca riservava alle società stabilite
in Germania determinate agevolazioni fiscali nella tassazione delle
partecipazioni o della distribuzione di dividendi, escludendo dal
beneficio le società non aventi sede in detto Stato che possedevano
succursali tedesche. Orbene, tale disparità di trattamento è
discriminatoria in quanto, in relazione alla tassazione dei dividendi
percepiti in Germania, le società residenti e quelle non residenti si
trovano in situazioni obiettivamente equiparabili (55).
47. Risulta
chiaramente che, in tutte le ipotesi sopra indicate, la discriminazione
relativa alla scelta della forma di stabilimento è indissociabile da una
discriminazione in base alla scelta del luogo di stabilimento. Ciò
discende dal fatto che lo Stato in questione ha scelto di mettere sullo
stesso piano le varie forme di stabilimento ai fini della tassazione nel
proprio territorio. Qualora, in tale contesto, si constatasse una
disparità di trattamento, essa dissimulerebbe di fatto una discriminazione
in base alla nazionalità nei confronti delle imprese che dispongono di
tali organizzazioni.
48. Nella causa ora in esame, alle succursali
e filiali estere si applicano regimi fiscali distinti. Tuttavia, tale
disparità di trattamento non è dovuta semplicemente al fatto che esse sono
soggette ad obblighi fiscali diversi. Essa dipende dall’organizzazione
stessa del sistema britannico di imposizione sulle società. In tale
sistema, la differenza di trattamento fiscale è direttamente connessa alla
scelta della forma giuridica del centro di attività secondario. I gruppi
di società non hanno il diritto di accedere al regime di consolidamento
fiscale applicabile ai redditi dei centri di attività permanenti. Sotto
questo profilo, il sistema dello sgravio di gruppo, anche se costituisce
un temperamento del principio dell’imposizione separata sulle società
affiliate, non porta ad assimilare la situazione delle filiali a quella
delle succursali. In base a tale regime, infatti, il trasferimento delle
perdite è oggetto di un trattamento particolare; non esiste l’imposizione
congiunta consolidata. Ciò discende dal fatto che le filiali sono comunque
considerate entità giuridiche e fiscali indipendenti. Ne consegue che la
disparità di trattamento tra le due categorie di centri di attività non
consiste semplicemente nella perdita di un determinato vantaggio dovuta
alla scelta di operare all’estero tramite filiali. Essa deriva da una
differenza tra i regimi fiscali applicabili alle diverse forme di
stabilimento.
49. Orbene, le disposizioni relative alla libertà di
stabilimento non ostano all’applicazione di un trattamento fiscale
differenziato a persone fisiche o giuridiche che si trovino in situazioni
giuridiche diverse. Tali disposizioni non hanno lo scopo d’imporre
l’uniformità dei regimi applicabili alle diverse forme di centro di
attività. In tale contesto, esse sono dirette unicamente a garantire la
neutralità fiscale dell’esercizio del diritto di stabilimento nella
Comunità. Qualunque altra soluzione condurrebbe a mettere in causa i
regimi impositivi più vincolanti interni agli Stati membri, anche quando
non fosse stata presa in considerazione una specifica situazione
transnazionale. Non può essere questo l’obiettivo delle norme del Trattato
relative alla libera circolazione.
50. D’altro canto, è pacifico
che la legislazione fiscale del Regno Unito non vieta ad una società
britannica di operare negli altri Stati membri mediante filiali. Nella
fattispecie, pertanto, l’unica questione pertinente è se il fatto di
operare mediante filiali in un altro Stato membro determini per il gruppo
e la società controllante stabilita nel Regno Unito uno svantaggio
particolare che esse non subirebbero qualora scegliessero di costituire le
loro filiali nel proprio paese di stabilimento.
2. Sullo svantaggio
connesso al luogo di stabilimento delle filiali
51. Dalla
giurisprudenza della Corte emerge che il diniego di un’agevolazione
fiscale può essere considerato come una restrizione contraria al Trattato
se risulta legato principalmente all’esercizio del diritto di stabilimento
(56).
52. Benché le questioni sollevate dal giudice a quo facciano
riferimento unicamente alla situazione della società controllante,
ricorrente nella causa principale, per pronunciarsi sulla compatibilità
con la libertà di stabilimento di una legislazione come quella controversa
occorre prendere in considerazione la situazione del gruppo. A tale
proposito, è indubbio che l’applicazione del regime britannico dello
sgravio di gruppo costituisce un’agevolazione fiscale per il gruppo che ne
fruisce. Il vantaggio che ne deriva per la società richiedente,
destinataria del trasferimento di perdite, è solo una conseguenza del
vantaggio concesso al gruppo. Quest’ultimo ottiene la riduzione degli
utili imponibili nel corso di un determinato esercizio fiscale. Orbene,
per effetto della legislazione nazionale controversa, un gruppo il cui
centro di attività principale sia stabilito nel Regno Unito e che desideri
costituire filiali in un altro Stato membro rimane escluso da tale
vantaggio. Tale esclusione, nelle circostanze del caso di specie, è dovuta
unicamente al fatto che la M&S ha esercitato il diritto alla libertà
di stabilimento.
53. In tal caso, la restrizione può essere
facilmente qualificata. Il tipo è noto alla giurisprudenza della Corte.
Esso è stato esaminato in una serie di sentenze che ostano a qualsiasi
misura di uno Stato membro che limiti l’esercizio, da parte dei cittadini
di detto Stato, del diritto di stabilirsi liberamente nella Comunità (57).
Nella fattispecie, il diniego controverso costituisce una «restrizione in
uscita», caratterizzata da un trattamento sfavorevole imposto alle società
che intendano creare filiali in altri Stati membri (58). In questa fase
non importa sapere se le filiali della M&S traggano altri vantaggi dal
fatto di essere stabilite negli Stati membri ospitanti. È sufficiente
constatare che la legislazione britannica determina di per sé un ostacolo
atto a dissuadere le società stabilite nel Regno Unito dal creare filiali
in altri Stati membri.
54. Pertanto non è necessario neppure
stabilire se tale normativa costituisca una forma indiretta di
discriminazione in base alla nazionalità. Una volta accertato che la
misura controversa costituisce un ostacolo, non occorre chiedersi, come
fanno le varie parti in causa, se le filiali non residenti, quando
distribuiscono una parte dei loro utili alla società controllante, si
trovino nei confronti di quest’ultima in una posizione equiparabile a
quella delle filiali stabilite nel Regno Unito.
55. Rimane invece
da verificare se tale restrizione possa essere giustificata in forza del
diritto comunitario. Secondo costante giurisprudenza, infatti, una misura
restrittiva non è vietata dall’art. 43 CE se persegue uno scopo legittimo
compatibile con il Trattato ed è giustificata da motivi imperativi
d’interesse generale. Anche in tale ipotesi, però, essa deve risultare
idonea a garantire il conseguimento dello scopo e non deve eccedere quanto
necessario per farlo (59).
C – Ricerca di una giustificazione
per la misura restrittiva
56. Va subito scartato l’argomento del
governo tedesco secondo cui la presa in considerazione delle perdite da
parte dello Stato membro interessato è inammissibile in quanto condurrebbe
ad una riduzione del gettito fiscale e quindi a gravi difficoltà di
bilancio per tale Stato. La Corte ha ripetutamente dichiarato che «la
riduzione delle entrate tributarie non può essere considerata un motivo
imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per
giustificare un provvedimento che sia, in linea di principio, in contrasto
con una libertà fondamentale» (60).
57. Occorre invece esaminare in
modo più approfondito gli argomenti basati sul rischio di una perdita di
competenza o di controllo sul sistema fiscale dello Stato interessato.
Vengono addotte due giustificazioni: una fondata sull’applicazione del
principio fiscale di territorialità e l’altra sull’esigenza di garantire
la coerenza del sistema fiscale britannico.
1. Giustificazione
fondata sul principio fiscale di territorialità
58. Il governo del
Regno Unito sostiene che il rifiuto di accordare l’agevolazione fiscale
controversa risponde al principio di territorialità ammesso dalla prassi
fiscale internazionale e riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte. A
suo parere, tale principio escluderebbe che si possa offrire un vantaggio
fiscale se non si dispone di potere impositivo. Se non sussiste il potere
di tassare gli utili delle filiali che non hanno sede nel Regno Unito, non
si può tenere conto delle perdite di tali filiali per offrire un vantaggio
al gruppo cui esse appartengono. Ne consegue che lo sgravio può riguardare
solo le società stabilite o che esercitano un’attività economica nel Regno
Unito.
59. Da tale ragionamento traspare un’interpretazione erronea
del principio comunitario di territorialità. È vero che, nella sentenza
Futura Participations e Singer (61), la Corte ha ammesso che il principio
fiscale di territorialità è applicabile in diritto comunitario. In base a
tale premessa, la Corte ha ritenuto che non comporti una discriminazione
vietata dal Trattato il regime lussemburghese in base al quale il riporto
delle perdite chiesto da un contribuente che dispone di una succursale in
tale Stato membro senza esservi residente è subordinato all’esistenza di
un nesso economico tra le perdite riportate e gli utili realizzati dal
medesimo contribuente nello Stato di cui trattasi.
60. Tuttavia,
non si deve equivocare l’esatto significato che la Corte intende
attribuire a tale principio. Essa riconosce semplicemente la necessità di
tenere conto dei vincoli derivanti dalla coesistenza delle sovranità
fiscali degli Stati membri (62). Tali vincoli impongono ad ogni Stato
membro di accettare le sovranità fiscali concorrenti (63). Conformemente
ad esigenze di diritto internazionale, l’esercizio della competenza
fiscale degli Stati membri presuppone un collegamento con la nazionalità
del soggetto passivo o con la localizzazione nel loro territorio dei
redditi imponibili. Ne consegue che, se uno Stato può assoggettare i
contribuenti residenti nel suo territorio ad un obbligo fiscale
illimitato, esso può invece tassare i redditi dei contribuenti stranieri
soltanto per la parte realizzata entro i suoi confini. Nella sentenza
Royal Bank of Scotland, infatti, la Corte ha precisato che il fatto che le
società stabilite in Grecia e le società non residenti che esercitano
un’attività economica in detto Stato non siano soggette allo stesso
obbligo fiscale deriva semplicemente «dalla sovranità fiscale limitata
dello Stato in cui ha origine il reddito rispetto a quello dello Stato in
cui ha sede la società» (64). Orbene, non è né lo scopo né la vocazione
del diritto comunitario mettere in discussione i limiti inerenti a
qualsiasi potere fiscale o alterare la ripartizione delle competenze
fiscali tra gli Stati membri. Ricordo che, in mancanza di armonizzazione
comunitaria, la Corte di giustizia non è competente ad intervenire nella
configurazione e nell’organizzazione dei sistemi fiscali degli Stati
membri (65).
61. La citata causa Futura Participations e Singer
riguardava l’organizzazione dell’imposta sui redditi lussemburghese. Nel
sistema lussemburghese, i contribuenti possono detrarre le perdite dagli
utili successivi. Orbene, in forza di norme consolidate di diritto
internazionale, nessuno Stato membro può assoggettare ad imposta i redditi
realizzati all’estero da soggetti passivi non residenti. Di conseguenza,
il Lussemburgo negava a tali contribuenti la possibilità di detrarre le
perdite originate all’estero. Detto Stato richiedeva che fossa provata
l’esistenza di un nesso economico tra le perdite riportate e gli utili
realizzati nello Stato della tassazione. Tale condizione era perfettamente
giustificata. Essa derivava infatti dall’esigenza di coordinare il potere
fiscale dello Stato della tassazione con quello dello Stato di
stabilimento di un medesimo contribuente.
62. Il principio fiscale
di territorialità previene i conflitti di competenza tributaria tra gli
Stati membri. Esso non può essere utilizzato per esentare gli Stati membri
dagli obblighi loro imposti dal diritto comunitario. Il rispetto della
sovranità fiscale non può essere interpretato, in diritto comunitario,
come espressione di un principio di «autarchia fiscale». Sottoscrivendo il
Trattato, gli Stati membri hanno accettato di assoggettarsi ad un regime
di libera circolazione delle persone all’interno della Comunità, da cui
derivano vincoli precisi. Detto regime, in particolare, impone agli Stati
membri di prendere in considerazione le situazioni transnazionali ai fini
dell’applicazione dei loro sistemi fiscali e di adattare tali sistemi di
conseguenza.
63. Pertanto, il Regno Unito non può sostenere che la
concessione di un’agevolazione fiscale è subordinata all’esistenza di un
corrispondente potere impositivo e alla possibilità di trarne un profitto.
Tale interpretazione è contraria al principio fondamentale della libertà
di stabilimento. In questa fase, occorre soltanto chiedersi se la
concessione del vantaggio possa compromettere la coesistenza delle
sovranità fiscali degli Stati membri. Orbene, nella fattispecie nulla osta
a che il Regno Unito estenda il beneficio dello sgravio alle società
controllanti che dispongono di filiali non residenti. Infatti, la domanda
rientra nel quadro di un regime di gruppo adottato dal Regno Unito. Essa
riguarda non l’imposizione su un unico soggetto passivo residente che
esercita le proprie attività principali all’estero, bensì un trasferimento
di perdite tra società appartenenti allo stesso gruppo (66). All’interno
del gruppo, la domanda viene presentata dalla società controllante
stabilita nel Regno Unito che è soggetta, in quanto tale, ad un obbligo
fiscale illimitato in tale paese (67). Nei suoi confronti, la competenza
fiscale di detto Stato membro non è limitata. Di conseguenza, il Regno
Unito non può basarsi sul principio di territorialità per negare alla
società di un gruppo stabilito nel suo territorio un’agevolazione connessa
al trasferimento di perdite.
64. Con tale argomento, in realtà, il
Regno Unito sembra mirare a far ammettere che l’agevolazione non può
essere concessa alla società controllante che ne fa richiesta se non è
compensata dalla possibilità di assoggettare ad imposta la filiale
cedente. Secondo lo stesso governo del Regno Unito, tale argomento,
fondato sul principio di territorialità, si ricollega di fatto al
principio della coerenza fiscale riconosciuto dalla Corte nella sentenza
Bachmann, citata. La questione va quindi esaminata nell’ambito della
seconda giustificazione addotta.
2. Sulla giustificazione fondata
sull’esigenza di garantire la coerenza del sistema fiscale
65. La
giurisprudenza della Corte ammette che l’esigenza di garantire la coerenza
del sistema fiscale possa giustificare una normativa atta a limitare le
libertà comunitarie (68).
66. In diritto comunitario, la nozione di
coerenza fiscale svolge un’importante funzione correttiva. Essa deve
correggere gli effetti dell’estensione delle libertà comunitarie ai
sistemi fiscali la cui organizzazione rientra, in linea di principio,
nella competenza esclusiva degli Stati membri. Occorre infatti evitare che
l’applicazione delle libertà di circolazione possa determinare
perturbazioni ingiustificate alla logica interna dei regimi fiscali
nazionali. Nelle parole della Corte, la configurazione del sistema fiscale
«spetta a ciascuno Stato membro» (69). È quindi evidente che gli Stati
membri hanno un interesse legittimo a garantire l’integrità e l’equità dei
loro sistemi fiscali. Tuttavia, ciò non implica che la suddetta nozione
possa essere utilizzata come argomento per opporsi agli obiettivi
perseguiti nell’ambito del mercato interno. Non è ammissibile che un
regime fiscale venga organizzato in modo da favorire situazioni od
operatori nazionali. La coerenza fiscale ha quindi la funzione di tutelare
l’integrità dei sistemi fiscali nazionali, ma non deve ostacolare
l’integrazione di tali sistemi nel quadro del mercato interno.
67.
Questo delicato equilibrio può tradursi in una regola di «doppia
neutralità». Da un lato, le norme tributarie nazionali devono essere
neutre rispetto all’esercizio delle libertà di circolazione. A tale
proposito, si deve ricordare che l’art. 43 CE impone la neutralità fiscale
dello stabilimento delle imprese nella Comunità. D’altro lato, però,
l’esercizio delle libertà di circolazione dev’essere il più neutro
possibile rispetto ai meccanismi fiscali adottati dagli Stati membri. Il
diritto di stabilimento non può essere utilizzato dagli operatori
economici al solo scopo di mettere a rischio l’equilibrio e la coerenza
dei regimi fiscali nazionali. Ciò si verificherebbe se tale diritto
venisse esercitato per sottrarsi illecitamente alle legislazioni nazionali
o per sfruttarne artificiosamente le divergenze (70). La nozione di
coerenza fiscale è volta a garantire che i cittadini non utilizzino le
disposizioni comunitarie per trarne vantaggi non connessi alle libertà di
circolazione (71).
68. In tale contesto, la Corte rammenta che
«l’argomento basato sulla necessità di preservare la coerenza di un
sistema tributario dev’essere accertata alla luce della finalità
perseguita dalla normativa tributaria di cui trattasi» (72). Se, nella
logica della normativa, esiste un nesso diretto e necessario tra la
concessione di un’agevolazione e la compensazione della stessa attraverso
un determinato prelievo fiscale, allora l’agevolazione può essere negata
qualora non sia possibile effettuare tale prelievo compensativo. Nella
sentenza Bachmann, citata, la Corte ha constatato che nella normativa
belga esisteva un nesso diretto tra la deduzione dei contributi
assicurativi e la tassazione degli importi dovuti dagli assicuratori in
esecuzione dei contratti di assicurazione. Poiché il sig. Bachmann aveva
sottoscritto contratti assicurativi in Germania, la cui esecuzione non
poteva dare luogo ad un’imposizione in Belgio, era giustificato il rifiuto
delle autorità fiscali belghe di concedere la deduzione dei contributi
versati in forza di tali contratti.
69. Qual è la situazione nella
fattispecie? I governi che hanno presentato osservazioni sostengono
unanimemente che sarebbe coerente concedere sgravi di gruppo solo qualora
si potessero tassare i profitti delle società che partecipano allo
sgravio. Sarebbe provato che nel regime in questione esiste un nesso tra
lo sgravio concesso alla società richiedente e la possibilità di tassare
gli utili della società cedente.
70. La ricorrente nella causa
principale contesta tale argomento. Essa si richiama ad una giurisprudenza
costante della Corte, secondo cui un nesso diretto può esistere solo
trattandosi di un unico prelievo fiscale e di un solo e stesso
contribuente (73). Orbene, nella fattispecie manca un nesso di questo
tipo. L’agevolazione concessa alle società controllanti e il prelievo che
può essere imposto alle filiali riguardano contribuenti diversi e
rientrano in regimi fiscali distinti (74).
71. Se sono
effettivamente questi i limiti entro i quali può essere fatto valere
l’argomento della coerenza fiscale, è indubbio che, nel caso di specie,
tale argomento dev’essere respinto. Tuttavia ci si deve interrogare in
merito a quest’interpretazione della nozione di coerenza fiscale. Come ha
osservato l’avvocato generale Kokott nelle conclusioni relative alla causa
Manninen, citata, tale concezione più recente della coerenza fiscale
poggia su criteri troppo rigidi, che non sempre risultano pertinenti
rispetto all’obiettivo perseguito dalle normative in causa (75). Ne deriva
che il margine di discrezionalità concesso agli Stati membri per
giustificare i loro regimi fiscali è eccessivamente ridotto. Ritengo
pertanto necessario, come raccomanda l’avvocato generale Kokott, mitigare
tali criteri. A tal fine, propongo di attenersi al criterio dello scopo
della normativa controversa. La coerenza dev’essere valutata anzitutto
alla luce della finalità e della logica del regime fiscale in
discussione.
72. Orbene, ricordo che lo scopo del regime britannico
dello sgravio di gruppo è neutralizzare, sotto il profilo fiscale, gli
effetti della costituzione di un gruppo di società. Essa non deve
comportare svantaggi particolari in relazione alle regole generali vigenti
in materia di imposte sulle società. Lo strumento per conseguire tale
risultato consiste nell’autorizzazione a far circolare le perdite
all’interno di un gruppo. Tuttavia, ciò significa anche che non deve
derivarne un vantaggio supplementare per il gruppo stesso. Si spiega così
il divieto di utilizzare due volte le perdite cedute. Il regime di cui
trattasi stabilisce dunque una correlazione, a livello di gruppo, fra il
trasferimento delle perdite in seno al medesimo gruppo e l’impossibilità
di utilizzare le stesse perdite a fini fiscali. Le perdite vengono
trasferite da una società a vantaggio di un’altra, e in cambio la società
cedente perde il diritto di utilizzare nuovamente tali perdite nell’ambito
del sistema di imposte sulle società. Si suppone che il vantaggio concesso
alla richiedente venga neutralizzato dal prelievo che deve ripercuotersi
sulla cedente.
73. Di conseguenza, incombe al Regno Unito
dimostrare che il rifiuto sistematico di tenere conto delle perdite delle
filiali estere, nell’ambito del suo regime di gruppo, è idoneo a
preservare questa logica.
74. A tale proposito, è evidente che, se
le perdite delle filiali estere possono essere trasferite o riportate
nello Stato di stabilimento, il fatto di concedere uno sgravio nel Regno
Unito potrebbe mettere a rischio l’obiettivo del regime di gruppo.
Infatti, il trasferimento o il riporto di tali perdite nello Stato di
stabilimento potrebbe arrecare un vantaggio equivalente al gruppo nel suo
complesso. Da ciò potrebbe derivare una doppia contabilizzazione delle
perdite a favore del gruppo. Orbene, tale vantaggio sarebbe contrario alla
neutralità perseguita dal regime in questione. In tal caso, risulterebbe
giustificato il divieto di detrarre le perdite subite all’estero dagli
utili della società controllante.
75. Si deve però verificare se
tale rischio sussista. Lo Stato membro interessato non può vietare
qualsiasi trasferimento di perdite solo perché non può assoggettare ad
imposta le filiali estere. Se così fosse, la restrizione applicata
andrebbe molto al di là di quanto necessario per tutelare la coerenza del
regime di gruppo. Invero, tale restrizione perseguirebbe anche obiettivi
estranei alla logica del regime, quali proteggere il gettito dello Stato
membro interessato o favorire i gruppi che esercitano tutte le loro
attività economiche nel territorio di detto Stato. Tali obiettivi
sarebbero in ogni caso contrari al diritto comunitario.
76. In
circostanze come quelle del caso di specie, pertanto, occorre che lo Stato
membro tenga conto del trattamento applicabile alle perdite delle filiali
nel loro Stato di stabilimento (76). La giustificazione fondata sulla
coerenza del regime di sgravio può essere accolta solo se le perdite
subite all’estero possono essere assoggettate ad un trattamento
equivalente nello Stato in cui si sono prodotte.
77. Tale
soluzione, basata sul confronto e sull’equivalenza dei trattamenti
applicati in vari Stati membri, è già stata sviluppata dalla Corte in
materia di prestazioni sanitarie nell’ambito di regimi nazionali di
sicurezza sociale (77). Ritengo che essa sia perfettamente applicabile in
materia fiscale, in cui valgono le medesime premesse (78). L’effetto utile
dell’art. 43 CE implica quindi che le autorità competenti a concedere
l’agevolazione fiscale di cui trattasi nella fattispecie tengano conto dei
vantaggi che possono derivare dalla normativa dello Stato in cui sono
stabilite le filiali del gruppo (79). Se è coerente che in determinati
casi lo sgravio di gruppo possa essere negato, è quanto meno necessario
che tale rifiuto si giustifichi e si fondi sulla presa in considerazione
delle situazioni in cui si trovano le filiali nel loro Stato di
stabilimento.
78. Il Regno dei Paesi Bassi, tuttavia, solleva
un’obiezione contro questa tesi. Esso afferma che l’autorizzazione al
trasferimento delle perdite subite all’estero nell’ambito dei regimi di
gruppo adottati dagli Stati membri potrebbe determinare uno sconvolgimento
generale dei regimi nazionali. Si potrebbe prevedere che i gruppi di
società ricorreranno sistematicamente al trasferimento delle perdite e che
quest’ultimo sarà diretto esclusivamente verso le società del gruppo
stabilite negli Stati membri in cui le aliquote d’imposta sono più
elevate. Ciò avverrebbe perché, in tali Stati, le perdite trasferite
registrano un valore più elevato. Si dovrebbe quindi paventare lo sviluppo
di un verosimile «traffico delle perdite» a livello comunitario (80). Tale
soluzione finirebbe con il minacciare non solo l’affidabilità dei regimi
di sgravio di gruppo, ma anche l’equilibrio di bilancio degli Stati
interessati. Essa minerebbe alle fondamenta i loro sistemi economici e
sociali.
79. Si tratta indubbiamente di un rischio che non va
trascurato. Tuttavia, non lo si deve neanche sopravvalutare. La soluzione
può essere agevolmente tratta dalla regola secondo cui lo sgravio può
essere concesso a condizione che le perdite delle filiali estere non
possano essere oggetto di un trattamento fiscale favorevole nel paese in
cui esse hanno sede. Quando lo Stato di stabilimento delle filiali estere
consente a queste ultime di imputare le perdite ad un soggetto diverso o
di riportarle ad altri esercizi fiscali, il Regno Unito può legittimamente
opporsi alla domanda di trasferimento transfrontaliero di tali perdite. Lo
sgravio va quindi chiesto nello Stato di stabilimento. Ne consegue che le
società non sono libere di scegliere il luogo in cui registrare le proprie
perdite.
80. Tale condizione può essere giustificata in forza
dell’art. 43 CE. È infatti legittimo attribuire priorità alle norme dello
Stato di stabilimento se esse prevedono un trattamento equivalente delle
perdite del gruppo. Da un lato, è pacifico che lo stabilimento, il quale
implica «di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita
economica di uno Stato membro» (81), determina specifiche restrizioni alle
quali in linea di principio l’operatore economico rimane assoggettato
(82). Se il trattamento delle perdite è equivalente per il gruppo, le
suddette restrizioni non ledono la libertà di stabilimento. In tali
circostanze, le disparità di trattamento che possono derivarne per il
gruppo non hanno altra origine se non le disparità esistenti tra le
normative tributarie nazionali. D’altro lato, una condizione del genere
può consentire di mantenere la coerenza e l’integrità dei sistemi fiscali
nazionali che concedono sgravi di gruppo.
81. Si potrebbe obiettare
che sarebbe troppo difficile per il Regno Unito verificare se esista la
possibilità di ottenere uno sgravio in un altro Stato membro. A tale
proposito, si deve ricordare che gli Stati membri dispongono di strumenti
di cooperazione rafforzata ai sensi della direttiva del Consiglio 19
dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le
autorità degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (83).
Conformemente a tale direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro
possono chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di
fornire tutte le informazioni utili per stabilire l’importo esatto
dell’imposta sulle società. Di fatto, tale strumento di cooperazione
amministrativa «offre possibilità di ottenere informazioni necessarie
analoghe a quelle esistenti fra gli uffici tributari sul piano interno»
(84). Inoltre non è escluso che lo Stato membro interessato possa imporre
ad una società che presenti una domanda di sgravio di gruppo un obbligo di
informazione in merito alla situazione fiscale del gruppo cui essa
appartiene e in particolare alla possibilità di tenere conto delle perdite
delle filiali nello Stato in cui sono stabilite. In tal caso, tuttavia, si
deve accertare che tali richieste non eccedano quanto necessario per
conseguire lo scopo informativo perseguito (85).
IV – Risultati
dell’analisi
82. Da quest’analisi emerge che gli artt. 43 CE e 48
CE non ostano alla legislazione di uno Stato membro, come quella in
discussione nella causa principale, che vieta ad una società controllante
che disponga di filiali in altri Stati membri di trarre vantaggio dal
regime applicabile alle società che possiedono succursali estere. Dette
disposizioni ostano invece alla legislazione di uno Stato membro, quale
quella in discussione nella causa principale, nella misura in cui essa
privi una società stabilita in tale Stato membro del diritto di fruire di
uno sgravio di gruppo in quanto le sue filiali hanno sede in altri Stati
membri, mentre tale diritto potrebbe essere esercitato qualora le dette
filiali fossero stabilite o esercitassero un’attività economica nel
territorio di tale Stato. Tuttavia, le medesime disposizioni non ostano ad
una legislazione nazionale che subordini l’esercizio del diritto al
suddetto sgravio alla prova che le perdite delle filiali stabilite in
altri Stati membri non sono assoggettabili ad un trattamento fiscale
equivalente in tali Stati. Preciso che il trattamento in questione può
assumere la forma di un trasferimento delle perdite a terzi o di una
detrazione delle stesse da parte del medesimo soggetto passivo in un altro
esercizio fiscale.
83. Questa soluzione appare indubbiamente
complessa. Si tratta di una soluzione che obbliga le autorità dello Stato
membro interessato a tenere conto della situazione fiscale di società che
non hanno sede nel suo territorio. Ritengo, tuttavia, che solo una
soluzione di questo tipo, in mancanza di armonizzazione comunitaria,
consenta di mantenere un equilibrio tra le competenze fiscali riservate
agli Stati membri e le esigenze di libertà derivanti dal mercato interno.
In tali circostanze, non spetta alla Corte definire un regime uniforme per
tutti gli Stati membri, trovandone il modello in uno dei sistemi tributari
nazionali o in un’eventuale proposta delle istituzioni comunitarie. Alla
Corte spetta semplicemente delimitare gli obblighi imposti allo Stato
membro interessato dalla partecipazione alla Comunità.
V –
Conclusione
84. Alle luce delle suesposte considerazioni, propongo
alla Corte di risolvere nei termini seguenti le questioni sottopostele
dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Regno Unito):
«1) Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano alla legislazione
fiscale di uno Stato membro, quale quella oggetto della causa principale,
che vieta ad una società controllante stabilita in uno Stato membro di
esercitare il diritto ad uno sgravio di gruppo per il fatto che le sue
filiali sono stabilite in altri Stati membri, laddove tale sgravio
verrebbe concesso qualora le filiali avessero sede nel suddetto
Stato.
2) Le medesime disposizioni non ostano ad una legislazione
nazionale che subordini il diritto ad uno sgravio di gruppo, quale quello
previsto dallo Stato membro in questione nella causa principale, alla
prova che le perdite delle filiali stabilite in altri Stati membri non
possono essere assoggettate ad un trattamento fiscale equivalente in tali
Stati».
NOTE
(1) Lingua originale: il portoghese.
(2)
Direttiva 90/435/CEE (GU L 225, pag. 6).
(3) Come la Corte ha ricordato
nella sentenza 18 settembre 2003, causa C-168/01, Bosal (Racc. pag.
I-9409, punto 22).
(4) Si deve ricordare che già nel 1969 la
Commissione delle Comunità europee aveva proposto un regime di utili
consolidati che tenesse conto delle perdite delle filiali di Stati membri
diversi (proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale
comune applicabile alle società madri e filiali di Stati membri diversi;
GU 1969, C 39, pag. 7).
(5) 91/C 53/03 (GU 1991, C 53, pag. 30).
Secondo tale proposta, si possono prevedere due metodi, sia per le filiali
che per le organizzazioni stabili: il metodo della detrazione delle
perdite con successiva reintegrazione, che consente di dedurre dagli utili
imponibili dell’impresa le perdite subite dalle organizzazioni secondarie
stabilite in altri Stati membri, a condizione che gli utili di queste
ultime siano successivamente reintegrati nei risultati dell’impresa fino a
concorrenza delle perdite dedotte, o il metodo della contabilizzazione,
che consiste nell’integrare tutti i risultati delle organizzazioni estere
in quelli dell’impresa.
(6) Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo
– Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle
società: risultati, iniziative in corso e problemi ancora da risolvere
[COM(2003) 726 def.].
(7) V., per analogia, a proposito dell’art. 39
CE, sentenza 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann (Racc. pag. I-249,
punto 11). V. anche sentenze 28 gennaio 1986, causa 270/83,
Commissione/Francia (Racc. pag. 273, punto 24), e 9 dicembre 1981, causa
193/80, Commissione/Italia (Racc. pag. 3019, punto 17).
(8) V., ad
esempio, sentenze 15 maggio 1997, causa C-250/95, Futura Participations e
Singer (Racc. pag. I-2471); 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI (Racc.
pag. I-4695); 18 novembre 1999, causa C-200/98, X e Y (Racc. pag. I-8261),
e 14 dicembre 2000, causa C-141/99, AMID (Racc. pag. I-11619).
(9) In
tal senso, v. sentenze 13 luglio 1993, causa C-330/91, Commerzbank (Racc.
pag. I-4017); 29 aprile 1999, causa C-311/97, Royal Bank of Scotland
(Racc. pag. I-2651); 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint-Gobain ZN
(Racc. pag. I-6161); 8 marzo 2001, cause riunite C 397/98 e C-410/98,
Metallgesellschaft e a. (Racc. pag. I-1727), e Bosal, cit. alla nota
3.
(10) Costituisce un caso a parte il regime «CFC» («controlled
foreign companies»), che consente, in via eccezionale e a determinate
condizioni, di includere gli utili delle filiali estere tra quelli della
società controllante registrata nel Regno Unito, all'infuori di eventuali
operazioni di distribuzione di dividendi. L’applicazione di tale normativa
è in discussione in una causa ancora pendente dinanzi alla Corte (causa
C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas).
(11)
Sentenza cit. alla nota 8.
(12) Sui particolari della riforma, v. J. J.
B. Hickley, «Worldwide Groups and UK Taxation after the Finance Act 2000»,
European Taxation, 2000, pag. 466.
(13) Causa C-279/93 (Racc. pag.
I-225, punto 21). V., da ultimo, sentenza 7 settembre 2004, causa
C-319/02, Manninen (Racc. pag. I-0000, punto 19).
(14) Sentenza 11
marzo 2004, causa C-9/02, De Lasteyrie du Saillant (Racc. pag. I-0000,
punto 40).
(15) Sentenza Saint-Gobain ZN, cit. alla nota 9 (punto
34).
(16) Sentenza Bachmann, cit. alla nota 7 (punto 23).
(17)
Sentenza Saint-Gobain ZN, cit. alla nota 9 (punto 57). V. anche sentenza
21 marzo 2002, causa C 451/99, Cura Anlagen (Racc. pag. I-3193, punto
40).
(18) V., per analogia, a proposito di norme tecniche, sentenza 14
luglio 1994, causa C 379/92, Peralta (Racc. pag. I-3453, punto 34). V.
anche, in materia fiscale, sentenza 12 maggio 1998, causa C-336/96, Gilly
(Racc. pag. I-2793, punto 47).
(19) In tal senso v. sentenza 28 giugno
1978, causa 1/78, Kenny (Racc. pag. 1489, punto 18). Nel nuovo contesto
dei diritti connessi alla cittadinanza europea, v., nello stesso senso,
sentenza 15 luglio 2004, causa C-365/02, Lindfors (Racc. pag. I 0000,
punto 34).
(20) V., in generale, sentenza 27 febbraio 1985, causa
55/83, Italia/Commissione (Racc. pag. 683, punto 11).
(21) La nozione
di situazioni transnazionali viene qui preferita a quella di situazioni od
operazioni transfrontaliere per i motivi che ho esposto ai paragrafi 46 e
segg. delle conclusioni relative alla causa C-72/03, Carbonati Apuani,
decisa con sentenza 9 settembre 2004 (Racc. pag. I-0000).
(22) Nelle
parole della Corte, l’art 43 CE «mira essenzialmente ad attuare, nel campo
delle attività non subordinate, il principio dell’uguaglianza di
trattamento sancito dall’art. [12 CE]» (sentenza Royal Bank of Scotland,
cit. alla nota 9, punto 21).
(23) V., ad esempio, sentenze 21 giugno
1974, causa 2/74, Reyners (Racc. pag. 631, punto 16), e 18 giugno 1985,
causa 197/84, Steinhauser (Racc. pag. 1819, punto 14). Nelle conclusioni
presentate il 18 aprile 1991 nella causa C-288/89, Collectieve
Antennevoorziening Gouda, decisa con sentenza 25 luglio 1991 (Racc. pag.
I-4007), l’avvocato generale Tesauro deduce altresì dalla giurisprudenza
della Corte che il divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità
gioca un ruolo «assoluto e conclusivo» in materia di diritto di
stabilimento (paragrafo 13).
(24) In tal senso v., in particolare,
sentenza Schumacker, cit. alla nota 13 (punto 26).
(25) Causa C-19/92
(Racc. pag. I-1663, punto 32).
(26) V., in tal senso, paragrafo 17
delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Léger nella causa
C-80/94, Wielockx, decisa con sentenza 11 agosto 1995 (Racc. pag.
I-2493).
(27) 1988, causa 81/87, Daily Mail e General Trust (Racc. pag.
5483, punto 16).
(28) V., tra l’altro, sentenze X e Y, cit. alla nota 8
(punto 27); Bosal, cit. alla nota 3 (punto 27); AMID, cit. alla nota 8
(punto 23); De Lasteyrie du Saillant, cit. alla nota 14 (punto 45), e, in
materia di libera circolazione dei capitali, sentenze 6 giugno 2000, causa
C-35/98, Verkooijen (Racc. pag. I-4071, punto 34); Manninen, cit. alla
nota 13 (punto 22), e 15 luglio 2004, causa C 315/02, Lenz (Racc. pag.
I-0000, punto 20).
(29) In tal senso v. paragrafo 21 delle conclusioni
dell’avvocato generale Fennelly nella causa C 190/98, Graf, decisa con
sentenza 27 gennaio 2000 (Racc. pag. I-493).
(30) Su questo punto v.
l’analisi critica di P. J. Wattel, «The EC Court’s Attempts to Reconcile
the Treaty Freedoms with International Tax Law», Common Market Law Review,
1996, pag. 223.
(31) Ad esempio, il modello di convenzione fiscale
dell’OCSE relativo al reddito e al patrimonio, nella versione pubblicata
il 29 aprile 2000, dispone, all’art. 24, n. 1, che «i cittadini di uno
Stato contraente non sono soggetti nell’altro Stato contraente ad alcuna
imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diverso o più oneroso di
quelli cui possono essere assoggettati i cittadini dell’altro Stato che si
trovano nella medesima situazione, in particolare per motivi legati alla
residenza».
(32) Sentenza Schumacker, cit. alla nota 13 (punto 37).
Nello stesso senso v. sentenze Wielockx, cit. alla nota 26, e 27 giugno
1996, causa C-107/94, Asscher (Racc. pag. I-3089).
(33) In tal senso v.
B. J. M. Terra e P. J. Wattel, European Tax Law, Deventer, 3a edizione,
2001, pag. 46.
(34) V., da ultimo, sentenza 1° luglio 2004, causa
C-169/03, Wallentin (Racc. pag. I 0000, punto 15).
(35) Conclusioni
presentate nella causa Wielockx, cit. alla nota 26 (paragrafo 31, v.
giurisprudenza ivi richiamata). Nello stesso senso v. paragrafo 49 delle
conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa C 120/95, Decker,
decisa con sentenza 28 aprile 1998 (Racc. pag. I-1831).
(36) V., ad
es., sentenza Royal Bank of Scotland, cit. alla nota 9 (punto 32). Nelle
conclusioni relative a detta causa, tuttavia, l’avvocato generale Alber
spiega la giurisprudenza a cui si fa riferimento alla nota precedente con
il fatto che le misure in discussione costituivano discriminazioni
indirette. Per principio, le discriminazioni dirette non possono essere
giustificate da motivi imperativi di interesse generale (paragrafo
39).
(37) V., in primo luogo, in materia di libera circolazione delle
merci, sentenza 17 giugno 1981, causa 113/80, Commissione/Irlanda (Racc.
pag. 1625, punto 11). È vero però che, in questo stesso settore, la
giurisprudenza della Corte ha fornito esempi di ragionamenti che si
discostano da tale principio: v., in materia di rifiuti, sentenza 9 luglio
1992, causa C-2/90, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-4431).
(38) A tale
proposito, v. osservazioni svolte dall’avvocato generale Jacobs nelle
conclusioni relative alla causa C-136/00, Danner, decisa con sentenza 3
ottobre 2002 (Racc. pag. I-8147).
(39) V., da ultimo, sentenza 5
ottobre 2004, causa C-442/02, CaixaBank France (Racc. pag. I-0000, punto
11), e ordinanza 17 febbraio 2005, causa C-250/03, Mauri (Racc. pag.
I-0000, punto 40).
(40) A favore di un criterio speciale in materia di
libertà di stabilimento v. J. Mischo: «Les restrictions à la liberté
d’établissement: la nécessité d’une clarification», Mélanges en hommage à
F. Schockweiler, Nomos, Baden-Baden, 1999, pag. 445.
(41) V. paragrafi
65 e segg. delle presenti conclusioni.
(42) Art. 3, n. 1, lett. c),
CE.
(43) Nello stesso senso v. conclusioni presentate dall’avvocato
generale Tizzano nella causa CaixaBank France, cit. alla nota 39.
(44)
V., ad es., sentenza Commissione/Francia, cit. alla nota 7.
(45)
V., ad es., sentenza 6 luglio 1995, causa C-470/93, Mars (Racc. pag.
I-1923).
(46) V., ad es., sentenza CaixaBank France, cit. alla nota
39.
(47) V., ad es., in materia di libera prestazione dei servizi,
sentenza 26 giugno 2001, causa C-70/99, Commissione/Portogallo (Racc. pag.
I-4845, punti 25-27).
(48) In tal senso v. sentenza 24 novembre 1993,
cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I-6097);
conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa C 292/92, Hünermund
e a., decisa con sentenza 15 dicembre 1993 (Racc. pag. I-6787), e
conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa CaixaBank France,
cit. alla nota 39 (paragrafi 62 e 63).
(49) Cit. alla nota 7.
(50)
Cit. alla nota 9.
(51) Cit. alla nota 9.
(52) Sentenza
Commissione/Francia, cit. alla nota 7 (punto 22).
(53) Sentenza Royal
Bank of Scotland, cit. alla nota 9 (punti 29 e 30).
(54) Sentenza
Saint-Gobain, cit. alla nota 9 (punto 43).
(55) Punto 48.
(56) V.
anche sentenze 13 aprile 2000, causa C-251/98, Baars (Racc. pag. I-2787,
punti 30 e 31), e Asscher, cit. alla nota 32 (punto 42).
(57) In tal
senso v. sentenze 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e
Carbone (Racc. pag. 377); 7 luglio 1988, causa 143/87, Stanton (Racc. pag.
3877); Daily Mail e General Trust, cit. alla nota 27; 7 luglio 1992, causa
C-370/90, Singh (Racc. pag. I-4265); 26 gennaio 1999, causa C-18/95,
Terhoeve (Racc. pag. I-345), e 11 luglio 2002, causa C-224/98, D’Hoop
(Racc. pag. I-6191).
(58) V. conclusioni dell’avvocato generale Tesauro
nella causa ICI, cit. alla nota 8 (paragrafo 18).
(59) Sentenza Futura
Participations e Singer, cit. alla nota 8 (punto 26).
(60) V., in
particolare, sentenza Manninen, cit. alla nota 13 (punto 49).
(61) Cit.
alla nota 8.
(62) Sui limiti della sovranità fiscale degli Stati
membri, v. anche sentenza Gilly, cit. alla nota 18 (punto 48).
(63) «Lo
Stato politicamente e fiscalmente sovrano può quindi esercitare un potere
fiscale assoluto all’interno del suo territorio, che costituisce una sorta
di riserva di caccia; esso può in particolare decidere che coesistano su
tale territorio due o più sistemi fiscali dotati di un’autonomia più o
meno ampia e i cui rapporti siano definiti, se del caso, mediante
convenzioni o accordi di puro diritto interno. Per contro, lo Stato non
può esercitare alcun potere fiscale al di fuori del proprio territorio.
Tali sono gli aspetti positivi e negativi della nozione di sovranità
fiscale» (G. Gest e G. Texier, Droit fiscal international, PUF, Parigi, 2a
edizione, 1990, pag. 17).
(64) Cit. alla nota 9 (punto 29).
(65) V.
sentenza Bachmann, cit. alla nota 7 (punto 23).
(66) Nello stesso senso
v. sentenza Bosal, cit. alla nota 3 (punti 38-40).
(67) Nello stesso
senso v. sentenza Manninen, cit. alla nota 13 (punto 38).
(68) Sentenze
Bachmann, cit. alla nota 7, e 28 gennaio 1992, causa C-300/90,
Commissione/Belgio (Racc. pag. I-305).
(69) Sentenza Bachmann, cit.
alla nota 7 (punto 23).
(70) V., in particolare, conclusioni
dell’avvocato generale Fennelly nella causa Metallgesellschaft e a., cit.
alla nota 9.
(71) In altre parole, si tratta di evitare che i «free
movers» si trasformino, grazie alle libertà conferite dall’obiettivo del
mercato interno, in «free riders» (v. A. Cordewener, M. Dahlberg, P.
Pistone, E. Reimer e C. Romano: «The Tax Treatment of Foreign Losses:
Ritter, M & S, and the Way Ahead», European Taxation, 2004, pag.
221).
(72) Sentenza Lenz, cit. alla nota 28 (punto 37).
(73) V., in
particolare, sentenza Bosal, cit. alla nota 3 (punto 30, e giurisprudenza
ivi richiamata).
(74) V., mutatis mutandis, sentenza Bosal, cit. alla
nota 3 (punto 31).
(75) Nelle conclusioni relative a tale causa, cit.
alla nota 13, l’avvocato generale Kokott rammenta che, in seguito alla
sentenza Bachmann, cit. alla nota 7, la Corte ha limitato la nozione di
coerenza fiscale (paragrafo 53). Ne consegue che «attenersi strettamente
al requisito dello stesso contribuente può portare a volte a risultati
arbitrari» (paragrafo 57 ed esempi richiamati ai paragrafi
successivi).
(76) Per un ragionamento analogo, v. sentenza Manninen,
cit. alla nota 13 (punto 54), e conclusioni dell’avvocato generale
Fennelly nella causa Metallgesellschaft e a., cit. alla nota 9 (paragrafo
32).
(77) In tal senso v. anche sentenze 23 ottobre 2003, causa
C-56/01, Inizan (Racc. pag. I 12403), e 12 luglio 2001, causa C-157/99,
Smits e Peerbooms (Racc. pag. I-5473).
(78) Vale a dire: competenze
riservate degli Stati membri, assenza di armonizzazione comunitaria,
obblighi derivanti dalle libertà fondamentali del diritto comunitario (v.
paragrafi 21-24 delle presenti conclusioni).
(79) V., per analogia,
conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa C-1/93, Halliburton
Services, decisa con sentenza 12 aprile 1994 (Racc. pag. I-1137, paragrafo
40).
(80) L’espressione è di J.-C. Goldsmith, «Intégration et
consolidation des résultats en droit fiscal comparé (à propos de la
fiscalité des groupes de sociétés et des sociétés à vocation
internationale)», La Semaine juridique (édition commerce et
industrie), 1971, pag. 456.
(81) Sentenza 30 novembre 1995, causa
C-55/94, Gebhard (Racc. pag. I-4165, punto 25).
(82) In tal senso v.
sentenza Peralta, cit. alla nota 18 (punto 52).
(83) GU L 336, pag. 15.
Tale direttiva è stata recentemente modificata dalla direttiva del
Consiglio 21 aprile 2004, 2004/56/CE (GU L 127, pag. 70).
(84) Sentenza
Schumacker, cit. alla nota 13 (punto 45).
(85) Sentenza Futura
Participations e Singer, cit. alla nota 8 (punto
36).